Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
5108/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5108/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], rappresentata e difesa, C.F._1
in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Felice Bellona, presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Cupa Agostino Maresca n.5 bis elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente a[...], rappresentato C.F._2
difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Silvana
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.10.2024 parte ricorrente si è riportata al contenuto del ricorso Parte_1
introduttivo e dei propri scritti difensivi, in particolare e da ultimo, delle memorie autorizzate ex art. 183 sesto comma c.p.c. vecchia formulazione, impugnando tutti gli atti avversari. In via preliminare, il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato che, nelle more del processo, il , nell'ambito del procedimento penale n. CP_1
1257/2024 R.G. dibattimento, n. 2213/2024 R.G.N.R. e n. 1991/2024 R.G. G.I.P. in cui è imputato del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p.c. commesso in danno della moglie,
è stato sottoposto, in data 10/5/2024, dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, all'applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ha chiesto quindi tenersi conto di tali circostanze sia in relazione alla domanda di addebito che in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente. Il procuratore della ricorrente, pertanto, ha reiterato le richieste istruttorie già formulate nella propria memoria ex art 183 comma VI secondo termine c.p.c. ribadendo altresì la necessità di indagini della Guardia di Finanza circa la reale condizione economico patrimoniale del resistente;
in subordine, ove ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di procedimento penale ed allegate al presente fascicolo, ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.; parte resistente deduceva che l'allontamento dalla casa coniugale Controparte_1
era dipeso da una nuova querela sporta dalla ricorrente strumentalmente ed al solo scopo di ottenere l'assegnazione della casa coniugale, tanto vero che quest'ultima più volte, anche per il tramite della figlia, proponeva al il ritiro delle querele a CP_1
fronte del rilascio in suo favore della casa coniugale;
casa coniugale di cui il resistente aveva già integralmente corrisposto la sua quota parte di mutuo a mezzo polizza assicurativa. Il CO evidenziava altresì che a seguito dell'ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute era stato costretto a lasciare anche l'attività saltuaria di pasticciere in precedenza svolta, continuando di fatto a vivere solo con la modica pensione di € 600,00 mensili, da cui decurtare l'ulteriore importo di € 300,00 a titolo di canone di locazione a seguito dell'allontamento dalla casa coniugale, laddove invece la ricorrente godeva sicuramente di una posizione economica più vantaggiosa percependo uno stipendio mensile di € 1.400,00. Ha dunque concluso riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiedendo accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero, in data 19.03.2025, ha concluso per la pronuncia di separazione con conferma dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2021, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 07.06.1995 Controparte_1
e che dall'unione nascevano due figli, nata a [...] il Per_1
28.10.1995, e nato a [...] il [...], chiedeva che fosse Per_2
pronunciata la separazione giudiziale dal marito, addebitandola a quest'ultimo.
In particolare, sosteneva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei continui contrasti con il marito e che il rapporto era stato sempre minato da una incompatibilità caratteriale che sfociava in episodi di violenza da parte del resistente.
Deduceva che, per tale ragione, a seguito dell'ultimo episodio che l'aveva costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, in data 21.08.2021 lo aveva querelato innanzi il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco.
Lamentava, inoltre, la precarietà della condizione lavorativa del marito, lavoratore part-time presso una pasticceria di Torre del Greco e beneficiario di prestazioni assistenziali, nonché la riluttanza di quest'ultimo all'assolvimento degli obblighi familiari, sostenendo di provvedere con il proprio stipendio di insegnante di scuola primaria alle incombenze familiari. Pertanto, fatte queste premesse, addebitava la responsabilità della separazione al marito e domandava che venisse a lei assegnata la casa coniugale, affinché la abitasse con il figlio nonché che venisse posto a Per_2
carico del marito un assegno quale contributo al mantenimento proprio e del figlio nella misura ritenuta equa dal Tribunale. Per_2
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione, ma addebitava quest'ultima alla moglie e si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, premesso di essere un soggetto fragile, trapiantato e di percepire una pensione documentalmente dimostrata, sosteneva di essersi sempre adoperato con sacrificio, atteso il proprio stato, e di lavorare seppur saltuariamente presso diversi punti di pasticcerie per contribuire efficacemente alle esigenze del menage familiare;
si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, sostenendo che la mancanza di un lavoro stabile non gli consentirebbe di trasferirsi in un'abitazione alternativa, e contestava, altresì, la richiesta di previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico in favore della moglie e del figlio in Per_2
quanto entrambi economicamente autosufficienti, chiedendo, di contro, prevedersi in suo favore, atteso il suo stato psicofisico ed economico sfavorevole, un importo a carico della pari ad euro 200,00 mensili. Parte_1
All'udienza del 18.05.2022 comparivano le parti innanzi al Presidente delegato e questi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare in comproprietà dei coniugi, data la maggiore età ed il trasferimento a Milano per motivi di lavoro del figlio nulla disponeva in merito alla reciproche domande di assegno per il Per_2
mantenimento del coniuge e del figlio della coppia rimettendo alla Per_2
successiva fase contenziosa la verifica della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di detto assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge. Infine, rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Venivano depositate le memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.: parte ricorrente sottolineava che, nelle more del giudizio, il resistente era stato rinviato a giudizio in ordine ai reati ex art. 572 c.p. e artt. 582-585 c.p.; quanto all'aspetto economico, contestava la domanda del coniuge tendente al riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, insistendo sulla sua sufficiente capacità reddituale derivante e dalle saltuarie occasioni di lavoro, e dalle prestazioni pensionistiche di cui risulta essere beneficiario;
si riportava, infine, chiedendone l'integrale accoglimento, alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Il resistente, dal canto suo, ribadiva la richiesta di corresponsione di un assegno di euro 250,00 a proprio favore, insistendo sullo squilibrio reddituale tra i coniugi.
Il G.I., preso atto delle note ritualmente depositate dalle parti attraverso cui le stesse insistevano nelle proprie richieste, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, e contestualmente, venivano trasmessi gli atti al PM per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 19.03.2025, ha concluso per la pronuncia di separazione con conferma dei provvedimenti provvisori.
Orbene, va pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n.3249/89), che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pro- nuncia di separazione coniugale.
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, la separazione deve essere pronunciata con addebito al marito, essendo emersa la prova della sussistenza della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio lamentata dalla . Parte_1
A tal fine giova premettere che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n.
23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Orbene, la ricorrente ha affermato che il coniuge ha tenuto nel corso della convivenza matrimoniale comportamenti consistenti in atti di aggressione fisica e verbale che hanno reso intollerabile il rapporto coniugale.
Dalla narrazione della ricorrente, supportata da ulteriori elementi, emerge come il marito si sia mostrato più volte violento nei suoi confronti: la , infatti, Parte_1
esponeva nel ricorso introduttivo che la sera dell'11.03.2015, la figlia della coppia, a seguito di un violento litigio, chiamò la Polizia, che intervenne con una volante;
ancora, il 4.11.2020, alle ore 19:20, la corse presso la Stazione dei Parte_1
Carabinieri di Torre del Greco in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo essere stata schiaffeggiata in strada dal marito;
alle ore 14:30 di tre giorni dopo, fu costretta a chiamare il pronto intervento della Polizia e dei Carabinieri per le percosse ricevute dal marito, il quale tentò di sfogare la sua rabbia anche contro il figlio cui la madre suggerì di rifugiarsi nella sua stanza. A tal riguardo, si tiene Per_2
conto delle dichiarazioni del figlio della coppia risultanti da verbale di sommarie informazioni del 02.09.2021: lo stesso riferiva di esser stato sempre presente rispetto alle ingiurie ed aggressioni messe in atto dal padre nei confronti della madre, e aggiungeva: “l'ultimo episodio d'ira che aveva messo in atto contro di me è successo nel 2020, non ricordo il giorno ed il mese, mio padre inveì contro di me perché un'ennesima volta volle aggredire mia madre e […] tentavo di chiudere la lite. Visto il suo sguardo minaccioso nei miei confronti, corsi verso la mia stanza, chiudendomi all'interno, anche su suggerimento di mia madre. Immediatamente mia madre contattò un'ennesima volta le Forze dell'Ordine per un intervento immediato”.
Ancora, riferiva il 30.09.2021: “percepisco negli sguardi e atteggiamenti corporali di mio padre che quest'ultimo possa sfociare in atteggiamenti violenti nei confronti di mia madre. […] Ad oggi non riesco ad intraprendere una vita lavorativa e personale normale perché cerco di essere presente il più possibile in casa per scongiurare che mio padre possa aggredire fisicamente mia madre.”. Veniva sentita anche la primogenita della coppia, la quale in data 30.09.2021 affermava: Per_1
“ricordo che quando avevo circa 4 anni mia madre era incinta, in attesa di mio fratello ci fu un litigio piuttosto violento tra i miei genitori e in tale Per_2
circostanza mio padre aveva messo le mani al collo di mia madre. […] Tra gli episodi di aggressione fisica che mi sono rimasti più impressi ricordo un episodio avvenuto circa 13 anni addietro, quando mio padre colpì violentemente al capo mia madre con un asciugacapelli, sino al punto di farle perdere i sensi”. Aggiungeva: “in tutti gli episodi di aggressione fisica da parte di mio padre nei confronti di mia madre lo stesso non ha mai usato alcuno strumento od arma, ma vista la sua fisicità lo stesso ha sempre usato le mani per darle schiaffi e qualche volta ho visto metterle un piede sul corpo mentre era a terra”.
La ricorrente, inoltre, nel ricorso introduttivo deduceva che, a seguito dell'ultimo episodio di violenza, era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, ove veniva refertata con diagnosi “cervicalgia post-traumatica – stato di ansia reattivo guaribile in 5 gg”, con prescrizione di visita ortopedica e collare cervicale. Proprio a seguito di tale episodio, in data 21.08.2021 la aveva querelato il Parte_1
coniuge innanzi il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco e, con decreto del G.I.P del Tribunale di Torre Annunziata, ne era stato disposto il rinvio a giudizio per i reati ex artt. 572 c.p. e 582-585 c.p. ascrittigli.
Il descritto comportamento del resistente, reiteratosi nel corso del matrimonio, costituisce ragione sufficiente per dichiarare a lui addebitale la separazione. Infatti,
“le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., ord., 3924/2018).
Alla stregua delle risultanze istruttorie, non contrastate da elementi probatori di segno contrario, la colpa della separazione va, pertanto, addebitata a . Controparte_1
Quanto, poi, alla richiesta proposta in via riconvenzionale dal , deve CP_1
ritenersi che nel caso specifico, il resistente non ha fornito adeguata prova della riconduzione della crisi coniugale a comportamenti della coniuge: lo stesso, infatti, ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità alla moglie, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
Invero, al riguardo il resistente nulla ha allegato prima ancora che provato, non avendo articolato alcun mezzo istruttorio ed essendosi limitato ad addebitare genericamente la responsabilità della fine del rapporto coniugale alla controparte.
Pertanto, domanda di addebito avanzata da va rigettata. Controparte_1
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla domanda, avanzata da ambo le parti, di assegnazione della casa coniugale.
Giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori
(con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta,
l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I,
01/08/2013, n. 18440, rv. 627494). Ancora, la Cassazione, con la pronuncia n.
13354/2017, torna a ribadire lo stretto legame tra l'autosufficienza dei figli e l'assegnazione della dimora coniugale. Difatti, nella specie, sebbene questi svolgano un'attività lavorativa a tempo determinato e peraltro con guadagni esigui, essi sono comunque in grado di provvedere a sé stessi, sicché, per dir così, “cade” il presupposto sul quale poggia l'assegnazione della casa. Afferma la Corte che il giudice della separazione o del divorzio, in caso di figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha un'unica scelta possibile: non può far altro che revocare l'assegnazione. I coniugi, eventualmente, potranno concludere accordi tra loro o instaurare un procedimento ad hoc sulla divisione dell'immobile, qualora il medesimo risulti in comproprietà.
Tanto premesso, essendo la concessione del beneficio in parola subordinata alla sussistenza dei presupposti sopra indicati, il Tribunale ritiene di non dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Risulta, infatti, assodato che i figli della coppia, e siano maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti: con riferimento, in particolare, alla posizione lavorativa del secondogenito, è incontestato il trasferimento a Milano per motivi di lavoro del figlio il quale, pertanto, può reputarsi economicamente Per_2
indipendente pur trattandosi di incarichi per supplenze annuali.
Tanto evidenziato, il Collegio, a conferma del provvedimento provvisorio presidenziale, nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Parte resistente, poi, ha proposto domande dirette ad accollare alla il Parte_1
pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (in caso di assegnazione della suddetta abitazione alla stessa resistente) o a disporre la vendita della abitazione nel caso in cui non ne venga disposta l'assegnazione; rispetto a tali domande anche in questa sede, il collegio ribadisce quanto già osservato dal
Presidente prima e dal giudice istruttore poi, circa la inammissibilità delle stesse.
Invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del
1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. e pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio/separazione e di quella di divisione dei beni comuni, o di restituzioni di somme di danaro o beni immobili o di risarcimento danni, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. civ. 3316/2017, 18870/2014; Cass. civ., 6424/2017, 11828/2009); “la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 c.p.c.” (Cass. n. 18870 del 2014) e nel caso che ne occupa tale rilievo risulta già tempestivamente effettuato in sede di udienza presidenziale.
Con riferimento, invece, alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento avanzata da ambo le parti, sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro,
l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che la sia la ricorrente che il resistente hanno avanzato domanda di assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
tuttavia, emerge la mancanza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza per poter riconoscere l'assegno a favore e dell'uno, e dell'altro coniuge.
In particolare, con riferimento alla relativa domanda proposta dal resistente, in virtù delle su citate indicazioni giurisprudenziali e, quindi, della presente pronuncia che ne sancisce l'addebitabilità della separazione, non può accogliersi la domanda di imposizione a carico della di un assegno di mantenimento avanzata dal Parte_1
; allo stesso modo, non può accogliersi la medesima domanda avanzata CP_1
dalla ricorrente, la quale, si rammenta, dal 2015 lavora a tempo indeterminato come insegnante di scuola primaria, da ultimo con sede a Torre del Greco, con un reddito mensile di euro 1400,00, mancando, pertanto, quel presupposto di disparità economica che imporrebbe al coniuge economicamente più dotato di garantire all'altro la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dunque, il Collegio rigetta le reciproche richieste di previsione di un assegno di mantenimento avanzato dalle parti.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: 1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1
Greco il 09.11.1967) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1
con addebito a;
Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 200, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
3) Rigetta la richiesta di previsione di assegno di mantenimento proposta da
Parte_1
4) Rigetta la richiesta di previsione di assegno di mantenimento proposta da
; Controparte_1
5) Rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale proposte dalle parti, in mancanza dei relativi presupposti;
6) Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dal resistente in mancanza di una ragione di connessione tra le domande proposte;
7) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano