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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 307/2021 R.G. avverso la sentenza n. 279/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
337/2016 R.G., avente ad oggetto: accertamento di autenticità di sottoscrizioni e di trasferimento di proprietà immobiliare
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv.to Attilio Turchetta giusta delega allegata alla comparsa di costituzione in primo grado del 7/06/2016 – pec: Email_1
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura CP_1 C.F._2 allegata alla citazione in appello dagli avv.ti Chiara Capobianco, Michela Morelli ed
Alessia Incollingo – pec: Email_2
Email_3 Email_4 APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Turchetta per l'appellante principale
1) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande spiegate dal con la domanda CP_1 introduttiva del giudizio di primo grado
2) condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da liquidarsi nella misura indicata per legge e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3) rigettare l'appello incidentale;
avv. ti Morelli, Capobianco ed Incollingo per l'appellato – appellante incidentale
- in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.
- in subordine, ove si dovesse ritenere ammissibile l'appello proposto, rigettare le domande e le eccezioni di controparte
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare il trasferimento, per intervenuta usucapione, per intero della proprietà dell'immobile censito al catasto terreni del Comune di Monteroduni al foglio 9 particella 380 di mq. 1560, confinante con la proprietà di Parte_2 CP_2 ed eredi in favore del Sig. Persona_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 279 del
13/07/2021, in accoglimento parziale della domanda proposta da con CP_1 citazione notificata il 22/03/2016 nei confronti di , dichiarata Parte_1
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce alla scrittura privata di
2 compravendita datata 2/08/2012 -espressamente riconosciute in giudizio dalle parti-, ha dato atto del trasferimento all'attore della proprietà della sola quota dei 6/12 del terreno in agro di Monteroduni (Is), fol. 9, p.lla 380, dichiarando compensate fra le parti le spese processuali.
-- Avverso tale decisione, notificata il 21/07/2021, ha proposto appello Parte_1
con citazione notificata il 14/09/2021 chiedendo, in riforma della pronuncia
[...] impugnata, il rigetto integrale della domanda del Rago, con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.
L'appellato, tempestivamente costituito, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'impugnazione suddetta ed in subordine di rigettarla nel merito, proponendo a propria volta appello incidentale per la declaratoria dell'avvenuto trasferimento in suo favore dell'intera proprietà del suolo in questione.
La Corte si è riservata per la redazione della sentenza con ordinanza del 10/10/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Con l'appello principale, lamenta (secondo il criterio di Parte_1 priorità logico-giuridico):
a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato
l'estinzione del giudizio ex art.307 c.p.c., né ha disposto sulle spese secondo l'art. 310
c.p.c., non essendo stata data attuazione all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei cointestatari catastali dell'immobile, emesso in corso di causa e successivamente revocato con non condivisibile motivazione;
b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità della scrittura di vendita del 2/08/2012, con omessa motivazione e violazione dei principi di cui all'art.
18 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001) ed all'art. 1418, ultimo comma, c.c.;
c) l'omessa motivazione e l'erronea mancata pronuncia di inammissibilità della domanda in riferimento alla violazione dell'art.2652 n.3) c.c.;
3 d) l'erronea valutazione delle prove in ordine all'esistenza di un valido titolo di proprietà in capo alla venditrice, che sarebbe stato onere dell'attore allegare: in mancanza, essendosi essa limitata con l'atto di vendita a dichiararsi nel Pt_1 possesso ultraventennale del terreno e ad evidenziare la mancanza di atti di trasferimento intermedi, la domanda del avrebbe dovuto essere rigettata CP_1 integralmente.
2. a)-- Circa il motivo sub a), al punto n. 4 del contratto di vendita, la parte venditrice segnalava l'incongruenza riscontrata nella visura dei dati catastali dell'immobile
(errata intestazione) dovuta agli atti intermedi non esistenti -dalla visura catastale allegata allo stesso contratto, proprietari del terreno risultano per i 6/12 la , e per Pt_1
i 2/12 ciascuno e Parte_3 Testimone_1 Testimone_2
Al punto n. 5 la parte venditrice dichiarava tuttavia di essere nel possesso dell'intero terreno in modo continuo, pacifico ed indisturbato da oltre vent'anni.
Ritenendo che la decisione dovesse pronunciarsi anche nei confronti dei cointestatari catastali, il primo giudice ha disposto con ordinanza del 22/09/2017 l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei suddetti ai sensi dell'art. 102, Parte_3 co.2, c.p.c., entro il termine perentorio assegnato -ordinanza cui non è stata data attuazione-.
Accogliendo l'istanza dell'attore, tale provvedimento è stato revocato con ordinanza emessa all'udienza del 20/03/2019, con la quale si è ritenuta insussistente nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed ininfluente l'omessa ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Va premesso che l'eventuale erronea revoca, da parte del primo giudice, dell'ordine di integrazione del contraddittorio in precedenza emesso con conseguente rigetto dell'eccezione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co. 3., c.p.c., non può comportare l'applicazione di tale sanzione di estinzione da parte del giudice di appello, ma al più la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354, co.1, c.p.c. (Cass. 2008/n.
23403).
4 Tanto non è tuttavia riferibile alla fattispecie, sulla base del contenuto della domanda attorea proposta in primo grado (con cui si chiedeva di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura di compravendita del 2/08/2012 e di dare atto dell'avvenuto trasferimento del terreno -descritto in contratto come di proprietà per
l'intero della venditrice per maturata usucapione ultraventennale, nonostante le difformi risultanze catastali-): l'indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessario il litisconsorzio deve infatti svolgersi con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall'attore, anche a prescindere dalla sua reale fondatezza (cfr. Cass.
2002/n. 4051; 2005/n. 121; 2007/n. 14820 e 2008/n.26422).
E' dunque condivisibile l'affermazione dell'insussistenza del litisconsorzio con gli altri intestatari catastali, che ha giustificato la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, tenuto conto peraltro della limitata e sussidiaria portata probatoria delle risultanze del catasto dei terreni in ordine alla proprietà immobiliare.
2.b) e c)-- Deve premettersi che l'appellato ha eccepito l'inammissibilità CP_1 delle eccezioni sollevate con l'appello principale sopra riportate sub b) e c), in quanto ritenute nuove ed inammissibili in appello.
L'eccezione non ha fondamento.
La questione di nullità dell'atto di compravendita per violazione di norma imperativa, in quanto astrattamente rilevabile d'ufficio (artt. 1418, co.1 e 1421 c.c.) è esclusa dal divieto di cui all'art. 345, co.2, c.p.c.
E' al riguardo inconferente il richiamo dell'appellato agli arresti della S.C. con cui si afferma la non proponibilità per la prima volta in sede di legittimità dell'eccezione di nullità, benchè rilevabile d'ufficio, che sia basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali (v. Cass. 2020/n. 4175; Cass. 2017/n. 22678): nella specie, con l'atto introduttivo del presente secondo grado di merito è stato riproposto il rilievo concernente la mancata allegazione all'atto di vendita del certificato di destinazione urbanistica, già sollevato dalla con la comparsa conclusionale Pt_1 depositata nel giudizio dinanzi al tribunale.
5 La deduzione relativa all'asserita non trascrivibilità della decisione nei pubblici registri immobiliari potrebbe poi al più astrattamente qualificarsi come mera difesa, come tale non soggetta a termini di proponibilità.
Ciò chiarito, i suddetti motivi di appello principale sono infondati.
b) La invoca l'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, secondo il quale gli Pt_1 atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi -o alla domanda in sede giudiziale- non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
richiama inoltre la giurisprudenza in materia, secondo cui la nullità in questione è rilevabile d'ufficio, trattandosi di condizione dell'azione (cfr. Cass. 2019/n. 21721; Cass.
2020/n.18043).
Come tuttavia replicato dalla difesa del alla qualifica del requisito in questione CP_1 quale condizione dell'azione consegue che la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica -non costituendo lo stesso un presupposto della pretesa azionata ma appunto una condizione dell'azione-, ne giustifica l'acquisizione anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all'art. 213 c.p.c., in deroga al principio dispositivo proprio del processo civile: sia l'allegazione che la documentazione della sua esistenza non sono pertanto soggette alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione (in tal senso è il costante orientamento della S.C.: cfr. Cass. 2009/n. 23825; Cass. 2011/n. 22077; Cass. 2018/n.22990; Cass.
2019/nn. 6684, 11377 e 16068).
Cass. 2019/n. 11377, cit. ha in particolare evidenziato che “la destinazione urbanistica di un terreno inedificato è dimostrabile non solo in base ad un certificato emesso in epoca anteriore e prossima alla data dell'accordo traslativo, e comunque entro il termine di validità di cui all'art. 30, terzo comma, D.P.R. n. 380/01, ma anche da un certificato storico emesso dopo il contratto purché recante la disciplina vigente al
6 tempo di stipulazione (diversamente opinando, non si spiegherebbe la - pacifica - possibilità per le amministrazioni comunali di emette certificati storici anche in materia)”.
Va dunque dato atto della produzione da parte di con la costituzione nel CP_1 presente appello, con effetto sanante della nullità in questione, del certificato storico di regolarità urbanistica rilasciato in riferimento all'anno 2012 dal Comune di
Monteroduni attestante la classificazione nel P.R.G. del terreno di cui al fol. 9, p.lla 380, in zona E4- agricola normale e le relative prescrizioni urbanistiche.
c) Allorchè sia stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione trova tutela nella pronuncia di una sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni (Cass. 2013/n. 1553; Cass. 2022/n.
26136).
L'art. 2657 c.c. prevede infatti che la trascrizione si esegua in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ai sensi dell'art. 2652 n. 3) c.c., ove pertanto si intenda trascrivere una scrittura privata non autenticata di trasferimento immobiliare, agli effetti dell'opponibilità ai terzi che abbiano acquistato sul medesimo bene diritti incompatibili con quello fatto valere dall'attore deve trascriversi la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della relativa sottoscrizione, ed alla trascrizione del titolo con sottoscrizione accertata giudizialmente viene riconosciuta efficacia retroattiva dalla data della trascrizione della domanda (in questo caso infatti il titolo è costituito dalla scrittura che trasferisce la proprietà, e non dalla sentenza: Cass. 2020 n. 23945; Cass. 2004/n.17391).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale, tuttavia, la mancata trascrizione della domanda del Rago comporta unicamente la non trascrivibilità della scrittura di compravendita del 2/08/2012 e la non retroattività della decisione, non invece l'impossibilità della trascrizione della sentenza, rappresentante valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., con conseguente opponibilità ai terzi a far data dal relativo adempimento.
7 È infatti principio pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'onere della trascrizione delle domande giudiziali sia previsto dalla legge esclusivamente ai fini dell'opponibilità della sentenza ai terzi che non siano parti nel giudizio, per cui l'omissione di tale formalità non costituisce ostacolo alla proposizione dell'azione o alla pronuncia del giudice, né può essere eccepita, per difetto di interesse, dal convenuto.
3.-- Con l'appello incidentale, censura il mancato integrale CP_1 accoglimento della propria domanda di accertamento del trasferimento della proprietà dell'intero terreno oggetto del contratto del 2/08/2012, che assume determinato dall'erronea valutazione degli elementi di prova della proprietà della dante causa
, desumibili dalla stessa scrittura privata ed idonei a dimostrare la piena Pt_1 proprietà del bene in questione in capo alla venditrice.
Il motivo si esamina con priorità, attesane la portata potenzialmente assorbente, rispetto a quello contrapposto con cui l'appellante principale chiede, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto integrale della domanda della controparte per la ritenuta insufficienza delle prove in ordine all'esistenza e validità di un proprio pregresso titolo di proprietà, che sarebbe escluso dal contenuto dello stesso contratto (punto sopra indicato al paragrafo 2, sub d).
L'appello incidentale è fondato.
Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario
(Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7853; Cass., Sez., 2, 5/2/2007, n. 2485), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez.
2, 29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650).
8 L'azione di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono infatti rispetto alla rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe a contenuto petitorio e dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050;
Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894).
Diversamente va detto per l'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 16/12/2024 n. 32709; Cass., Sez. 2,
9/6/2000, n. 7894): in quest'ultimo caso l'attore è soggetto a un minore onere probatorio, non essendo tenuto a provare i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire.
Nel caso in esame, come già riferito, nell'atto di vendita, dato atto della “errata intestazione” catastale, “dovuta agli atti intermedi non esistenti”, Parte_1
dichiarò di possedere l'intero terreno in modo continuo, pacifico ed
[...] indisturbato dell'intero terreno da oltre un ventennio, e che l'acquirente sarebbe stato immesso nel possesso del bene alla firma del contratto.
Le suddette dichiarazioni della parte venditrice non sono smentite in alcun modo da contrarie allegazioni della stessa in giudizio, né le risultanze in atti evidenziano elementi che inducano ad escludere la possibilità dell'avvenuta maturazione del possesso ventennale pacifico ed ininterrotto del terreno da parte della all'epoca del Pt_1 contratto con il (fra l'altro, nel 2012 la venditrice aveva compiuto 80 anni, mentre CP_1
i cointestatari catastali e Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 avrebbero avuto rispettivamente l'età di 116, 113 e 108 anni).
[...]
L'appello principale deve essere in conclusione integralmente rigettato e deve accogliersi l'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata va dato atto pertanto dell'avvenuto trasferimento in favore di , con il contratto del CP_1
9 2/08/2012, della proprietà dell'intero terreno in agro di Monteroduni, al fol. n. 9 ed alla p.lla n. 380.
4.-- Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo in riferimento all'epoca di definizione di ciascuna fase, e pertanto applicando il D.M. n.55/2014 per il primo grado e le modifiche di cui al D.M. n.
147/2022 per quello presente, in ragione del valore della causa e delle attività svolte, parametri fra minimi e medi.
Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 nei confronti della parte appellante principale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 14/09/2021, avverso la sentenza n. 279/2021
[...] emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nei confronti di CP_1
[...] pronunciando inoltre sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo con comparsa del 16/03/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dà atto dell'avvenuto trasferimento da a , con il contratto del Parte_1 CP_1
2/08/2012, della proprietà dell'intero terreno in agro di Monteroduni, al fol. n. 9 ed alla p.lla n. 380;
3. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in 125,00 euro per esborsi ed in 3.786,50 euro per compensi oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in 4.357,50 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
10 4. dà atto del rigetto dell'appello principale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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