Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00961/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio eletto presso lo studio Vladimiro Pegoraro in Padova, Piazzale Stazione, 6;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Paola Munari, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Montobbio in Padova, C/ Avv.Ra Civica Municipio di Padova;
per l'annullamento
del provvedimento di "revoca della concessione occupazione suolo pubblico" del 7 giugno 2013 prot. 151819, adottato dal Responsabile del Settore Commercia e Attività Economiche del Comune di Padova;
-del parere reso in data 5 giugno 2013 prot. 494111 dal Settore Infrastrutture del Comune di Padova;
nonché
con i motivi aggiunti depositati in data 3 aprile 2015 per l’annullamento
- della nota a firma del Dirigente del Settore Commercio e Attività Economiche del Comune di Padova invita a mezzo fax in data 14 gennaio 2015 di rigetto dell’istanza di riesame proposta dalla ricorrente, in data 3 dicembre 2014, al fine di sollecitare la PA a vagliare nuovamente le ipotesi alternative di collocamento del chiosco - edicola, alla luce delle modifiche apportate dalla PA alla viabilità del Piazzale Stazione;
- del parere ivi richiamato a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi del Comune di Padova, dell’8 gennaio 2015 prot. 3718, acquisto previo accesso agli atti in data 30 gennaio 2015;
- ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità;
nonché
per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a seguito dell’attuale collocazione del chiosco - edicola nel lato est del Piazzale Stazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 luglio 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO