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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2116/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Valeria Capriotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via F. Pensavalle n. 20, giusta procura in atti.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 7 , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania.
-Resistente-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25.05.2025
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex. art.281 decies c.p.c. depositato in data 26.02.2025, Parte_1
ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Tribunale di Catania, V sez. civ., in data 27.01.2025 nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 7253/20 e 12738/20 RG, al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva di essere stato il difensore del Fallimento
[...]
ammesso al gratuito patrocinio in data 12.10.21. Controparte_2
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania liquidava la somma complessiva di € 7.250.00 oltre spese generali,
IVA e CPA quale compenso totale per la prestazione professionale svolta. Si eccepiva l'erronea applicazione del D.M. n.55/2014, sia in relazione allo scaglione applicato, sia in relazione al mancato riconoscimento della pagina 2 di 7 maggiorazione del 30%, per avere il difensore assistito il Fallimento contro più parti.
Si costituiva per il (legittimato passivamente come da Controparte_1
Cass. Civ. SU 8516/12), chiedendo di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, si osserva che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve tenersi conto non soltanto del valore della domanda principale, ma anche di quello della domanda riconvenzionale, quando questa risulti autonoma per petitum e causa petendi e miri a ottenere beni o vantaggi diversi rispetto a quelli richiesti con la domanda introduttiva del giudizio. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Ai fini della determinazione del valore della causa, rilevante per la liquidazione degli onorari di avvocato, deve aversi riguardo anche al valore della domanda riconvenzionale, qualora quest'ultima introduca una pretesa autonoma, fondata su una causa petendi distinta, e tesa ad ottenere un bene della vita diverso da quello rivendicato con la domanda principale” (Cass. civ., sez.
VI, n. 2769/2020). Similmente, è stato ribadito che: “Il valore della causa va determinato cumulando il valore della domanda principale e di quella riconvenzionale, ove quest'ultima non si limiti a contrastare la pretesa avversaria, ma introduca un'autonoma domanda con finalità attributiva ulteriore” (Cass. civ. n. 6206/2019; n. 30840/2018; n. 10223/2017).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_2
ha ad oggetto una pretesa risarcitoria complessiva di €
[...]
1.467.630,78, fondata su una causa petendi distinta (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) e volta ad ottenere utilità patrimoniali e non patrimoniali distinte e autonome rispetto alla domanda di risoluzione dei contratti di permuta formulata dagli attori.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia deve essere commisurato al cumulo delle domande, come correttamente previsto dai criteri di cui all'art. 5 del D.M. 55/2014, con conseguente collocazione della causa nello scaglione da € 1.000.001 a €
2.000.000.
Da quanto detto consegue una nuova liquidazione dei compensi professionali de quibus in conformità agli artt. 1 – 11 D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata che tenga conto dei valori medi dei criteri tabellari.
Non si applica invece la chiesta maggiorazione prevista dal D.M. 55/2014 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale. Al riguardo, si rileva in primo luogo che per giurisprudenza costante, tale maggiorazione non è automatica ma è attribuita al potere discrezionale del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”; cfr. Cass. 21 marzo 1994, n. 2649; Cass. 6 novembre
1992, n. 12011).
La più recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25231 del 2024, in merito all'attribuzione della facoltà, e non dell'obbligo, per il giudice di riconoscere la pagina 4 di 7 maggiorazione del compenso nel caso di presenza di più parti, ha ulteriormente precisato che : “la valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all'interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l'esistenza di un interesse pubblico di evitare l'aggravio, a carico dell'Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all'attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio.”.
In sostanza, con tale pronuncia, la Suprema Corte ribadisce che la previsione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 risponde all'esigenza di individuare un compenso concretamente adeguato all'attività effettivamente svolta dal difensore, contemperando il diritto alla giusta retribuzione con l'interesse, nel caso del patrocinio a spese dello Stato, dell'Erario a evitare l'erogazione di somme sproporzionate rispetto all'attività prestata.
Dalla documentazione versata in atti non risultano elementi idonei a dimostrare la sussistenza di trattazioni differenziate, né l'emersione di questioni giuridiche o fattuali distinte rispetto ai vari attori, tali da giustificare la richiesta di maggiorazione del compenso professionale avanzata dal difensore del Fallimento,
pagina 5 di 7 con la conseguenza che l'eventuale accoglimento di tale istanza comporterebbe un ingiustificato aggravio per l'Erario.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri medi dello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000.di cui agli Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in €.
18.975,50 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
nella misura indicata in dispositivo (fase di studio e introduttiva, con riferimento allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, nella misura minima prevista dal D.M. 55/14).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2116/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di somma € 18.975,50, oltre 15% spese generali Parte_3
e accessori di legge;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1
complessivi € 1.119,00, di cui € 270,00 per spese ed € 849,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso il 10 luglio 2025
Il giudice pagina 6 di 7 Salvatore Barberi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2116/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Valeria Capriotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via F. Pensavalle n. 20, giusta procura in atti.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 7 , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania.
-Resistente-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25.05.2025
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In fatto ed in diritto
Con ricorso ex. art.281 decies c.p.c. depositato in data 26.02.2025, Parte_1
ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Tribunale di Catania, V sez. civ., in data 27.01.2025 nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 7253/20 e 12738/20 RG, al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva di essere stato il difensore del Fallimento
[...]
ammesso al gratuito patrocinio in data 12.10.21. Controparte_2
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania liquidava la somma complessiva di € 7.250.00 oltre spese generali,
IVA e CPA quale compenso totale per la prestazione professionale svolta. Si eccepiva l'erronea applicazione del D.M. n.55/2014, sia in relazione allo scaglione applicato, sia in relazione al mancato riconoscimento della pagina 2 di 7 maggiorazione del 30%, per avere il difensore assistito il Fallimento contro più parti.
Si costituiva per il (legittimato passivamente come da Controparte_1
Cass. Civ. SU 8516/12), chiedendo di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, si osserva che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve tenersi conto non soltanto del valore della domanda principale, ma anche di quello della domanda riconvenzionale, quando questa risulti autonoma per petitum e causa petendi e miri a ottenere beni o vantaggi diversi rispetto a quelli richiesti con la domanda introduttiva del giudizio. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Ai fini della determinazione del valore della causa, rilevante per la liquidazione degli onorari di avvocato, deve aversi riguardo anche al valore della domanda riconvenzionale, qualora quest'ultima introduca una pretesa autonoma, fondata su una causa petendi distinta, e tesa ad ottenere un bene della vita diverso da quello rivendicato con la domanda principale” (Cass. civ., sez.
VI, n. 2769/2020). Similmente, è stato ribadito che: “Il valore della causa va determinato cumulando il valore della domanda principale e di quella riconvenzionale, ove quest'ultima non si limiti a contrastare la pretesa avversaria, ma introduca un'autonoma domanda con finalità attributiva ulteriore” (Cass. civ. n. 6206/2019; n. 30840/2018; n. 10223/2017).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_2
ha ad oggetto una pretesa risarcitoria complessiva di €
[...]
1.467.630,78, fondata su una causa petendi distinta (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) e volta ad ottenere utilità patrimoniali e non patrimoniali distinte e autonome rispetto alla domanda di risoluzione dei contratti di permuta formulata dagli attori.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia deve essere commisurato al cumulo delle domande, come correttamente previsto dai criteri di cui all'art. 5 del D.M. 55/2014, con conseguente collocazione della causa nello scaglione da € 1.000.001 a €
2.000.000.
Da quanto detto consegue una nuova liquidazione dei compensi professionali de quibus in conformità agli artt. 1 – 11 D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata che tenga conto dei valori medi dei criteri tabellari.
Non si applica invece la chiesta maggiorazione prevista dal D.M. 55/2014 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale. Al riguardo, si rileva in primo luogo che per giurisprudenza costante, tale maggiorazione non è automatica ma è attribuita al potere discrezionale del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”; cfr. Cass. 21 marzo 1994, n. 2649; Cass. 6 novembre
1992, n. 12011).
La più recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25231 del 2024, in merito all'attribuzione della facoltà, e non dell'obbligo, per il giudice di riconoscere la pagina 4 di 7 maggiorazione del compenso nel caso di presenza di più parti, ha ulteriormente precisato che : “la valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all'interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l'esistenza di un interesse pubblico di evitare l'aggravio, a carico dell'Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all'attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio.”.
In sostanza, con tale pronuncia, la Suprema Corte ribadisce che la previsione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 risponde all'esigenza di individuare un compenso concretamente adeguato all'attività effettivamente svolta dal difensore, contemperando il diritto alla giusta retribuzione con l'interesse, nel caso del patrocinio a spese dello Stato, dell'Erario a evitare l'erogazione di somme sproporzionate rispetto all'attività prestata.
Dalla documentazione versata in atti non risultano elementi idonei a dimostrare la sussistenza di trattazioni differenziate, né l'emersione di questioni giuridiche o fattuali distinte rispetto ai vari attori, tali da giustificare la richiesta di maggiorazione del compenso professionale avanzata dal difensore del Fallimento,
pagina 5 di 7 con la conseguenza che l'eventuale accoglimento di tale istanza comporterebbe un ingiustificato aggravio per l'Erario.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri medi dello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000.di cui agli Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in €.
18.975,50 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
nella misura indicata in dispositivo (fase di studio e introduttiva, con riferimento allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, nella misura minima prevista dal D.M. 55/14).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2116/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di somma € 18.975,50, oltre 15% spese generali Parte_3
e accessori di legge;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1
complessivi € 1.119,00, di cui € 270,00 per spese ed € 849,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso il 10 luglio 2025
Il giudice pagina 6 di 7 Salvatore Barberi
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