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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/04/1981,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano MAZZEO e Chiara BELLINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Disporsi che l'abitazione coniugale sita in Malo (VI), Via Marostica n. 32, di proprietà esclusiva del sig. e già rilasciata ancor prima della Parte_2 separazione dei coniugi dalla sig.ra , resterà nella disponibilità Parte_1 di quest'ultimo.
2) Affidarsi i figli minori di 17 anni e di 14 anni ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocazione prevalente degli stessi presso
l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi turni di genitorialità.
Il figlio starà con il padre dal lunedì alle ore 14.00 fino al sabato alle ore Per_1
21.00 di ogni settimana e starà con la madre dalle ore 21.00 di ogni sabato fino al lunedi mattina allorquando la madre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero sino alle ore
14.00 nei periodi festivi.
Il figlio starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore Per_2
10.00 nel periodo festivo, fino alle ore 20.30, nonché ogni domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.30 allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre.
Entrambi i figli staranno con il padre:
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o di Capodanno;
tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine
2 del mese di maggio di ogni anno.
Il giorno del compleanno del papà e della festa del papà i figli resteranno con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma i figli resteranno con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
Le restanti festività (ponti) verranno equamente divise tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il padre e la madre potranno stare con i figli anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo tra gli stessi su orari e modalità, compatibilmente alle esigenze degli stessi.
3) Atteso il regime di visita di entrambi i genitori ed in considerazione dei tempi di permanenza, pressochè paritari, dei due figli presso ciascun genitore, alcun assegno di mantenimento prevedono i genitori i quali provvederanno al mantenimento diretto dei due figli nei rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
verranno invece equamente suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie
(come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017) sostenute dagli stessi.
4) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico per i figli e Per_1 Per_2 spetterà integralmente alla sig.ra . Parte_1
5) Disporre che i figli vengano posti fiscalmente a carico dei genitori nella misura del
50%.
6) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi autosufficienti.
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio, residenza o dimora e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 20/05/2006.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/02/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_2 Per_1 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e Per_2 Per_1
4 - le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate Per_2 Per_1 dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Malo (VI) il 20/05/2006 alle condizioni in
[...] Parte_2 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2006;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/04/1981,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano MAZZEO e Chiara BELLINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Disporsi che l'abitazione coniugale sita in Malo (VI), Via Marostica n. 32, di proprietà esclusiva del sig. e già rilasciata ancor prima della Parte_2 separazione dei coniugi dalla sig.ra , resterà nella disponibilità Parte_1 di quest'ultimo.
2) Affidarsi i figli minori di 17 anni e di 14 anni ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocazione prevalente degli stessi presso
l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi turni di genitorialità.
Il figlio starà con il padre dal lunedì alle ore 14.00 fino al sabato alle ore Per_1
21.00 di ogni settimana e starà con la madre dalle ore 21.00 di ogni sabato fino al lunedi mattina allorquando la madre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero sino alle ore
14.00 nei periodi festivi.
Il figlio starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore Per_2
10.00 nel periodo festivo, fino alle ore 20.30, nonché ogni domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.30 allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre.
Entrambi i figli staranno con il padre:
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o di Capodanno;
tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine
2 del mese di maggio di ogni anno.
Il giorno del compleanno del papà e della festa del papà i figli resteranno con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma i figli resteranno con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
Le restanti festività (ponti) verranno equamente divise tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il padre e la madre potranno stare con i figli anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo tra gli stessi su orari e modalità, compatibilmente alle esigenze degli stessi.
3) Atteso il regime di visita di entrambi i genitori ed in considerazione dei tempi di permanenza, pressochè paritari, dei due figli presso ciascun genitore, alcun assegno di mantenimento prevedono i genitori i quali provvederanno al mantenimento diretto dei due figli nei rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
verranno invece equamente suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie
(come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017) sostenute dagli stessi.
4) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico per i figli e Per_1 Per_2 spetterà integralmente alla sig.ra . Parte_1
5) Disporre che i figli vengano posti fiscalmente a carico dei genitori nella misura del
50%.
6) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi autosufficienti.
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio, residenza o dimora e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 20/05/2006.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/02/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_2 Per_1 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e Per_2 Per_1
4 - le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate Per_2 Per_1 dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Malo (VI) il 20/05/2006 alle condizioni in
[...] Parte_2 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2006;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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