Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; comma 2 bis dell’art. 7 «Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione». 2.9 Secondo la tesi del ricorrente, poiché l’art. 7, comma 2 bis, della L. 3/2012 non richiama la lettera a), ossia la previsione di inammissibilità dell’accordo in caso di sottoposizione del debitore ad altra procedura concorsuale, l’imprenditore agricolo sarebbe legittimato ad accedere alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 a prescindere dalla forma societaria mediante la quale tale attività viene esercitata. 2.10 Questa Corte non condivide tale assunto. 2.11 L’art. 7, comma 2 bis, della L. 3/2012, non specifica in alcun modo se l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dell’imprenditore agricolo presupponga che l’attività ‘agricola’ da parte di quest’ultimo venga esercitata in maniera individuale, collettiva o in forma di cooperativa agricola. 2.12 La questione, per la quale la causa è stata rimessa in pubblica udienza, della legittimazione o meno della società svolgente attività agricola avente forma di società cooperativa a proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi va, allora, risolta ricorrendo al criterio ermeneutico logico-sistematico ;la disposizione in oggetto, va, cioè, coordinata e resa coerente con il sistema risultante dal coacervo delle disposizioni normative del codice civile, della legge fallimentare e della 9 legge 3/2012 (oggi sostituiti dal codice della crisi) che interessano la cooperativa che si trova in una situazione di sovraindebitamento. 2.13 In primo luogo, l’art. 7, comma 2 bis, della L. 3/2012 va raccordato con l’art. 6, comma 1, che definisce l’ambito di applicazione della legge, riservata alla definizione delle «situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo». 2.14 Si tratta di una disposizione che detta un principio generale e fondante la disciplina del sovraindebitamento: tale strumento di regolazione della crisi non può essere utilizzato dal soggetto, persona fisica o giuridica, che risulti soggetto ad altra procedura concorsuale. 2.15 Il principio è ribadito dal CCII che, all’art. 2, comma 1 lett. c , dopo aver definito la nozione di sovraindebitamento e dopo aver menzionato una varietà di soggetti, tra i quali l’imprenditore agricolo e l’imprenditore minore, introduce una norma di chiusura, secondo la quale la disciplina del sovraindebitamento è destinata a «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza». 2.16 Orbene, volgendo lo sguardo all’impresa agricola avente veste di cooperativa, non può essere messo in discussione che la stessa è soggetta alle norme sulle cooperative in generale di cui al codice civile come confermato dall’art. 2520, comma 1, c.c., in forza del quale « le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili ». 2.17 Mancando disposizioni particolari nel d.lvo n. 228/2001, alle cooperative agricole deve applicarsi, al pari di tutte le società cooperative, l’art. 2545-terdecies, c.c., secondo cui, in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la 10 liquidazione coatta amministrativa ossia una procedura amministrativa di indubbia natura concorsuale. Va anche rimarcato che, ove esercitino un’attività commerciale, le società cooperative sono soggette, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (oggi liquidazione giudiziale), secondo il criterio della prevenzione previsto dall’art. 196 l.fall. (disciplina che ha trovato integrale conferma nell’art. 295 CCII). 2.18 Può, quindi, affermarsi che la soluzione della crisi dell’impresa agricola organizzata in forma di cooperativa che eserciti anche attività commerciale trova la propria regolamentazione nell’ambito del binario “fallimento (liquidazione giudiziale)-liquidazione coatta amministrativa”, mentre nel caso in cui la cooperativa agricola abbia un esclusivo fine agricolo-mutualistico, senza alcuna implicazione di natura commerciale, la disciplina dell’insolvenza è rimessa unicamente alla procedura concorsuale amministrativa della liquidazione coatta amministrativa salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente ai sensi dell’art 202 l.fall (oggi art. 298 CCII). 2.19 La correlazione tra il dettato della norma generale di cui all’art. 6 comma 1 della legge 3/2012 che, nell’indicare le finalità perseguite dalla normativa, estromette dalle procedure di sovraindebitamento coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali e l’art. 2545-terdecies c.c. il quale, a sua volta, assoggetta la cooperativa agricola alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, consente una interpretazione restrittiva dell’ambito soggettivo della disposizione di cui all’art. 7 comma 2-bis della l. 3/2012 nel senso di escludere l’impresa agricola organizzata in forma di cooperativa dal perimetro di applicazione della disciplina del sovraindebitamento. 2.20 Ininfluente è il mancato richiamo del più volte citato art. 7, comma 2-bis della l.n. 3/2012, alla lettera a) del comma 2 della medesima disposizione in quanto assume rilievo decisivo l’incondizionata applicazione 11 dell’art 6 ,comma 1, che rappresenta la chiave di lettura di tutta la disciplina del sovraindebitamento. 2.21 È presumibile che l’introduzione dell’art. 7 comma 2-bis, che menziona espressamente tra i soggetti che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento anche l’imprenditore agricolo, sia stata determinata dal fatto che l’ imprenditore agricolo individuale o collettivo era esplicitamente escluso dal fallimento e dal concordato, ma poteva concludere accordi di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis l.fall., e la questione sulla natura concorsuale o meno di tale procedura era allora oggetto di un vivace dibattito dottrinale e della giurisprudenza di merito, risolto nel senso della concorsualità da questa Corte solo a partire dal 2018; il legislatore ha, quindi, (ancora verosimilmente) ritenuto di precisare che, ciò nonostante, l'imprenditore agricolo potesse egualmente accedere alle procedure previste dalla l. 3/2012, ferma restando tuttavia l’estromissione delle cooperative agricole dalle procedure di sovraindebitamento, secondo una linea interpretativa di tipo sistematico che vede nella liquidazione coatta amministrativa l’unica procedura concorsuale prevista per le cooperative qualora le stesse non esercitino anche attività commerciale. 2.22 Può essere citata a supporto di tale descrizione anche la sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019 dove si legge che: « Sotto il versante dei requisiti soggettivi di legittimazione, la relativa disciplina risulta destinata ad una ampia e variegata categoria di soggetti interessati, tutti legati da un comune denominatore, vale a dire la non assoggettabilità al fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare. Gli strumenti previsti dalla legge in oggetto sono, dunque, destinati ad operare sia in favore dell’impresa commerciale la cui attività si attesta sotto le soglie di fallibilità; sia dell’imprenditore agricolo, cui si riferisce espressamente l’art. 7, comma 2-bis, della stessa legge;
sia dei titolari di attività professionale;
nonché, in termini generali e di 12 chiusura, dei debitori che contraggono obbligazioni prescindendo da una attività di impresa o professionale (definiti “consumatori”, nel delimitato perimetro di riferibilità della relativa disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b) ». 2.23 Né tale interpretazione sistematica dell’art. 7 bis comma 2 bis, che opera una differenziazione di trattamento, ai fini della delimitazione dei soggetti legittimati ad avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra imprenditore agricolo individuale o collettiva e società cooperativa agricola appare irrazionale o suscettibile di rilievi per contrarietà ai principi alla Carta costituzionale. 2.24 A tal proposito la Corte costituzionale con la sentenza n.93/2022 nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 202 l.fall. si è soffermata sulla “funzione sociale” dell’organizzazione cooperativistica che, nonostante la multiforme articolazione che la stessa ha assunto nel sistema produttivo, conserva una «vocazione affatto peculiare, quale strumento elettivo di integrazione sociale». Una peculiarità che contraddistingue tutte le cooperative, anche se quella svolta è un’attività commerciale con soggetti terzi (c.d. spuria). Ne consegue, ad avviso della Corte, che: «nel corso fisiologico della sua esistenza, così nella fase patologica della crisi, la società cooperativa, quand’anche esercente un’attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6). E questo particolare carattere della cooperativa – che nelle parole della Corte la fa assurgere ad un modello unitario contrapposto alla società lucrativa – trova conferma nel fatto che la l.c.a. opera per le cooperative a prescindere dall’insolvenza. Infatti, la cooperativa: «resta soggetta a liquidazione coatta amministrativa, e non soltanto per causa di insolvenza, 13 ai sensi del medesimo art. 2545-terdecies cod. civ., ma anche in conseguenza di uno scioglimento per atto dell’autorità di vigilanza, come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod. civ. nell’ipotesi in cui la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non depositi per due anni consecutivi il bilancio di esercizio ovvero non compia atti di gestione. L’assoggettabilità della cooperativa esercente attività commerciale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è indice sicuro della persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6.1 s.). Appare così possibile costruire il modello cooperativistico come modello unitario in sé assoggettabile alla l.c.a. come procedura idonea (a differenza della liquidazione giudiziale) a dare giusta tutela alla rilevanza pubblicistica degli interessi tutelati in sede di liquidazione;
interessi che non si riducono a quelli del ceto creditorio. La collocazione su piani diversi dell’impresa lucrativa e di quella cooperativa (ancorché eserciti un’attività commerciale) evidenzia l’eterogeneità delle fattispecie comparate e, quindi, porta a considerare impropria l’evocazione dell’art. 3 Cost. Inoltre, la Corte considera «improprio» il richiamo alla l. n. 3 del 2012, poiché tale riferimento postula che: «l’insolvenza di un’impresa di economia sociale – qual è la società cooperativa – possa essere equiparata, su basi strettamente economico-patrimoniali, all’insolvenza di un mero debitore civile» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6.6). 2.25 Allo stesso modo è stata considerata infondata la questione di legittimità riguardo all’art. 45 Cost. considerato l’ampio mandato costituzionale al legislatore ordinario nella scelta dei «mezzi più idonei» per incrementare la cooperazione, al punto che: «la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell’ordine pubblico economico connessa all’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa può agevolmente ricondursi agli “opportuni controlli” raccomandati dall’art. 45 14 Cost., in base ad un non irragionevole bilanciamento legislativo tra mezzi di promozione e istanze di vigilanza, con conseguente insussistenza della denunciata violazione» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 7). 2.26 In conclusione, nel ragionamento della Corte assume un peso decisivo l’idea che la cooperativa, anche quella agricola, integri un modello giuridico unitario che svolge una impresa di economia sociale. 2.27 Tirando le fila della ricostruzione del sistema sopra svolto, lo statuto della crisi dell’imprenditore agricolo non commerciale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, può così essere rappresentato: l’imprenditore agricolo individuale e quello organizzato in forma societaria di persone o di capitali, non essendo assoggettato, né a fallimento, né a liquidazione coatta amministrativa, può concludere accordi di ristrutturazione ex art 182 bis o ricorrere ad uno degli strumenti di composizione della crisi previsti dalla l. 3/2012; la cooperativa agricola, restando sempre e comunque vincolata a un canale procedurale diverso da quello dell’imprenditore agricolo individuale o delle società non cooperative, non ha la possibilità di percorrere la strada dell’istituto del sovraindebitamento, essendo tale procedura incompatibile con la messa in liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza da parte dell’autorità di vigilanza governativa, ma può proporre accordi di ristrutturazione atteso che l’accesso a tale strumento di regolazione negoziale della crisi è consentito anche all’imprenditore sottoposto a diverso procedimento concorsuale. 2.28 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto : «l’imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, d.lvo 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545 terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art 3/2012, stante il divieto previsto dall’art. 6 l.3/2012». 15 3 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per avere la Corte omesso l’esame dei motivi del reclamo proposti dalla Cooperativa Faro che deducevano la sussistenza del principio di alternatività tra le procedure con la conseguente sospensione del giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all’esito della procedura di composizione della da sovraindebitamento. 3.1 Il motivo è chiaramente infondato posto che la Corte territoriale ha affrontato la questione della pendenza del giudizio ex art. 6 l.3/2012, escludendo in radice l’alternatività tra le procedure in conseguenza dell’inammissibilità procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per difetto del requisito soggettivo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Va disposta l’integrale compensazione tra parti delle spese del presente giudizio in considerazione della novità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 novembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo Crolla ES TE