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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3121/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Catalano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campofelice di Roccella in Via del Bersagliere n.8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino, giusta procura generale del notaio Persona_1
di Roma;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 191/2023 nel procedimento portante R.G. n. 3207/2022 emessa dal Tribunale civile di Termini
Imerese in data 22.02.2024. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste.
Con note sostitutive d'udienza del 17.02.2025 la parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 24.01.2025 (all.to 3 fascicolo parte ricorrente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 25.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3121/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Catalano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campofelice di Roccella in Via del Bersagliere n.8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino, giusta procura generale del notaio Persona_1
di Roma;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 191/2023 nel procedimento portante R.G. n. 3207/2022 emessa dal Tribunale civile di Termini
Imerese in data 22.02.2024. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste.
Con note sostitutive d'udienza del 17.02.2025 la parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 24.01.2025 (all.to 3 fascicolo parte ricorrente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 25.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo