Art. 2.
Non sono elettori:
1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;
2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
((3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi))
4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell' art. 215 del Codice penale , finche' durano gli effetti del provvedimento;
5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale , e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:
peculato ( articolo 314 Codice penale ), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta ( articoli 216 e 223 legge fallimentare );
b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323 .
Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159 , sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all' art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 , nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195 , sulla punizione dell'attivita' fascista;
9) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
10) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.
Non sono elettori:
1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;
2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
((3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi))
4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell' art. 215 del Codice penale , finche' durano gli effetti del provvedimento;
5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale , e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:
peculato ( articolo 314 Codice penale ), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta ( articoli 216 e 223 legge fallimentare );
b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323 .
Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159 , sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all' art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 , nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195 , sulla punizione dell'attivita' fascista;
9) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
10) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.