Articolo 2551 del Codice civile
Articolo 2439Articolo 2441
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19 aprile 1942
Art. 2551.

(Diritti ed obbligazioni dei terzi).

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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