Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2016, n. 465
CASS
Sentenza 14 gennaio 2016

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Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ritenuta viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado, per avere accolto una domanda di risoluzione contrattuale proposta da soggetto ritenuto non legittimato, era tuttavia incorsa nel medesimo vizio, avendo rilevato d'ufficio tale difetto, dal lato attivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2016, n. 465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 465
    Data del deposito : 14 gennaio 2016

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