Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ritenuta viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado, per avere accolto una domanda di risoluzione contrattuale proposta da soggetto ritenuto non legittimato, era tuttavia incorsa nel medesimo vizio, avendo rilevato d'ufficio tale difetto, dal lato attivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2016, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
0000465/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA .LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3402/2011 SECONDA SEZIONE CIVILE 465 Cron. Rep. e.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Ud. 26/11/2015 Dott. LUIGI PICCIALLI - Rel. Consigliere - PU Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Dott. LORENZO ORILIA Consigliere - ConsigliereDott. ELISA PICARONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3402-2011 proposto da: TE DI ES PI E C SAS 00688690015, NONCHE' ES PI IN PROPRIO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, rappresentate e difese dall'avvocato DINO GIOVANNI SELIS;
Linchotive
- ricorrenti -
2015 contro 2292 APPIANO EMILIO [...], APPIANO ERMENEGILDO MARIO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentati ( 1 ) difesi dall'avvocato MARCO BAUDINO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1362/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato CICALA Carlo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Marco BAUDINO, difensore dei resistenti che si è riportato alle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore h as Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PP IL e PP EN MA, con atto di citazione notificato in data 11-10-2005, convenivano in giudizio RE PP e la EA s.n.c. di RE PP e RE IO, per sentir pronunciare -previo accertamento della consistenza di alcune parti comuni o costituzione di servitù perpetua a favore dell'area di manovra sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione a due box che RE PP, con contratto preliminare stipulato in data 28-11-2004, si era obbligata a trasferire ad PP IL o a persona da nominare, successivamente designata in PP EN MA. Gli attori chiedevano che il trasferimento venisse subordinato alla cancellazione delle residue ipoteche gravanti sugli immobili e, ove insussistenti, al pagamento del residuo prezzo;
in via subordinata, ove non fosse possibile pronunciare la chiesta sentenza costitutiva, instavano per la risoluzione del contratto per colpa dei convenuti. RE PP e la EA s.n.c. si costituivano con distinte comparse, chiedendo la prima -sul presupposto della inadempienza di PP IL alle diffide ad adempiere del 25-10-2005 e del 31- 10-2005- la risoluzione del preliminare, con condanna al risarcimento dei danni in forma generica, e la seconda -sul presupposto della sua estraneità alle pattuizioni intercorse tra le parti i rigetto della domanda attrice e la condanna di PP OT 1 IL al rilascio dei due box e al pagamento dell'indennità di occupazione di 500,00 euro mensili dal 18-2-2005 all'effettiva liberazione. Con sentenza n. 8005\2007 il Tribunale di Torino dichiarava risolto per colpa di PP IL il contratto preliminare del 28- 11-2004 intercorso tra il predetto e RE PP in qualità di amministratrice della EA s.n.c. e, per l'effetto, condannava gli attori all'immediato rilascio degli immobili in favore della EA s.n.c., e quest'ultima alla restituzione della somma di euro 86.000,00; respingeva ogni altra domanda, dichiarando compensate le spese di lite. Avverso la predetta decisione proponevano appello principale gli attori e appello incidentale RE PP e la EA s.a.s. (subentrata alla EA s.n.c.). Con sentenza in data 21-9-2010 la Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale, trasferiva in capo ad PP EN MA la proprietà delle due autorimesse oggetto del contratto preliminare stipulato il 28-11-2004, ubicate all'interno del fabbricato sito al piano terra del condominio di via Michlengelo Buonarroti n. 12 in Torino, subordinatamente al versamento del residuo prezzo di euro 34.000,00 entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e a condizione che detti immobili fossero liberi da iscrizioni pregiudizievoli. In caso diLinchstore 2 persistenza di iscrizioni pregiudizievoli, il giudice di appello concedeva alla EA s.a.s. termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per provvedere alla liberazione degli immobili promessi in vendita da ogni iscrizione pregiudizievole, con pagamento del prezzo residuo entro trenta giorni dalla dimostrata cancellazione delle predette iscrizioni. La Corte territoriale, inoltre, dichiarava inammissibili le domande proposte dagli appellati in via di appello incidentale, e condannava gli appellati al pagamento dei due terzi delle spese di doppio grado, che dichiarava compensate per il resto. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso RE PP e la EA s.a.s. di RE PP & C., sulla base di sei motivi. PP IL e PP EN MA hanno resistito con controricorso e in prossimità dell'udienza hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c Deducono che la Corte di Appello, nel ritenere che le domande proposte dalla RE non potevano essere riferite alla EA, ha pronunciato oltre i limiti delle questioni devolutele con i motivi di gravame, con i quali gli PP si erano limitati a dedurre che era stata la EA a rendersiLushotos 3 inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, mentre l'PP non aveva posto in essere alcun inadempimento. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c. Sostengono che, avendo il Tribunale ritenuto che le domande proposte da RE PP erano direttamente riferibili alla rappresentata EA, e non avendo la questione costituito oggetto di gravame, su di essa si è formato il giudicato. La Corte di Appello, pertanto, nel ritenere non riferibile alla EA la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla RE e nel considerare, conseguentemente, come inammissibile, perché nuova, la domanda di condanna proposta in appello dalla EA quale conseguenza della risoluzione del contratto, ha violato l'art. 2909 c.c. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., 1183 e 1460 c.c., nonché della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi. Deducono, in particolare: che la Corte di Appello, nell'affermare che EA non ha provato di avere inviato al notaio prescelto dagli attori per la stipula del rogito la documentazione più volte sollecitata dagli PP, è incorsa nella violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in quanto la questione, che era stata eccepita in primo grado quale motivo di inadempimento di EA, non era stata riproposta tra i motivi di appello, per cuiLindhatna 4 l'eccezione doveva ritenersi come rinunciata;
che l'affermazione secondo cui, non essendo stato stabilito un termine, "dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del magazzino (trasformato in autorimesse) la consegna delle chiavi al e promissario acquirente ogni momento era buono per la stipula del rogito", contrasta col disposto dell'art. 1183 c.c., in base al quale il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se, per la natura della prestazione, fosse possibile richiedere l'immediato adempimento, o fosse necessario stabilire un termine adeguato alla situazione di fatto;
che in modo contraddittorio la Corte di Appello, dopo avere rilevato che "la prova della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli doveva essere data al momento del rogito”, ha affermato che EA avrebbe dovuto inviare preventivamente al notaio la prova dell'assenso dei creditori alla cancellazione delle ipoteche. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'affermazione secondo cui era legittimo il rifiuto frapposto dall'PP al trasferimento, in presenza di un regolamento condominiale imposto da EA la quale, correlativamente, era inadempiente. Rilevano che la Corte di Appello ha erroneamente individuato quale motivo di pregiudizio per l'acquirente il fatto che con il regolamento condominiale la corsia difinaliators 5 scorrimento e di manovra non fosse stata resa comune e fosse stata, invece, gravata da servitù a favore di tutte le singole unità. Osserva, infatti, che la scelta da operare sulla destinazione di quella striscia (che, comunque, avrebbe dovuto assolvere alla funzione di consentire a tutti gli acquirenti di accedere e di recedere dai box) spettava alla EA, la quale non aveva assunto al riguardo alcun obbligo contrattuale;
e che la costituzione della servitù era conforme ad una delle opzioni suggerite dallo stesso PP alla predetta società con lettera del 30-5-2005. Sostengono, inoltre, che appare secondo cui EA, attraverso laimmotivata l'affermazione conservazione della proprietà (pur asservita) sulla porzione destinata a corsia di manovra e scorrimento, si era garantita “la maggioranza millesimale del basso fabbricato ristrutturato a box", così assicurandosi la possibilità di “scegliere l'amministratore e fornitori dei servizi”. Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1460 c.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che la Corte di Appello non ha proceduto alla doverosa valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti e, in particolare, non ha valutato l'importanza di quello addebitato a EA, onde verificare se il rifiuto opposto dall'PP alla stipula dell'atto pubblico fosse o LI meno in buona fede. 6 Con il sesto motivo, infine, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio. 2) I ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati. Il primo motivo è fondato. La Corte di Appello ha dato atto che, in mancanza di impugnazione, si era formato il giudicato in relazione all'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui RE PP non aveva agito in proprio, ma quale rappresentante della EA s.n.c., e, conseguentemente, ogni attività da essa compiuta durante le trattative e il rapporto contrattuale era riferibile alla predetta società. Ciò posto, il giudice del gravame ha osservato che tale accertamento, di natura sostanziale, non si riverbera sul piano processuale;
e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta da RE PP in proprio e non quale rappresentante della EA;
società che, al contrario, nel costituirsi in giudizio, si era proclamata estranea alle pattuizioni intercorse tra le parti, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice e la condanna degli attori al pagamento dell'indennità per occupazione "sine titulo", e non quale effetto della risoluzione del contrattoLincrative 7 preliminare. Da tali considerazioni la Corte territoriale ha tratto la conclusione che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita, avendo accolto una domanda di risoluzione proposta da un soggetto (la RE in proprio) non legittimato. Così statuendo, la Corte di Appello ha illegittimamente rilevato d'ufficio un vizio di ultrapetizione non dedotto dagli appellanti con uno specifico motivo di gravame. Secondo i consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame;
diversamente, la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio (Cass. 7-5-2009 n. 10516; Cass. 28-9-2007 n. 20393; Cass. S.U. 27-7-2004 n. 14083; Cass. 4-9-2000 n. 11559). In realtà, nell'affermare che la RE non era legittimata a proporre domanda di risoluzione contrattuale, il giudice del gravame sembra aver confuso la legittimazione ad causam, che è il diritto potestativo ad ottenere una decisione di merito (la cui carenza è rilevabile d'ufficio), con la effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa (rilevabile solo su eccezione di parte). Si rammenta, al riguardo, che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., the 008 ÷ + inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi o del di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass. 18-11-2005 n. 24457; Cass. 29-9- 2006 n. 21192). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, il rilievo officioso compiuto dal giudice del gravame non ha riguardato la carenza di legittimazione attiva, bensì il difetto, dal lato attivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
questione che non era stata devoluta con i motivi di gravame e che, pertanto, la Corte di Appello non avrebbe potuto LU OT rilevare. 3) Il secondo motivo è infondato, in quanto la statuizione del giudice di primo grado coperta da giudicato non riguarda la riferibilità alla EA della domanda risarcitoria proposta dalla RE (avendo, anzi, il Tribunale rigettato tale domanda, affermando che alla RE non era dovuto alcun risarcimento in proprio, non essendo essa proprietaria del bene goduto dagli PP), ma la riferibilità alla predetta società del contratto preliminare formalmente sottoscritto, quanto al promittente venditore, dalla sola RE PP, senza spendita del nome della EA, proprietaria dell'immobile. 4) Il terzo e il quarto motivo, che in quanto tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente, appaiono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione. E invero, nell'addebitare alla EA il mancato invio della documentazione al notaio prescelto dagli attori, nonostante le reiterate richieste da questi ultimi rivoltele, la Corte di Appello è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, come rilevato a pag. 10 della stessa sentenza impugnata e come confermato dalla lettura diretta degli atti -consentito per la natura procedurale delle violazioni di legge denunciate-, con l'atto di appello gli PP non avevano valorizzato, ai fini dell'allegato nell'invio della inadempimento di controparte, il ritardo documentazione occorrente per il rogito. 10 Avendo, inoltre, la sentenza impugnata dato atto che “la prova della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli doveva essere data al momento del rogito", in modo contraddittorio la Corte di Appello ha ritenuto la promittente acquirente inadempiente per non avere inviato preventivamente al notaio "la prova dell'assenso dei creditori ipotecari alla cancellazione delle ipoteche". Se, infatti, il termine ultimo per la cancellazione delle ipoteche coincideva, per volontà delle parti, con la data stessa della stipula del rogito, non si vede per quale ragione la EA doveva ritenersi obbligata a fornire la prova dell'assenso dei creditori prima di tale momento. motivata in modo nonLa sentenza impugnata risulta congruente anche nella parte in cui ha addebitato alla promittente venditrice di avere unilaterlamente predisposto un regolamento condominiale nel quale l'area di manovra per l'accesso alle autorimesse non era considerata come parte comune, ma come servitù di passaggio. Con il contratto preliminare, infatti, la promittente venditrice si era obbligata esclusivamente a trasferire i due box, non anche a rendere comuni le aree di accesso;
sicchè non può essere considerata causa di inadempimento contrattuale la scelta della EA di costituire su tali aree una servitù di passaggio in favore dei proprietari delle autorimesse (ai quali, in tal modo, era comunque LI garantita la possibilità di accesso ai box), anziché renderle di proprietà comune. 11 Il giudice del gravame, infine, nel ritenere che, non essendo stabilito alcun termine per la stipula del rogito, “ogni momento era buono” per tale stipula, non ha considerato che, ai sensi dell'art. 1183 comma 1 c.c., in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, che, in mancanza dell'accordo delle parti, è fissato dal giudice. Nella specie, pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare, motivando adeguatamente, se fosse possibile richiedere l'immediato adempimento ovvero se, valutate tutte le circostanze del caso, fosse a tal fine necessario stabilire un adeguato termine. 5) La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, il quale procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati, e provvederà anche sulle spese del presente Linchotere giudizio di legittimità. Il quinto e il sesto motivo restano assorbiti. 12
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26-11-2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Lindhar Essa.Destiella D'ARMA DEPOSITATOAN CANCELLERIA Roma 14 GEŃ 2016 Donatella YAWA 1 13