Articolo 60 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 59Articolo 61
Versione
19 maggio 1981
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12 agosto 1981
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1 maggio 1982
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19 aprile 1984
Art. 60. (Comuni e comunita' montane).

Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia.
Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati.
Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.
Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984. Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Le convenzioni, stipulate ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa".
Entrata in vigore il 19 aprile 1984
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