Sentenza breve 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 08/10/2025, n. 17278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17278 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 7765 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Feroci e Federica Cau, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Paolo Emilio n. 32, e con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
A.n.a.c. – Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
nei confronti
Università degli studi di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’annotazione A.n.a.c., inserita nel Casellario informatico a carico della -OMISSIS-, in data 26.05.2025, di cui si riporta il contenuto: “ La stazione appaltante -OMISSIS- (cf: -OMISSIS-) con modello di segnalazione nell'ambito della Vigilanza Contratti Pubblici acquisito al protocollo n. 86JJ del 20,01,2025 ed integrato con mod. A) acquisito al prot. ANAC n. -OMISSIS-, ha segnalato di aver disposto con provvedimento Rep. 73/2024 - prot. 2681 del 19/12/2024 l'esclusione dalla procedura di gara di cui al -OMISSIS-, per la falsa dichiarazione resa dal -OMISSIS-. dott. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (cf/pi: 08056040960), in ordine al motivo di esclusione previsto dall'art. 94, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023. Ciò in quanto, la dichiarazione del -OMISSIS-. delI’O.e. in data 22.10.202a ‘di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice’, è stata smentita dal DURC INAIL 46189583 acquisito in sede di verifica dalla S.A., che ha attestato alla data del 24.10.2024 ‘irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti deIl’lNPS’ per complessivi € 404.775,62 (Gestione Datori di lavoro con dipendenti/ Gestione Committenti di co.co.co e co.co.pro.) e di irregolarità nel versamento di contributi e accessori INAIL per € 7.989, 12 (gestione industria). La segnalazione della S.A. è stata oggetto di valutazione dell’Autorità che ha riconosciuto imputabile all’0.e. un profilo di colpa grave in relazione al fatto contestato ed ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria e l'inserimento dell'annotazione interdittiva in quanto è emersa nel corso dell'istruttoria una dichiarazione di regolarità previdenziale/contributiva nella domanda di partecipazione in contrasto con il DURC INAIL 46189583 che ha attestato alla data del 20.10.2024 l'esistenza di ‘irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti delI’Inps’ per importo elevato nonché irregolarità nei confronti dell’INAIL, condotta questa che conferma la lesione del parametro della diligenza professionale da parte dell’0.e. segnalato, con conseguente riferibilità allo stesso dei fatti contestati. La presente annotazione, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023, su decisione del Consiglio dell’A.N.AC. assunta con delibera n. 204 in data 21 maggio 2025, comporta la sanzione pari a giorni 7 (sette) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara, di affidamento di subappalti, oltre che costituire per tale lasso temporale motivo ostativo alla stipula dei contratti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.96, 3 comma 15 del d.lgs n. 36/2023. Il periodo di interdizione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione ”; 2) la delibera A.n.a.c. n. 204 del 21 maggio 2025, fascicolo USAN 96/8633/gm/fe n. 392-2025, trasmessa tramite p.e.c. alla ricorrente in data 26.05.2025, con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione deliberava la chiusura del procedimento di annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023 e, dunque, l’inserimento della suddetta annotazione interdittiva nel Casellario informatico, nonché la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 22, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023 e della sanzione di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula dei contratti; 3) la nota USAN /96/8633/25/gm/fe n. 392-2025, trasmessa sempre tramite p.e.c., alla ricorrente in data 26.05.2025, con la quale A.n.a.c. trasmetteva a -OMISSIS- copia della delibera n. 204 del 21 maggio 2025, precisando che “ tale provvedimento dispone l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che sarà inserita in data odierna con pubblicità nella giornata di domani, che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presente ”; 4) la nota A.n.a.c. - Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza operatori economici qualificati, Rif. n. USAN/96/8633/25/gm/fe n. 392-2025, con la quale A.n.a.c. comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023 e per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 222, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023, come previsto dal Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023; 5) nonché, per quanto occorrer possa, in quanto atti presupposti al procedimento A.n.a.c. per l’annotazione nel Casellario informatico, il provvedimento Rep. n. -OMISSIS- con il quale l’-OMISSIS- escludeva dalla procedura di gara di cui al CIG: -OMISSIS- la società -OMISSIS-, per la falsa dichiarazione resa dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- Presidente del C.d.A. della ricorrente, in ordine al motivo di esclusione previsto dall’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; il provvedimento pervenuto al protocollo A.n.a.c. n. 8633 e acquisito poi dall’Autorità con prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione trasmetteva ad A.n.a.c. la segnalazione sul Modello A, ai sensi dell’art. 96, comma 15, e dell’art. 222, comma 13,d.lgs. n. 36/2023, per l’omessa o falsa dichiarazione o documentazione resa dalla ricorrente nella procedura di gara CIG: -OMISSIS-; 6) ancora, per quanto occorrer possa, il Regolamento A.n.a.c. sulla gestione del Casellario informatico di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, il Modello A dell’A.n.a.c. di segnalazione e, per quanto occorrer possa, per contraddittorietà con il precedente Regolamento sulla gestione del Casellario informatico A.n.a.c., il Regolamento A.n.a.c. sul potere sanzionatorio dell’Autorità approvato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023; 7) ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti dell’08.09.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa l’annotazione che la ricorrente ritiene “ inserita nella sezione H del Casellario ”, sempre al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’annotazione A.n.a.c. di iscrizione nel Casellario informatico riguardante la società -OMISSIS-, per vizi propri del provvedimento e per vizi derivati dall’illegittimità del provvedimento e della segnalazione all’Autorità da parte dell’-OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di A.n.a.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il dott. RA IL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con provvedimento dell’Università degli studi di -OMISSIS- rep. n. 73/2024, prot. n. 2681 del 19.12.2024, era disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara di cui al CIG B40B3B81CF, per “ mancanza del requisito di ordine generale dell’adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 94 comma 6 del D.lgs. 36/2023 ”.
A seguito di tale esclusione, la Stazione appaltante (S.A.) riteneva di dover notiziare l’A.n.a.c., con segnalazione del 20.01.2025 “ Modello A ”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 96, comma 15, del Codice, per falsa dichiarazione resa dal presidente C.d.A., in ordine al motivo di esclusione, in quanto “ la dichiarazione del LR dell’OE in data 22.10.2024 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ” era smentita dal DURC_INAIL _46189583, acquisito in sede di verifica dalla S.A. , che attestava, alla data del 24.10.2024, “ irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti dell’INPS ” per complessivi € 484.775,62 (Gestione datori di lavoro con dipendenti/Gestione committenti di co.co.co e co.co.pro.) e di irregolarità nel versamento di contributi e accessori Inail per € 7.989,12 (gestione industria).
Acquisita la segnalazione da parte dell’Università, l’A.n.a.c., con nota USAN/96/8633/25/GM/FE n. 392 – 2025, tenuto conto dell’art. 96, comma 15 e 222 comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023 e di quanto indicato nel Regolamento A.n.a.c. sul potere sanzionatorio dell’Autorità, approvato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023, comunicava alla ricorrente -OMISSIS- l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’iscrizione nel Casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi del predetto art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023, e per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 222, comma 13, secondo periodo, del Codice, secondo le disposizioni della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, facendosi presente quanto segue: “ la falsa dichiarazione o la presentazione di falsa documentazione possono comportare, ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023, in caso di accertamento dell’imputabilità all’O.e. con colpa grave o dolo, la sanzione interdittiva dalle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto, fino a due anni, nonché ai sensi dell’art. 222, comma 13, dello stesso Codice, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel limite minimo di euro 500,00 e massimo di euro 10.000,00, fatta salva l’eventuale sanzione penale ”.
Oltre a ciò, in detta comunicazione, l’A.n.a.c. invitava la ricorrente a produrre eventuali memorie e documentazione a propria difesa.
Nel corso del procedimento, la ricorrente società produceva memoria difensiva e documentazione, deducente l’illegittimità della segnalazione dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- ed evidenziando che al momento della compilazione della domanda di partecipazione, il DURC aggiornato al 28.09.2024 sarebbe stato regolare, avendo essa provveduto, nel frattempo, a inviare domanda di rateizzazione contributiva dei contributi INPS, in data 07.11.2024, approvata dall’INPS in data 12.11.2024, e successive domande nelle date 12.11.2024 e 13.03.2025, e avendo provveduto al deposito del ricorso, ex art. 19 C.C.I.I., per la conferma delle misure protettive del patrimonio, avanti al Tribunale di -OMISSIS- (n.r.g. -OMISSIS-).
Nonostante la documentazione e gli atti difensivi prodotti nel procedimento dalla ricorrente società, con nota del 26 maggio 2025, l’A.n.a.c. provvedeva a inviare alla ricorrente la delibera con la quale disponeva l’annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023, nonché l’interdizione per 7 giorni (senza specificare se l’interdizione si applicasse anche ai contratti che la ricorrente aveva in corso di esecuzione).
La ricorrente società insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 24.06.2025 e depositato il 04.07.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) vizi propri, sotto un profilo strettamente procedurale: a) illegittimità dell’annotazione per violazione della legge n. 241/1990, con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 comma 1 lett. b), nonché per eccesso di potere stante il difetto di istruttoria, illogicità, il travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza assoluta di motivazione; b) illegittimità dell’annotazione, per violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 96 comma 15, Regolamento A.n.a.c. sulla Gestione del Casellario informatico, di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023; nullità dell’annotazione per carenza di elemento essenziale, ex art. 21-septies legge n. 241/1990 e per contraddittorietà, illogicità e difetto assoluto di motivazione, per non avere l’Autorità indicato il periodo di pubblicazione dell’annotazione nel Casellario informatico, ovvero se tale periodo coincida o meno con i sette giorni del periodo di interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche, nonché per non aver chiarito se l’annotazione venga cancellata allo scadere del termine dal Casellario; 1.1) sul contenuto dei provvedimenti impugnati: a) illegittimità dell’annotazione e del provvedimento sanzionatorio impugnato, per violazione degli artt. 94, 96, comma 15, 122 e 222 d.lgs. n. 36/2023 e artt. 18 e 22 Regolamento A.n.a.c., sul potere sanzionatorio dell’Autorità; b) per quanto occorrer possa, in quanto atto che disciplina la durata della pubblicazione dell’annotazione nel Casellario informatico per un periodo di tre anni, quindi superiore al periodo di interdizione di 7 giorni previsto dal provvedimento impugnato, illegittimità del Regolamento A.n.a.c. di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023 sulla gestione del Casellario informatico; in quanto atto che rinvia al Regolamento sulla gestione del Casellario informatico; illegittimità del Regolamento A.n.a.c., di cui alla delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e del relativo modello di segnalazione, per violazione dell’art. 96, comma 15, Codice contratti pubblici, laddove interpretati nel senso di individuare un obbligo per A.n.a.c. di inserire l’annotazione per falsa dichiarazione nel Casellario informatico, per un periodo di 3 anni: 2) vizi derivati, illegittimità derivata dell’annotazione per le seguenti ragioni: a) improcedibilità e illegittimità della segnalazione A.n.a.c., per mancanza dei presupposti indicati negli artt. 96, comma 15, e 222 del Codice; b) illegittimità della segnalazione per contraddittorietà con il provvedimento di esclusione e per violazione degli artt. 96, comma 15, e 98 del Codice; c) in via subordinata, illegittimità del provvedimento di esclusione dell’Università di -OMISSIS- e della conseguente annotazione per violazione dell’art. 94, comma 6, del Codice e dell’Allegato II.10; 2.1) vizi propri, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 3 e 10, comma 1 lett. b); nullità del provvedimento perché carente di uno degli elementi essenziali ex art. 21-septies della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 94, 95, 96, 98 e 122 d.lgs. n. 36/2023; contraddittorietà e violazione dei Regolamenti A.n.a.c. n. 271 e n. 272 del 20 giugno 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; 2.2) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 3 e 10, comma 1 lett. b); nullità del provvedimento, perché carente di uno degli elementi essenziali ex art. 21-septies della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95, 96, 98, 122 e 222 d.lgs. n. 36/2023; contraddittorietà e violazione dei Regolamenti A.n.a.c. n. 271 e n. 272 del 20 giugno 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; 3) per quanto occorrer possa, illegittimità del Regolamento A.n.a.c. sulla gestione del Casellario informatico di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023 e del Regolamento A.n.a.c. sul potere sanzionatorio di cui alla delibera n. 271 del 20 giugno 2023, per contraddittorietà con quanto indicato nell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 15, e 222, comma 13, d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; mancata contestazione della falsa dichiarazione nel provvedimento di esclusione; illegittimità dell’esclusione e della segnalazione; illegittimità derivata dell’annotazione A.n.a.c. per mancanza della colpa grave nella falsa dichiarazione; istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 63, comma 2, c.p.a, per l’esibizione del certificato del Casellario informatico della ricorrente al fine di verificare che l’annotazione sia ancora inserita nel Casellario, e, in tal caso, in quale sezione sia inserita.
Si costituisce l’A.n.a.c., per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si costituisce altresì l’Università intimata, per chiedere la reiezione del gravame.
Con i motivi aggiunti, depositati in data 08.09.2025, la ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo e gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa l’annotazione che la ricorrente ritiene “ inserita nella sezione H del Casellario ”.
Deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 3 e 10, comma 1 let. b); nullità del provvedimento, perché carente di uno degli elementi essenziali, ex art. 21-septies della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95, 96, 98 e 222 d.lgs. n. 36/2023; contraddittorietà e violazione dei Regolamenti A.n.a.c. n. 271 e n. 272 del 20 giugno 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite.
Nella camera di consiglio tenutasi in data 7 ottobre 2025, per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
II.1 - Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente adduce l’illegittimità dell’annotazione dell’A.n.a.c., impugnata per omessa indicazione del periodo complessivo di pubblicazione dell’annotazione nel Casellario informatico, non essendo chiaro, a dire della stessa ricorrente, se detto periodo coincida o meno con il periodo di interdizione indicato nel testo dell’annotazione.
Parte ricorrente sostiene che l’annotazione impugnata sia annullabile per violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, ovvero nulla per difetto di un elemento essenziale del provvedimento.
Il motivo di ricorso va disatteso. Invero, l’annotazione impugnata risulta chiara nell’individuazione dell’arco temporale nel quale si produce l’effetto interdittivo. Il testo dell’annotazione, la cui efficacia preclusiva è stata vigente fino al 3 giugno 2025, chiarisce che: “ la presente annotazione, ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. 96/2023, su decisione del Consiglio dell’A.N.AC. assunta con delibera n 204 in data 21 maggio 2025, comporta la sanzione pari a giorni 7 (sette) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara, di affidamento di subappalti, oltre che costituire per tale lasso temporale motivo ostativo alla stipula dei contratti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.96, comma 15 del d.lgs n. 36/2023. Il periodo di interdizione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione ”.
Inoltre, come si evince dall’annotazione vigente al termine del periodo d’interdizione, “ L'O.E. nel periodo dal 27-05-2025 al 03-06-2025 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti ”, con conseguente cessazione della causa di esclusione diretta e automatica derivante dall’interdizione.
La disposizione di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per parte sua, prevede chiaramente che “ Sono altresì esclusi… l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'A.N.AC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico ”.
La prospettazione della ricorrente è, quindi, errata, in quanto fraintende il contenuto lessicale dei provvedimenti impugnati, equivocando sul testo di legge.
Non è riscontrabile alcuna carenza di elemento essenziale dell’annotazione A.n.a.c.; infatti, anche a voler trascurare il dato per cui l’asserita mancata indicazione del termine di pubblicazione non si traduce nel difetto di un elemento essenziale del provvedimento tale da comportarne la nullità, ma, semmai, può configurare una violazione di legge che ne determinerebbe la mera annullabilità, nel caso di specie non è evincibile alcuna omessa indicazione del termine di efficacia del provvedimento interdittivo.
Invero, l’unico termine che l’Amministrazione è tenuta a individuare nell’annotazione è dato dal periodo di efficacia dell’interdizione che, nel caso in esame, è pari a sette giorni.
L’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 è limitata al periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annotazione, che costituisce il periodo di tempo in cui “ opera l’iscrizione nel Casellario informatico ”.
Tuttavia, il termine di operatività dell’iscrizione interdittiva nel Casellario informatico non deve essere confuso con il diverso e più lungo termine di pubblicazione dell’annotazione. Com’è noto, infatti, “ va evidenziato che il comma 1 ter prevedeva, in origine, che l’annotazione dovesse essere disposta, invariabilmente, ‘ai fini della esclusione… per il periodo di un anno decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia’; il D.L. n. 5/2012, invece, ha attribuito alla Autorità il potere di disporre l’annotazione ‘ai fini della esclusione… fino ad un anno decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia ”.
Si deve all’uopo evidenziare che, mentre nella prima formulazione del comma 1-ter si aveva coincidenza tra il periodo di esclusione dell’operatore economico dalle gare e quello di permanenza della annotazione nel Casellario, trattandosi di periodo predeterminato dal legislatore, la versione modificata del comma 1-ter ha introdotto una distinzione tra i due termini, che possono non coincidere. A seguito della riforma del 2012, dunque, l’Autorità è chiamata a determinare la durata in concreto della iscrizione ai fini della esclusione, cioè a determinare in concreto il periodo di tempo durante il quale all’operatore economico è preclusa la partecipazione a gare.
Verosimilmente, con tale modifica, “ il legislatore ha inteso valorizzare il grado di colpevolezza dell’operatore economico, ma è anche evidente che, per quanto breve possa essere il periodo di esclusione individuato dalla Autorità, questo compromette comunque la continuità nel possesso del requisito con riferimento alle gare in corso, alle quali l’operatore stia già partecipando nel momento in cui viene disposta l’annotazione ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, sez. I, 17 febbraio 2020 n. 2077). Non è chi non veda che sette giorni di pubblicazione sarebbero davvero troppo pochi per consentire di comunicare alle altre Stazioni appaltanti, aventi contratti in corso, la sussistenza della causa di cessazione.
Tali puntualizzazioni, compiute in relazione al previgente Codice dei contratti pubblici, permangono valide per la disciplina attualmente in vigore. Giova, a tal riguardo, precisare che detto termine di pubblicazione discende direttamente dalla legge. Ciò implica che il provvedimento A.n.a.c. non deve prevedere il termine per la permanenza della pubblicazione dell’annotazione, perché tale termine è fissato dalla legge.
La permanenza dell’annotazione per un tempo più lungo, rispetto all’effetto interdittivo, attende a una funzione di pubblicità-notizia, essendo strumentale a garantire alle Stazioni appaltanti, che si trovano a effettuare in tempi diversi la verifica dei requisiti generali dei partecipanti alle gare, la conoscenza della perdita del requisito di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, in quel determinato e circoscritto periodo.
Sul punto, il Regolamento A.n.a.c. per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, ratione temporis vigente, dispone che: « Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel “Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico” (art. 22, comma 7) » e, tuttavia, « Nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara » (art. 22, comma 9).
Occorre, all’uopo, rammentare che l’effetto interdittivo di una iscrizione dell’A.n.a.c. riguarda tutte le gare cui l’operatore economico partecipa al tempo dell’interdizione. Pertanto, può darsi il caso che una Stazione appaltante si trovi nella condizione di dover escludere dalla gara l’operatore economico interdetto, benché sia già spirato il periodo di interdizione, in quanto la Stazione appaltante può effettuare la verifica dei requisiti generali degli operatori economici offerenti in un momento successivo rispetto al periodo di interdizione.
In tal senso, ha già avuto modo di pronunciarsi questo T.a.r., affermando che “ L'iscrizione nel casellario informatico è efficace, perché dà luogo a effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione interdittiva inflitta dall'Anac, pur se tali effetti possono essere fatti valere anche dopo, ‘ora per allora’, quando la verifica da parte delle Stazioni appaltanti è eseguita dopo lo spirare del termine di interdizione ma relativamente a gare rientranti in tale periodo ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, sez. VII, 7 gennaio 2020 n. 63; in senso conforme anche T.a.r. Campania Napoli, sez. VIII, 7 ottobre 2022 n. 6203).
Giova precisare, a confutazione di quanto sostenuto dalla ricorrente, che l’effetto interdittivo non si estende ai contratti in corso di esecuzione. In tal senso, depongono almeno due argomenti: a) in primo luogo, l’art. 122 del Codice dei contratti pubblici non prevede, quale causa di risoluzione del contratto, l’iscrizione di un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC; b) in secondo luogo, il tenore letterale dell’art. 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, che è norma di stretta interpretazione, depone nel senso che gli effetti inibitorio-escludenti del provvedimento dell’Autorità possano esplicarsi solo per il futuro, così escludendo la loro incidenza sui contratti già stipulati (cfr., in tal senso: T.a.r. Campania Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2024 n. 132).
Di conseguenza, il timore manifestato dalla ricorrente circa un’incidenza dell’efficacia dell’annotazione anche sui contratti in corso di esecuzione, solo perché l’iscrizione non specificherebbe il periodo di pubblicazione, appare destituito di fondamento.
Inoltre, in linea più generale, la pubblicazione dell’annotazione anche dopo la scadenza del periodo di interdizione sovrintende alla funzione generale del Casellario informatico, come sistema di pubblicità-notizia, ed è posta “ a presidio della trasparenza e completezza di informazioni in ordine a fatti potenzialmente in grado di incidere sull'affidabilità professionale delle imprese partecipanti al mercato delle commesse pubbliche ” (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2025 n. 4717).
Peraltro, avuto riguardo all’annotazione ai fini di pubblicità-notizia dell’iscrizione impugnata in questa sede, giova rilevare che essa ricade nelle ipotesi in cui l’annotazione è, per l’A.n.a.c., un atto dovuto in forza dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale “ Nel Casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94… Nel Casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f) ”.
Com’è evidente, la residua finalità di pubblicità-notizia della pubblicazione dell’iscrizione interdittiva, allorquando sia già venuto meno l’effetto interdittivo non può, di per sé, pregiudicare il ricorrente. È stato chiarito, infatti, che “ come più volte precisato dalla giurisprudenza di settore, tale annotazione non ha un effetto immediatamente lesivo della posizione dell'interessato in quanto una eventuale esclusione da una procedura selettiva pubblica non può basarsi sul mero fatto della presenza nel Casellario di una annotazione di tale genere, che costituisce una semplice pubblicità notizia ” (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4359).
In tal senso, si è espresso anche questo T.a.r., precisando che “ l’effetto esclusivo si produce solo per il periodo di tempo individuato dalla Autorità, decorrente dalla pubblicazione della annotazione nel Casellario: come già precisato, il fatto che tale annotazione rimanga, anche dopo, ‘visibile’ alle stazioni appaltanti, serve ad altri fini, ma non produce di per sé un effetto escludente ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, sez. I, 17 febbraio 2020 n. 2077).
A conferma dell’esegesi qui svolta, si evidenzia che l’art. 23, comma 7, recante “ Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni ”, del vigente Regolamento per la gestione del Casellario informatico, approvato con la delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, come modificato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025, prevede, in relazione al termine di durata della pubblicazione delle annotazioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’A.n.a.c., ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e) ed f), del Codice dei contratti pubblici, quanto segue: “ scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara ”.
Tale previsione regolamentare non ha una portata innovativa, bensì conferma quanto sostenuto in relazione al regime previgente.
Il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, respinto.
II.2 - Con altro motivo del ricorso introduttivo, i provvedimenti impugnati sono stigmatizzati dalla ricorrente per vizi propri, con particolare riferimento a: a) omessa valutazione, da parte dell’Autorità, della correttezza della segnalazione della Stazione appaltante; b) omessa motivazione circa le obiezioni esposte dalla ricorrente nel corso del procedimento; c) rilievo di colpa grave dell’operatore economico, a dispetto della sua buona fede.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, si osserva che parte ricorrente non chiarisce alla luce di quali criteri l’A.n.a.c. avrebbe dovuto vagliare la correttezza della segnalazione, dal momento che, come osserva la stessa ricorrente, l’A.n.a.c. non può entrare nel merito della segnalazione.
Nel caso di specie, l’Autorità si è limitata a verificare la conformità a legge della segnalazione, secondo la previsione di cui all’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023.
La segnalazione, infatti, denuncia una falsità dichiarativa posta in essere dalla ricorrente società e tanto è sufficiente affinché l’Autorità possa dare impulso al procedimento sanzionatorio.
Ogni altro profilo, afferente agli elementi oggettivi e soggettivi denunciati con la segnalazione, attiene al merito e non può che essere apprezzato all’esito del procedimento.
Per quanto concerne la censura relativa all’omessa motivazione del provvedimento A.n.a.c., circa le doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del procedimento sanzionatorio, la ricorrente si limita a evidenziare che nel dispositivo dell’annotazione verrebbe indicato soltanto che “ la segnalazione della S.A. è stata oggetto di valutazione da parte di ANAC ”, il che, a suo dire, implicherebbe che l’A.n.a.c. non abbia preso in considerazione le deduzioni difensive dell’operatore economico.
Questa doglianza è destituita di fondamento e smentita dal contenuto della documentazione prodotta dalla difesa erariale nel giudizio.
Infatti, l’A.n.a.c. ha attentamente valutato i rilievi difensivi della ricorrente presentati nel corso del procedimento sanzionatorio, il che emerge dalla motivazione dell’impugnata delibera n. 204/2025, con la quale è stata disposta l’annotazione nel Casellario informatico, con effetto interdittivo, che, sia nel suo preambolo - dove vengono richiamati nei “ VISTI ” gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria - sia nelle sue ulteriori parti motive, relative al “ procedimento istruttorio ” e soprattutto alle “ Risultanze istruttorie e valutazioni ” – prende in considerazione la memoria difensiva della ricorrente.
In particolare, tra le risultanze istruttorie, viene riportato il contenuto della memoria difensiva della società ricorrente.
Infine, la ricorrente sostiene che il provvedimento interdittivo si regga sull’erronea configurazione di una colpa grave della società, la quale, di contro, avrebbe dimostrato la propria buona fede.
La doglianza, al pari delle altre, è infondata. La ricorrente sovrappone concetti non omogenei, ossia colpa grave e buona fede. Com’è noto, la buona fede soggettiva è lo stato di ignoranza dell’illecito in cui versa l’autore dell’illecito medesimo; di contro, la colpa grave indica l’obiettiva violazione di una regola cautelare, di talché, la colpa può coesistere e, anzi, in genere coesiste con la buona fede.
Venendo al merito della questione, la colpa grave della società ricorrente, incorsa in una falsa dichiarazione, viene rilevata e diffusamente motivata dall’Autorità resistente.
La società ricorrente, per un verso, giustifica la dichiarazione resa in data 22.10.2024 con “ una non tempestiva comunicazione interna al personale -OMISSIS- predisposto per le gare e proposte inerenti alla Biblioteca digitale -OMISSIS- ” - sostenendo anche l’errore in buona fede, considerata la regolarità del precedente DURC con scadenza 28.09.2024; per altro verso, fa riferimento all’istanza di composizione negoziata della crisi (CNC), ai sensi del D.L. n. 118/2021, dovuta allo squilibrio finanziario che ha determinato l’irregolarità contributiva, presentata in data 04.10.2024, quindi prima della dichiarazione sulla regolarità previdenziale.
Nel riconoscere la colpa grave, l’A.n.a.c. considera che la ricorrente - nonostante fosse a conoscenza di una situazione di irregolarità contributiva pregressa (stante l’istanza di composizione negoziata della crisi, presentata in data 04.10.2024) - ha dichiarato la regolarità previdenziale e assicurativa in data 22.10.2024; e tale situazione si è persino protratta, poiché “ in data 07.11.2024, è stata predisposta domanda di rateizzazione contributiva per i contributi INPS dipendenti e collaboratori del periodo luglio-settembre 2024, accolta dall’istituto in data 12.11.2024, con rateizzazione per 24 mesi del debito, e in data 13.03.2025 è stata predisposta la domanda di rateizzazione contributiva per i contributi INPS dipendenti e collaboratori del periodo novembre e dicembre 2024. La procedura, ancora in itinere, ad oggi ha portato al pagamento dell’importo di € 276.407,97 sul totale complessivo nei confronti dell’INPS di € 484.775,62 e dell’INAIL per € 7.989,12 ”.
La colpa consiste, dunque, nell’inosservanza dello standard di diligenza richiesto al concorrente in gara, in assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali ostative al rispetto delle regole cautelari di condotta, non potendo ritenere circostanze esimenti le eventuali responsabilità negli errori posti in essere dai collaboratori. Le cautele da attuare in occasione della partecipazione a un affidamento pubblico di appalto o concessione, vanno improntate alla massima diligenza; nel caso di specie, il comportamento della ricorrente ha compromesso la leale concorrenza tra i partecipanti alla gara, risultando lesivo del rapporto di fiducia necessario tra le parti.
L’attività sanzionatoria esercitata dall’A.n.a.c. si fonda sul principio, teorizzato anche dalla suprema Corte di cassazione, a tenore del quale “ completezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono posti a tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara ” (cfr.: Cass. civile S.U., n. 27770/2020).
Per tale motivo, all’esito di accurata istruttoria, l’Autorità ha sanzionato la condotta della ricorrente, in quanto riconducibile all’ipotesi di falsità dichiarativa, ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023.
La valutazione, con riferimento alle dichiarazioni relative agli adempimenti fiscali e contributivi, dev’essere effettuata avendo come parametro di riferimento non un modello di diligenza generica, ma la perizia richiesta a un agente professionale – qual è il legale rappresentante di una società - che non può certo ritenersi ignaro della disciplina concernente le dichiarazioni da rendere in sede di gara, né degli adempimenti fiscali e contributivi incombenti sull’operatore rappresentato. È onere, infatti, della società che si appresta a partecipare a una procedura pubblica controllare che le dichiarazioni che rende siano veritiere e, in particolare, che sia veritiera l’affermazione di non avere gravi pendenze fiscali o previdenziali o contributive.
Nella fattispecie, la consapevolezza in ordine alla sussistenza o meno dei debiti contributivi e all’onere di dichiararli deve ritenersi rientrante nell’ambito di quelle cautele e conoscenze proprie dello standard minimo di diligenza richiesto all’operatore economico. Si evidenzia, al riguardo, che secondo la giurisprudenza amministrativa ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità (cfr., ex multis : Cons. Stato Sez. V, n. 4198/2019). L’adozione di comportamenti connotati da grave superficialità e imprudenza dimostra, se non altro, l’inadeguatezza del modello strutturale e dei sistemi di controllo adottati dall’impresa, in rapporto alla sua organizzazione aziendale e all’attività sociale concretamente esercitata. Infatti, il modello strutturale dell’impresa deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a intercettare e scongiurare tempestivamente situazioni di rischio.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che all’imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici debba essere richiesto uno sforzo volitivo e tecnico da parametrare a obiettivi canoni sociali e professionali di condotta (cfr., ex multis : T.a.r. Lazio Roma n. 9490/2021; Idem n. 4798/2022). È evidente che la ricorrente, consapevole dell’esistenza di irregolarità contributive, non poteva ignorare - al momento delle sue dichiarazioni – che stava rappresentando una situazione non corrispondente alla realtà fattuale.
È pretestuoso, dunque, il tentativo di invocare la buona fede per sminuire la gravità della propria condotta, adducendo contestazioni meramente formali volte a eludere e vanificare la ratio sottesa agli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici che, laddove si volesse accedere alla tesi della ricorrente, verrebbe del tutto vanificata.
È appena il caso di aggiungere che l’accertamento operato dall’A.n.a.c. ha messo a fuoco anche la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità della società ricorrente, ossia l’esistenza della falsità dichiarativa.
Per quanto attiene all’elemento oggettivo, nella segnalazione inviata all’Autorità, la Stazione appaltante ha accertato che il legale rappresentante dell’operatore economico, in data 22.10.2024, ha reso una falsa dichiarazione, affermando di “ non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ”. Pertanto, la ricorrente, nell’ambito delle dichiarazioni rese, ha prospettato alla Stazione appaltante una situazione fattuale diversa dal “ dato di realtà ”, suscettibile di influenzare a proprio vantaggio la decisione finale relativa all’aggiudicazione della gara.
Nessun vizio di istruttoria può essere imputato all’Autorità resistente, dal momento che la stessa A.n.a.c. ha attentamente vagliato sia la segnalazione inoltrata dalla Stazione appaltante sia la memoria difensiva della ricorrente, come evidenziato nella delibera impugnata.
II.3 - La ricorrente deduce poi che i provvedimenti impugnati sarebbero affetti anche da vizi derivati, segnatamente: a) illegittimità della segnalazione della Stazione appaltante sotto il profilo dell’insussistenza della colpa grave; b) illegittimità del provvedimento di esclusione che non contesta la falsa dichiarazione.
Avuto riguardo al primo profilo, è sufficiente rinviare a quanto già rilevato in merito alla sussistenza della colpa grave della ricorrente.
Occorre, invece, approfondire il tema del secondo profilo. La tesi della ricorrente muove dal postulato per cui il provvedimento interdittivo dell’A.n.a.c., che si appunta su una falsa dichiarazione dell’operatore economico, deve fondarsi su un atto di esclusione dalla gara adottato dalla Stazione appaltante proprio in ragione della falsità dichiarativa.
Tale asserzione è fallace. A mente dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023, la segnalazione all’A.n.a.c. è legata alla sola “ presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ”. Ciò significa che la segnalazione prescinde da una contestazione della falsità dichiarativa nell’atto di esclusione dalla gara. La Stazione appaltante può escludere l’operatore economico per una delle cause di esclusione automatica, di cui all’art. 94 d.lgs. n. 36/2023, e provvedere anche a effettuare la segnalazione all’A.n.a.c. di una falsa dichiarazione emersa “ nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto ”. Dunque, il dato letterale dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023 depone in modo inequivoco per la tesi proposta dalla difesa erariale. A voler opinare diversamente, si approderebbe ad esiti paradossali, in quanto si dovrebbe sostenere che la Stazione appaltante sia posta di fronte alla scelta di dare corso a una causa di esclusione automatica dalla gara, senza poter però segnalare la falsità dichiarativa che cela i fatti che costituiscono detta causa di esclusione automatica, oppure valutare la falsità dichiarativa, ai sensi dell’art. 98, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, ossia come grave illecito professionale, provvedendo alla segnalazione ai sensi del precedente art. 96, comma 15.
L’esito interpretativo prospettato dalla ricorrente non può essere assecondato, quantomeno per due ordini di ragioni concorrenti.
Da un lato, si ammetterebbero come possibili i casi in cui la Stazione appaltante non dia corso a una causa di esclusione automatica dell’operatore economico dalla gara, il che sarebbe incongruo e illegittimo. Dall’altro, condizionando la validità della segnalazione della falsità dichiarativa all’A.n.a.c. alla contestazione della stessa nell’atto espulsivo dell’operatore economico dalla gara, si potrebbero verificare ipotesi in cui, pur a fronte di una falsa dichiarazione dell’operatore economico, la mancata contestazione della stessa nell’atto di esclusione dalla gara impedirebbe all’A.n.a.c. di accertare la responsabilità per dolo o colpa grave dell’impresa, con conseguente nocumento dell’interesse generale, sotteso all’accertamento di quella responsabilità e all’emanazione di un provvedimento interdittivo dell’Autorità, che peraltro riverbera i propri effetti su tutte le gare in corso di svolgimento che coinvolgono l’autore della falsa dichiarazione.
In altri termini, la validità della segnalazione, che sollecita l’eventuale apertura di un procedimento amministrativo innanzi all’A.n.a.c., non può essere condizionata dal mero dato formale della contestazione della falsità dichiarativa o documentale, nell’atto di esclusione dell’operatore economico dalla gara. L’atto di esclusione dalla gara, da un lato, e la segnalazione, dall’altro, sono tra loro autonomi, sebbene l’accertamento che la Stazione appaltante compie in ordine alla presenza o assenza di una causa di esclusione dalla gara rappresenti il contesto nel quale l’Amministrazione diviene edotta del falso documentale o dichiarativo. Dunque, anche il terzo motivo del ricorso introduttivo deve essere rigettato.
III – Le censure dedotte, nei motivi aggiunti, dalla ricorrente non sono suscettibili di favorevole scrutinio.
III.1 - La mancata comunicazione alla ricorrente del trasferimento dell’annotazione dalla sezione relativa alla pubblicità della sanzione interdittiva del Casellario informatico alla sezione H dello stesso Casellario (recante “ Elenco degli operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti ”) non è in alcun modo pregiudizievole, considerato che la ricorrente ne è, comunque, venuta a conoscenza e, ad ogni buon conto, si tratta di un effetto di per sé riconducibile alla stessa vigente normativa che attribuisce alla sanzione amministrativa e alla pubblicità-notizia due diverse funzioni.
A tenore dell’art. 222, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, l’annotazione viene discrezionalmente valutata dalle future Stazioni appaltanti, ai fini di un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico nelle gare pubbliche.
III.2 - Vero è che il Regolamento 2023 differisce dal Regolamento 2020, perché non individua più una distinzione tra sezioni A e B, ma non è vero che detta riforma abbia soppresso la sezione H, nella quale è stata inserita l’annotazione impugnata, cioè la sezione recante “ Elenco degli operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti ”.
La ricorrente impugna, per tuziorismo, tale Regolamento 2023, ma lo fa in modo generico, senza dedurre specifiche censure che inducano a valutarne la legittimità. Nessuna norma di legge vieta che la pubblicità dell’annotazione nel Casellario rimanga per un periodo superiore a quello dell’interdizione sanzionataria; come già detto, si tratta di due istituti con funzione diversa e distinta. L’art. 94, comma 5 lett. e), e l’art. 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, prevedendo la cancellazione dell’annotazione al termine del periodo di interdizione, ai fini dell’esclusione automatica dell’operatore economico di cui all’art. 94, non vietano in alcun modo la diversa annotazione, ai fini della valutabilità dell’affidabilità dell’operatore, ai sensi dell’art. 98.
Tale interpretazione non è smentita anzi trova conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 881/2024 (intervenuta sull’applicazione del d.lgs. n. 50/2016, che, nel riformare la sentenza di questa sezione n. 4520/2023, ha ritenuto illegittimo il Regolamento A.n.a.c. per la gestione del Casellario informatico, di cui alla delibera 29 luglio 2020 n. 721, nella parte in cui prevedeva la traslazione automatica dell’annotazione dopo il periodo di interdizione nella sezione del Casellario avente funzione di pubblicità–notizia), laddove si afferma che “ una volta venuta a cadere l’efficacia delle iscrizioni delle misure interdittive, deve allo stato considerarsi illegittimo mantenere evidenza – a priori ed in modo automatico – del periodo interdittivo comminato e trascorso: in questo caso, infatti, l’automatismo contestato dall’appellante non è infatti coerente con i presupposti individuati nella norma di legge di riferimento (come già detto, l’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), facendo difetto una qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali di determinate fattispecie concrete – nonostante la cessazione dell’efficacia della relativa iscrizione – dovrebbe tuttavia continuarsi a dare evidenza (sempre nella sezione B del casellario) allo specifico fine di conservare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa, etc. ”.
In sostanza, è illegittimo perpetuare la notizia della sanzione oltre il termine di durata della stessa, ma non è illegittimo annotare le condotte dell’operatore economico, ai fini della valutabilità della sua affidabilità, ai sensi dell’art. 98.
III.3 - Quanto alla dedotta contraddittorietà dell’annotazione impugnata con la precedente annotazione della sanzione interdittiva del 26.05.2025, ancora una volta deve evidenziarsi che si tratta di due istituti diversi, con diversa funzione. L’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 94, comma 5 lett. e), è sanzione limitata a un breve periodo (7 giorni), decorrente dalla data di pubblicazione, periodo di tempo in cui “ opera l’iscrizione nel casellario informatico ”.
L’annotazione, ai fini della valutabilità dell’affidabilità dell’operatore, ai sensi dell’art. 98, è una pubblicità notizia, priva di carattere sanzionatorio, sicché essa non pregiudica la partecipazione a future gare, ma è valutabile dalle Stazioni appaltanti, ai fini della verifica dei requisiti generali e dell’affidabilità.
III.3.1 - La ricorrente (a pag. 8 dei motivi aggiunti) deduce che l’A.n.a.c. avrebbe depositato in giudizio due diverse annotazioni, di cui l’ultima « inserita nella sezione H del Casellario “Elenco degli operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti” del 27.05.2025, mai resa nota ad -OMISSIS- prima del 27 luglio 2025 ».
A tal riguardo, si evidenzia che non sussistono due diverse annotazioni a carico dell’operatore economico, bensì si tratta della medesima annotazione, inserita nel Casellario nella sezione denominata “ Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti ”, che include le notizie relative a sanzioni di carattere interdittivo comminate dall’A.n.a.c. per fattispecie di falsità dichiarative documentali, rese in sede di gara. Siffatta tipologia di notizie risulta annotata nell’anzidetta sezione del Casellario durante la vigenza del periodo di preclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento e permane annotata sempre nella medesima sezione - seppure con formulazione diversa e valenza di notizia utile - anche successivamente alla scadenza del periodo interdittivo, a prescindere dal fatto che compaia o meno la lettera H prima della nomenclatura dell’elenco.
L’attuale sistema informatico del Casellario prevede, infatti, al termine del periodo di interdizione comminato dall’Autorità, l’oscuramento automatico della sezione “ falso ” e il contestuale inserimento, dopo la sezione “ notizia ”, della seguente informazione: “ L'O.E. nel periodo dal… al… è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti ”.
In pratica, la procedura automatica del sistema delle annotazioni inserite nel Casellario funziona nel seguente modo. Nella vigenza del periodo interdittivo, l’annotazione riporta la notizia della sanzione disposta dall’A.n.a.c. per il “ falso ” nell’omonima sezione, in cui - come nel caso di specie – risulta, con l’indicazione della data di scadenza al 3 giugno 2025, la seguente dicitura: « La presente annotazione, ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. 96/2023, su decisione del Consiglio dell’A.N.AC. assunta con delibera n. 204 in data 21 maggio 2025, comporta la sanzione pari a giorni 7 (sette) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara, di affidamento di subappalti, oltre che costituire per tale lasso temporale motivo ostativo alla stipula dei contratti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.96, comma 15 del d.lgs n. 36/2023. Il periodo di interdizione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione ».
Alla decorrenza del periodo interdittivo, invece, il sistema informatico elimina in automatico il riferimento al “ falso ” e inserisce il seguente testo: “ L'O.E. nel periodo dal… al… è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti ”.
Pertanto, la permanenza dell’unica annotazione nel Casellario informatico « attende ad una funzione di pubblicità notizia, essendo strumentale a garantire alle stazioni appaltanti, che si trovano ad effettuare in tempi diversi la verifica dei requisiti generali dei partecipanti alle gare, la conoscenza della perdita del requisito di cui all’art. 94 comma 5 lett. e) in quel determinato circoscritto periodo » e non può comportare - come erroneamente osservato dalla ricorrente nel ricorso, a pag. 9, « l’esclusione… in future gare qualora la sanzione comminata fosse valutabile da altre stazione appaltanti quale “grave illecito professionale” ».
Se si muove dal presupposto che l’annotazione, riferita alla sezione H del Casellario, è la mera conversione automatica della medesima annotazione originaria già impugnata in via introduttiva, nessuna violazione del giusto procedimento per mancata comunicazione all’operatore economico è rinvenibile nel caso di specie.
III.3.2 - Quanto alla censurata distinzione tra termine di operatività dell’iscrizione interdittiva nel Casellario informatico e termine di pubblicità dell’annotazione la stessa non è una “ interpretazione dell’Autorità ”, come affermato dalla ricorrente, ma è una distinzione che si impone per ragioni di carattere logico e normativo che, d’altro canto, è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Infatti, con le sentenze n. 63/2020 e n. 2077/2020 - sebbene pronunciate con riferimento alla previgente disciplina, di cui all’art. 38, comma 1 ter, D.lgs. 163/2006 - questo T.a.r., sez. I, ha evidenziato come l’evoluzione normativa della disposizione « indica la volontà del legislatore di mantenere l’iscrizione nel Casellario per un periodo di un anno (elevato a due anni a partire dall’art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 e art. 96, comma 15, D.lgs. 36/2023), a prescindere dalla durata del periodo di tempo durante il quale l’Autorità ha inteso escludere l’operatore economico dalla partecipazione alle gare ».
Nelle medesime pronunce, si conclude che: « in linea a quanto già affermato nel precedente della Sezione n. 63/2020, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. L.vo 163/2006, le iscrizioni relative ad episodi di false dichiarazioni debbono essere mantenute nel 21 Casellario per il termine di un anno [due anni con la nuova normativa], ancorché l’Autorità possa aver individuato un periodo di tempo più breve “ai fini dell’esclusione” dell’operatore economico dalle gare, essendo una siffatta permanenza dell’annotazione nel Casellario funzionale a garantirne l’accessibilità alle stazioni appaltanti potenzialmente interessate ».
Più di recente, questa Sezione ha confermato il suo precedente orientamento, ribadendo la legittimità del meccanismo di “ cancellazione/migrazione delle annotazioni interdittive ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma I quater, 14 marzo 2023 n. 4520).
L’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 poneva, a garanzia dell’operatore economico, un termine non superabile di due anni per la conservazione dell’annotazione interdittiva nel Casellario A.n.a.c. Come già evidenziato, questo termine massimo deve comprendere anche il periodo di tempo di permanenza dell’annotazione (o conversione) ai fini della pubblicità-notizia. Se si desse seguito alla tesi di parte ricorrente, si arriverebbe a un esito applicativo incongruo, ossia che la Stazione appaltante non potrebbe mai verificare, dopo la scadenza del termine di interdizione, se un operatore economico abbia proposto una domanda di partecipazione a una procedura di gara durante il periodo di interdizione e, quindi, se esso debba essere escluso o meno dalla gara.
Quanto alla citata giurisprudenza contraria (cfr.: Cons. Stato n. 881 del 2024), si evidenzia che tale riferimento è improprio o, addirittura, nocivo per le ragioni di parte ricorrente. Ciò che viene stigmatizzato nella cennata pronuncia n. 881/2024 non è il meccanismo della conversione automatica dell’annotazione interdittiva in quanto tale, bensì la permanenza dell’annotazione oltre il periodo di tempo massimo previsto dalla legge primaria che, in quel caso, era pari a un anno.
Nella citata pronuncia del Consiglio di Stato si legge, infatti, quanto segue: “ Deve quindi concludersi che la decisione dell’ANAC di ‘spostare’, allo scadere del termine annuale di efficacia, l’iscrizione di cui trattasi in una diversa Sezione del casellario informatico, anziché disporne la cancellazione, sia illegittima in quanto priva di un reale fondamento normativo e, in ogni caso, elusiva dei limiti di efficacia (anche sub specie di pubblicità-notizia) ab origine previsti dall’art. 38, comma primo, lettera h) del d.lgs. n. 163 del 2006, norma comunque prevalente su disposizioni di rango regolamentare ”.
Interpretando a contrario il principio, si ricava che è legittimo far trasmigrare l’annotazione interdittiva in altra sezione del Casellario informatico per mera finalità di pubblicità-notizia, quando il termine massimo previsto dalla legge, che nel caso in esame è pari a due anni, non sia ancora trascorso.
III.3.3 - Infine, per quanto concerne la versione del Regolamento per la gestione del Casellario informatico applicabile ratione temporis , si rappresenta che l’annotazione è stata inserita in data 26.05.2025, ossia in un momento successivo all’entrata in vigore dell’ultima versione del Regolamento, approvata con delibera n. 225 del 14 maggio 2025, che dunque trova applicazione nel caso di specie; il comma 7 dell’art. 23 prevede quanto segue: « Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c) e d) [provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e) e f) del Codice] è pari a due anni dalla pubblicazione. Scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara ». Una diversa esegesi di questa disposizione regolamentare, nel senso suggerito dalla ricorrente, porterebbe all’implicita abrogazione della stessa. D’altro canto, la ricorrente non spiega le ragioni per le quali una pubblicazione di durata biennale, quale prevista dal Regolamento, sia da ritenersi incongrua e illegittima (e dunque da disapplicare), considerato peraltro che quella è la durata media di ogni altra pubblicità-notizia ostesa nel Casellario informatico dell’Autorità.
IV – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati. Le spese del giudizio, stante la brevità del medesimo, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.