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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1483/22
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Lo Verde il quale discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi depositati ed in particolare alla note conclusive e chiede che la causa venga decisa
Il GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1483/2022 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo Via Favignana nr 8, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Piazza Don Bosco n.8/A , presso lo studio dell'Avv. Luca Lo Verde , dal quale è rappresento e difeso giusto mandato in atti pagina 1 di 6 - Attore-
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
-convenuto contumace -
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 e 2043 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Rigetta la domada;
- Spese compensate;
- Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti allorquando in data 01.07.2020, alle ore 13.30 , transitando a bordo del suo ciclomotore
BMW tg. DR46486 la via SS113 del perdeva il controllo del mezzo a CP_1 CP_1 CP_1 causa di una chiazza di olio presente sull'asfalto e non segnalata che lo faceva rovinare al suolo unitamente al proprio mezzo. In seguito alla caduta riportava sia lesioni fisiche e sia danni al mezzo. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c., in qualità di soggetto responsabile della manutenzione della strada teatro dell'evento.
Il seppure ritualmente evocato restava contumace. Controparte_1
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attore, prova testimoniale e l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott. . Testimone_1
pagina 2 di 6 Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata ha confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione ( cfr verbale udienza del 22gennaio 2024 prova testimoniale con il teste e Testimone_2
Relazione di Servizio redatta in data 01.07.2020 dall'Agente Municipale Isp. Messina) .
Orbene, a mente dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi più di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Ne deriva che l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito prima che sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario perché il custode assuma conoscenza del pericolo ed intervenga ad eliminarlo.
Nel caso di specie, dall'esame della relazione di servizio redatta dalla PM del Comune di CP_1 femmine emerge che alle ore 12:50, dopo avere ricevuto la segnalazione di un cittadino per una vistosa chiazza d'olio sulla sede stradale, è intervenuto sui luoghi un Agente della Polizia Municipale constatando , al momento del suo arrivo, una moto a terra e la presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto “identificabile dall'odore, quasi sicuramente a perdite di gasolio di qualche mezzo pesante transitato in precedenza per quella strada...”.
Dalla lettura del rapporto di intervento è possibile notare che la sostanza presente sulla pavimentazione al momento del sinistro era ancora «“fresca”, in quanto come riferito nella relazione lo stesso l'ha identificata “ con l'odore”, ciò induce a confermare, per come anche riferito dal teste , che certamente la sostanza oleosa era stata dispersa da poco tempo , perché d'altro canto, ove tale sostanza fosse stata, invece, presente sull'asfalto da lungo tempo, nelle more, sarebbe stata certamente assorbita dall'asfalto.
Va a questo punto osservato che, con l'importante sentenza del 13.1.2003 nr. 298 la Suprema Corte
(sezione III^) ha distinto a) le situazioni di pericolo "immanentemente connesso alla struttura o alle pagina 3 di 6 pertinenze dell'autostrada" (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica inadeguata) da quelle b) ove le situazioni di pericolo sono "provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio" (e, evidentemente, questo è il caso delle macchie oleose).
Ebbene, nel primo caso si applica l'art. 2051 c.c., mentre nella seconda il pericolo provocato dagli stessi utenti o dall'imprevedibile alterazione dello stato della cosa configura per l'appunto, invece, secondo la citata decisione del giudice di legittimità, ipotesi di caso fortuito, per cui, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, il pericolo non può essere rimosso o segnalato, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Quest'indirizzo
è stato successivamente più volte ribadito da: Cass. civ., sez. III, sent., 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, sent., 3 aprile 2009, n. 8157; Cass. civ., sez. III, sent., 20 novembre 2009, n. 24529.
La Suprema Corte, pertanto, quanto meno dal 2013 (Cass. sez. III 12.3.2013 nr. 6101), costantemente afferma che il proprietario della strada non risponde della macchia d'olio: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode".
Nel caso di specie, pertanto, l'Amministrazione deve andare esente da responsabilità essendo risultato in causa che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Infatti, una circostanza che aumenti il pericolo normalmente insito nella circolazione e che, tuttavia, sia insorta del tutto subitaneamente e improvvisamente, determina il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale in assenza della prova della persistenza da lungo tempo della sostanza oleosa sulla pavimentazione ovvero dell'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione sia intervenuto .
La domanda attorea pertanto dovrà essere rigettata.
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e l'assenza di attività processuale del convenuto CP_1 stante la sua contumacia, si impone la compensazione delle spese del presente giudizio. pagina 4 di 6 Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
Palermo 03 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1483/22
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Lo Verde il quale discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi depositati ed in particolare alla note conclusive e chiede che la causa venga decisa
Il GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1483/2022 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo Via Favignana nr 8, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Piazza Don Bosco n.8/A , presso lo studio dell'Avv. Luca Lo Verde , dal quale è rappresento e difeso giusto mandato in atti pagina 1 di 6 - Attore-
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
-convenuto contumace -
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 e 2043 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Rigetta la domada;
- Spese compensate;
- Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti allorquando in data 01.07.2020, alle ore 13.30 , transitando a bordo del suo ciclomotore
BMW tg. DR46486 la via SS113 del perdeva il controllo del mezzo a CP_1 CP_1 CP_1 causa di una chiazza di olio presente sull'asfalto e non segnalata che lo faceva rovinare al suolo unitamente al proprio mezzo. In seguito alla caduta riportava sia lesioni fisiche e sia danni al mezzo. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c., in qualità di soggetto responsabile della manutenzione della strada teatro dell'evento.
Il seppure ritualmente evocato restava contumace. Controparte_1
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attore, prova testimoniale e l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott. . Testimone_1
pagina 2 di 6 Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata ha confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione ( cfr verbale udienza del 22gennaio 2024 prova testimoniale con il teste e Testimone_2
Relazione di Servizio redatta in data 01.07.2020 dall'Agente Municipale Isp. Messina) .
Orbene, a mente dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi più di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Ne deriva che l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito prima che sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario perché il custode assuma conoscenza del pericolo ed intervenga ad eliminarlo.
Nel caso di specie, dall'esame della relazione di servizio redatta dalla PM del Comune di CP_1 femmine emerge che alle ore 12:50, dopo avere ricevuto la segnalazione di un cittadino per una vistosa chiazza d'olio sulla sede stradale, è intervenuto sui luoghi un Agente della Polizia Municipale constatando , al momento del suo arrivo, una moto a terra e la presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto “identificabile dall'odore, quasi sicuramente a perdite di gasolio di qualche mezzo pesante transitato in precedenza per quella strada...”.
Dalla lettura del rapporto di intervento è possibile notare che la sostanza presente sulla pavimentazione al momento del sinistro era ancora «“fresca”, in quanto come riferito nella relazione lo stesso l'ha identificata “ con l'odore”, ciò induce a confermare, per come anche riferito dal teste , che certamente la sostanza oleosa era stata dispersa da poco tempo , perché d'altro canto, ove tale sostanza fosse stata, invece, presente sull'asfalto da lungo tempo, nelle more, sarebbe stata certamente assorbita dall'asfalto.
Va a questo punto osservato che, con l'importante sentenza del 13.1.2003 nr. 298 la Suprema Corte
(sezione III^) ha distinto a) le situazioni di pericolo "immanentemente connesso alla struttura o alle pagina 3 di 6 pertinenze dell'autostrada" (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica inadeguata) da quelle b) ove le situazioni di pericolo sono "provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio" (e, evidentemente, questo è il caso delle macchie oleose).
Ebbene, nel primo caso si applica l'art. 2051 c.c., mentre nella seconda il pericolo provocato dagli stessi utenti o dall'imprevedibile alterazione dello stato della cosa configura per l'appunto, invece, secondo la citata decisione del giudice di legittimità, ipotesi di caso fortuito, per cui, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, il pericolo non può essere rimosso o segnalato, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Quest'indirizzo
è stato successivamente più volte ribadito da: Cass. civ., sez. III, sent., 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, sent., 3 aprile 2009, n. 8157; Cass. civ., sez. III, sent., 20 novembre 2009, n. 24529.
La Suprema Corte, pertanto, quanto meno dal 2013 (Cass. sez. III 12.3.2013 nr. 6101), costantemente afferma che il proprietario della strada non risponde della macchia d'olio: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode".
Nel caso di specie, pertanto, l'Amministrazione deve andare esente da responsabilità essendo risultato in causa che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Infatti, una circostanza che aumenti il pericolo normalmente insito nella circolazione e che, tuttavia, sia insorta del tutto subitaneamente e improvvisamente, determina il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale in assenza della prova della persistenza da lungo tempo della sostanza oleosa sulla pavimentazione ovvero dell'intervenuta segnalazione della sua presenza ad opera di altri utenti della strada o dei Vigili Urbani senza che il responsabile della manutenzione sia intervenuto .
La domanda attorea pertanto dovrà essere rigettata.
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e l'assenza di attività processuale del convenuto CP_1 stante la sua contumacia, si impone la compensazione delle spese del presente giudizio. pagina 4 di 6 Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
Palermo 03 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6