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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4273/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE FILIPPI CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
08/12/2014.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/02/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 27/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale sita in Moncalieri Strada Villa Stella n. 17 sia assegnata alla IG . Il marito si è già allontanato portando seco i propri effetti personali. I Parte_1 beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale, acquistati con l'aiuto economico della famiglia
, sono assegnati in proprietà esclusiva della moglie. Il marito ha già prelevato i beni che resteranno Pt_1 di sua proprietà.
DISPONE che la figlia minore resti congiuntamente affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione. I genitori condivideranno le decisioni di maggior rilevanza concernenti la salute,
l'educazione e l'istruzione della figlia minore.
DISPONE che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale e prevalente presso Per_1 la madre.
DISPONE che gli incontri tra il padre e la figlia minore avvengano secondo accordi da assumersi Per_1 tra i coniugi e, in difetto di diversi accordi, nei seguenti termini e modalità, sempre tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore:
pagina 2 di 5 - a settimane alterne dal venerdì pomeriggio quando il padre preleverà all'uscita da scuola Per_1
o, nei mesi di vacanza scolastica, dal domicilio materno – in questo caso entro le ore 16,30/17 - fino alla domenica sera prima di cena quando riaccompagnerà dalla mamma verso le ore Per_1
19/19,30 o – a seconda degli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta – riaccompagnandola direttamente a scuola, o dalla madre, il lunedì mattina. Ove non fosse possibile prelevare il venerdì pomeriggio, per impegni extra curriculari della minore che Per_1
i genitori dovranno comunicarsi con congruo preavviso, il padre preleverà il sabato Per_1 mattina alle ore 9 presso la residenza materna ed in questo caso la terrà con sé fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o, nei mesi di vacanza scolastica, al domicilio materno entro le ore 9;
- un pomeriggio infrasettimanale – indicativamente il giovedì - prelevando all'uscita da Per_1 scuola o dal domicilio materno alle ore 16,30/17 fino alle ore 21 riaccompagnandola presso il domicilio materno nelle settimane in cui il padre terrà presso di sé per il fine settimana;
Per_1
- un pomeriggio infrasettimanale – indicativamente il giovedì - prelevando all'uscita da Per_1 scuola o dal domicilio materno alle ore 16,30/17 fino al mattino successivo quando riaccompagnerà a scuola o, nei mesi di vacanza scolastica, al domicilio materno entro le Per_1 ore 9 nelle settimane in cui il padre terrà presso di sé per il fine settimana;
Per_1
- La Vigilia di Natale con il padre, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina con la madre, la settimana dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera con il padre e l'anno successivo il 24 dicembre con la madre, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina con il padre e la settimana dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera con la madre e così di seguito di anno in anno;
- Le vacanze di Pasqua o quelle di carnevale in modo che, ad anni alterni, possa trascorrere Per_1 le vacanze di Pasqua con un genitore e le vacanze di carnevale con l'altro e così di seguito;
- Il compleanno ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre;
- I ponti collegati con il fine settimana di spettanza di ciascun genitore;
- Tre settimane, anche non consecutive e frazionate in più periodi, durante le vacanze scolastiche estive con ciascun genitore, in modo da consentire la presenza effettiva dei genitori con la figlia.
I genitori concorderanno i periodi in cui trascorreranno le vacanze estive con la figlia minore entro il termine del 31 maggio di ogni anno comunicandosi reciprocamente le rispettive destinazioni e scambiandosi i relativi recapiti.
pagina 3 di 5 DISPONE che il Signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla Parte_2 Per_1 signora l'importo di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese. La misura del Parte_1 contributo al mantenimento per la minore che il padre dovrà corrispondere alla madre potrà essere rivista ed aggiornata di comune accordo tra i genitori in occasione della richiesta di divorzio e comunque dopo che il padre, avrà reperito in via definitiva la disponibilità di un'abitazione propria ed indipendente. Il contributo al mantenimento della figlia minore sarà soggetto ad incremento ISTAT come per legge con decorrenza annuale. Il primo aggiornamento sarà operato a decorrere dal mese di dicembre 2026 sull'incremento verificatosi dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026.
DISPONE che i genitori concorrano, altresì, nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e di istruzione e ludico-sportive della figlia, necessitate ovvero previamente concordate e successivamente documentate. Ove possibile ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della propria quota delle spese non ordinarie, diversamente vi provvederà uno dei due e l'altro provvederà
a rimborsare la quota stabilità a chi le avrà anticipate.
PRENDE ATTO che i genitori concordano fin da ora che proseguirà le lezioni di equitazione e Per_1
l'attività di danza aerea, parteciperà almeno ad un summer camp estivo e praticherà lo sci nel periodo invernale.
DISPONE che, per quanto attiene le spese extra assegno, le parti si impegnino a far riferimento al
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino, anche per quanto concerne le modalità ed i tempi del rimborso pro quota delle spese anticipate dal genitore che le avrà sostenute da parte dell'altro a fronte del ricevimento dei conteggi corredati dei documenti giustificativi.
PRENDE ATTO che i genitori si prestano vicendevole consenso per l'iscrizione del nominativo della minore sui documenti di entrambi e per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare richieste di mantenimento reciproco e di non avere questioni economico-patrimoniali da definire.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4273/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE FILIPPI CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
08/12/2014.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/02/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 27/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale sita in Moncalieri Strada Villa Stella n. 17 sia assegnata alla IG . Il marito si è già allontanato portando seco i propri effetti personali. I Parte_1 beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale, acquistati con l'aiuto economico della famiglia
, sono assegnati in proprietà esclusiva della moglie. Il marito ha già prelevato i beni che resteranno Pt_1 di sua proprietà.
DISPONE che la figlia minore resti congiuntamente affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione. I genitori condivideranno le decisioni di maggior rilevanza concernenti la salute,
l'educazione e l'istruzione della figlia minore.
DISPONE che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale e prevalente presso Per_1 la madre.
DISPONE che gli incontri tra il padre e la figlia minore avvengano secondo accordi da assumersi Per_1 tra i coniugi e, in difetto di diversi accordi, nei seguenti termini e modalità, sempre tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore:
pagina 2 di 5 - a settimane alterne dal venerdì pomeriggio quando il padre preleverà all'uscita da scuola Per_1
o, nei mesi di vacanza scolastica, dal domicilio materno – in questo caso entro le ore 16,30/17 - fino alla domenica sera prima di cena quando riaccompagnerà dalla mamma verso le ore Per_1
19/19,30 o – a seconda degli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta – riaccompagnandola direttamente a scuola, o dalla madre, il lunedì mattina. Ove non fosse possibile prelevare il venerdì pomeriggio, per impegni extra curriculari della minore che Per_1
i genitori dovranno comunicarsi con congruo preavviso, il padre preleverà il sabato Per_1 mattina alle ore 9 presso la residenza materna ed in questo caso la terrà con sé fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o, nei mesi di vacanza scolastica, al domicilio materno entro le ore 9;
- un pomeriggio infrasettimanale – indicativamente il giovedì - prelevando all'uscita da Per_1 scuola o dal domicilio materno alle ore 16,30/17 fino alle ore 21 riaccompagnandola presso il domicilio materno nelle settimane in cui il padre terrà presso di sé per il fine settimana;
Per_1
- un pomeriggio infrasettimanale – indicativamente il giovedì - prelevando all'uscita da Per_1 scuola o dal domicilio materno alle ore 16,30/17 fino al mattino successivo quando riaccompagnerà a scuola o, nei mesi di vacanza scolastica, al domicilio materno entro le Per_1 ore 9 nelle settimane in cui il padre terrà presso di sé per il fine settimana;
Per_1
- La Vigilia di Natale con il padre, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina con la madre, la settimana dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera con il padre e l'anno successivo il 24 dicembre con la madre, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina con il padre e la settimana dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera con la madre e così di seguito di anno in anno;
- Le vacanze di Pasqua o quelle di carnevale in modo che, ad anni alterni, possa trascorrere Per_1 le vacanze di Pasqua con un genitore e le vacanze di carnevale con l'altro e così di seguito;
- Il compleanno ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre;
- I ponti collegati con il fine settimana di spettanza di ciascun genitore;
- Tre settimane, anche non consecutive e frazionate in più periodi, durante le vacanze scolastiche estive con ciascun genitore, in modo da consentire la presenza effettiva dei genitori con la figlia.
I genitori concorderanno i periodi in cui trascorreranno le vacanze estive con la figlia minore entro il termine del 31 maggio di ogni anno comunicandosi reciprocamente le rispettive destinazioni e scambiandosi i relativi recapiti.
pagina 3 di 5 DISPONE che il Signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla Parte_2 Per_1 signora l'importo di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese. La misura del Parte_1 contributo al mantenimento per la minore che il padre dovrà corrispondere alla madre potrà essere rivista ed aggiornata di comune accordo tra i genitori in occasione della richiesta di divorzio e comunque dopo che il padre, avrà reperito in via definitiva la disponibilità di un'abitazione propria ed indipendente. Il contributo al mantenimento della figlia minore sarà soggetto ad incremento ISTAT come per legge con decorrenza annuale. Il primo aggiornamento sarà operato a decorrere dal mese di dicembre 2026 sull'incremento verificatosi dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026.
DISPONE che i genitori concorrano, altresì, nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e di istruzione e ludico-sportive della figlia, necessitate ovvero previamente concordate e successivamente documentate. Ove possibile ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della propria quota delle spese non ordinarie, diversamente vi provvederà uno dei due e l'altro provvederà
a rimborsare la quota stabilità a chi le avrà anticipate.
PRENDE ATTO che i genitori concordano fin da ora che proseguirà le lezioni di equitazione e Per_1
l'attività di danza aerea, parteciperà almeno ad un summer camp estivo e praticherà lo sci nel periodo invernale.
DISPONE che, per quanto attiene le spese extra assegno, le parti si impegnino a far riferimento al
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino, anche per quanto concerne le modalità ed i tempi del rimborso pro quota delle spese anticipate dal genitore che le avrà sostenute da parte dell'altro a fronte del ricevimento dei conteggi corredati dei documenti giustificativi.
PRENDE ATTO che i genitori si prestano vicendevole consenso per l'iscrizione del nominativo della minore sui documenti di entrambi e per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare richieste di mantenimento reciproco e di non avere questioni economico-patrimoniali da definire.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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