CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1701/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t. Parte_1
, in persona del legale rappresentante Parte_2 p.t. rappresentati e difese ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato appellanti
E
, rappresenta e difesa dall'avv. Carlo Capocaccia, come da procura in atti Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 65/2022, pubblicata il 25.1.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositati in data 31.3.2020, contestava la determinazione del Controparte_1
Dirigente Scolastico dell' di Sora”, presso la quale prestava servizio, di Controparte_2 assegnazione per l'a.s. 2019/2020 alla cattedra completa di 18 ore di storia e filosofia (A19) unicamente presso la sede del di Sora, in CP_3 Controparte_4 quanto provvedimento privo di qualsiasi motivazione e lesivo dei criteri di continuità didattica, 1 continuità alla sede, incompatibilità e anzianità di servizio, così come stabiliti dagli organi collegiali in ordine ai criteri da adottare nell'assegnazione dei docenti alle classi, nonché illegittimo per violazione dell'art. 396, c. 2, del D. lgs. n. 297/1994.
In particolare, la ricorrente ripercorreva la normativa primaria e secondaria che regola l'assegnazione dei docenti alle classi all'interno delle istituzioni scolastiche, allegando i criteri dettati dal Consiglio di istituto per l'anno scolastico oggetto della domanda, e sosteneva la violazione di tali criteri da parte del Dirigente scolastico, che le aveva assegnato una cattedra unica presso la sede , non riconoscendo la propria continuità sulla sede Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Richiamava, inoltre, il contenzioso giudiziario già intercorso con il resistente, su identica Parte_1 fattispecie e a seguito della reiterazione della medesima condotta, originatosi sempre in ragione della assegnazione alla sede e non invece alla sede Controparte_5 Controparte_6
, ove la stessa aveva con continuità già dal 2012 sempre prestato servizio, per gli anni
[...] scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Tale contenzioso si era concluso con due pronunce di accoglimento (sent. n. 532/2018 del 12/9/2018 e n. 799/2019 del 2/10/2019) con cui il Tribunale di
Cassino aveva accertato e dichiarato il suo diritto all'assegnazione, per gli anni scolastici sopra indicati, della cattedra completa di 18 ore per la classe di concorso relativa alla materia di storia e filosofia (A19) presso la sede del liceo classico “V. Simoncelli” di Sora di Controparte_7
Sora.
Ciò esposto, concludeva chiedendo di:
“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione anche per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.I.S. “V. Simoncelli” sede del “V. Simoncelli” di CP_6
Sora, della cattedra completa di diciotto ore o in subordine di quella di dodici ore disponibile nel rispetto della richiesta espressa ed in applicazione dei principi stabiliti dalla normativa, dalle disposizioni ministeriali e dagli organi collegiali d'Istituto;
b) per l'effetto, condannare l' amministrazione resistente a disporre nelle prescritte modalità
l'assegnazione della ricorrente presso l'I.I.S. “V. Simoncelli” sede del Liceo Classico “V.
Simoncelli” di Sora fin dall'anno scolastico 2019/2020, disponendo ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare gli effetti della decisione compreso quello, se necessario, dell'eventuale subentro della ricorrente nel posto di eventuali soggetti controinteressati assegnatari delle classi sottratte alla ricorrente ed evitare il permanere della condotta lesiva posta in essere dall' amministrazione resistente;
c) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. n.
165 del 2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed
2 illegittimo ed alle classi per l'anno scolastico 2019/2020, con il quale alla ricorrente sono state assegnate diciotto ore presso il Liceo Linguistico e Scienze Umane “ , e di qualsiasi CP_4 altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente perché privi di motivazione”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , evidenziando la correttezza del Parte_1 proprio operato, in particolare sottolineando il rispetto dei criteri assegnati da parte del Dirigente
Scolastico, l'unicità della sede “ , anche se la stessa prevede diversi indirizzi, e Controparte_2
l'inesistenza di una cattedra completa presso il Liceo Classico.
Chiedeva, infine, la dichiarazione della litispendenza con i giudizi promossi dalla nel 2019 CP_1 per le medesime causali e motivazioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino pur ritenendo parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'ordine di assegnazione per l'a.s. 2019/2020 presso la classe richiesta, tenuto conto del sopravvenuto decorso dello stesso anno scolastico, dichiarava il diritto di all'assegnazione della cattedra per un minimo di dodici ore presso la Controparte_1 sede del liceo classico , rientrante nell'ambito dell'I.I.S. “Simoncelli” di Sora, per l'a.s. CP_6
2019/2020 e, per l'effetto, ordinava all'amministrazione scolastica di porre in essere ogni idoneo comportamento al fine di riconoscere tale assegnazione;
condannava il al pagamento Parte_1 delle spese di lite, da distrarsi.
Hanno proposto appello il e l' , Parte_1 Parte_2 censurando la sentenza impugnata per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 245 D.lgs.165/2001 e CCNL comparto scuola.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 396, comma 2, lett d) e comma 3, D.lgs. 297/1994
Inesistenza di norme attributive del diritto dei docenti di assegnazione al “plesso”. Infondatezza della domanda principale della ricorrente. Manifesta illogicità ed erronea motivazione della sentenza.
Ha lamentato, in particolare, parte appellante che il Tribunale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 396 del D.lgs. n. 297/1994 e dalle circolari dell'1.9.2011 e del 15.5.2017, ha CP_8 erroneamente ritenuto che l'assegnazione dei docenti viene fatta alle classi e non ai plessi scolastici.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 396, comma 2, D.lgs. 297/1994.
Ha sostenuto parte appellante che, dalla lettura della norma, si desume il potere superiore del D.S., il quale pur dovendosi basare sulle indicazioni che gli provengono dal Consiglio d'Istituto e dal
Collegio di Classe, ove necessario – sulla base della situazione di fatto e di diritto creatasi – provvede nel superiore interesse pubblico al buon andamento della P.A. a esercitare propri poteri
3 amministrativi connotati di evidente discrezionalità – per la formazione delle classi;
che il Dirigente si sarebbe attenuto ai criteri indicati dal collegio docenti, che comunque conferivano piena discrezionalità allo stesso nel superiore interesse degli alunni;
che, nel caso di specie, il D.S. all'esito della impossibile applicazione dei criteri della continuità, avrebbe esercitato il potere discrezionale quale criterio indicato dal Collegio docenti.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
A seguito della richiesta del Collegio alle parti di prendere specifica posizione sulla sussistenza dell'interesse ad agire e sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, solo parte appellata ha depositato telematicamente note in data 3.9.2025.
All'udienza del 23.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che, con il ricorso di primo grado, depositato il 31.3.2020, Controparte_1 ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere “l'assegnazione anche per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.I.S. “V. Simoncelli” sede del Liceo Classico “V. Simoncelli” di
Sora, della cattedra completa di diciotto ore o in subordine di quella di dodici ore disponibile nel rispetto della richiesta espressa ed in applicazione dei principi stabiliti dalla normativa, dalle disposizioni ministeriali e dagli organi collegiali d'Istituto”, e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione resistente “a disporre nelle prescritte modalità l'assegnazione della ricorrente presso l'I.I.S. “V. Simoncelli” sede del Liceo Classico “V. Simoncelli” di Sora fin dall'anno scolastico 2019/2020, disponendo ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare gli effetti della decisione compreso quello, se necessario, dell'eventuale subentro della ricorrente nel posto di eventuali soggetti controinteressati assegnatari delle classi sottratte alla ricorrente ed evitare il permanere della condotta lesiva posta in essere dall' amministrazione resistente”; in ogni caso di dichiarare la nullità e/o di annullare o disapplicare “qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo ed alle classi per l'anno scolastico 2019/2020, con il quale alla ricorrente sono state assegnate diciotto ore presso il Liceo Linguistico e Scienze
Umane “ , e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome CP_4 lesivo dei diritti della ricorrente perché privi di motivazione”.
Alla luce delle seguenti domande, ritiene il Collegio che sia venuto meno l'interesse ad agire dell'odierna appellata.
4 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. civ. sez. II n.
12532/2024; Cass. civ. n. 5635/2002).
Ed infatti, l'interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. civ. sez. II n. 23027/2023).
Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. civ. sez. II, n. 28307/2020; Cass. civ. sez. I n. 25165/2024).
Ed infine, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse a impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. S.U. n. 10553/2017; Cass. n. 3449/2024; n. 2292/2016; n.
21951/2013; n. 11609/2005).
2. Nel caso di specie, già al momento della pronuncia di primo grado, oggetto di gravame, era venuto meno l'interesse ad agire della dal momento che, come anche rilevato dal giudice CP_1 di primo grado, essendo decorso l'anno scolastico 2019/2020, la pronuncia richiesta, relativa all'ordine specifico di assegnazione alla sede del Liceo Classico “V. Simoncelli” di Sora, per la
5 cattedra completa di diciotto ore o in subordine di dodici ore, non avrebbe comportato alcuna utilità alla docente, essendo riferibile a un intervallo temporale già trascorso.
Non appare, pertanto corretta la pronuncia di primo grado che, dopo avere correttamente evidenziato che “l'assegnazione avviene per ciascun anno scolastico e l'oggetto del presente giudizio non può estendersi ai periodi successivi all'instaurazione dello stesso, essendo i presupposti per l'assegnazione mutevoli per ogni anno scolastico”, ha, poi, rilevato che “può in ogni caso ancora individuarsi un interesse per la parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito per quanto attiene agli effetti, in termini di continuità sulla sede, che tale pronuncia riveste in relazione alle determinazioni future, considerando che l'accertamento con sentenza del proprio diritto a permanere sulla sede Liceo Classico “V. Simoncelli” risulterebbe idoneo a costituire un elemento da tenere in considerazione per le future determinazioni anche in merito alla continuità della sede”.
Ed infatti, conformemente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il presente giudizio appare esclusivamente strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, non avendo parte appellata evidenziato uno specifico danno, attuale, conseguente alla mancata assegnazione alla sede richiesta ad anno scolastico ormai trascorso.
Le considerazioni che precedono rendono, inoltre, priva di pregio la deduzione di parte appellata, contenuta nelle note autorizzate depositate il 3.9.2025, secondo cui sussisterebbe un proprio interesse ad agire dal momento che il riconoscimento in via continuativa del suo diritto a essere assegnata, anche per l'a.s. 2019/2020, presso la sede del Liceo classico “V. Simoncelli” le consentirebbe anche per il futuro “di acquisire una anzianità di servizio e un maggior punteggio utile alla graduatoria relativa alla mobilità interna per l'assegnazione dei docenti ai vari plessi scolastici facenti parte dell'unico Istituto comprensivo “ , comprendente sia il liceo CP_6 classico V. Simoncelli che il linguistico e scienze umane , in quanto la docente CP_5 CP_1 nell'anno scolastico oggetto del giudizio (2019/2020), è stata assegnata alla cattedra completa di 18 ore di storia e filosofia (A19) presso il Liceo linguistico e scienze umane che fa, CP_4 appunto, parte dell' ottenendo in tal modo il punteggio di Controparte_9 continuità, che si applica per il servizio svolto nell'intero Istituto comprensivo a prescindere dal singolo plesso di assegnazione.
2.1. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo divenute ineseguibili le domande proposte dall'odierna appellata per il decorso dell'anno scolastico già al momento della decisione di primo grado, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel momento in cui è
6 proposta l'azione ma anche nel momento della decisione (Cass. S.U. n. 10553/2017; Cass. n.
3449/2024).
3. Le spese di lite del doppio grado del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dal fatto che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della è dipesa non da un comportamento delle parti ma dal decorso CP_1 dell'anno scolastico oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Rigettata ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 23.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
7