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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno Via E. Bottiglieri n. 9, presso e nello studio dell'avvocato D'ASCOLI RODOLFO che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Opponente
CONTRO
- Controparte_1
P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso il richiamato indirizzo di posta elettronica certificata.
Opposto
- con sede legale in Roma in Via Giuseppe Grezar nr. 14 - Controparte_2 ente p ell'art. 1 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225, in persona di Procuratore dell'
[...]
in ragio Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giovanni Grilletto del foro di Napoli, c.f. , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso C.F._2
Novara nr. 13. oggetto: opposizione a cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 22.02.2023.
Conclusioni per parte opponente: “In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n.2022/008867, notificata il pagina1 di 6 22.02.2023, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartell Controparte_4
n. 09720220135428874001; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' CP_2
– Agente della riscossione provinciale di Roma, in solido con la
[...] [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovv Controparte_1 competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Contro Conclusioni per parte opposta 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della carte gnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione. Con vittoria di spese.
Conclusioni per “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione: rigettare CP_6 tutte le domande formulate dall'opponente nei confronti dell' in quanto del Controparte_7 tutto infondate per i motivi riportati nel corpo del presente se e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e dev'esser rigettata.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2023, , in proprio e nella Parte_1 qualità, ha proposto opposizione alla cartella esattoriale m fe, notificatagli da su richiesta di con la quale veniva richiesta di CP_6 Controparte_1 nto della som lla escussione della garanzia da parte del Fondo Pubblico ex Lege 662/1996,
L'opponente rappresentava che, con contratto del 28.11.2018, la -- con sede in CP_8
Napoli alla via Calabritto n. 20 -- aveva erogato alla impresa iamento per € CP_9
350.000,00 (trecentocinquantamila/00) garantito in ragione dell'80% (per € 280.000,00) dalla
[...] quest'ultima quale ente gestore del Fondo P Controparte_1 996.
Parte A seguito del mancato pagamento del soggetto finanziato, la cristallizzata la perdita si surrogava alla banca mutuante nei diritti conseguenti al finanziame lla e procedeva CP_9 all'iscrizione a ruolo dell'importo di € 240.900,96 versato alla a titolo di garanzia. Debito che, CP_1 dopo l'iscrizione a ruolo, veniva poi riversato nella cartella esat di pagamento meglio individuata in epigrafe notificata a carico del soggetto debitore e dei suoi fideiussori, tra cui il Parte_1
pagina2 di 6 . Lamentava l'illegittimità della cartella esattoriale in quanto, nelle fattispecie di riscossione di Pt_1
natura privatistica, quale doveva ritenersi la presente, il ruolo esattoriale non poteva costituire il titolo esecutivo: in casi siffatti, l'ente era onerato della precostituzione del titolo e, successivamente, alla emissione del ruolo e della cartella di pagamento che assumeva la natura esclusiva di precetto. Dalla lettura combinata degli articoli 17 e 21 del D.lgs. 46/1999 si traeva il seguente corollario: sono suscettibili di riscossione coattiva, mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e della iscrizione a ruolo, le sole entrate pubbliche, ovvero le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali, che invece traggono origine da rapporti privatistici, per poter esser riscosse mediante lo strumento oggi azionato, necessitavano di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione al ruolo. Dall'articolo 21 si desumeva il principio in forza del quale il ruolo assume una duplice connotazione funzionale di titolo esecutivo e di precetto per le sole entrate di diritto pubblico, e di solo precetto per quelle di diritto privato. Essendo fuor di dubbio che le entrate gestite dal per la riscossione esattoriale delle Controparte_1 somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, originata dalla natura giuridica del credito in relazione al quale il fondo tende a surrogarsi, il Fondo procedeva a surrogarsi ex art 1203 c.c. nella medesima posizione della banca erogatrice il finanziamento, acquisendone identico diritto. Ne conseguiva la necessità di dichiarare la nullità della cartella esattoriale di pagamento n. n. 09720220135428874001 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla . Controparte_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte Controparte_1 attrice. Richiamata la sua funzione, nonché il rapporto bilaterale instaurato con l'istituto finanziatore, ha contestato la natura privata del credito in relazione al quale il fondo si era surrogato. La contraddizione in cui era incorsa la parte attrice era evidente alla semplice lettura dell'articolo 21, che nell'esplicitare la riserva, dava conto dell'evidenza non esser necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo per agire con l'esecuzione esattoriale al recupero delle somme erogate in ragione della Legge 662/1996.
Si costituiva anche che concludeva come in epigrafe. Chiedeva il rigetto della domanda CP_6 proposta dall'opponente e ndo la sua natura di soggetto strumentale deputato alla riscossione del credito vantato dal creditore all'esito della trasmissione del ruolo. Chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni che non riguardavano lo specifico esercizio del mandato alla riscossione.
Incardinata in tal modo la causa, non essendovi questioni di carattere istruttorio, andava per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta a sentenza con il meccanismo di cui all'articolo 189 c.p.c.
Nel merito.
Non è contestato che l'impresa INGENIUS S.r.l. sia stata ammessa alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da , prevedendo anche la fideiussione personale del CP_8 sig. per la restituzione della ta. Si deve ritenere pertanto che il suddetto Parte_1 opponente è responsabile anche in qualità di garante di tutte le obbligazioni poste in essere dalla INGENIUS S.r.l.
Che all'esito dell'erogazione ed all'esito dell'intimazione, si sia riscontrato l'inadempimento dell'impresa e che si sia proposta al Consiglio di Gestione del Fondo di liquidare la perdita per l'importo di € 240.884,25 con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2005. Che quindi, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice ha provveduto a escutere la garanzia del pagina3 di 6 Parte Fondo e ha erogato, per conto del Fondo stesso alla Banca garantita, l'importo comunicato alle imprese rocedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (1. n.662/1996, art.2, comma 4, del DM 20/6/2005, art. 1203 c.c., d.lgs. n. 123/1998, d.lgs. n. 3/2015, conv. l. n.33/2015) il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Nella fattispecie è applicabile l'art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale ed anche dei terzi prestatori di garanzie si procede mediante iscrizione a ruolo. Dovendo considerarsi anche il d.M. 20 giugno 2005 - Ministero e Ministero dell' Controparte_10 Controparte_11 secondo il quale, nello sv e di recupero del
[...]
Fondo di Garanzia, si applica la procedura esattoriale di cui all' art. 67 del D.P.R. n. 43 del 1988, come sostituita dall'art. 17 del d. lgs. n. 46 del 1999.
Questo ufficio è peraltro a conoscenza dell'orientamento cui fa leva l'opponente in punto di titolo esecutivo, ma non lo si condivide e si ritiene di aderire all' orientamento che tiene maggiormente in considerazione la natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, essendo connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. A tenore di questo diverso orientamento, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ai sensi della legge n. 662/1996, devono essere tenuti distinti: da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in Controparte_12 qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI – l'impresa beneficiaria ( tima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Nello specifico, infatti, il credito dell'amministrazione statale – che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI
– è un credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 d.lgs n. 123/1998 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato. Alla luce della natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, ne consegue che il Gestore del Fondo di Garanzia può utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, per cui il ruolo n. 2022/000477 integra di per sé idoneo titolo esecutivo.
Non si rientra, quindi, in una ipotesi di entrata avente causa in rapporti di diritto privato di cui all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, come erroneamente sostenuto dall'opponente. Si aggiunga, sempre restando nell'ambito dell'esame del secondo motivo di doglianza, che l'art. 9 co. 5 d.lgs. cit., in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio – ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” (cfr. Cass. n. 9926/2018). Pertanto, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società
pagina4 di 6 finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 CP_1 comma 5 del d.lgs n. 123/1998. A fronte razione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo. Tanto considerato, appaiono allo stato privi di pregio anche gli altri motivi di doglianza.
In definitiva non è fondata neanche la contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla non esperibilità della procedura di riscossione per l'entrata in oggetto ( in quanto avente causa da rapporti di diritto privato) se non risultante da titolo avente efficacia esecutiva: non è necessaria ai fini della riscossione tramite ruolo per il recupero somme erogate in forza della Legge 662/1996 la previa acquisizione di un titolo esecutivo per effetto del richiamo all'articolo 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998 contenuto nell'articolo 2 comma 4 del DM 20.06.2005 n. 18456; il credito derivante dal finanziamento erogato rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo a fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Ed appunto l'articolo 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998 è la deroga normativa alla disciplina generale prevista dall'articolo 21 del D.lgs. 46/1999, tenendosi presente, come evidenziato, che la surroga legale all'ente finanziatore di cui all'articolo 2 comma 4 del DM 20.06.2005 n. 18456 è rapporto pubblicistico, del tutto distinto dal rapporto privatistico fondato sul contratto di finanziamento.
Ed anche la migliore giurisprudenza è costante nell'affermare come la procedura di riscossione adottata consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia della Legge 662/1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. In definitiva, per effetto del pagamento Parte eseguito dal Fondo in favore della banca garantita nella sua qualità di gestore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del d.m. del 20/06/05, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, si è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, come quella assunta da
. Parte_1
Dato atto di quanto evidenziato l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute e chiamata in causa come in dispositivo in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 24750/2023:
a) rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 22.02.2023 poiché infondata in diritto confermando il credito di € 240.900,95.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta e della che Controparte_3 Controparte_13
pagina5 di 6 liquida (in favore di ciascuna di costoro) nella misura di € 21.804,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A).
Così deciso in Roma lì 12/03/2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno Via E. Bottiglieri n. 9, presso e nello studio dell'avvocato D'ASCOLI RODOLFO che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Opponente
CONTRO
- Controparte_1
P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso il richiamato indirizzo di posta elettronica certificata.
Opposto
- con sede legale in Roma in Via Giuseppe Grezar nr. 14 - Controparte_2 ente p ell'art. 1 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225, in persona di Procuratore dell'
[...]
in ragio Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giovanni Grilletto del foro di Napoli, c.f. , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso C.F._2
Novara nr. 13. oggetto: opposizione a cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 22.02.2023.
Conclusioni per parte opponente: “In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n.2022/008867, notificata il pagina1 di 6 22.02.2023, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874001 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartell Controparte_4
n. 09720220135428874001; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' CP_2
– Agente della riscossione provinciale di Roma, in solido con la
[...] [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovv Controparte_1 competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Contro Conclusioni per parte opposta 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della carte gnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione. Con vittoria di spese.
Conclusioni per “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione: rigettare CP_6 tutte le domande formulate dall'opponente nei confronti dell' in quanto del Controparte_7 tutto infondate per i motivi riportati nel corpo del presente se e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e dev'esser rigettata.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2023, , in proprio e nella Parte_1 qualità, ha proposto opposizione alla cartella esattoriale m fe, notificatagli da su richiesta di con la quale veniva richiesta di CP_6 Controparte_1 nto della som lla escussione della garanzia da parte del Fondo Pubblico ex Lege 662/1996,
L'opponente rappresentava che, con contratto del 28.11.2018, la -- con sede in CP_8
Napoli alla via Calabritto n. 20 -- aveva erogato alla impresa iamento per € CP_9
350.000,00 (trecentocinquantamila/00) garantito in ragione dell'80% (per € 280.000,00) dalla
[...] quest'ultima quale ente gestore del Fondo P Controparte_1 996.
Parte A seguito del mancato pagamento del soggetto finanziato, la cristallizzata la perdita si surrogava alla banca mutuante nei diritti conseguenti al finanziame lla e procedeva CP_9 all'iscrizione a ruolo dell'importo di € 240.900,96 versato alla a titolo di garanzia. Debito che, CP_1 dopo l'iscrizione a ruolo, veniva poi riversato nella cartella esat di pagamento meglio individuata in epigrafe notificata a carico del soggetto debitore e dei suoi fideiussori, tra cui il Parte_1
pagina2 di 6 . Lamentava l'illegittimità della cartella esattoriale in quanto, nelle fattispecie di riscossione di Pt_1
natura privatistica, quale doveva ritenersi la presente, il ruolo esattoriale non poteva costituire il titolo esecutivo: in casi siffatti, l'ente era onerato della precostituzione del titolo e, successivamente, alla emissione del ruolo e della cartella di pagamento che assumeva la natura esclusiva di precetto. Dalla lettura combinata degli articoli 17 e 21 del D.lgs. 46/1999 si traeva il seguente corollario: sono suscettibili di riscossione coattiva, mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e della iscrizione a ruolo, le sole entrate pubbliche, ovvero le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali, che invece traggono origine da rapporti privatistici, per poter esser riscosse mediante lo strumento oggi azionato, necessitavano di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione al ruolo. Dall'articolo 21 si desumeva il principio in forza del quale il ruolo assume una duplice connotazione funzionale di titolo esecutivo e di precetto per le sole entrate di diritto pubblico, e di solo precetto per quelle di diritto privato. Essendo fuor di dubbio che le entrate gestite dal per la riscossione esattoriale delle Controparte_1 somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, originata dalla natura giuridica del credito in relazione al quale il fondo tende a surrogarsi, il Fondo procedeva a surrogarsi ex art 1203 c.c. nella medesima posizione della banca erogatrice il finanziamento, acquisendone identico diritto. Ne conseguiva la necessità di dichiarare la nullità della cartella esattoriale di pagamento n. n. 09720220135428874001 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla . Controparte_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte Controparte_1 attrice. Richiamata la sua funzione, nonché il rapporto bilaterale instaurato con l'istituto finanziatore, ha contestato la natura privata del credito in relazione al quale il fondo si era surrogato. La contraddizione in cui era incorsa la parte attrice era evidente alla semplice lettura dell'articolo 21, che nell'esplicitare la riserva, dava conto dell'evidenza non esser necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo per agire con l'esecuzione esattoriale al recupero delle somme erogate in ragione della Legge 662/1996.
Si costituiva anche che concludeva come in epigrafe. Chiedeva il rigetto della domanda CP_6 proposta dall'opponente e ndo la sua natura di soggetto strumentale deputato alla riscossione del credito vantato dal creditore all'esito della trasmissione del ruolo. Chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni che non riguardavano lo specifico esercizio del mandato alla riscossione.
Incardinata in tal modo la causa, non essendovi questioni di carattere istruttorio, andava per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta a sentenza con il meccanismo di cui all'articolo 189 c.p.c.
Nel merito.
Non è contestato che l'impresa INGENIUS S.r.l. sia stata ammessa alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da , prevedendo anche la fideiussione personale del CP_8 sig. per la restituzione della ta. Si deve ritenere pertanto che il suddetto Parte_1 opponente è responsabile anche in qualità di garante di tutte le obbligazioni poste in essere dalla INGENIUS S.r.l.
Che all'esito dell'erogazione ed all'esito dell'intimazione, si sia riscontrato l'inadempimento dell'impresa e che si sia proposta al Consiglio di Gestione del Fondo di liquidare la perdita per l'importo di € 240.884,25 con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2005. Che quindi, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice ha provveduto a escutere la garanzia del pagina3 di 6 Parte Fondo e ha erogato, per conto del Fondo stesso alla Banca garantita, l'importo comunicato alle imprese rocedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (1. n.662/1996, art.2, comma 4, del DM 20/6/2005, art. 1203 c.c., d.lgs. n. 123/1998, d.lgs. n. 3/2015, conv. l. n.33/2015) il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Nella fattispecie è applicabile l'art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale ed anche dei terzi prestatori di garanzie si procede mediante iscrizione a ruolo. Dovendo considerarsi anche il d.M. 20 giugno 2005 - Ministero e Ministero dell' Controparte_10 Controparte_11 secondo il quale, nello sv e di recupero del
[...]
Fondo di Garanzia, si applica la procedura esattoriale di cui all' art. 67 del D.P.R. n. 43 del 1988, come sostituita dall'art. 17 del d. lgs. n. 46 del 1999.
Questo ufficio è peraltro a conoscenza dell'orientamento cui fa leva l'opponente in punto di titolo esecutivo, ma non lo si condivide e si ritiene di aderire all' orientamento che tiene maggiormente in considerazione la natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, essendo connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. A tenore di questo diverso orientamento, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ai sensi della legge n. 662/1996, devono essere tenuti distinti: da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in Controparte_12 qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI – l'impresa beneficiaria ( tima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Nello specifico, infatti, il credito dell'amministrazione statale – che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI
– è un credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 d.lgs n. 123/1998 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato. Alla luce della natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, ne consegue che il Gestore del Fondo di Garanzia può utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, per cui il ruolo n. 2022/000477 integra di per sé idoneo titolo esecutivo.
Non si rientra, quindi, in una ipotesi di entrata avente causa in rapporti di diritto privato di cui all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, come erroneamente sostenuto dall'opponente. Si aggiunga, sempre restando nell'ambito dell'esame del secondo motivo di doglianza, che l'art. 9 co. 5 d.lgs. cit., in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio – ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” (cfr. Cass. n. 9926/2018). Pertanto, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società
pagina4 di 6 finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 CP_1 comma 5 del d.lgs n. 123/1998. A fronte razione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo. Tanto considerato, appaiono allo stato privi di pregio anche gli altri motivi di doglianza.
In definitiva non è fondata neanche la contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla non esperibilità della procedura di riscossione per l'entrata in oggetto ( in quanto avente causa da rapporti di diritto privato) se non risultante da titolo avente efficacia esecutiva: non è necessaria ai fini della riscossione tramite ruolo per il recupero somme erogate in forza della Legge 662/1996 la previa acquisizione di un titolo esecutivo per effetto del richiamo all'articolo 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998 contenuto nell'articolo 2 comma 4 del DM 20.06.2005 n. 18456; il credito derivante dal finanziamento erogato rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo a fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Ed appunto l'articolo 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998 è la deroga normativa alla disciplina generale prevista dall'articolo 21 del D.lgs. 46/1999, tenendosi presente, come evidenziato, che la surroga legale all'ente finanziatore di cui all'articolo 2 comma 4 del DM 20.06.2005 n. 18456 è rapporto pubblicistico, del tutto distinto dal rapporto privatistico fondato sul contratto di finanziamento.
Ed anche la migliore giurisprudenza è costante nell'affermare come la procedura di riscossione adottata consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia della Legge 662/1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. In definitiva, per effetto del pagamento Parte eseguito dal Fondo in favore della banca garantita nella sua qualità di gestore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del d.m. del 20/06/05, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, si è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, come quella assunta da
. Parte_1
Dato atto di quanto evidenziato l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute e chiamata in causa come in dispositivo in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 24750/2023:
a) rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720220135428874001, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 22.02.2023 poiché infondata in diritto confermando il credito di € 240.900,95.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta e della che Controparte_3 Controparte_13
pagina5 di 6 liquida (in favore di ciascuna di costoro) nella misura di € 21.804,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A).
Così deciso in Roma lì 12/03/2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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