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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1514/2022 L.P.
Il Giudice, Dott. IC NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FELICIANI FIORELLA per la parte ricorrente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dr.ssa IC NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1514 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. = C.F. 1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F. Molini, 6/b, presso lo studio dell'Avv. Fiorella
Feliciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: subordinazione e differenze retributive.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso depositato in data 25.11.2022 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato e dichiarato che la Sig.ra Parte_1
[...] ha prestato la propria attività lavorativa a partire da marzo 2015 ad aprile 2022 alle dipendenze della resistente, con mansione di addetta alle pulizie e lavanderia, e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere 1) TFR pari alla somma di euro 4.320,82 sulla scorta di quanto effettivamente lavorato dalla ricorrente come risulta dal calcolo effettuato, che di seguito si allega……. 2) TFR pari alla somma di euro 4.982,83 in base ad una retribuzione oraria di euro 5,78 l'ora per come previsto dal C.C.N.L....3)DIFFERENZE RETRIBUTIVE spettanti alla Sig.ra Parte_1 comprensive di retribuzione secondo CNLL, ferie e festività, avuto riguardo al CCNL del 30/05/2011,
(dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”)....E quindi la somma di euro 11.663,35 o complessivamente quelle somme maggiori o minori ritenute provate o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo Condannare inoltre, il resistente alla rifusione delle spese e compensi legali come per legge”. La convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale della convenuta e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La ricorrente deduce di aver lavorato, in assenza di qualsiasi formalizzazione, presso la Residenza per anziani "Madonna del Lago", sita in Ronciglione, via Cassia Cimina, 1342, alle dipendenze di CP_1 come addetta alla lavanderia ed alla pulizia dei locali, da marzo 2015 ad aprile 2022, tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 7.00 alle 12.00, a fronte di una retribuzione oraria di € 5,00 corrisposta in contanti.
Per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto" (cfr., ex multis, Cass. n. 8883/2017).
Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
-
controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014).
Si è altresì opportunamente sottolineato che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, si è precisato che in tale ipotesi è legittimo ricorrere ai criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione e la continuità delle prestazioni (cfr. Cass. n. 4036/2000).
In particolare, l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai detti criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale creativo, quali quelle del giornalista o del musicista d'orchestra (cfr. Cass. n. 8444/2020) e, dal lato opposto, con riferimento a mansioni elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive di volta in volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 24561/2013).
Quanto, infine, all'onere della prova, è principio di diritto consolidato quello in forza del quale "per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato" (cfr. Cass. n. 11530/2013). Tanto premesso, nella specie non può dirsi assolto dalla ricorrente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nessun testimone di parte ricorrente è stato escusso.
Quanto alla prova scritta, la ricorrente si è limitata a produrre: una conversazione whatsapp
Persona_1 ", della quale non è stato nemmeno dedotto il ruolo nell'ambito del con contesto lavorativo;
due messaggi audio whatsapp privi di riferimenti soggettivi, temporali e di luogo;
4 tabelle (apparentemente fogli-presenza), delle quali non è stato dedotto alcunché in sede di ricorso in termini di provenienza, significato e contesto temporale e spaziale di riferimento.
Ciò posto, la ricorrente ritiene che le proprie deduzioni siano state provate in ragione della mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale. L'assunto non è condivisibile.
Come noto la mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale non può ritenersi di per sé sola sufficiente ai fini della prova dei fatti oggetto di interrogatorio, considerato che tale comportamento è valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio solo unitamente ad altri elementi di prova (così, ex plurimis, Cass. n.
17719/2014). La disposizione dell'art. 232c.p.c., non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 3258/07; Cass. 5240/06).
Nella specie, per quanto esposto, non vi è alcun altro elemento di prova da cui desumere,
a monte, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e, a valle, l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, in tesi resa per oltre 7 anni per 7 giorni a settimana, compresi i festivi.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di [...]
CP_1
Viterbo, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IC NU
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1514/2022 L.P.
Il Giudice, Dott. IC NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FELICIANI FIORELLA per la parte ricorrente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dr.ssa IC NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1514 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. = C.F. 1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F. Molini, 6/b, presso lo studio dell'Avv. Fiorella
Feliciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: subordinazione e differenze retributive.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso depositato in data 25.11.2022 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato e dichiarato che la Sig.ra Parte_1
[...] ha prestato la propria attività lavorativa a partire da marzo 2015 ad aprile 2022 alle dipendenze della resistente, con mansione di addetta alle pulizie e lavanderia, e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere 1) TFR pari alla somma di euro 4.320,82 sulla scorta di quanto effettivamente lavorato dalla ricorrente come risulta dal calcolo effettuato, che di seguito si allega……. 2) TFR pari alla somma di euro 4.982,83 in base ad una retribuzione oraria di euro 5,78 l'ora per come previsto dal C.C.N.L....3)DIFFERENZE RETRIBUTIVE spettanti alla Sig.ra Parte_1 comprensive di retribuzione secondo CNLL, ferie e festività, avuto riguardo al CCNL del 30/05/2011,
(dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”)....E quindi la somma di euro 11.663,35 o complessivamente quelle somme maggiori o minori ritenute provate o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo Condannare inoltre, il resistente alla rifusione delle spese e compensi legali come per legge”. La convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale della convenuta e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La ricorrente deduce di aver lavorato, in assenza di qualsiasi formalizzazione, presso la Residenza per anziani "Madonna del Lago", sita in Ronciglione, via Cassia Cimina, 1342, alle dipendenze di CP_1 come addetta alla lavanderia ed alla pulizia dei locali, da marzo 2015 ad aprile 2022, tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 7.00 alle 12.00, a fronte di una retribuzione oraria di € 5,00 corrisposta in contanti.
Per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto" (cfr., ex multis, Cass. n. 8883/2017).
Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
-
controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014).
Si è altresì opportunamente sottolineato che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, si è precisato che in tale ipotesi è legittimo ricorrere ai criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione e la continuità delle prestazioni (cfr. Cass. n. 4036/2000).
In particolare, l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai detti criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale creativo, quali quelle del giornalista o del musicista d'orchestra (cfr. Cass. n. 8444/2020) e, dal lato opposto, con riferimento a mansioni elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive di volta in volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 24561/2013).
Quanto, infine, all'onere della prova, è principio di diritto consolidato quello in forza del quale "per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato" (cfr. Cass. n. 11530/2013). Tanto premesso, nella specie non può dirsi assolto dalla ricorrente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nessun testimone di parte ricorrente è stato escusso.
Quanto alla prova scritta, la ricorrente si è limitata a produrre: una conversazione whatsapp
Persona_1 ", della quale non è stato nemmeno dedotto il ruolo nell'ambito del con contesto lavorativo;
due messaggi audio whatsapp privi di riferimenti soggettivi, temporali e di luogo;
4 tabelle (apparentemente fogli-presenza), delle quali non è stato dedotto alcunché in sede di ricorso in termini di provenienza, significato e contesto temporale e spaziale di riferimento.
Ciò posto, la ricorrente ritiene che le proprie deduzioni siano state provate in ragione della mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale. L'assunto non è condivisibile.
Come noto la mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale non può ritenersi di per sé sola sufficiente ai fini della prova dei fatti oggetto di interrogatorio, considerato che tale comportamento è valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio solo unitamente ad altri elementi di prova (così, ex plurimis, Cass. n.
17719/2014). La disposizione dell'art. 232c.p.c., non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 3258/07; Cass. 5240/06).
Nella specie, per quanto esposto, non vi è alcun altro elemento di prova da cui desumere,
a monte, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e, a valle, l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, in tesi resa per oltre 7 anni per 7 giorni a settimana, compresi i festivi.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di [...]
CP_1
Viterbo, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IC NU