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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/08/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 10029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10029/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Angela Giebelmann e Michele Salvoni Giebelmann, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Giebelmann, sito in Brescia, alla via Amilcare Solferino
n. 10,
ATTRICE
contro
con sede in Ulu Cami Mah. Esref Bitlis Cad. n. Controparte_1
53/A, – Turchia, contumace CP_2 CP_3
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: in via preliminare
: dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura in atti, intercorso tra Controparte_4 Cont e in ragione del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima; in via principale e nel
Cont merito : in ragione del grave inadempimento contrattuale di condannare quest'ultima alla
restituzione in favore di della somma di Euro 72.400,00, oltre interessi di Controparte_4
legge; sempre in via principale e nel merito : in ragione del grave inadempimento contrattuale di
Cont
condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di , Controparte_4
quantificato nell'importo complessivo di Euro 501.476,24, come specificato in atti, o in quello
diverso anche maggiore ritenuto di giustizia, occorrendo anche con qualificazioni giuridiche diverse
da quelle indicate nel presente atto, a cui aggiungere la refusione della somma di Euro 304.013,39,
come rinveniente dai provvedimenti assunti dall' di IE meglio specificati Parte_3
in atti, nonché della somma di Euro 493.906,37, come da decreto di sequestro preventivo del
Tribunale di Milano e decreto della Procura Europea – Sede di Milano meglio specificati in atti,
nonché dell'ulteriore somma di Euro 109.813,16, come rinveniente dai provvedimenti assunti
dall' di Bari meglio specificati in atti, ed a maggiorarsi altresì del ristoro del Parte_3
danno all'immagine commerciale, da determinarsi in via equitativa, e comunque in una somma non
inferiore ad Euro 200.000,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
sempre in
via principale e nel merito : ordinare, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza
che definirà il presente giudizio su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e su almeno tre delle
più importanti e riconosciute testate di settore a tiratura nazionale, a caratteri doppi del normale, a
spese dell'odierna convenuta;
in ogni caso : con vittoria di spese e competenze di lite, anche con
riguardo al procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 12483/2021, Giudice Dott.
Sabbadini, Trib. Brescia;
”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc, la società , premesso di aver Parte_1
acquistato dalla società avente sede in Turchia, Controparte_1
fornitura di n. 200 biciclette elettriche, modello ZF6, verso un corrispettivo già regolarmente pagato di € 72.400,00 e di aver già distribuito dul mercato n. 162 biciclette;
premesso altresì di aver riscontrato numerose segnalazioni in merito a vizi e difetti della fornitura e, in particolare riguardo a crepe del telaio delle biciclette, tali da comportare danni strutturali e conseguente grave pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti, chiedeva al Tribunale di Brescia che fosse disposto accertamento tecnico preventivo sulla biciclette oggetto di fornitura, al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti e la conseguente inutilizzabilità delle stesse.
Contr A tal fine deduceva che: la ricorrente nel mese di gennaio 2021 riceveva, da parte della società
la fornitura di n. 200 biciclette elettriche, modello ZF6, di cui n. 169 già distribuite sul mercato (doc.
1) al prezzo di € 72.400,00; nel mese di luglio, la ricorrente riscontrava numerose segnalazioni secondo cui il telaio delle biciclette presentava preoccupanti crepe, tali da comportare danni strutturali e conseguente grave pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti (doc. 2); la circostanza ( oltre
Contr che confermata dai drop test effettuati dalla ricorrente) risultava già perfettamente conosciuta da ancor prima della spedizione delle biciclette, posto che le biciclette presentavano ritocchi di verniciatura nelle parti del telaio in cui erano localizzate le crepe;
dalla corrispondenza successivamente intercorsa tra l'odierna ricorrente e la venditrice, emergeva l'ammissione di responsabilità da parte di quest'ultima (doc. 3); la ricorrente avviava una campagna di richiamo delle biciclette già collocate sul mercato, con conseguenti forti ripercussioni sulla propria credibilità
commerciale (doc. 4); riusciva a rintracciare unicamente n. 99 biciclette, di cui n. 48 presentavano vizi al telaio tali da esigere la loro sostituzione con un nuovo prodotto, oppure il rimborso all'acquirente del prezzo pagato;
le restanti n. 31 biciclette ancora in magazzino non potevano essere commercializzate a causa del rischio di rottura del telaio;
il danno emergente subito dalla ricorrente era pari a € 72.400,00, a titolo di controvalore delle n. 200 biciclette, oltre alle spese di trasporto dalla
Turchia all'Italia, nonché quelle per le sostituzioni ed i rimborsi;
ai predetti costi dovevano aggiungersi quelli sostenuti per la campagna di richiamo, per il ristoro del danno all'immagine subito dalla ricorrente e per spese legali;
nonostante i plurimi solleciti trasmessi dalla ricorrente, anche a mezzo di legale, la resistente non dava alcun riscontro (docc. 5 e 6). Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo sulle predette biciclette.
Il Giudice fissava l'udienza assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso alla società
Cont resistente e alla compagnia assicurativa , nei confronti della quale la resistente Controparte_6
formulava domanda di manleva.
Si costituiva in giudizio deducendo che: la domanda di manleva era Controparte_6
inammissibile, in quanto proposta con il procedimento di ATP, non essendo tale procedimento a ciò
demandato; l'onere indennitario in capo a doveva, in ogni caso, essere contenuto Controparte_6
nelle limitazioni tutte di polizza e riferito alle sole ipotesi per cui era prevista l'operatività di polizza,
come pattuita tra le parti.
La resistente regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice nominava CTU l'ing. . Persona_1
Il procedimento proseguiva con il giuramento del CTU, ing. ., il quale in data 7 Persona_1
febbraio 2023, in risposta al quesito formulatogli, depositava il proprio elaborato peritale definitivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, la società onde ottenere la Controparte_1
Contr dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes, in ragione del grave inadempimento di con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 72.400,00, oltre interessi di
Contr legge;
la condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo complessivo di €
501.476,24, oltre alla refusione della somma di Euro 304.013,39, come rinveniente nei provvedimenti assunti dall' oltre alla condanna al risarcimento del danno all'immagine per € Parte_3
200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Chiedeva altresì di ordinare ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio su almeno tre quotidiani nazionali e su almeno tre delle più importanti e riconosciute testate di settore nazionali, a caratteri doppi del normale, a spese della convenuta. In ogni caso con il favore delle spese. A sostegno di tali pretese l'attrice, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, deduceva ulteriormente che:
- il CTU, nella relazione finale depositata in data 07.02.2023 il C.T.U. formulava le seguenti conclusioni (doc. n. 8): “Delle n. 200 biciclette ordinate, presso il magazzino di custodia ne
sono state inventariate n. 165; le mancanti vengono dichiarate dalla Parte ricorrente non
rientrate a seguito del richiamo, pubblicato nel riscontrare la presenza e diffusione del difetto
lamentato. Alcune biciclette risultano utilizzate, ed altre tuttora imballate nell'involucro
originario. Il campione esaminato, concordemente riconosciuto rappresentativo dell'intero,
era colpito da un difetto che si manifesta quale frattura, evidente od in itinere in forma di
cricca, insita in una specifica zona del telaio, in numerosi casi sottostante uno strato di
verniciatura sovrapposto alla originaria. Si è constatato che i difetti lamentati dalla Parte
ricorrente sussistono effettivamente, e che si presentano con identità di connotazione e
sistematicità tali da configurare un vizio a cui le biciclette del lotto sono affette nella totalità.
Il difetto, che consegue ad un errore di progettazione ed a cui consegue a sua volta
l'impedimento ad una idonea fabbricazione, per propria connotazione è suscettibile di
condurre il telaio delle biciclette a collassare, con rischio concreto per chi le utilizzi.
Considerato il costo di acquisto, si esclude che la riparazione delle biciclette abbia
convenienza economica. Le biciclette viziate non hanno alcun valore residuo, posto che
dall'uso a cui erano destinate sono inidonee, e vanno dismesse totalmente. Il danno
economico che Parte ricorrente sostiene di avere subìto per il sussistere dei vizi lamentati,
che nell'ambito dell'atto introduttivo quantifica sinteticamente in Euro 180.000.00 e nel
corso dell'attività di accertamento tecnico aggiorna ad Euro 501.476,24, non può essere
appropriatamente valutato con le competenze dello scrivente Tecnico ma dovrebbe essere
rimessa a competenze in materia di contabilità aziendale, come pure la valutazione
dell'esigibilità d'indennizzo secondo polizza dovrebbe essere rimessa a competenze in diritto,
trattandosi di materia contrattuale”; Contr
- medio tempore, l'attrice incardinava nei confronti di sempre di fronte al Tribunale di
Brescia, il giudizio di merito R.G. n. 994/2022 (doc. n. 9); tuttavia, a causa di seri ritardi e disfunzioni imputabili al della Turchia, la notifica dell'atto di Controparte_7
citazione si perfezionava quando il termine a comparire di n. 150 giorni ormai era già spirato
- nelle more il predetto procedimento di ATP si concludeva e l'attrice, avendo subito ulteriori danni, rinunciava al giudizio di merito 944/2022 e incardinava il presente giudizio di merito;
- in data 24.05.2023 l' emetteva nei confronti Controparte_8
dell'attrice l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica sub prot. n. 11261/RU per complessivi Euro 282.055,07, oltre ad interessi ex art. 114 Codice Doganale Unionale, pari ad Euro 14.886,59 sul dazio, ed ex art. 86 TULD pari ad Euro 5.119,03 sull'IVA, calcolati per mese compiuto dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione fino alla data dell'emissione dell'avviso, così per complessivi Euro 302.060,69, sulla base della
Contr motivazione che le biciclette elettriche fornite da in realtà, non venivano effettivamente costruite da quest'ultima, asserendo che queste sarebbero state importate dalla Cina
(l ha ritenuto che la società turca, si sarebbe limitata ad un mero assemblaggio), con Pt_3
conseguente violazione, inter alia, della normativa antidumping (doc. n. 10);
- contestualmente alla emissione di tale avviso di accertamento veniva altresì notificato dalla
Dogana di IE (doc. n. 11) l'atto di irrogazione immediata di sanzione amministrativa ex art. 17, D. Lgs. n. 472/1997 connessa alle violazioni contestate nel verbale di accertamento,
con conseguente irrogazione di una sanzione pari ad Euro 121.236,00;
- un ulteriore avviso di accertamento supplettivo e di rettifica (doc. n. 12) veniva notificato a dalla Dogana di IE – Retroporto di Fernetti, con analoga motivazione e CP_4
richiesta di pagamento dell'importo di Euro 877,60, oltre ad interessi ex art. 114 Codice
Doganale Unionale, pari ad Euro 30,47 sul dazio, ed ex art. 86 TULD pari ad Euro 44,36
sull'IVA, calcolati per mese, dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione fino alla data dell'emissione dell'avviso, nonché relativo atto di irrogazione immediata di sanzione amministrativa ex art. 17, D. Lgs. n. 472/1997 (doc. n. 13), connessa alle violazioni contestate nel verbale di accertamento, con conseguente irrogazione di una sanzione pari ad
Euro 1.000,00;
- tali provvedimenti venivano impugnati dall'attrice;
- era pertanto evidente il grave inadempimento al contratto da parte della convenuta e il conseguente diritto dell'attrice a ricevere in restituzione quanto versato in corrispettivo, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta, ammetteva i capitoli di prova dedotti dall'attrice delegando il GOP per l'assunzione delle prove e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di ATP RG. n. 12483/2021.
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
A tale udienza, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI
Parte attrice deduce la presenza di vizi strutturali sulle n. 200 biciclette, modello ZF6 acquistate dalla convenuta al prezzo di € 72.400,00.
In particolare, l'attrice chiede che il contratto di compravendita inter partes, documentato dalle conferme d'ordine commerciale n. BRNK0221RKS del 19/11/20 e n. BRNK0321RKS del 27/11/20
(doc. 1 ricorso), venga dichiarato risolto attesa la presenza di vizi che rendono i beni totalmente inidonei all'uso.
La domanda è fondata e va accolta.
Anzitutto è pacifico in causa il rapporto negoziale intercorso tra le parti, nelle date del 19.11.2020 e del 27.11.2020, come documentato dalle conferme d'ordine prodotte e non contestate (doc. 1).
Dal documento contrattuale emerge che le date di consegna della fornitura sono state previste per i giorni 25 e 31 gennaio 2021. A seguito della consegna delle biciclette oggetto di causa, parte attrice ha segnalato alla venditrice la presenza di vizi al telaio e, in particolare, la presenza di crepe che rendevano l'utilizzo del mezzo pericoloso e, pertanto, il bene inidoneo all'uso.
È documentata in giudizio la corrispondenza intercorsa tra le parti a decorrere dalla data del
12.7.2021, corredata da documentazione comprovante la presenza di vizi e crepe sul telaio delle biciclette oggetto di causa (doc. 3).
L'attrice ha, conseguentemente, avviato una campagna di richiamo delle biciclette già collocate sul mercato e (doc. 4) a seguito della quale è riuscita a rintracciare unicamente n. 99 biciclette;
le restanti n. 31 biciclette ancora in magazzino non sono state immesse in commercio, stante il rischio di rottura del telaio.
Tanto premesso, deve procedersi all'accertamento della presenza dei vizi e difetti della fornitura,
come lamentato dall'attrice.
Cont Parte attrice ha specificamente contestato “l'integrità dei telai delle biciclette prodotte da
oggetto degli ordini commerciali n° BRNK0221RKS del 19/11/20 e n° BRNK0321RKS del 27/11/20,
ed in particolare il fatto che presentino tutti, od in parte, una frattura manifesta, od in itinere in forma
di cricca, nella zona di convergenza dei tubi curvi con sezione avente profilo a “D” che delineano la
culla in prossimità del canotto del movimento centrale”.
I predetti vizi hanno trovato conferma nell'istruttoria.
Sul punto deve porsi mente alle risultanze della CTU depositata in sede di ATP ed acquisita al processo.
Il CTU ha affermato che: “Rispetto alle n° 200 di cui agli ordini commerciali e relativi d.d.t, si
riscontrava la presenza di sole n° 165 biciclette, conseguendone che le (200-165) n° 35 mancanti
fossero tali, perché non rientrate dal richiamo di mercato (cfr. verbale O.p. 26/10/22). Delle n° 165
biciclette presenti in magazzino, imballate, libere su scaffali od a terra, ne venivano esaminate: a) n°
5 coincidenti con quelle già esaminate in precedenza dal Ct per la ricorrente (di cui tre mai
commercializzate, e due rientrate da clientela); b) n° 7 rientrate da clientela;
c) n° 26 mai commercializzate. Si riscontrava la presenza sistematica del difetto lamentato, che si manifestava
con una frattura, evidente od in itinere in forma di cricca, nella zona di convergenza dei tubi curvi
con sezione avente profilo a “D” delineanti la culla, in prossimità del canotto del movimento
centrale. In alcuni casi, in cui non si osservavano al primo esame, le difettosità insite nella matrice
metallica del telaio emergevano ad una abrasione superficiale della vernice. Si osservava che in
numerosi casi, sulle zone di telaio in cui il difetto era presente o suscettibile di presentarsi era stato
applicato uno strato di verniciatura in sovrapposizione alla originaria, e che in vari casi la
sovrapposizione era capace di nascondere il sottostante difetto. (cfr. All. II fotogr. 7÷26; 56÷66). La
sistematicità e identità di connotazione della difettosità riscontrata sul campione consentiva di
stabilire, concordemente tra Ct, che configurasse un vizio a cui le biciclette del lotto erano affette
nella totalità”.
Sulla scorta dell'esame effettuato, il CTU ha concluso che: “L'ispezione delle biciclette, effettuata
presso il magazzino ove erano custodite sia quelle non ancora vendute sia quelle vendute e poi ritirate
perché a causa del difetto venivano ritenute pericolose, ha consentito di accertarne l'effettiva
presenza di un difetto avente sistematicità ed identità di connotazioni tali da configurarsi quale vizio,
delle biciclette nella totalità dei n° 200 esemplari di cui ai due ordini commerciali (doc. 2 ricorso).
Si è pure constatato che, per propria connotazione, il difetto è suscettibile di condurre il telaio a
collassare, con un rischio concreto per l'utilizzatore della bicicletta. Si è rilevato infine, che la
concentrazione di sollecitazioni che inducono le lesioni dei telai nel punto in cui si manifestano,
consegue ad errore di progettazione, che impedisce una idonea realizzazione”.
Trattasi di difetti di carattere strutturale che compromettono il regolare e sicuro utilizzo delle biciclette fornite, posto che, come accertato all'esito della relazione peritale, essi possono comportare il totale collasso del telaio del mezzo stesso.
L'elaborato viene interamente condiviso dal giudicante, in quanto privo di contraddizioni logico giuridiche e tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i CTP delle parti e redatto all'esito di accertamenti tecnici specifici e dell'esame diretto delle biciclette, supportati altresì dalla produzione di copiosa documentazione fotografica.
È sufficiente richiamare le espressioni “il difetto è suscettibile di condurre il telaio a collassare”,
“sistematica del difetto lamentato, che si manifestava con una frattura, evidente od in itinere in forma di cricca”, per ritenere che i vizi e le difformità rilevati sulle biciclette fornite abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità delle biciclette per cui è causa, tanto da rendere i beni forniti pericolosi e del tutto inadatti alla loro destinazione.
Inoltre, si osserva che, deve ritenersi raggiunta la prova dei vizi/difetti lamentati dall'attrice, oltre che della piena conoscenza da parte della venditrice convenuta dell'esistenza degli stessi, posto che è
stato accertato che, per molte delle biciclette esaminate, i difetti sono stati occultati con l'utilizzo della vernice coprente.
Invero, come emerge dalla corrispondenza prodotta, la stessa convenuta ha riconosciuto l'esistenza dei vizi, prospettato soluzioni e formulato proposte al fine di rimediare a tali vizi e al disagio recato all'attrice con la fornitura di biciclette difettose.
Si richiamano in particolare le seguenti comunicazioni e-mail (doc.3):
Contr
- e-mail del 04.08.2021, ore 9.29 in cui scrive: “Cambieremo tutti i telai nella nostra azienda e Vi rimanderemo indietro la merce. Vi pagheremo tutti i costi del trasporto tra CP_6
e Turchia”;
Contr
- e-mail del 30.07.2021, ore 18.45, in cui scrive: “[…] per favore accettate le nostre scuse per ciò”;
Contr
- e-mail del 15.07.2021, ore 15.30, in cui scrive: “Capiamo che c'è un problema, stiamo provando a risolverlo e stiamo cercando di individuare dove il problema è sorto”;
Contr
- e-mail del 15.07.2021, ore 13.22, in cui scrive: “Non appena avremo risolto i problemi con i telai, troveremo una soluzione su come procedere per contenere le Vostre perdite”;
Contr
- e-mail del 14.07.2021, ore 12.24, in cui scrive: “[…] Per quello che posso rilevare è
totalmente colpa della nostra azienda […]mi scuso per questo grosso errore;
cortese-mente aiutateci a trovare la quantità delle e-bike difettose e permetteteci di provare a trovare una soluzione per risolvere il problema con il minor danno possibile per entrambe le aziende” ;
Contr
- e-mail del 12.07.2021, ore 12.31, in cui scrive: “...voglio che sappiate che siamo molto dispiaciuti per questi problemi e che faremo del nostro meglio per assicurarvi che non ne troverete di nuovo...”.
Trattasi di comunicazioni che manifestano in modo incontrovertibile il riconoscimento dei difetti e la volontà della convenuta di porvi rimedio nonché di riconoscere la propria responsabilità nella causazione degli stessi.
Sulla scorta di tali considerazioni e, all'esito dell'istruttoria tecnica esperita, deve pertanto ritenersi che la convenuta venditrice abbia fornito all'attrice delle bicilette in toto inidonee all'uso, oltre che potenzialmente pericolose per l'utente finale.
Del resto, la stessa parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Deve pertanto ritenersi operante nel caso in esame la garanzia ex art. 1490 c.c., con la conseguenza che la parte resistente venditrice è tenuta a garantire la ricorrente acquirente dai vizi del bene fornito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, atteso che è emersa la prova che i vizi e le difformità
rilevate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità delle biciclette in misura tale da rendere i beni del tutto inadatti alla loro destinazione, al punto che viene ritenuta necessaria la completa sostituzione e il ritiro dal mercato, deve essere pronunciata la risoluzione dei contratti di fornitura del 19.11.2020
e del 27.11.2020, come richiesta dalla parte attrice.
Con la dichiarazione di risoluzione dei contratti inter partes viene meno il titolo contrattuale azionato e pertanto sorge in capo all'attrice il diritto a ricevere in restituzione quanto pagato a titolo di corrispettivo.
Parte convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 72.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di restituzione del prezzo.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue. Parte attrice chiede il risarcimento delle seguenti voci di danno:
1) costi della campagna di richiamo delle biciclette;
2) spese affrontate per trasportare i prodotti dalla Turchia all'Italia;
3) spese per i rimborsi e le sostituzioni già effettuate, nonché per il deposito delle biciclette, per perizie e manodopera;
4) danno da lucro cessante per perdita di clientela, a seguito del richiamo di mercato e danno all'immagine;
il tutto per un importo non inferiore ad € 501.476,24 (doc. n. 14), oltre rivalutazione monetaria e interessi.
L'attrice chiede altresì la rifusione della somma di € 304.013,39, come risultante dai provvedimenti assunti dall' di IE (docc. nn. 10 - 13), nonché della somma di € 493.906,37, Parte_3
come da decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Milano e decreto della Procura Europea –
Sede di Milano (doc. n. 16), nonché dell'ulteriore somma di € 109.813,16, come rinveniente dai provvedimenti assunti dall' di Bari (doc. n. 17). Parte_3
La domanda va rigettata.
Si osserva anzitutto che l'allegazione dei danni si presenta generica, contraddittoria e non sostenuta da sufficienti elementi documentali.
È sufficiente esaminare l'elencazione delle voci di danno contenuta alla pagina 14 della citazione e confrontarla con l'elencazione di cui al prospetto doc. 14 allegato alla mail inviata al CTU in data
9.11.2022, per constatare come non vi sia alcuna coincidenza fra le voci di danno esposte, oltre alla mancanza di indicazione specifica degli importi, per nulla precisati nel corpo della citazione.
In ogni caso, le voci di danno hanno trovato riscontro documentale.
Il prospetto inserito nella relazione del CTU su impulso della difesa dell'attrice non vale,
evidentemente, a costituire prova del danno, ma, al più, ad individuare le voci dei pregiudizi asseritamente subiti.
In tale prospetto (doc. 14) si leggono le seguenti voci: “Voce 1) Ns. Credito risultante dalla situazione contabile (pagamenti emessi in eccedenza alle vs
fatture) € 9.693,65;
Voce 2) credit note esposta sulla fattura proforma n. BRNK0721 € 7.200,00;
Voce 3) Totale perdite subite vedi dettaglio (2) € 54.837,95;
Voce 4) Spese di trasporto sostenute per rientro biciclette dai nostri clienti con corriere BR €
4.344,72;
Voce 5) Spese per manodopera biciclette rientrate nel magazzino SA € 8.331,40;
Voce 6) Ing. x perizia/consulenza tecnica € 11.944,60; Persona_2
Voce 7) Perito per perizia tecnica € 2.637,18; Persona_3
Voce 8) Preventivo per smaltimento entro fine anno 2022 (anno fiscale) le bici in questione Per_4
6.500,00 €;
Voce 9) Spese Manodopera SS per smaltimento Paris (ipotesi) € 6.500,00;
Voce 10) Spese comunicazione per richiamo da mercato € 4.500,00;
Voce 11) Avv. Giebelmann € 4.571,76;
Voce 12) CU TRIBUNALE Ing. € 1.000,00; Per_5
Voce 13) Clienti persi da richiamo di mercato - mancato margine 30% nel quinquennio (vedi file
clienti persi) € 349.414,98;”
per un totale di € 501.476,24.
Si esaminano le singole voci, a titolo di danno emergente:
- voce 1): non è possibile riconoscere il risarcimento di tale voce di danno, la quale si presenta genericamente formulata e non suffragata da alcuna prova documentale. Invero non sono state prodotte le fatture asseritamente emesse in eccedenza dalla parte convenuta contumace e neppure è stato provato il conseguente pagamento. L'attrice si limita a riferirsi alla somma di
€ 9.693,65, asseritamente fatturata in eccesso dalla convenuta, ritenendo di provare la debenza di tale somma con la produzione del documento di estratto conto al doc 14 (formato zip). In tale documento di estratto conto non emerge alcun riferimento alla somma di € 9.693,65,
potendosi contrariamente individuare, nel corpo del documento, somme di importo diverso da quella richiesta in risarcimento sub voce 1. Pertanto, non è stata raggiunta la prova sia dal punto di vista dell'an che del quantum debeatur. Conseguentemente, tale pretesa va rigettata.
- voce 2) anche tale voce non può essere riconosciuta. Parte attrice non produce in giudizio la fattura BRNK0721 di cui chiede il risarcimento. Anche in tal caso non è possibile ritenere provata la debenza di tale somma con la produzione del documento di estratto conto al doc 14
(formato zip). In tale documento vi è un riferimento a tale numero di fattura, avente un importo diverso da quello richiesto (€ 16.100,00). Non viene fornita alcuna prova della nota di credito a cui fa riferimento l'attrice con tale doglianza e le cifre richiese si presentano apodittiche,
oltre che non verificate dal CTU. In tal senso, risulta superflua ogni richiesta di supplemento di CTU, come richiesta dall'attrice. Invero, il CTU non dispone di elementi di fatto utili ad individuare l'asserito danno, con la conseguenza che l'eventuale supplemento di CTU
risulterebbe in toto esplorativo. L'esame tecnico non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice che non prova il danno dedotto in giudizio. Va
pertanto respinta l'istanza di supplemento di CTU, perché esplorativa. In definitiva, anche in tal caso, difetta la prova dell'an e del quantum debeatur, con la conseguenza che anche tale voce di danno deve essere rigettata.
- le voci 4, 5, 8 e 9 (trasporti, movimentazione, custodia biciclette, smaltimento) riguardano costi già fatturati o preventivati da imprese terze. Anche per tali voci non sono state prodotte in giudizio fatture quietanzate, né ricevute di pagamento, né contabili di bonifico, né
corrispondenza che possa consentire al Giudice, anche solo in via presuntiva, di ritenere dimostrato l'esborso patrimoniale del quale l'attrice chiede la rifusione. I documenti di prospetto FT BR e FT SA sono, ictu oculi, documenti interni e di provenienza unilaterale, prodotti dall'attrice in formato, peraltro, editabile (doc. 14). Dall'esame delle fatture BR e SS (sempre prodotte con il doc. 14), non è possibile ravvisare alcuna corrispondenza con le biciclette oggetto di causa, atteso che i predetti documenti rappresentano un elenco di prestazioni di trasporto e smaltimento che non possono essere ricondotte in modo univoco alle biciclette oggetto di commessa. Difetta altresì la corrispondenza degli importi richiesti con quelli esposti nelle fatture. Anche tali voci devono essere rigettate per difetto di prova.
- voce 6), tale voce attiene alle spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica svolta dall'ing. relativamente al sequestro di biciclette elettriche effettuato dalla Persona_2
Guardia di Finanza di IE e di Brescia e al ricorso al MISE della GDF di IE. Tali
spese riguardano costi sostenuti dall'attrice in procedimenti distinti dal presente giudizio in relazione al quale del tutto incerta è l'individuazione della responsabilità.
In ogni caso trattasi di spese non sufficientemente documentate, nn valendo allo scopo la produzione della sola fattura di cui al doc. 14 cit.;
- voce 7), voce 11) e voce 12) riguardano rispettivamente le spese sostenute dall'attrice a titolo di consulenza tecnica di parte e CTU nel procedimento di ATP n RG. 12483/2021 e le spese legali del proprio difensore nel presente giudizio. La debenza di tali somme verrà esaminata unitamente alle spese del presente giudizio;
- voce 10) attiene ai costi sostenuti dall'attrice per il richiamo dal mercato delle biciclette oggetto di causa. Trattasi di costi sostenuti dall'attrice a seguito della fornitura viziata oggetto di causa e pertanto intrinsecamente connessi all'inadempimento posto in essere dalla convenuta. Tuttavia, deve osservarsi che l'attrice non ha fornito idonea prova documentale dell'effettivo esborso, con la conseguenza che difetta per tale voce di danno la prova dell'an
e del quantum. Anche in tal caso, non vi sono fatture quietanzate né ricevute di pagamento né
contabili di bonifico né corrispondenza che possa consentire al giudice, anche solo in via presuntiva, di ritenere dimostrato l'esborso patrimoniale del quale l'attrice chiede la rifusione.
Pertanto, non può accogliersi la richiesta di risarcimento ad essa relativa. Conseguentemente, nessuna voce del danno emergente lamentato può essere riconosciuta in favore della pate attrice.
Quanto alla voce 3) e voce 13), richieste a titolo di lucro cessante, si osserva quanto segue.
Anche tali voci non possono essere riconosciute.
Invero, non risultano, anzitutto, allegate in modo specifico le singole occasioni di vendita perdute,
non sono individuati i clienti e le relative disdette di ordinativi. Non sono compiutamente precisate le perdite sia dal punto di vista dell'an che del quantum.
È sufficiente esaminare la domanda sul punto, così come svolta alla pagina 14 della citazione per rilevare l'assoluta carenza di allegazione specifica.
Non può ritenersi dimostrata la perdita da lucro cessante con la produzione da parte dell'attrice del bilancio del 31.12.2022 (doc. 20) anteriore al contratto risolto e dei bilanci successivi.
Non risulta provato da parte dell'attrice il nesso causale per cui le perdite lamentate siano tutte legate alla fornitura di biciclette viziate, oggetto di causa.
Tali voci vanno in toto rigettate.
Parte attrice chiede infine il risarcimento del danno di immagine quantificato in € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, attesa la lesione alla credibilità commerciale che l'attrice avrebbe subìto a seguito dell'avvio della campagna di richiamo dei prodotti e della condotta della convenuta,
concretizzatasi nell'aver deliberatamente occultato i difetti delle biciclette oggetto di causa.
Non è possibile dare accoglimento alla domanda.
Invero, non appena ricevute le segnalazioni dei prodotti difettosi da parte dei clienti (doc. 2 e 4),
l'attrice, come affermato, ha tempestivamente avviato la campagna di richiamo nel luglio 2021.
È la stessa attrice ad affermare, in tesi, che immediatamente ha ritirato dal mercato le biciclette e provveduto a restituire il prezzo, in modo tale da escludere qualsivoglia disagio in capo al cliente.
Deve, pertanto, ritenersi che la società attrice abbia posto in essere una condotta idonea, in ogni caso,
a salvaguardare la propria credibilità sul mercato, avendo prontamente gestito la questione con l'utenza. Inoltre, si osserva che con la pubblicazione della presente sentenza ogni danno all'immagine deve ritenersi escluso, volta che viene data pubblicità alla natura dei vizi ed all'individuazione del responsabile dei difetti.
La domanda ai sensi dell'art. 120 c.p.c. finalizzata alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, va pertanto accolta.
Per contro, nessun danno all'immagine può essere, quindi, riconosciuto in capo all'attrice.
Infine, l'attrice deduce quale ultima voce di danno i costi dovuti a titolo di sanzioni a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte dell' di IE (docc. da 10 a 13). Controparte_8
Tale voce non può essere riconosciuta.
Anzitutto, l'attrice pretende di imputare alla responsabilità esclusiva della convenuta l'erogazione di tali sanzioni, peraltro emesse per un titolo del tutto diverso da quello oggetto dell'inadempimento contestato con il presente giudizio.
Trattasi infatti di sanzioni emesse per violazioni di natura doganale che non hanno alcuna attinenza con l'azione di garanzia per vizi e difetti nel contratto di compravendita, di fatto esperita nel presente giudizio.
Sul punto l'attrice si limita ad enunciare in modo del tutto sommario e privo di concatenazione logica
(pag. 4 della citazione), l'emissione di un avviso di accertamento suppletivo e di verifica, senza nulla dire sulla responsabilità posta alla base di tale provvedimento.
Invero, sostiene in particolare che i prodotti venduti dalla convenuta sarebbero stati importati dalla
Cina a dispregio di quanto dichiarato dalla medesima e che, dunque, la venditrice turca, si sarebbe limitata ad un mero assemblaggio dei componenti.
Tanto premesso, questo Giudice non può addentrarsi nell'accertamento circa la responsabilità in merito all'illecito doganale contestato, la quale può essere verificata solo dall'organo competente all'impugnazione, peraltro pendente e della quale non consta l'esito.
Conseguentemente, tenuto conto anche dell'assenza di prova del pagamento della sanzione da parte dell'attrice, non è possibile affermare, allo stato, l'esistenza di alcun pregiudizio definitivo. In definitiva, anche tale domanda deve essere rigettata.
La carenza di qualsivoglia riscontro documentale in merito a tutte le voci di danno esposte dall'attrice e risultate non documentate rende del tutto irrilevante il ricorso alla prova testimoniale non ammessa in sede di ordinanza istruttoria e reiterata in sede conclusiva, attesa la natura valutativa e generica delle circostanze demandate ai testi. Con il che l'ordinanza istruttoria va confermata.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP, atteso l'esito della consulenza che ha ravvisato l'esistenza di difetti e vizi riconducibili in via esclusiva alla fornitura della convenuta, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del procedimento di ATP, (ivi comprese quelle di CTP), che si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma pari a € 2.529,54 come documentate dalle fatture con attestazione di pagamento prodotte dall'attrice al doc. 14, non anche nella somma superiore di € 2.637,18 richiesta in citazione.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito che vengono liquidate sulla base del
decisum, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per le altre fasi, attesa la natura documentale della controversia.
Quanto alle spese di CTU, va disposto in via definitiva l'onere a carico integrale della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: in accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
accertata la presenza di vizi e difetti nei beni forniti dalla convenuta Controparte_1
con sede in Ulu Cami Mah. Esref Bitlis Cad. n. 53/A, – Turchia,
[...] CP_2 CP_3
in favore dell'attrice dichiara risolti i contratti inter Parte_1
partes n. BRNK0221RKS del 19/11/20 e n. BRNK0321RKS del 27/11/20 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 72.400,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
visto l'art. 120 c.p.c.,
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per due volte, su due quotidiani nazionali a caratteri doppi del normale a distanza di 8 giorni, nonché per due volte, su due riviste di settore a caratteri doppi del normale a distanza di 8 giorni, a cura e spese della convenuta ovvero a cura dell'attrice con diritto a ripetere le spese sostenute, nei confronti della convenuta obbligata;
liquida le spese del procedimento di ATP in € 379,0 per anticipazioni, € 2.529,54 per spese di CTP
ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, ponendole a carico della convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio di merito che liquida in €
1.686,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Brescia, 1 agosto 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10029/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Angela Giebelmann e Michele Salvoni Giebelmann, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Giebelmann, sito in Brescia, alla via Amilcare Solferino
n. 10,
ATTRICE
contro
con sede in Ulu Cami Mah. Esref Bitlis Cad. n. Controparte_1
53/A, – Turchia, contumace CP_2 CP_3
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: in via preliminare
: dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura in atti, intercorso tra Controparte_4 Cont e in ragione del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima; in via principale e nel
Cont merito : in ragione del grave inadempimento contrattuale di condannare quest'ultima alla
restituzione in favore di della somma di Euro 72.400,00, oltre interessi di Controparte_4
legge; sempre in via principale e nel merito : in ragione del grave inadempimento contrattuale di
Cont
condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di , Controparte_4
quantificato nell'importo complessivo di Euro 501.476,24, come specificato in atti, o in quello
diverso anche maggiore ritenuto di giustizia, occorrendo anche con qualificazioni giuridiche diverse
da quelle indicate nel presente atto, a cui aggiungere la refusione della somma di Euro 304.013,39,
come rinveniente dai provvedimenti assunti dall' di IE meglio specificati Parte_3
in atti, nonché della somma di Euro 493.906,37, come da decreto di sequestro preventivo del
Tribunale di Milano e decreto della Procura Europea – Sede di Milano meglio specificati in atti,
nonché dell'ulteriore somma di Euro 109.813,16, come rinveniente dai provvedimenti assunti
dall' di Bari meglio specificati in atti, ed a maggiorarsi altresì del ristoro del Parte_3
danno all'immagine commerciale, da determinarsi in via equitativa, e comunque in una somma non
inferiore ad Euro 200.000,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
sempre in
via principale e nel merito : ordinare, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza
che definirà il presente giudizio su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e su almeno tre delle
più importanti e riconosciute testate di settore a tiratura nazionale, a caratteri doppi del normale, a
spese dell'odierna convenuta;
in ogni caso : con vittoria di spese e competenze di lite, anche con
riguardo al procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 12483/2021, Giudice Dott.
Sabbadini, Trib. Brescia;
”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc, la società , premesso di aver Parte_1
acquistato dalla società avente sede in Turchia, Controparte_1
fornitura di n. 200 biciclette elettriche, modello ZF6, verso un corrispettivo già regolarmente pagato di € 72.400,00 e di aver già distribuito dul mercato n. 162 biciclette;
premesso altresì di aver riscontrato numerose segnalazioni in merito a vizi e difetti della fornitura e, in particolare riguardo a crepe del telaio delle biciclette, tali da comportare danni strutturali e conseguente grave pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti, chiedeva al Tribunale di Brescia che fosse disposto accertamento tecnico preventivo sulla biciclette oggetto di fornitura, al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti e la conseguente inutilizzabilità delle stesse.
Contr A tal fine deduceva che: la ricorrente nel mese di gennaio 2021 riceveva, da parte della società
la fornitura di n. 200 biciclette elettriche, modello ZF6, di cui n. 169 già distribuite sul mercato (doc.
1) al prezzo di € 72.400,00; nel mese di luglio, la ricorrente riscontrava numerose segnalazioni secondo cui il telaio delle biciclette presentava preoccupanti crepe, tali da comportare danni strutturali e conseguente grave pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti (doc. 2); la circostanza ( oltre
Contr che confermata dai drop test effettuati dalla ricorrente) risultava già perfettamente conosciuta da ancor prima della spedizione delle biciclette, posto che le biciclette presentavano ritocchi di verniciatura nelle parti del telaio in cui erano localizzate le crepe;
dalla corrispondenza successivamente intercorsa tra l'odierna ricorrente e la venditrice, emergeva l'ammissione di responsabilità da parte di quest'ultima (doc. 3); la ricorrente avviava una campagna di richiamo delle biciclette già collocate sul mercato, con conseguenti forti ripercussioni sulla propria credibilità
commerciale (doc. 4); riusciva a rintracciare unicamente n. 99 biciclette, di cui n. 48 presentavano vizi al telaio tali da esigere la loro sostituzione con un nuovo prodotto, oppure il rimborso all'acquirente del prezzo pagato;
le restanti n. 31 biciclette ancora in magazzino non potevano essere commercializzate a causa del rischio di rottura del telaio;
il danno emergente subito dalla ricorrente era pari a € 72.400,00, a titolo di controvalore delle n. 200 biciclette, oltre alle spese di trasporto dalla
Turchia all'Italia, nonché quelle per le sostituzioni ed i rimborsi;
ai predetti costi dovevano aggiungersi quelli sostenuti per la campagna di richiamo, per il ristoro del danno all'immagine subito dalla ricorrente e per spese legali;
nonostante i plurimi solleciti trasmessi dalla ricorrente, anche a mezzo di legale, la resistente non dava alcun riscontro (docc. 5 e 6). Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo sulle predette biciclette.
Il Giudice fissava l'udienza assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso alla società
Cont resistente e alla compagnia assicurativa , nei confronti della quale la resistente Controparte_6
formulava domanda di manleva.
Si costituiva in giudizio deducendo che: la domanda di manleva era Controparte_6
inammissibile, in quanto proposta con il procedimento di ATP, non essendo tale procedimento a ciò
demandato; l'onere indennitario in capo a doveva, in ogni caso, essere contenuto Controparte_6
nelle limitazioni tutte di polizza e riferito alle sole ipotesi per cui era prevista l'operatività di polizza,
come pattuita tra le parti.
La resistente regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice nominava CTU l'ing. . Persona_1
Il procedimento proseguiva con il giuramento del CTU, ing. ., il quale in data 7 Persona_1
febbraio 2023, in risposta al quesito formulatogli, depositava il proprio elaborato peritale definitivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, la società onde ottenere la Controparte_1
Contr dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes, in ragione del grave inadempimento di con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 72.400,00, oltre interessi di
Contr legge;
la condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo complessivo di €
501.476,24, oltre alla refusione della somma di Euro 304.013,39, come rinveniente nei provvedimenti assunti dall' oltre alla condanna al risarcimento del danno all'immagine per € Parte_3
200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Chiedeva altresì di ordinare ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio su almeno tre quotidiani nazionali e su almeno tre delle più importanti e riconosciute testate di settore nazionali, a caratteri doppi del normale, a spese della convenuta. In ogni caso con il favore delle spese. A sostegno di tali pretese l'attrice, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, deduceva ulteriormente che:
- il CTU, nella relazione finale depositata in data 07.02.2023 il C.T.U. formulava le seguenti conclusioni (doc. n. 8): “Delle n. 200 biciclette ordinate, presso il magazzino di custodia ne
sono state inventariate n. 165; le mancanti vengono dichiarate dalla Parte ricorrente non
rientrate a seguito del richiamo, pubblicato nel riscontrare la presenza e diffusione del difetto
lamentato. Alcune biciclette risultano utilizzate, ed altre tuttora imballate nell'involucro
originario. Il campione esaminato, concordemente riconosciuto rappresentativo dell'intero,
era colpito da un difetto che si manifesta quale frattura, evidente od in itinere in forma di
cricca, insita in una specifica zona del telaio, in numerosi casi sottostante uno strato di
verniciatura sovrapposto alla originaria. Si è constatato che i difetti lamentati dalla Parte
ricorrente sussistono effettivamente, e che si presentano con identità di connotazione e
sistematicità tali da configurare un vizio a cui le biciclette del lotto sono affette nella totalità.
Il difetto, che consegue ad un errore di progettazione ed a cui consegue a sua volta
l'impedimento ad una idonea fabbricazione, per propria connotazione è suscettibile di
condurre il telaio delle biciclette a collassare, con rischio concreto per chi le utilizzi.
Considerato il costo di acquisto, si esclude che la riparazione delle biciclette abbia
convenienza economica. Le biciclette viziate non hanno alcun valore residuo, posto che
dall'uso a cui erano destinate sono inidonee, e vanno dismesse totalmente. Il danno
economico che Parte ricorrente sostiene di avere subìto per il sussistere dei vizi lamentati,
che nell'ambito dell'atto introduttivo quantifica sinteticamente in Euro 180.000.00 e nel
corso dell'attività di accertamento tecnico aggiorna ad Euro 501.476,24, non può essere
appropriatamente valutato con le competenze dello scrivente Tecnico ma dovrebbe essere
rimessa a competenze in materia di contabilità aziendale, come pure la valutazione
dell'esigibilità d'indennizzo secondo polizza dovrebbe essere rimessa a competenze in diritto,
trattandosi di materia contrattuale”; Contr
- medio tempore, l'attrice incardinava nei confronti di sempre di fronte al Tribunale di
Brescia, il giudizio di merito R.G. n. 994/2022 (doc. n. 9); tuttavia, a causa di seri ritardi e disfunzioni imputabili al della Turchia, la notifica dell'atto di Controparte_7
citazione si perfezionava quando il termine a comparire di n. 150 giorni ormai era già spirato
- nelle more il predetto procedimento di ATP si concludeva e l'attrice, avendo subito ulteriori danni, rinunciava al giudizio di merito 944/2022 e incardinava il presente giudizio di merito;
- in data 24.05.2023 l' emetteva nei confronti Controparte_8
dell'attrice l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica sub prot. n. 11261/RU per complessivi Euro 282.055,07, oltre ad interessi ex art. 114 Codice Doganale Unionale, pari ad Euro 14.886,59 sul dazio, ed ex art. 86 TULD pari ad Euro 5.119,03 sull'IVA, calcolati per mese compiuto dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione fino alla data dell'emissione dell'avviso, così per complessivi Euro 302.060,69, sulla base della
Contr motivazione che le biciclette elettriche fornite da in realtà, non venivano effettivamente costruite da quest'ultima, asserendo che queste sarebbero state importate dalla Cina
(l ha ritenuto che la società turca, si sarebbe limitata ad un mero assemblaggio), con Pt_3
conseguente violazione, inter alia, della normativa antidumping (doc. n. 10);
- contestualmente alla emissione di tale avviso di accertamento veniva altresì notificato dalla
Dogana di IE (doc. n. 11) l'atto di irrogazione immediata di sanzione amministrativa ex art. 17, D. Lgs. n. 472/1997 connessa alle violazioni contestate nel verbale di accertamento,
con conseguente irrogazione di una sanzione pari ad Euro 121.236,00;
- un ulteriore avviso di accertamento supplettivo e di rettifica (doc. n. 12) veniva notificato a dalla Dogana di IE – Retroporto di Fernetti, con analoga motivazione e CP_4
richiesta di pagamento dell'importo di Euro 877,60, oltre ad interessi ex art. 114 Codice
Doganale Unionale, pari ad Euro 30,47 sul dazio, ed ex art. 86 TULD pari ad Euro 44,36
sull'IVA, calcolati per mese, dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione fino alla data dell'emissione dell'avviso, nonché relativo atto di irrogazione immediata di sanzione amministrativa ex art. 17, D. Lgs. n. 472/1997 (doc. n. 13), connessa alle violazioni contestate nel verbale di accertamento, con conseguente irrogazione di una sanzione pari ad
Euro 1.000,00;
- tali provvedimenti venivano impugnati dall'attrice;
- era pertanto evidente il grave inadempimento al contratto da parte della convenuta e il conseguente diritto dell'attrice a ricevere in restituzione quanto versato in corrispettivo, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta, ammetteva i capitoli di prova dedotti dall'attrice delegando il GOP per l'assunzione delle prove e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di ATP RG. n. 12483/2021.
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
A tale udienza, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI
Parte attrice deduce la presenza di vizi strutturali sulle n. 200 biciclette, modello ZF6 acquistate dalla convenuta al prezzo di € 72.400,00.
In particolare, l'attrice chiede che il contratto di compravendita inter partes, documentato dalle conferme d'ordine commerciale n. BRNK0221RKS del 19/11/20 e n. BRNK0321RKS del 27/11/20
(doc. 1 ricorso), venga dichiarato risolto attesa la presenza di vizi che rendono i beni totalmente inidonei all'uso.
La domanda è fondata e va accolta.
Anzitutto è pacifico in causa il rapporto negoziale intercorso tra le parti, nelle date del 19.11.2020 e del 27.11.2020, come documentato dalle conferme d'ordine prodotte e non contestate (doc. 1).
Dal documento contrattuale emerge che le date di consegna della fornitura sono state previste per i giorni 25 e 31 gennaio 2021. A seguito della consegna delle biciclette oggetto di causa, parte attrice ha segnalato alla venditrice la presenza di vizi al telaio e, in particolare, la presenza di crepe che rendevano l'utilizzo del mezzo pericoloso e, pertanto, il bene inidoneo all'uso.
È documentata in giudizio la corrispondenza intercorsa tra le parti a decorrere dalla data del
12.7.2021, corredata da documentazione comprovante la presenza di vizi e crepe sul telaio delle biciclette oggetto di causa (doc. 3).
L'attrice ha, conseguentemente, avviato una campagna di richiamo delle biciclette già collocate sul mercato e (doc. 4) a seguito della quale è riuscita a rintracciare unicamente n. 99 biciclette;
le restanti n. 31 biciclette ancora in magazzino non sono state immesse in commercio, stante il rischio di rottura del telaio.
Tanto premesso, deve procedersi all'accertamento della presenza dei vizi e difetti della fornitura,
come lamentato dall'attrice.
Cont Parte attrice ha specificamente contestato “l'integrità dei telai delle biciclette prodotte da
oggetto degli ordini commerciali n° BRNK0221RKS del 19/11/20 e n° BRNK0321RKS del 27/11/20,
ed in particolare il fatto che presentino tutti, od in parte, una frattura manifesta, od in itinere in forma
di cricca, nella zona di convergenza dei tubi curvi con sezione avente profilo a “D” che delineano la
culla in prossimità del canotto del movimento centrale”.
I predetti vizi hanno trovato conferma nell'istruttoria.
Sul punto deve porsi mente alle risultanze della CTU depositata in sede di ATP ed acquisita al processo.
Il CTU ha affermato che: “Rispetto alle n° 200 di cui agli ordini commerciali e relativi d.d.t, si
riscontrava la presenza di sole n° 165 biciclette, conseguendone che le (200-165) n° 35 mancanti
fossero tali, perché non rientrate dal richiamo di mercato (cfr. verbale O.p. 26/10/22). Delle n° 165
biciclette presenti in magazzino, imballate, libere su scaffali od a terra, ne venivano esaminate: a) n°
5 coincidenti con quelle già esaminate in precedenza dal Ct per la ricorrente (di cui tre mai
commercializzate, e due rientrate da clientela); b) n° 7 rientrate da clientela;
c) n° 26 mai commercializzate. Si riscontrava la presenza sistematica del difetto lamentato, che si manifestava
con una frattura, evidente od in itinere in forma di cricca, nella zona di convergenza dei tubi curvi
con sezione avente profilo a “D” delineanti la culla, in prossimità del canotto del movimento
centrale. In alcuni casi, in cui non si osservavano al primo esame, le difettosità insite nella matrice
metallica del telaio emergevano ad una abrasione superficiale della vernice. Si osservava che in
numerosi casi, sulle zone di telaio in cui il difetto era presente o suscettibile di presentarsi era stato
applicato uno strato di verniciatura in sovrapposizione alla originaria, e che in vari casi la
sovrapposizione era capace di nascondere il sottostante difetto. (cfr. All. II fotogr. 7÷26; 56÷66). La
sistematicità e identità di connotazione della difettosità riscontrata sul campione consentiva di
stabilire, concordemente tra Ct, che configurasse un vizio a cui le biciclette del lotto erano affette
nella totalità”.
Sulla scorta dell'esame effettuato, il CTU ha concluso che: “L'ispezione delle biciclette, effettuata
presso il magazzino ove erano custodite sia quelle non ancora vendute sia quelle vendute e poi ritirate
perché a causa del difetto venivano ritenute pericolose, ha consentito di accertarne l'effettiva
presenza di un difetto avente sistematicità ed identità di connotazioni tali da configurarsi quale vizio,
delle biciclette nella totalità dei n° 200 esemplari di cui ai due ordini commerciali (doc. 2 ricorso).
Si è pure constatato che, per propria connotazione, il difetto è suscettibile di condurre il telaio a
collassare, con un rischio concreto per l'utilizzatore della bicicletta. Si è rilevato infine, che la
concentrazione di sollecitazioni che inducono le lesioni dei telai nel punto in cui si manifestano,
consegue ad errore di progettazione, che impedisce una idonea realizzazione”.
Trattasi di difetti di carattere strutturale che compromettono il regolare e sicuro utilizzo delle biciclette fornite, posto che, come accertato all'esito della relazione peritale, essi possono comportare il totale collasso del telaio del mezzo stesso.
L'elaborato viene interamente condiviso dal giudicante, in quanto privo di contraddizioni logico giuridiche e tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i CTP delle parti e redatto all'esito di accertamenti tecnici specifici e dell'esame diretto delle biciclette, supportati altresì dalla produzione di copiosa documentazione fotografica.
È sufficiente richiamare le espressioni “il difetto è suscettibile di condurre il telaio a collassare”,
“sistematica del difetto lamentato, che si manifestava con una frattura, evidente od in itinere in forma di cricca”, per ritenere che i vizi e le difformità rilevati sulle biciclette fornite abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità delle biciclette per cui è causa, tanto da rendere i beni forniti pericolosi e del tutto inadatti alla loro destinazione.
Inoltre, si osserva che, deve ritenersi raggiunta la prova dei vizi/difetti lamentati dall'attrice, oltre che della piena conoscenza da parte della venditrice convenuta dell'esistenza degli stessi, posto che è
stato accertato che, per molte delle biciclette esaminate, i difetti sono stati occultati con l'utilizzo della vernice coprente.
Invero, come emerge dalla corrispondenza prodotta, la stessa convenuta ha riconosciuto l'esistenza dei vizi, prospettato soluzioni e formulato proposte al fine di rimediare a tali vizi e al disagio recato all'attrice con la fornitura di biciclette difettose.
Si richiamano in particolare le seguenti comunicazioni e-mail (doc.3):
Contr
- e-mail del 04.08.2021, ore 9.29 in cui scrive: “Cambieremo tutti i telai nella nostra azienda e Vi rimanderemo indietro la merce. Vi pagheremo tutti i costi del trasporto tra CP_6
e Turchia”;
Contr
- e-mail del 30.07.2021, ore 18.45, in cui scrive: “[…] per favore accettate le nostre scuse per ciò”;
Contr
- e-mail del 15.07.2021, ore 15.30, in cui scrive: “Capiamo che c'è un problema, stiamo provando a risolverlo e stiamo cercando di individuare dove il problema è sorto”;
Contr
- e-mail del 15.07.2021, ore 13.22, in cui scrive: “Non appena avremo risolto i problemi con i telai, troveremo una soluzione su come procedere per contenere le Vostre perdite”;
Contr
- e-mail del 14.07.2021, ore 12.24, in cui scrive: “[…] Per quello che posso rilevare è
totalmente colpa della nostra azienda […]mi scuso per questo grosso errore;
cortese-mente aiutateci a trovare la quantità delle e-bike difettose e permetteteci di provare a trovare una soluzione per risolvere il problema con il minor danno possibile per entrambe le aziende” ;
Contr
- e-mail del 12.07.2021, ore 12.31, in cui scrive: “...voglio che sappiate che siamo molto dispiaciuti per questi problemi e che faremo del nostro meglio per assicurarvi che non ne troverete di nuovo...”.
Trattasi di comunicazioni che manifestano in modo incontrovertibile il riconoscimento dei difetti e la volontà della convenuta di porvi rimedio nonché di riconoscere la propria responsabilità nella causazione degli stessi.
Sulla scorta di tali considerazioni e, all'esito dell'istruttoria tecnica esperita, deve pertanto ritenersi che la convenuta venditrice abbia fornito all'attrice delle bicilette in toto inidonee all'uso, oltre che potenzialmente pericolose per l'utente finale.
Del resto, la stessa parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Deve pertanto ritenersi operante nel caso in esame la garanzia ex art. 1490 c.c., con la conseguenza che la parte resistente venditrice è tenuta a garantire la ricorrente acquirente dai vizi del bene fornito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, atteso che è emersa la prova che i vizi e le difformità
rilevate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità delle biciclette in misura tale da rendere i beni del tutto inadatti alla loro destinazione, al punto che viene ritenuta necessaria la completa sostituzione e il ritiro dal mercato, deve essere pronunciata la risoluzione dei contratti di fornitura del 19.11.2020
e del 27.11.2020, come richiesta dalla parte attrice.
Con la dichiarazione di risoluzione dei contratti inter partes viene meno il titolo contrattuale azionato e pertanto sorge in capo all'attrice il diritto a ricevere in restituzione quanto pagato a titolo di corrispettivo.
Parte convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 72.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di restituzione del prezzo.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue. Parte attrice chiede il risarcimento delle seguenti voci di danno:
1) costi della campagna di richiamo delle biciclette;
2) spese affrontate per trasportare i prodotti dalla Turchia all'Italia;
3) spese per i rimborsi e le sostituzioni già effettuate, nonché per il deposito delle biciclette, per perizie e manodopera;
4) danno da lucro cessante per perdita di clientela, a seguito del richiamo di mercato e danno all'immagine;
il tutto per un importo non inferiore ad € 501.476,24 (doc. n. 14), oltre rivalutazione monetaria e interessi.
L'attrice chiede altresì la rifusione della somma di € 304.013,39, come risultante dai provvedimenti assunti dall' di IE (docc. nn. 10 - 13), nonché della somma di € 493.906,37, Parte_3
come da decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Milano e decreto della Procura Europea –
Sede di Milano (doc. n. 16), nonché dell'ulteriore somma di € 109.813,16, come rinveniente dai provvedimenti assunti dall' di Bari (doc. n. 17). Parte_3
La domanda va rigettata.
Si osserva anzitutto che l'allegazione dei danni si presenta generica, contraddittoria e non sostenuta da sufficienti elementi documentali.
È sufficiente esaminare l'elencazione delle voci di danno contenuta alla pagina 14 della citazione e confrontarla con l'elencazione di cui al prospetto doc. 14 allegato alla mail inviata al CTU in data
9.11.2022, per constatare come non vi sia alcuna coincidenza fra le voci di danno esposte, oltre alla mancanza di indicazione specifica degli importi, per nulla precisati nel corpo della citazione.
In ogni caso, le voci di danno hanno trovato riscontro documentale.
Il prospetto inserito nella relazione del CTU su impulso della difesa dell'attrice non vale,
evidentemente, a costituire prova del danno, ma, al più, ad individuare le voci dei pregiudizi asseritamente subiti.
In tale prospetto (doc. 14) si leggono le seguenti voci: “Voce 1) Ns. Credito risultante dalla situazione contabile (pagamenti emessi in eccedenza alle vs
fatture) € 9.693,65;
Voce 2) credit note esposta sulla fattura proforma n. BRNK0721 € 7.200,00;
Voce 3) Totale perdite subite vedi dettaglio (2) € 54.837,95;
Voce 4) Spese di trasporto sostenute per rientro biciclette dai nostri clienti con corriere BR €
4.344,72;
Voce 5) Spese per manodopera biciclette rientrate nel magazzino SA € 8.331,40;
Voce 6) Ing. x perizia/consulenza tecnica € 11.944,60; Persona_2
Voce 7) Perito per perizia tecnica € 2.637,18; Persona_3
Voce 8) Preventivo per smaltimento entro fine anno 2022 (anno fiscale) le bici in questione Per_4
6.500,00 €;
Voce 9) Spese Manodopera SS per smaltimento Paris (ipotesi) € 6.500,00;
Voce 10) Spese comunicazione per richiamo da mercato € 4.500,00;
Voce 11) Avv. Giebelmann € 4.571,76;
Voce 12) CU TRIBUNALE Ing. € 1.000,00; Per_5
Voce 13) Clienti persi da richiamo di mercato - mancato margine 30% nel quinquennio (vedi file
clienti persi) € 349.414,98;”
per un totale di € 501.476,24.
Si esaminano le singole voci, a titolo di danno emergente:
- voce 1): non è possibile riconoscere il risarcimento di tale voce di danno, la quale si presenta genericamente formulata e non suffragata da alcuna prova documentale. Invero non sono state prodotte le fatture asseritamente emesse in eccedenza dalla parte convenuta contumace e neppure è stato provato il conseguente pagamento. L'attrice si limita a riferirsi alla somma di
€ 9.693,65, asseritamente fatturata in eccesso dalla convenuta, ritenendo di provare la debenza di tale somma con la produzione del documento di estratto conto al doc 14 (formato zip). In tale documento di estratto conto non emerge alcun riferimento alla somma di € 9.693,65,
potendosi contrariamente individuare, nel corpo del documento, somme di importo diverso da quella richiesta in risarcimento sub voce 1. Pertanto, non è stata raggiunta la prova sia dal punto di vista dell'an che del quantum debeatur. Conseguentemente, tale pretesa va rigettata.
- voce 2) anche tale voce non può essere riconosciuta. Parte attrice non produce in giudizio la fattura BRNK0721 di cui chiede il risarcimento. Anche in tal caso non è possibile ritenere provata la debenza di tale somma con la produzione del documento di estratto conto al doc 14
(formato zip). In tale documento vi è un riferimento a tale numero di fattura, avente un importo diverso da quello richiesto (€ 16.100,00). Non viene fornita alcuna prova della nota di credito a cui fa riferimento l'attrice con tale doglianza e le cifre richiese si presentano apodittiche,
oltre che non verificate dal CTU. In tal senso, risulta superflua ogni richiesta di supplemento di CTU, come richiesta dall'attrice. Invero, il CTU non dispone di elementi di fatto utili ad individuare l'asserito danno, con la conseguenza che l'eventuale supplemento di CTU
risulterebbe in toto esplorativo. L'esame tecnico non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice che non prova il danno dedotto in giudizio. Va
pertanto respinta l'istanza di supplemento di CTU, perché esplorativa. In definitiva, anche in tal caso, difetta la prova dell'an e del quantum debeatur, con la conseguenza che anche tale voce di danno deve essere rigettata.
- le voci 4, 5, 8 e 9 (trasporti, movimentazione, custodia biciclette, smaltimento) riguardano costi già fatturati o preventivati da imprese terze. Anche per tali voci non sono state prodotte in giudizio fatture quietanzate, né ricevute di pagamento, né contabili di bonifico, né
corrispondenza che possa consentire al Giudice, anche solo in via presuntiva, di ritenere dimostrato l'esborso patrimoniale del quale l'attrice chiede la rifusione. I documenti di prospetto FT BR e FT SA sono, ictu oculi, documenti interni e di provenienza unilaterale, prodotti dall'attrice in formato, peraltro, editabile (doc. 14). Dall'esame delle fatture BR e SS (sempre prodotte con il doc. 14), non è possibile ravvisare alcuna corrispondenza con le biciclette oggetto di causa, atteso che i predetti documenti rappresentano un elenco di prestazioni di trasporto e smaltimento che non possono essere ricondotte in modo univoco alle biciclette oggetto di commessa. Difetta altresì la corrispondenza degli importi richiesti con quelli esposti nelle fatture. Anche tali voci devono essere rigettate per difetto di prova.
- voce 6), tale voce attiene alle spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica svolta dall'ing. relativamente al sequestro di biciclette elettriche effettuato dalla Persona_2
Guardia di Finanza di IE e di Brescia e al ricorso al MISE della GDF di IE. Tali
spese riguardano costi sostenuti dall'attrice in procedimenti distinti dal presente giudizio in relazione al quale del tutto incerta è l'individuazione della responsabilità.
In ogni caso trattasi di spese non sufficientemente documentate, nn valendo allo scopo la produzione della sola fattura di cui al doc. 14 cit.;
- voce 7), voce 11) e voce 12) riguardano rispettivamente le spese sostenute dall'attrice a titolo di consulenza tecnica di parte e CTU nel procedimento di ATP n RG. 12483/2021 e le spese legali del proprio difensore nel presente giudizio. La debenza di tali somme verrà esaminata unitamente alle spese del presente giudizio;
- voce 10) attiene ai costi sostenuti dall'attrice per il richiamo dal mercato delle biciclette oggetto di causa. Trattasi di costi sostenuti dall'attrice a seguito della fornitura viziata oggetto di causa e pertanto intrinsecamente connessi all'inadempimento posto in essere dalla convenuta. Tuttavia, deve osservarsi che l'attrice non ha fornito idonea prova documentale dell'effettivo esborso, con la conseguenza che difetta per tale voce di danno la prova dell'an
e del quantum. Anche in tal caso, non vi sono fatture quietanzate né ricevute di pagamento né
contabili di bonifico né corrispondenza che possa consentire al giudice, anche solo in via presuntiva, di ritenere dimostrato l'esborso patrimoniale del quale l'attrice chiede la rifusione.
Pertanto, non può accogliersi la richiesta di risarcimento ad essa relativa. Conseguentemente, nessuna voce del danno emergente lamentato può essere riconosciuta in favore della pate attrice.
Quanto alla voce 3) e voce 13), richieste a titolo di lucro cessante, si osserva quanto segue.
Anche tali voci non possono essere riconosciute.
Invero, non risultano, anzitutto, allegate in modo specifico le singole occasioni di vendita perdute,
non sono individuati i clienti e le relative disdette di ordinativi. Non sono compiutamente precisate le perdite sia dal punto di vista dell'an che del quantum.
È sufficiente esaminare la domanda sul punto, così come svolta alla pagina 14 della citazione per rilevare l'assoluta carenza di allegazione specifica.
Non può ritenersi dimostrata la perdita da lucro cessante con la produzione da parte dell'attrice del bilancio del 31.12.2022 (doc. 20) anteriore al contratto risolto e dei bilanci successivi.
Non risulta provato da parte dell'attrice il nesso causale per cui le perdite lamentate siano tutte legate alla fornitura di biciclette viziate, oggetto di causa.
Tali voci vanno in toto rigettate.
Parte attrice chiede infine il risarcimento del danno di immagine quantificato in € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, attesa la lesione alla credibilità commerciale che l'attrice avrebbe subìto a seguito dell'avvio della campagna di richiamo dei prodotti e della condotta della convenuta,
concretizzatasi nell'aver deliberatamente occultato i difetti delle biciclette oggetto di causa.
Non è possibile dare accoglimento alla domanda.
Invero, non appena ricevute le segnalazioni dei prodotti difettosi da parte dei clienti (doc. 2 e 4),
l'attrice, come affermato, ha tempestivamente avviato la campagna di richiamo nel luglio 2021.
È la stessa attrice ad affermare, in tesi, che immediatamente ha ritirato dal mercato le biciclette e provveduto a restituire il prezzo, in modo tale da escludere qualsivoglia disagio in capo al cliente.
Deve, pertanto, ritenersi che la società attrice abbia posto in essere una condotta idonea, in ogni caso,
a salvaguardare la propria credibilità sul mercato, avendo prontamente gestito la questione con l'utenza. Inoltre, si osserva che con la pubblicazione della presente sentenza ogni danno all'immagine deve ritenersi escluso, volta che viene data pubblicità alla natura dei vizi ed all'individuazione del responsabile dei difetti.
La domanda ai sensi dell'art. 120 c.p.c. finalizzata alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, va pertanto accolta.
Per contro, nessun danno all'immagine può essere, quindi, riconosciuto in capo all'attrice.
Infine, l'attrice deduce quale ultima voce di danno i costi dovuti a titolo di sanzioni a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte dell' di IE (docc. da 10 a 13). Controparte_8
Tale voce non può essere riconosciuta.
Anzitutto, l'attrice pretende di imputare alla responsabilità esclusiva della convenuta l'erogazione di tali sanzioni, peraltro emesse per un titolo del tutto diverso da quello oggetto dell'inadempimento contestato con il presente giudizio.
Trattasi infatti di sanzioni emesse per violazioni di natura doganale che non hanno alcuna attinenza con l'azione di garanzia per vizi e difetti nel contratto di compravendita, di fatto esperita nel presente giudizio.
Sul punto l'attrice si limita ad enunciare in modo del tutto sommario e privo di concatenazione logica
(pag. 4 della citazione), l'emissione di un avviso di accertamento suppletivo e di verifica, senza nulla dire sulla responsabilità posta alla base di tale provvedimento.
Invero, sostiene in particolare che i prodotti venduti dalla convenuta sarebbero stati importati dalla
Cina a dispregio di quanto dichiarato dalla medesima e che, dunque, la venditrice turca, si sarebbe limitata ad un mero assemblaggio dei componenti.
Tanto premesso, questo Giudice non può addentrarsi nell'accertamento circa la responsabilità in merito all'illecito doganale contestato, la quale può essere verificata solo dall'organo competente all'impugnazione, peraltro pendente e della quale non consta l'esito.
Conseguentemente, tenuto conto anche dell'assenza di prova del pagamento della sanzione da parte dell'attrice, non è possibile affermare, allo stato, l'esistenza di alcun pregiudizio definitivo. In definitiva, anche tale domanda deve essere rigettata.
La carenza di qualsivoglia riscontro documentale in merito a tutte le voci di danno esposte dall'attrice e risultate non documentate rende del tutto irrilevante il ricorso alla prova testimoniale non ammessa in sede di ordinanza istruttoria e reiterata in sede conclusiva, attesa la natura valutativa e generica delle circostanze demandate ai testi. Con il che l'ordinanza istruttoria va confermata.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP, atteso l'esito della consulenza che ha ravvisato l'esistenza di difetti e vizi riconducibili in via esclusiva alla fornitura della convenuta, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del procedimento di ATP, (ivi comprese quelle di CTP), che si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma pari a € 2.529,54 come documentate dalle fatture con attestazione di pagamento prodotte dall'attrice al doc. 14, non anche nella somma superiore di € 2.637,18 richiesta in citazione.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito che vengono liquidate sulla base del
decisum, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per le altre fasi, attesa la natura documentale della controversia.
Quanto alle spese di CTU, va disposto in via definitiva l'onere a carico integrale della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: in accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
accertata la presenza di vizi e difetti nei beni forniti dalla convenuta Controparte_1
con sede in Ulu Cami Mah. Esref Bitlis Cad. n. 53/A, – Turchia,
[...] CP_2 CP_3
in favore dell'attrice dichiara risolti i contratti inter Parte_1
partes n. BRNK0221RKS del 19/11/20 e n. BRNK0321RKS del 27/11/20 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 72.400,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
visto l'art. 120 c.p.c.,
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per due volte, su due quotidiani nazionali a caratteri doppi del normale a distanza di 8 giorni, nonché per due volte, su due riviste di settore a caratteri doppi del normale a distanza di 8 giorni, a cura e spese della convenuta ovvero a cura dell'attrice con diritto a ripetere le spese sostenute, nei confronti della convenuta obbligata;
liquida le spese del procedimento di ATP in € 379,0 per anticipazioni, € 2.529,54 per spese di CTP
ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, ponendole a carico della convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio di merito che liquida in €
1.686,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Brescia, 1 agosto 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”