Versione
13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi
(art. 191, d.P.R. n. 554/1999) 1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 191, d.P.R. n. 554/1999) 1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 17
- 1. Sospensione della patente: natura giuridica e regime di prescrizioneRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 ottobre 2019 · 55.136944
La sospensione della patente è una misura di tipo interdittivo, temporanea o perpetua, che si affianca alla sanzione penale, ma conserva immutata la sua natura, che è e resta di tipo amministrativo ed accessorio rispetto alla sanzione penale La vicenda Il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di estinzione, proposta dal ricorrente, per prescrizione della sospensione della patente di guida, irrogata con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2012 ed applicata dal Prefetto della capitale con ordinanza del 12 dicembre 2018. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 09/06/2025, n. 6Provvedimento: […] La giurisprudenza amministrativa è costante, inoltre, nel ritenere che, in attuazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, essi devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (tra gli altri, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443).Leggi di più...
- soccorso istruttorio·
- art. 83 d.lgs. n. 50/2016·
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- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
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- esclusione obbligatoria·
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