Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 24 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
Parere definitivo 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04717/2025REG.PROV.COLL.
N. 00914/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Falcinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18584/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avv. Gian Luca Falcinelli ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante – cooperativa sociale di tipo “B” che persegue l’interesse generale dell'integrazione sociale dei cittadini e della promozione umana, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate – ha impugnato innanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento, l’annotazione disposta a suo carico dall’Anac, con valore di pubblicità-notizia, nell’Area B del Casellario informatico, ex art. 213, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 del regolamento adottato con delibera n. 721 del 29 luglio 2020, con la seguente motivazione: “ La Stazione Appaltante Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia … ha comunicato di aver accertato con verbale …, nei confronti dell’impresa -OMISSIS-, violazioni in materia di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 8/2015 al 6/2020, ai sensi dell’art. 80 comma 4, d.lgs. 50/2016 ”, la qual cosa “ … non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consentendo alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), cbis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C41/18 ”.
Costituitasi in giudizio, l’ANAC ha chiesto il rigetto del ricorso.
Costituitosi in giudizio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 18584/24 il TAR Lazio, rigettata la domanda di estromissione dal giudizio proposta dal Ministero del lavoro e dele Politiche Sociali, ha respinto, nel merito, il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; difetto di motivazione quanto al punto n. 2) della pronuncia; 2) error in iudicando ; difetto di motivazione quanto al punto n. 3) della pronuncia; 3) error in iudicando ; difetto di motivazione quanto al punto 4) della pronuncia; 4) error in iudicando ; difetto di motivazione quanto al punto 6) della pronuncia.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anac hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22.5.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’errore della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha escluso la violazione del termine di conclusione del procedimento (180 giorni) previsto dall’art. 17 dell’allora vigente Regolamento concernente la tenuta del Casellario Informatico dell’Anac.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 17 del citato Regolamento la conclusione del procedimento in esame, l’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione in esame è prevista in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo eventuali sospensioni, tra cui ricadono i tempi di attesa per l’acquisizione dell’eventuale memoria difensiva, e dell’eventuale replica della stazione appaltante.
Pertanto, al termine di 180 giorni occorre sommare sia i termini di sospensione per l’acquisizione della memoria da parte dell’impresa appellante, e sia il periodo necessario alla stazione appaltante per presentare eventuali controdeduzioni alla memoria difensiva.
Orbene, sommando ai 10 giorni accordati all’impresa appellante per la presentazione di memorie difensive, ulteriori 10 giorni utili per la Stazione appaltante e necessari per presentare eventuali repliche, consegue che il procedimento ANAC poteva concludersi in data 26.05.2021, come di fatto avvenuto.
Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
4. Con gli ulteriori motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure (cfr. atto di appello, pp. 9-25), l’appellante lamenta che le riscontrate “ violazioni in materia di contributi previdenziali ” poste dall’Anac a fondamento dell’impugnata iscrizione esulano dalle “ significative carenze verificatesi nella esecuzione ” di precedenti contratti, che il d. lgs. n. 50/16 (applicabile ratione IS ) e la Corte di Giustizia UE hanno reputato “ significative ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e, come tali, meritevoli di pubblicità ” (atto di appello, p. 9).
Inoltre, l’appellante ha censurato “ la carenza dei requisiti di conferenza ed utilità dell’annotazione, dolendosi la ricorrente della circostanza che ANAC – proprio perché la fattispecie esulava dalle ipotesi di iscrizione di una notizia come atto dovuto (ad esempio, false dichiarazioni rese in sede di
gara) – era tenuta a motivare adeguatamente circa l’esercizio del proprio potere discrezionale e sulle ragioni della sua ritenuta utilità ” (atto di appello, p. 11).
Infine, l’appellante censura l’appellata sentenza per non aver “ … preso in considerazione la contestazione dei presupposti della segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro di Perugia ” (atto di appello, p. 15).
Le censure, esaminate congiuntamente, in ragione dell’intima connessione, sono infondate.
5. Ai sensi dell’art. 213 co. 10 d. lgs. n. 50/16 (applicabile ratione IS ): “ L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81 ”.
Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ l'ANAC non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla "gravità" dei fatti, ma è tenuta a procedere all'annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità-notizia. L'ANAC, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla "utilità" della notizia da annotarsi (ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione: come rilevato dalla Sezione (in specie, nella sentenza n. 4299 del 2021), la motivazione circa l'utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l'informazione o la notizia, e non la possibile rilevanza di questi nell'ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, invece, per l'appunto, riservata alla stazione appaltante). Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un'attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa), e ciò in vista dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore, da parte delle stazioni appaltanti, per future procedure di gara (in tal senso, della Sezione, oltre alla già ricordata sentenza n. 4299 del 2021, cfr. anche la sentenza n. 1318 del 2020) ” (C.d.S, V, 22.1.2024, n. 676).
Per quel che attiene poi più specificamente alla verità/verosimiglianza delle notizie oggetto di annotazione, questa Sezione ha condivisibilmente affermato che: “ l' utilità dell'annotazione deve essere valutata dall'Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) refluenza del provvedimento comunicato rispetto alla fattispecie normativa escludente, atteso che la singola stazione appaltante dovrà poi scrutinare i fatti in concreto, al fine di decidere, alla luce delle specifiche circostanze e considerando le sopravvenienze, l'esclusione, o meno, dell'operatore coinvolto ” (C.d.S, V, 4.12.2023, n. 10448).
6. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’Anac ha posto a fondamento dell’annotazione le risultanze del verbale redatto dall’Ispettorato del Lavoro di Perugia, da cui emerge un erroneo inquadramento previdenziale, da parte dell’appellante, di taluni lavoratori dipendenti, e del conseguente debito previdenziale maturato con l’Ente.
In particolare, come emerge dalla nota INPS, risulta un debito in capo alla -OMISSIS-, pari ad € 357.951,26, a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 8/2015 al 6/2020 ed € 54.130,47, a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 8/2015 al 6/2020, per complessivi € 412.081,73.
Pertanto, avuto riguardo sia alla natura delle norme violate (norme di carattere previdenziale) e sia all’ammontare dei contributi non corrisposti, l’annotazione deve ritenersi coerente e pertinente, in un’ottica di prudenza e di proporzionalità.
7. In particolare, come sopra esposto, non rileva ai fini in esame la contestazione degli addebiti da parte dell’appellante, in quanto la valutazione dell’utilità e conferenza della notizia va fatta ex ante , sulla base dei dati in possesso dell’Anac, utilizzabili poi liberamente dalle stazioni appaltanti, che solo in talo modo sono in grado di apprezzare i “ gravi illeciti professionali ” posti in essere dagli operatori economici, e di determinarsi in vista delle future gare. Il tutto senza sottacere che – come sopra detto – l’annotazione non comporta l’automatica esclusione delle imprese dalle gare pubbliche, valendo unicamente come sistema di pubblicità-notizia, a presidio della trasparenza e completezza di informazioni in ordine a fatti potenzialmente in grado di incidere sull’affidabilità professionale delle imprese partecipanti al mercato delle commesse pubbliche.
Ne consegue che l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Per tali ragioni, le relative doglianze sono infondate, e vanno dunque disattese.
8. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO