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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3894/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N.2 90100 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200040537129000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2022, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'11 luglio 2022, per omesso versamento di tassa automobilistica relativa all'anno 2017. All'uopo, lamentava il mancato invio del prodromico avviso di accertamento ed eccepiva la prescrizione della pretesa, per l'inutile decorso del termine triennale di legge. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il ricorrente non contesta, nel merito, l'esistenza dell'obbligazione tributaria per cui è causa, limitandosi a sollevare eccezioni formali. Queste ultime, tuttavia, sono da disattendere. Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, è sufficiente rilevare che al termine triennale di legge va aggiunto, ai fini del computo della prescrizione, il biennio di proroga stabilito dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n.18/2020, e che la cartella impugnata è stata notificata entro la fine del 2022. Alla luce di ciò, è dunque evidente come la pretesa non possa dirsi affatto prescritta. Quanto alla censura inerente il mancato invio di atti prodromici alla cartella, è appena il caso di osservare che, a mente della legge regionale n.16 dell'11 agosto 2015, relativamente all'anno che qui interessa (2017), l'ente impositore Regione Sicilia risulta autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del proprio credito tributario, senza necessità di emettere previamente alcun avviso di accertamento. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3894/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N.2 90100 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200040537129000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2022, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'11 luglio 2022, per omesso versamento di tassa automobilistica relativa all'anno 2017. All'uopo, lamentava il mancato invio del prodromico avviso di accertamento ed eccepiva la prescrizione della pretesa, per l'inutile decorso del termine triennale di legge. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il ricorrente non contesta, nel merito, l'esistenza dell'obbligazione tributaria per cui è causa, limitandosi a sollevare eccezioni formali. Queste ultime, tuttavia, sono da disattendere. Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, è sufficiente rilevare che al termine triennale di legge va aggiunto, ai fini del computo della prescrizione, il biennio di proroga stabilito dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n.18/2020, e che la cartella impugnata è stata notificata entro la fine del 2022. Alla luce di ciò, è dunque evidente come la pretesa non possa dirsi affatto prescritta. Quanto alla censura inerente il mancato invio di atti prodromici alla cartella, è appena il caso di osservare che, a mente della legge regionale n.16 dell'11 agosto 2015, relativamente all'anno che qui interessa (2017), l'ente impositore Regione Sicilia risulta autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del proprio credito tributario, senza necessità di emettere previamente alcun avviso di accertamento. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 27 gennaio 2026.