Versione
19 aprile 2016
19 aprile 2016
>
Versione
15 luglio 2016
15 luglio 2016
>
Versione
24 giugno 2017
24 giugno 2017
>
Versione
1 giugno 2021
1 giugno 2021
>
Versione
1 luglio 2023
1 luglio 2023
Art. 213. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7 , 29 , 40 , 41 comma 2-bis , , 44 , 52 , 53 , 58 , 74 , 81 , 85 , 105 , comma 7 , 111 , comma 2-bis , 213 commi 8 , 9 e 10 , 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7 , 29 , 40 , 41 comma 2-bis , , 44 , 52 , 53 , 58 , 74 , 81 , 85 , 105 , comma 7 , 111 , comma 2-bis , 213 commi 8 , 9 e 10 , 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 237
- 1. Comunicato del Presidente del 30 Marzo 2022Autorità nazionale anticorruzione · 30 marzo 2022 · 12.25565
[…] Adozione nuovi moduli per le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 80, comma 12 e dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e per le comunicazioni delle notizie rilevanti ai sensi dell'articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 02/10/2019, n. 11470Provvedimento: […] II) Erronea iscrizione nel casellario informatico ai fini di pubblicità notizia ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. […] 14.3. Tuttavia, il Collegio osserva che il bando, al punto III.1, esplicitava che l'operatore economico dovesse essere in possesso dei requisiti di ordine generale elencati, tra cui, al n. 11, l'essere in regola con la disciplina sul diritto del lavoro dei disabili di cui all'art. 17 l. n. 68/1999. Nel momento in cui la ricorrente ha perso il requisito essa ha, implicitamente, disatteso una richiesta del bando, e tale condotta in sostanza è equivalente a quella descritta e sanzionata dall'art. 213, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici (alla seconda parte del primo periodo).Leggi di più...
- annotazione nel casellario informatico·
- requisiti di partecipazione alle gare pubbliche·
- art. 213 comma 13 d.lgs. 50/2016·
- art. 17 legge 68/1999·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- regolamento ANAC·
- annullamento parziale del provvedimento amministrativo·
- art. 80 comma 12 d.lgs. 50/2016·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa