CASS
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5010 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. VO LO ha richiesto alla Corte d'appello di Roma l'equa riparazione per la privazione di libertà ingiustamente subita per la durata di 120 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale della stessa città, eseguita il 12 marzo 2015, con la quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di collusione e rivelazione di segreti d'ufficio, dai quali veniva assolto, per non aver commesso il fatto, dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 29/10/2021, irrevocabile il 13/01/2022 . La Corte territoriale ha respinto la domanda, avendo ravvisato nel comportamento dello VO i tratti della colpa grave. Infatti - ad avviso del giudice della riparazione - lo VO, maresciallo della Guardia di Finanza, ha manifestato un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo intrattenuto relazioni ambigue e deontologicamente scorrette con SS RN, commercialista delle società oggetto di verifica fiscale, e con i colleghi IN VA e TT AR. Con riferimento ai fatti in cui era rimasto coinvolto lo VO, il SS era stato condannato con sentenza definitiva?ce i due colleghi avevano patteggiato la pena. La Corte d'appello ha sottolineato che l'odierno ricorrente, ben consapevole delle condotte dei colleghi, aveva omesso di denunciarne i comportamenti illeciti p~gbi, consistiti nel fornire informazioni riservate al SS, commercialista delle società SI (Angelucci) e Baldassarri, finalizzate ad eludere i controlli della verifica fiscale in corso. Inoltre, aveva partecipato ad incontri riservati con il commercialista SS, al di fuori del contesto procedinientale. Infine, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di documentazione concernente i procedimenti penali n.16014/2011 e 25537/2012 RGNR della Procura della Repubblica di Roma, a carico del gruppo Angelucci;
tra la documentazione sequestrata era stata pure ritrovata una copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il suddetto SS RN. 2.Ricorre per cassazione la difesa del ricorrente t deducendo violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio della motivazione. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione, osservando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le ragioni dell'assoluzione, da cui è evincibile l'assenza di apporto causale da parte dello VO all'applicazione della misura in ordine ai reati contestati. Nella suddetta pronuncia assolutoria, infatti, venivano accertati elementi di natura favorevole all'imputato; e precisamente il riferimento a un piano di verifica della Guardia di Finanza dal quale risultava che lo VO faceva parte inizialmente dei verificatori preposti al controllo delle società interessate dalla verifica per le annualità 2007 e 2009, circostanza che 2 legittimava al possesso dei documenti rinvenuti nel corso della perquisizione;
inoltre, con riferimento all'incontro intercorso con il commercialista SS, emergeva che la condotta di partecipazione a detto incontro, pur grave in quanto espressiva di un contatto ravvicinato tra i militari verificatori e il titolare delle società controllate, apparentemente privo di causa, non aveva alcun significato, nel senso della volontà di dirottare in senso favorevole l'esito delle verifiche, in quantox le stesse erano ormai terminate ed i risultati sarebbero stati notificati allo stesso SS il giorno successivo;
in ogni caso, l'incontro, pur indice di una eccessiva ed inopportuna confidenza con il legale rappresentante della società sottoposta a verifica, non era apparso espressivo delle condotte enunciate nel capo di accusa, per la stessa ragione sopra evidenziata che i risultati delle verifiche sarebbero stati resi noti ufficialmente il giorno dopo. Quanto al rinvenimento di documentazione presso l'abitazione del ricorrente, nella stessa sentenza veniva sottolineato che ciò era avvenuto due anni dopo rispetto alla condotte contestate, mancando perciò un collegamento temporale significativo tra la detenzione di tali atti e l'ipotizzato concorso nella concussione. Infine, veniva dato risalto al fatto che i militari che proseguirono gli accertamenti non ebbero modo di rilevare alcuna irregolarità nelle attività di verifica espletate nei confronti delle società, fintantochè lo VO vi aveva partecipato (gennaio-luglio 2013). D'altro canto, il giudice della riparazione, discostandosi dal costante orientamento di legittimità, non avrebbe spiegato ed indicato quali comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, avrebbero inciso sull'adozione della misura cautelare, limitandosi ad evidenziare le contraddizioni emerse nell'esame dibattimentale reso dall'imputato e richiamare i pregressi rapporti con gli altri imputati. 2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., ha sottolineato una serie di vizi della motivazione. In primo luogo, la stessa risulterebbe apparente, non avendo chiarito quali fossero effettivamente le condotte gravemente colpose ascrivibili allo VO, e in contrasto con l'orientamento espresso da questa Sezione nella sentenza n. 39726 del 27/09/2023 , secondo cui non è possibile ravvisare nella mancata denuncia degli accordi tra i correi alcun elemento indiziario sufficiente alla sussistenza del concorso nei reati contestati, nè alcun titolo di colpa grave ostativo alla riparazione. Inoltre, la motivazione risulterebbe manifestamente illogica, avendo trascurato di verificare in quale misura il comportamento del ricorrente avrebbe potuto spiegare efficacia sinergica rispetto al mantenimento della misura cautelare. Infine, nessuna argomentazione sarebbe stata fornita in ordine al requisito della gravità della colpa. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). La giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). 2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione è sintetizzabile nei termini che seguono. La Corte di Appello ha osservato che il comportamento posto in essere dal pubblico ufficiale aveva evidenziato un indebito interessamento rispetto alla delicata verifica fiscale nei confronti del gruppo Angelucci, di cui il coimputato SS era il commercialista, ed i due colleghi finanzieri IN VA e TT AR erano diretti assegnatari. 4 Il fatto che i tre coimputati SS, IN e TT fossero coinvolti nell'accordo collusivo è indiscusso, in conseguenza delle definitive sentenze di condanna nei confronti del primo e di applicazione della pena verso gli altri due. Segnatamente, il Collegio ha rilevato che lo VO aveva intrattenuto rapporti con il SS, durante la verifica fiscale a carico delle società di cui quest'ultimo era il commercialista. Al riguardo, nell'ordinanza si sottolinea che erano stati organizzati appositi incontri, tra VO, i suoi colleghi poi condannati, ed il SS, in concomitanza della predetta verifica fiscale. Inoltre, il Giudice della riparazione ha evidenziato che a casa dello VO, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva ritrovata documentazione concernente i procedimenti penali a carico al gruppo Angelucci, destinatario della suddetta verifica, tra cui, particolarmente significativa, nell'ottica della valutazione ex ante, in ordine all'apparente coinvolgimento dello VO, una copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il suddetto SS RN. L'ordinanza impugnata ha osservato che lo VO aveva imprudentemente posto in essere le richiamate plurime forme di interessamento alla delicata verifica fiscale in atto nei confronti del gruppo Angelucci;
che in tal modo il ricorrente aveva realizzato l'apparenza di un rapporto collusivo tra il pubblico ufficiale ed il soggetto sottoposto a verifica fiscale;
e che tale evenienza aveva avuto un ruolo sinergico, rispetto all'operato dell'autorità giudiziaria che aveva adottato la misura custodiale. Le logiche argomentazioni formulate dalla Corte distrettuale non sono superate dalle censure qui proposte. Il ricorso infatti non riesce a criticare adeguatamente la ritenuta grave negligenza/ imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, che per le modalità in cui si sono svolte al cospetto dello stesso VO e per l'interesse dallo stesso manifestato mediante acquisizione diretta di documentazione inerente verifiche, era tale da creare la ragionevole apparenza di consapevolezza dell'accordo collusivo. Il riferimento specifico è agli incontri durante la verifica fiscale, avvenuti in aperta violazione delle regole deontologiche, con i soggetti tra cui è certamente intercorsa la collusione. La percepibilità della natura illecita dei rapporti inter alios emerge dal confronto con la documentazione trovata presso il domicilio dello VO, concernente i procedimenti penali a carico della società verificata e, particolarmente, la copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il commercialista delle suddette società SS RN. Tali osservazioni, per nulla scalfite dai motivi di censura, rendono ragione alla motivazione della Corte distrettuale che ha ritenuto la colpa grave nel comportamento dello VO e la sua efficacia sinergica all'adozione della misura, ostative alla invocata riparazione. 5 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2024 i
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5010 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. VO LO ha richiesto alla Corte d'appello di Roma l'equa riparazione per la privazione di libertà ingiustamente subita per la durata di 120 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale della stessa città, eseguita il 12 marzo 2015, con la quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di collusione e rivelazione di segreti d'ufficio, dai quali veniva assolto, per non aver commesso il fatto, dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 29/10/2021, irrevocabile il 13/01/2022 . La Corte territoriale ha respinto la domanda, avendo ravvisato nel comportamento dello VO i tratti della colpa grave. Infatti - ad avviso del giudice della riparazione - lo VO, maresciallo della Guardia di Finanza, ha manifestato un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo intrattenuto relazioni ambigue e deontologicamente scorrette con SS RN, commercialista delle società oggetto di verifica fiscale, e con i colleghi IN VA e TT AR. Con riferimento ai fatti in cui era rimasto coinvolto lo VO, il SS era stato condannato con sentenza definitiva?ce i due colleghi avevano patteggiato la pena. La Corte d'appello ha sottolineato che l'odierno ricorrente, ben consapevole delle condotte dei colleghi, aveva omesso di denunciarne i comportamenti illeciti p~gbi, consistiti nel fornire informazioni riservate al SS, commercialista delle società SI (Angelucci) e Baldassarri, finalizzate ad eludere i controlli della verifica fiscale in corso. Inoltre, aveva partecipato ad incontri riservati con il commercialista SS, al di fuori del contesto procedinientale. Infine, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di documentazione concernente i procedimenti penali n.16014/2011 e 25537/2012 RGNR della Procura della Repubblica di Roma, a carico del gruppo Angelucci;
tra la documentazione sequestrata era stata pure ritrovata una copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il suddetto SS RN. 2.Ricorre per cassazione la difesa del ricorrente t deducendo violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio della motivazione. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione, osservando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le ragioni dell'assoluzione, da cui è evincibile l'assenza di apporto causale da parte dello VO all'applicazione della misura in ordine ai reati contestati. Nella suddetta pronuncia assolutoria, infatti, venivano accertati elementi di natura favorevole all'imputato; e precisamente il riferimento a un piano di verifica della Guardia di Finanza dal quale risultava che lo VO faceva parte inizialmente dei verificatori preposti al controllo delle società interessate dalla verifica per le annualità 2007 e 2009, circostanza che 2 legittimava al possesso dei documenti rinvenuti nel corso della perquisizione;
inoltre, con riferimento all'incontro intercorso con il commercialista SS, emergeva che la condotta di partecipazione a detto incontro, pur grave in quanto espressiva di un contatto ravvicinato tra i militari verificatori e il titolare delle società controllate, apparentemente privo di causa, non aveva alcun significato, nel senso della volontà di dirottare in senso favorevole l'esito delle verifiche, in quantox le stesse erano ormai terminate ed i risultati sarebbero stati notificati allo stesso SS il giorno successivo;
in ogni caso, l'incontro, pur indice di una eccessiva ed inopportuna confidenza con il legale rappresentante della società sottoposta a verifica, non era apparso espressivo delle condotte enunciate nel capo di accusa, per la stessa ragione sopra evidenziata che i risultati delle verifiche sarebbero stati resi noti ufficialmente il giorno dopo. Quanto al rinvenimento di documentazione presso l'abitazione del ricorrente, nella stessa sentenza veniva sottolineato che ciò era avvenuto due anni dopo rispetto alla condotte contestate, mancando perciò un collegamento temporale significativo tra la detenzione di tali atti e l'ipotizzato concorso nella concussione. Infine, veniva dato risalto al fatto che i militari che proseguirono gli accertamenti non ebbero modo di rilevare alcuna irregolarità nelle attività di verifica espletate nei confronti delle società, fintantochè lo VO vi aveva partecipato (gennaio-luglio 2013). D'altro canto, il giudice della riparazione, discostandosi dal costante orientamento di legittimità, non avrebbe spiegato ed indicato quali comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, avrebbero inciso sull'adozione della misura cautelare, limitandosi ad evidenziare le contraddizioni emerse nell'esame dibattimentale reso dall'imputato e richiamare i pregressi rapporti con gli altri imputati. 2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., ha sottolineato una serie di vizi della motivazione. In primo luogo, la stessa risulterebbe apparente, non avendo chiarito quali fossero effettivamente le condotte gravemente colpose ascrivibili allo VO, e in contrasto con l'orientamento espresso da questa Sezione nella sentenza n. 39726 del 27/09/2023 , secondo cui non è possibile ravvisare nella mancata denuncia degli accordi tra i correi alcun elemento indiziario sufficiente alla sussistenza del concorso nei reati contestati, nè alcun titolo di colpa grave ostativo alla riparazione. Inoltre, la motivazione risulterebbe manifestamente illogica, avendo trascurato di verificare in quale misura il comportamento del ricorrente avrebbe potuto spiegare efficacia sinergica rispetto al mantenimento della misura cautelare. Infine, nessuna argomentazione sarebbe stata fornita in ordine al requisito della gravità della colpa. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). La giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). 2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione è sintetizzabile nei termini che seguono. La Corte di Appello ha osservato che il comportamento posto in essere dal pubblico ufficiale aveva evidenziato un indebito interessamento rispetto alla delicata verifica fiscale nei confronti del gruppo Angelucci, di cui il coimputato SS era il commercialista, ed i due colleghi finanzieri IN VA e TT AR erano diretti assegnatari. 4 Il fatto che i tre coimputati SS, IN e TT fossero coinvolti nell'accordo collusivo è indiscusso, in conseguenza delle definitive sentenze di condanna nei confronti del primo e di applicazione della pena verso gli altri due. Segnatamente, il Collegio ha rilevato che lo VO aveva intrattenuto rapporti con il SS, durante la verifica fiscale a carico delle società di cui quest'ultimo era il commercialista. Al riguardo, nell'ordinanza si sottolinea che erano stati organizzati appositi incontri, tra VO, i suoi colleghi poi condannati, ed il SS, in concomitanza della predetta verifica fiscale. Inoltre, il Giudice della riparazione ha evidenziato che a casa dello VO, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva ritrovata documentazione concernente i procedimenti penali a carico al gruppo Angelucci, destinatario della suddetta verifica, tra cui, particolarmente significativa, nell'ottica della valutazione ex ante, in ordine all'apparente coinvolgimento dello VO, una copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il suddetto SS RN. L'ordinanza impugnata ha osservato che lo VO aveva imprudentemente posto in essere le richiamate plurime forme di interessamento alla delicata verifica fiscale in atto nei confronti del gruppo Angelucci;
che in tal modo il ricorrente aveva realizzato l'apparenza di un rapporto collusivo tra il pubblico ufficiale ed il soggetto sottoposto a verifica fiscale;
e che tale evenienza aveva avuto un ruolo sinergico, rispetto all'operato dell'autorità giudiziaria che aveva adottato la misura custodiale. Le logiche argomentazioni formulate dalla Corte distrettuale non sono superate dalle censure qui proposte. Il ricorso infatti non riesce a criticare adeguatamente la ritenuta grave negligenza/ imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, che per le modalità in cui si sono svolte al cospetto dello stesso VO e per l'interesse dallo stesso manifestato mediante acquisizione diretta di documentazione inerente verifiche, era tale da creare la ragionevole apparenza di consapevolezza dell'accordo collusivo. Il riferimento specifico è agli incontri durante la verifica fiscale, avvenuti in aperta violazione delle regole deontologiche, con i soggetti tra cui è certamente intercorsa la collusione. La percepibilità della natura illecita dei rapporti inter alios emerge dal confronto con la documentazione trovata presso il domicilio dello VO, concernente i procedimenti penali a carico della società verificata e, particolarmente, la copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il commercialista delle suddette società SS RN. Tali osservazioni, per nulla scalfite dai motivi di censura, rendono ragione alla motivazione della Corte distrettuale che ha ritenuto la colpa grave nel comportamento dello VO e la sua efficacia sinergica all'adozione della misura, ostative alla invocata riparazione. 5 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2024 i