Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1957
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti per la sospensiva

    Il Giudice non ha ritenuto sussistere i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per concedere la sospensione.

  • Rigettato
    Vizi di quorum e violazione di legge

    Il Giudice ha ritenuto che l'assemblea condominiale abbia il potere di revocare precedenti delibere, anche se non impugnate, sulla base di una rivalutazione degli interessi comuni. Ha inoltre considerato che la delibera del 29.04.2024, poi revocata, era stata viziata dall'illegittimo esercizio di due diritti di voto da parte del ricorrente e dalla mancata corretta determinazione del numero dei condomini aventi diritto al voto. La revoca è stata ritenuta legittima in quanto adottata con i quorum previsti dalla legge per la materia trattata (rimozione barriere architettoniche), anche in assenza di vizi nella precedente delibera, in virtù del diritto di ripensamento dell'assemblea. La delibera del 6.11.2024 è stata approvata con il voto favorevole di cinque condomini su sette e 610,22 millesimi di proprietà, rispettando i quorum previsti dall'art. 1, comma 365 della Legge n. 197/2022.

  • Rigettato
    Determinazioni su punti non all'ordine del giorno

    Il Giudice ha confermato che l'assemblea del 06/11/2024 ha revocato unicamente la delibera del 29 aprile 2024, in quanto l'assemblea delibera sui punti all'ordine del giorno, salvo eccezioni che non ricorrono nel caso di specie.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del condominio resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1957
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1957
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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