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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2812/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andolina C.F._1
Venera Elisabetta come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Il Pubblico Ministero Civile presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Siracusa,
RESISTENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare che nato ad [...] il Parte_1
28/01/2001 e residente a [...], C.F.
, a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti C.F._1 cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di “donna” e, conseguentemente, autorizzare,
pagina 1 di 9 preliminarmente, (C.F. ) alla Parte_1 C.F._1 rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico da maschile a femminile e il mutamento del prenome da a;
Pt_1 CP_1
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola – Siracusa di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
) come sopra indicate nei termini di legge;
C.F._1
- Autorizzare (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 C.F._1 ad interventi medico – chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari in senso andro – ginoide.
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
§ IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 7.8.24, ritualmente notificato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Parte_1 adiva questo Tribunale chiedendo di ordinare all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile di rettificare il proprio sesso anagrafico, da maschile a femminile e il mutamento del prenome da a Pt_1 CP_1 nonché di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico.
L'attore, difatti, risulta essere interessato dalla diagnosi di “Disforia di genere andro-ginoide”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata dall'ASP di Catania del 19.9.23 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
In seno al ricorso, si evince come l'odierno attore abbia manifestato l'esigenza di avviare un percorso di transessualismo sin dall'adolescenza, età in cui il ha acquisito piena Pt_1 consapevolezza del proprio corpo, anche attraverso il desiderio di pagina 2 di 9 indossare abiti da donna.
Oltre alla rappresentazione del proprio percorso di transizione di genere resa dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, di rilevante importanza risulta essere la certificazione clinica rilasciata dell'Asp di
Catania ove si legge testualmente (cfr. all. n. 4):
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso femminile e del nuovo prenome . CP_1
Con visto del 29.10.24 interveniva la Procura della Repubblica la quale nulla rilevava.
All'udienza del 22.1.25 compariva l'attore che veniva sentita ad interrogatorio libero. Nessuno compariva per l'adita Procura della
Repubblica. All'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione previo invito al ricorrente di discutere la causa e precisare le conclusioni, indi la causa veniva rimessa al Collegio.
Le domande avanzate dal ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è
pagina 3 di 9 preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del 1982, articoli
1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pagina 4 di 9 pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”1.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che il è affetto da disforia di Pt_1 genere senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 22.1.25, l'attore ha dichiarato quanto segue:
“(…) tutto è iniziato da piccola all'età di sette anni circa, giocavo con mia sorella con le bambole o comunque con giochi tipicamente femminili. Aspettavo che mia sorella uscisse per rubarle i vestiti e indossarli. Alle scuole elementari e medie sono riuscita a camuffare
pagina 5 di 9 tutto, ma alle scuole superiori (dal secondo anno di scuola superiore) qualcuno già si era accorto della circostanza che io mi identifichi in una donna.
All'età di 18 anni ho trovato il coraggio per dire a scuola (durante le feste di carnevale) apertamente che mi identifico in una donna.
In famiglia ho tenuto per diverso tempo segreta la mia condizione anche se dopo i 18 anni ho rivelato loro come stavano le cose. Mio padre col tempo ha capito e adesso tutta la mia famiglia ha accettato la cosa.
Tutta la mia famiglia adesso sento molto vicina, da mia madre a mio fratello.
Mi sto frequentando con un ragazzo, e mi sento attratta da entrambi i sessi.
Ho iniziato il percorso medico il 18.1.23 e dietro prescrizione medica ho iniziato a prendere i primi ormoni. Dopo i primi sei mesi ho iniziato a notare i primi cambiamenti che ho accolto con favore.
Sono determinata e la mia scelta è definitiva”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente, che ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stesso come appartenente al genere sessuale femminile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti), dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica e medica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dallo stesso, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del pre-nome “ CP_1
”.
[...]
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Quanto alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico va osservato quanto segue.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, l'operazione chirurgica può considerarsi irrinunciabile qualora la divergenza tra il pagina 6 di 9 sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare nell'interessato un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica.
Nel caso di specie, appare di chiara evidenza come la marcata incongruenza tra il proprio sesso biologico e il senso di appartenenza al genere sessuale maschile abbia determinato in capo alla ricorrente una sofferenza ed un disagio tale da indurla ad introdurre il presente giudizio.
Per tale motivo non è stata disposta alcuna CTU, in linea con quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale Mantova sez. I,
27.1.2017, n.92 secondo cui: “L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico - sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle relazioni di parte”.
L'irreversibilità del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale risulta essere, dunque, il frutto di una scelta consapevole, la quale costituisce il risultato di un percorso maturato negli anni.
Preso atto di quanto sopra va tuttavia evidenziata e valorizzata nella sua portata pratica la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n.
150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il pagina 7 di 9 potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono al ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà il ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di Parte_1
nei registri dello stato civile da maschile a femminile con
[...]
l'assunzione del pre-nome in luogo di CP_1 Pt_1 ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di “sesso femminile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
2812/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così
pagina 8 di 9 provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di Parte_1 nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da maschio a femmina e del pre-nome da “ ” a “ ” Pt_1 CP_1 mandando all'ufficiale di Stato Civile di Avola o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
4/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La tesi è stata accreditata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 21.10.2015 secondo cui
“La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Cfr. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 13.7.2017 secondo cui:
“Ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2812/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andolina C.F._1
Venera Elisabetta come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Il Pubblico Ministero Civile presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Siracusa,
RESISTENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare che nato ad [...] il Parte_1
28/01/2001 e residente a [...], C.F.
, a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti C.F._1 cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di “donna” e, conseguentemente, autorizzare,
pagina 1 di 9 preliminarmente, (C.F. ) alla Parte_1 C.F._1 rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico da maschile a femminile e il mutamento del prenome da a;
Pt_1 CP_1
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola – Siracusa di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
) come sopra indicate nei termini di legge;
C.F._1
- Autorizzare (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 C.F._1 ad interventi medico – chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari in senso andro – ginoide.
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
§ IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 7.8.24, ritualmente notificato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Parte_1 adiva questo Tribunale chiedendo di ordinare all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile di rettificare il proprio sesso anagrafico, da maschile a femminile e il mutamento del prenome da a Pt_1 CP_1 nonché di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico.
L'attore, difatti, risulta essere interessato dalla diagnosi di “Disforia di genere andro-ginoide”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata dall'ASP di Catania del 19.9.23 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
In seno al ricorso, si evince come l'odierno attore abbia manifestato l'esigenza di avviare un percorso di transessualismo sin dall'adolescenza, età in cui il ha acquisito piena Pt_1 consapevolezza del proprio corpo, anche attraverso il desiderio di pagina 2 di 9 indossare abiti da donna.
Oltre alla rappresentazione del proprio percorso di transizione di genere resa dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, di rilevante importanza risulta essere la certificazione clinica rilasciata dell'Asp di
Catania ove si legge testualmente (cfr. all. n. 4):
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso femminile e del nuovo prenome . CP_1
Con visto del 29.10.24 interveniva la Procura della Repubblica la quale nulla rilevava.
All'udienza del 22.1.25 compariva l'attore che veniva sentita ad interrogatorio libero. Nessuno compariva per l'adita Procura della
Repubblica. All'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione previo invito al ricorrente di discutere la causa e precisare le conclusioni, indi la causa veniva rimessa al Collegio.
Le domande avanzate dal ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è
pagina 3 di 9 preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del 1982, articoli
1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pagina 4 di 9 pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”1.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che il è affetto da disforia di Pt_1 genere senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 22.1.25, l'attore ha dichiarato quanto segue:
“(…) tutto è iniziato da piccola all'età di sette anni circa, giocavo con mia sorella con le bambole o comunque con giochi tipicamente femminili. Aspettavo che mia sorella uscisse per rubarle i vestiti e indossarli. Alle scuole elementari e medie sono riuscita a camuffare
pagina 5 di 9 tutto, ma alle scuole superiori (dal secondo anno di scuola superiore) qualcuno già si era accorto della circostanza che io mi identifichi in una donna.
All'età di 18 anni ho trovato il coraggio per dire a scuola (durante le feste di carnevale) apertamente che mi identifico in una donna.
In famiglia ho tenuto per diverso tempo segreta la mia condizione anche se dopo i 18 anni ho rivelato loro come stavano le cose. Mio padre col tempo ha capito e adesso tutta la mia famiglia ha accettato la cosa.
Tutta la mia famiglia adesso sento molto vicina, da mia madre a mio fratello.
Mi sto frequentando con un ragazzo, e mi sento attratta da entrambi i sessi.
Ho iniziato il percorso medico il 18.1.23 e dietro prescrizione medica ho iniziato a prendere i primi ormoni. Dopo i primi sei mesi ho iniziato a notare i primi cambiamenti che ho accolto con favore.
Sono determinata e la mia scelta è definitiva”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente, che ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stesso come appartenente al genere sessuale femminile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti), dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica e medica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dallo stesso, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del pre-nome “ CP_1
”.
[...]
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Quanto alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico va osservato quanto segue.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, l'operazione chirurgica può considerarsi irrinunciabile qualora la divergenza tra il pagina 6 di 9 sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare nell'interessato un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica.
Nel caso di specie, appare di chiara evidenza come la marcata incongruenza tra il proprio sesso biologico e il senso di appartenenza al genere sessuale maschile abbia determinato in capo alla ricorrente una sofferenza ed un disagio tale da indurla ad introdurre il presente giudizio.
Per tale motivo non è stata disposta alcuna CTU, in linea con quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale Mantova sez. I,
27.1.2017, n.92 secondo cui: “L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico - sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle relazioni di parte”.
L'irreversibilità del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale risulta essere, dunque, il frutto di una scelta consapevole, la quale costituisce il risultato di un percorso maturato negli anni.
Preso atto di quanto sopra va tuttavia evidenziata e valorizzata nella sua portata pratica la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n.
150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il pagina 7 di 9 potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono al ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà il ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di Parte_1
nei registri dello stato civile da maschile a femminile con
[...]
l'assunzione del pre-nome in luogo di CP_1 Pt_1 ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di “sesso femminile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
2812/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così
pagina 8 di 9 provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di Parte_1 nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da maschio a femmina e del pre-nome da “ ” a “ ” Pt_1 CP_1 mandando all'ufficiale di Stato Civile di Avola o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
4/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La tesi è stata accreditata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 21.10.2015 secondo cui
“La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Cfr. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 13.7.2017 secondo cui:
“Ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali”.