Art. 4.
Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 e' sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 31 dicembre 1976, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' dei tributi degli enti diversi dallo Stato.
E' altresi' sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.
I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 e 599 , nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purche' la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi e' effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388 .
Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 e' sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 31 dicembre 1976, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' dei tributi degli enti diversi dallo Stato.
E' altresi' sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.
I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 e 599 , nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purche' la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi e' effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388 .