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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 667/2024 promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti MAINETTI Controparte_1
MARCO e GRAVELONA MATTEO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come _2 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
All'udienza del 04/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 20.03.2024, , in proprio e Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante di , ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066 emessa dall' - sede _2 di AR (notificata alla società, quale obbligato in solido, in data 21.02.2024), intimante il pagamento della somma di €19.043,50 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, co.1bis D.L. 463/1983; ha chiesto al Giudice: in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente impugnativa, per le ragioni illustrate in ricorso; nel merito, preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria oggetto dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066; nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in ragione dell'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento n. 0322134/2018, alla stessa prodromico;
nel merito, in via subordinata, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta perché illegittima in quanto priva di motivazione relativamente alla scelta della sanzione in concreto irrogata, secondo quanto indicato in narrativa;
in ulteriore subordine, applicare, ex art. 11 L. 689/81, la sanzione nella misura minima normativamente prevista, pari ad € 8.161,50, per le ragioni evidenziate in narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha lamentato: l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 L. 689/1981, stante il decorso del quinquennio dalla commissione della violazione, trattandosi di omissioni contributive relative all'annualità 2017 e attesa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
0322134/2018 del 7.11.2018 richiamato nell'ordinanza ingiunzione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'entità della sanzione comminata, manifestamente sproporzionata in quanto calcolata in misura prossima al massimo edittale.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e così concludendo: _2
- NEL MERITO:
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte, così come rideterminate nel quantum e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, rideterminare le somme ingiunte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e _2 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L' ha in particolare dedotto: che parte opponente aveva omesso il versamento delle _2 quote contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori da corrispondere entro i termini del 16/04/2017, 16/07/2017, 16/09/2017, 16/10/2017, 16/11/2017 e 16/12/2017 previsti per legge per il pagamento dei contributi ed aveva altresì omesso l'adempimento anche entro il successivo termine del 21.02.2019, a seguito della notifica della diffida di accertamento;
che il decorso della prescrizione era stato inoltre sospeso dalla normativa emergenziale del periodo c.d. Covid (D.L. 18/2020).
All'udienza del 4.02.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito questo Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Occorre in primo luogo chiarire, sulla scorta della documentazione in atti, che l'ordinanza ingiunzione di cui è causa risulta espressamente indirizzata dall' alla _2 sola società in qualità di obbligata in solido (v. intestazione ordinanza CP_1 ingiunzione), non anche a , il quale ha tuttavia opposto l'ordinanza Parte_1 ingiunzione di cui si controverte (oltre che nella propria qualità di legale rappresentante di ) altresì in proprio. CP_1
3.Con l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, l' ha comminato a _2
, quale obbligato in solido, la sanzione amministrativa di Controparte_1
€19.043,50, con riferimento al mancato versamento delle quote contributive relative ai lavoratori dipendenti della società opponente, per i periodi 03/2017, 06/2017, 08/2017,
Pag. 2 di 5 09/2017, 10/2017 e 11/2017, spettanze contributive dichiarate dalla stessa società datrice di lavoro nelle denunce UNIEMENS.
La violazione di cui è causa è in particolare riferita alla fattispecie di cui all'art. 2, co.1bis D.L. 463/1983, norma ai sensi della quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
4.Ciò premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, per le ragioni di seguito esposte.
4.1L'art. 28 L. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, va ora richiamato il disposto di cui al co.
1quater del già richiamato art. 2 D.L. 463/1983, il quale prescrive che “Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Ulteriormente, viene in rilievo la sospensione del decorso del termine di prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale.
In particolare, il D.L. 18/2020, oltre ad aver previsto la sospensione dei termini per i versamenti e del decorso della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali, all'art. 103, co. 6bis ha inoltre specificamente previsto: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.2Nel caso di specie, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione
(21.02.2024) il termine di prescrizione non risultava ancora utilmente maturato.
In primo luogo, infatti, l' , costituendosi in giudizio, ha documentalmente provato _2 di aver notificato alla società, in data 21.11.2018, l'avviso di accertamento n.
0322134/2018: al riguardo, si veda l'avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto dall'Istituto, con espressa indicazione del destinatario e dell'indirizzo di consegna ( Via Bolchini 24 21100 AR”), riportante inoltre la sottoscrizione del CP_1 soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto (sottoscrizione coincidente con quella del legale rappresentate come risultante dall'ulteriore avviso di Parte_1
Pag. 3 di 5 ricevimento in atti relativo all'ordinanza ingiunzione notificata alla società nel febbraio 2024); a fronte di quanto sinora rilevato, l'erronea barratura nell'avviso di ricevimento del campo “destinatario persona fisica” in luogo di “destinatario persona giuridica” non può che configurare altro che un palese errore materiale, come tale in alcun modo idoneo ad inficiare la riconducibilità della cartolina prodotta alla notifica dell'atto di accertamento in questione e dunque dovendosi senz'altro ritenere assolto da parte dell' l'onere della prova in ordine al perfezionamento della notifica in esame, in Pt_2 difetto inoltre di prova da parte della società destinataria di essersi trovata, senza colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto consegnato.
In secondo luogo (anche a prescindere dal considerare la sospensione della prescrizione prevista ai sensi dei co. 1bis e 1quater dell'art. 2 D.L. 463/1983), si osserva in via assorbente che la prescrizione è risultata poi sospesa per 98 giorni nel periodo dal
23.02.2020 al 31.05.2020 ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata: dunque, ai fini del decorso del termine prescrizionale, non va considerata la data del
21.11.2023, bensì, in ragione di quanto ora rilevato, la successiva data del 27.02.2024.
La notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa in data 21.02.2024 ha pertanto tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
4.3L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
5.Parimenti infondato risulta il motivo di opposizione concernente l'eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto appena rilevato in ordine all'avvenuta notifica dell'accertamento in questione.
6.Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione si osserva quanto segue.
Va premesso che, in tema di quantificazione di sanzioni amministrative, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del
Giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il
Giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 9255/2013; Cass. n. 4844/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto del complesso delle caratteristiche del caso in esame e dell'assenza di particolari indici di gravità, questo Giudice reputa congruo commisurare la sanzione in misura pari al minimo edittale.
Tenuto conto, pertanto, dell'importo complessivo dei contributi dei quali è stato omesso il versamento (€5.441,00), la sanzione deve dunque essere rideterminata nella somma di
€8.161,50, in luogo della somma di €19.043,50 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Pag. 4 di 5 7.In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il Giudice ridetermina la sanzione nell'importo di €8.161,50, confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta.
8.La limitata misura di accoglimento dell'opposizione, la peculiarità del caso trattato e delle questioni in diritto dirimenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.modifica l'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066 emessa dall' - sede di AR _2
(notificata alla società, quale obbligato in solido, in data 21.02.2024), limitatamente all'entità della sanzione che ridetermina in €8.161,50;
2.rigetta per il resto il ricorso;
3.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
AR, 4.02.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 667/2024 promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti MAINETTI Controparte_1
MARCO e GRAVELONA MATTEO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come _2 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
All'udienza del 04/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 20.03.2024, , in proprio e Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante di , ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066 emessa dall' - sede _2 di AR (notificata alla società, quale obbligato in solido, in data 21.02.2024), intimante il pagamento della somma di €19.043,50 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, co.1bis D.L. 463/1983; ha chiesto al Giudice: in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente impugnativa, per le ragioni illustrate in ricorso; nel merito, preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria oggetto dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066; nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in ragione dell'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento n. 0322134/2018, alla stessa prodromico;
nel merito, in via subordinata, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta perché illegittima in quanto priva di motivazione relativamente alla scelta della sanzione in concreto irrogata, secondo quanto indicato in narrativa;
in ulteriore subordine, applicare, ex art. 11 L. 689/81, la sanzione nella misura minima normativamente prevista, pari ad € 8.161,50, per le ragioni evidenziate in narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha lamentato: l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 L. 689/1981, stante il decorso del quinquennio dalla commissione della violazione, trattandosi di omissioni contributive relative all'annualità 2017 e attesa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
0322134/2018 del 7.11.2018 richiamato nell'ordinanza ingiunzione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'entità della sanzione comminata, manifestamente sproporzionata in quanto calcolata in misura prossima al massimo edittale.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e così concludendo: _2
- NEL MERITO:
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte, così come rideterminate nel quantum e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, rideterminare le somme ingiunte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e _2 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L' ha in particolare dedotto: che parte opponente aveva omesso il versamento delle _2 quote contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori da corrispondere entro i termini del 16/04/2017, 16/07/2017, 16/09/2017, 16/10/2017, 16/11/2017 e 16/12/2017 previsti per legge per il pagamento dei contributi ed aveva altresì omesso l'adempimento anche entro il successivo termine del 21.02.2019, a seguito della notifica della diffida di accertamento;
che il decorso della prescrizione era stato inoltre sospeso dalla normativa emergenziale del periodo c.d. Covid (D.L. 18/2020).
All'udienza del 4.02.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito questo Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Occorre in primo luogo chiarire, sulla scorta della documentazione in atti, che l'ordinanza ingiunzione di cui è causa risulta espressamente indirizzata dall' alla _2 sola società in qualità di obbligata in solido (v. intestazione ordinanza CP_1 ingiunzione), non anche a , il quale ha tuttavia opposto l'ordinanza Parte_1 ingiunzione di cui si controverte (oltre che nella propria qualità di legale rappresentante di ) altresì in proprio. CP_1
3.Con l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, l' ha comminato a _2
, quale obbligato in solido, la sanzione amministrativa di Controparte_1
€19.043,50, con riferimento al mancato versamento delle quote contributive relative ai lavoratori dipendenti della società opponente, per i periodi 03/2017, 06/2017, 08/2017,
Pag. 2 di 5 09/2017, 10/2017 e 11/2017, spettanze contributive dichiarate dalla stessa società datrice di lavoro nelle denunce UNIEMENS.
La violazione di cui è causa è in particolare riferita alla fattispecie di cui all'art. 2, co.1bis D.L. 463/1983, norma ai sensi della quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
4.Ciò premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, per le ragioni di seguito esposte.
4.1L'art. 28 L. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, va ora richiamato il disposto di cui al co.
1quater del già richiamato art. 2 D.L. 463/1983, il quale prescrive che “Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Ulteriormente, viene in rilievo la sospensione del decorso del termine di prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale.
In particolare, il D.L. 18/2020, oltre ad aver previsto la sospensione dei termini per i versamenti e del decorso della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali, all'art. 103, co. 6bis ha inoltre specificamente previsto: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.2Nel caso di specie, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione
(21.02.2024) il termine di prescrizione non risultava ancora utilmente maturato.
In primo luogo, infatti, l' , costituendosi in giudizio, ha documentalmente provato _2 di aver notificato alla società, in data 21.11.2018, l'avviso di accertamento n.
0322134/2018: al riguardo, si veda l'avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto dall'Istituto, con espressa indicazione del destinatario e dell'indirizzo di consegna ( Via Bolchini 24 21100 AR”), riportante inoltre la sottoscrizione del CP_1 soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto (sottoscrizione coincidente con quella del legale rappresentate come risultante dall'ulteriore avviso di Parte_1
Pag. 3 di 5 ricevimento in atti relativo all'ordinanza ingiunzione notificata alla società nel febbraio 2024); a fronte di quanto sinora rilevato, l'erronea barratura nell'avviso di ricevimento del campo “destinatario persona fisica” in luogo di “destinatario persona giuridica” non può che configurare altro che un palese errore materiale, come tale in alcun modo idoneo ad inficiare la riconducibilità della cartolina prodotta alla notifica dell'atto di accertamento in questione e dunque dovendosi senz'altro ritenere assolto da parte dell' l'onere della prova in ordine al perfezionamento della notifica in esame, in Pt_2 difetto inoltre di prova da parte della società destinataria di essersi trovata, senza colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto consegnato.
In secondo luogo (anche a prescindere dal considerare la sospensione della prescrizione prevista ai sensi dei co. 1bis e 1quater dell'art. 2 D.L. 463/1983), si osserva in via assorbente che la prescrizione è risultata poi sospesa per 98 giorni nel periodo dal
23.02.2020 al 31.05.2020 ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata: dunque, ai fini del decorso del termine prescrizionale, non va considerata la data del
21.11.2023, bensì, in ragione di quanto ora rilevato, la successiva data del 27.02.2024.
La notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa in data 21.02.2024 ha pertanto tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
4.3L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
5.Parimenti infondato risulta il motivo di opposizione concernente l'eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto appena rilevato in ordine all'avvenuta notifica dell'accertamento in questione.
6.Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione si osserva quanto segue.
Va premesso che, in tema di quantificazione di sanzioni amministrative, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del
Giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il
Giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 9255/2013; Cass. n. 4844/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto del complesso delle caratteristiche del caso in esame e dell'assenza di particolari indici di gravità, questo Giudice reputa congruo commisurare la sanzione in misura pari al minimo edittale.
Tenuto conto, pertanto, dell'importo complessivo dei contributi dei quali è stato omesso il versamento (€5.441,00), la sanzione deve dunque essere rideterminata nella somma di
€8.161,50, in luogo della somma di €19.043,50 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Pag. 4 di 5 7.In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il Giudice ridetermina la sanzione nell'importo di €8.161,50, confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta.
8.La limitata misura di accoglimento dell'opposizione, la peculiarità del caso trattato e delle questioni in diritto dirimenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.modifica l'ordinanza ingiunzione n. OI-001444066 emessa dall' - sede di AR _2
(notificata alla società, quale obbligato in solido, in data 21.02.2024), limitatamente all'entità della sanzione che ridetermina in €8.161,50;
2.rigetta per il resto il ricorso;
3.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
AR, 4.02.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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