TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 29551 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma alla Via Romeo Romei n. 27 presso lo studio dell'Avv. Roberto Savarese che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f./p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in San Donato Milanese alla Via Dell'unione Europea n. 6a presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Ficarra e Simona Bognanni opposta-contumace
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2779/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, la parte opponente ha così precisato le conclusioni:
“In Via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per i Controparte_1 motivi di cui la narrativa e per l'effetto dichiarare nullo, per compensazione delle posizioni di dare/avere totalmente considerate (incluso l'equo risarcimento per la mancata formazione professionale accordata), il D.I. n. 2779/2022 del 18/02/2022 con condanna alle spese e onorari causa da liquidare ai procuratori antistatari.
pagina 1 di 6 In Via subordinata: accertare e dichiarare la maturazione del diritto al rimborso del premio pari al 15% fatturato generato per l'acquisto di prodotti, come da contratto, e altresì accertare e dichiarare l'errore di consegna della merce in riferimento alla fattura n. n. 2001104455 del 30/06/2020 per la somma di
Euro 1.824,00 e per l'effetto dichiarare la riduzione del quantum debeatur alla somma pari a Euro
3.881,00 con compensazione delle spese e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
La (di seguito anche ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
2779/2022 emesso in data 18.02.2022 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore della (di seguito anche ) della somma di euro 8.301,92, oltre Controparte_1 CP_1 agli interessi e alle spese di lite, in forza di sei fatture allegate al ricorso monitorio unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili.
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta ha dedotto che: in data 7.01.2020 la aveva CP_1 stipulato un contratto triennale per la fornitura di prodotti cosmetici e servizi di promozione marketing con le società del “Gruppo c.d. Gogen” (utilizzatrici dell'omonimo marchio) e precisamente con la Macro
S.r.l., la la Lety S.r.l., la e la alla quale era poi succeduta Parte_2 Controparte_2 CP_3 la subentrando a tutti gli effetti di legge nel suddetto contratto;
il contratto prevedeva Parte_1 determinati obiettivi di fatturato che il “Gruppo Gogen” avrebbe dovuto raggiungere al termine di ogni anno ed in particolare per il primo anno (2020) era fissato come obiettivo l'acquisto di prodotti per un importo pari a complessivi 130.000,00; al raggiungimento di tale obiettivo la si era obbligata a CP_1 riconoscere uno sconto pari al 15% del fatturato netto generato da ciascun cliente con l'acquisto di prodotti durante l'anno contrattuale;
alla scadenza del primo anno il “Gruppo Gogen” aveva raggiunto la soglia-premio concordata e, pertanto, ogni società aveva richiesto ed ottenuto dalla la somma CP_1 pari al 15% del fatturato rispettivamente maturato;
anche l'odierna opponente aveva raggiunto un fatturato d'acquisto di prodotti pari ad Euro 17.300,00, maturando così il diritto di vedersi CP_1 corrispondere la somma di euro 2.595,00, pari al 15% di euro 17.300,00; tuttavia, la predetta somma non era stata rimborsata all'odierna opponente a causa della pendenza di pagamenti, imputabili all'anno 2020, ancora da saldare;
invero, nella corrispondenza intercorsa con il sig. “sails manager” della Parte_3
, la aveva chiesto la compensazione di quanto dovuto con il residuo da pagare per CP_1 Pt_1
l'acquisto di merci effettuato nell'anno 2020; inoltre, in forza dell'art. 5 del citato contratto, la società opposta avrebbe dovuto erogare una formazione tecnico-professionale finalizzata all'utilizzo corretto dei prodotti, ma tale obbligazione non era mai stata adempiuta, sicché l'opponente era rimasta priva della formazione del suo personale all'utilizzo dei prodotti forniti da controparte;
infine, la fattura n.
pagina 2 di 6 2001104455 del 30.06.2020 di euro 1.824,00 era stata emessa nei confronti della , ma la merce Pt_1 cui l'acquisto si riferiva era stata erroneamente inviata al locale commerciale di Via Simone Martini n
6/8, ove la società non era più presente, essendosi trasferita a Via Cesare Pavese;
pertanto l'odierna opponente non aveva mai usufruito di tale specifica fornitura che era stata presa in consegna da altra società appartenente allo stesso gruppo che, per accordi interni, era subentrata nel locale di Simone
Martini in luogo della . Pt_1
In punto di diritto la società opponente ha quindi denunciato i molteplici inadempimenti della CP_1 ed in particolare: a) il mancato riconoscimento del “premio” maturato dalla a seguito Pt_1 dell'acquisto di merci per importo pari ad Euro 17.300,00; b) la mancata formazione dei dipendenti sul corretto utilizzo dei prodotti offerti;
c) l'erronea spedizione della merce di cui alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020; d) la mancata tutela del cliente nella gestione dei rapporti con quest'ultimo.
Tutto ciò esposto e dedotto la ha chiesto in via principale l'integrale compensazione del credito Pt_1 oggetto di ingiunzione o, in via subordinata, la sua riduzione, tenuto conto del diritto al rimborso del premio pari al 15% fatturato generato per l'acquisto di prodotti, del diritto all'equo risarcimento per la mancata formazione professionale promessa e dell'errore di consegna della merce in riferimento alla fattura n. n. 2001104455 del 30/06/2020 per la somma di Euro 1.824,00.
La , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione, non si è costituita ed è stata CP_1 dichiarata contumace.
Sono stati quindi concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) richiesti dalla parte opponente che non ha formulato richieste istruttorie.
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la mediante il Pt_1 deposito di note scritte ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) stante l'espressa rinuncia di parte opponente.
***
1 – Per quanto chiarito e documentato dalla stessa società opponente la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla trova titolo in un contratto di esclusiva commerciale avente ad oggetto la CP_1 fornitura di prodotti cosmetici e la prestazione di servizi di promozione marketing. Il contratto, allegato al fascicolo di parte opponente, reca la data del 7 gennaio 2020 e risulta sottoscritto dal fornitore CP_1
e dai clienti Macro S.r.l., Lety S.r.l. e Parte_2 CP_3 Controparte_2
La ha poi essere subentrata alla nel rapporto contrattuale Parte_1 Parte_4 CP_3 intrattenuto con l'odierna opposta.
pagina 3 di 6 Nell'art.
5.1 della scrittura negoziale in esame è espressamente previsto l'obbligo della non solo CP_1 di fornire i prodotti e i servizi e il relativo materiale promo-pubblicitario, ma anche di “erogare una formazione tecnico-professionale una tantum finalizzata all'utilizzo corretto dei Prodotti, secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti”.
Per quanto risulta dall'allegato B del contratto i clienti si sono obbligati ad acquistare dei quantitativi minimi di prodotti e il quantitativo annuale minimo per l'anno 2020 è stato fissato in euro 130.000,00.
Al punto 4 dell'allegato C del contratto è poi previsto uno sconto condizionato all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dai clienti: in tale ipotesi la si è impegnata “a riconoscere a ciascuno CP_1 dei clienti uno sconto pari al 15% del fatturato netto generato da ciascun cliente con l'acquisto di prodotti durante l'anno contrattuale”.
Ora, la ha agito in sede monitoria per il pagamento di sei fatture relative alla suddetta forniture. CP_1
Le fatture azionate, allegate in copia al fascicolo monitorio unitamente all'estratto autentico del registro iva, sono le seguenti: 1) fattura n. 2001104455 del 30/06/2020 di euro 1.824,00; 2) fattura 2001104458 del 30/06/2020 di 1.531,73; 3) fattura n. 2001104703 del 13/07/2020 di euro 112,50; 4) fattura n.
2001105129 del 31/07/2020 di euro 2.443,42; 5) fattura n. 2001106950 del 30/09/2020 di euro 4.052,77;
6) fattura n. 2001107603 del 29/10/2020 di euro 15,37.
1.1 - Si osserva anzitutto che l'odierna opponente non solo ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta, ma, avendo eccepito la mancata ricezione soltanto della merce di cui alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto le forniture di cui alle altre cinque fatture azionate da controparte.
Pertanto, con riguardo alle cinque fatture non impugnate, deve ritenersi operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione all'adempimento della fornitura da parte della società qui opposta.
1.2 - Con riferimento invece alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020 di euro 1.824,00 la ha Pt_1 eccepito che la merce fatturata era stata erroneamente inviata al locale commerciale di Via Simone
Martini n. 6/8 - ove la società non era più presente, essendosi trasferita a Via Cesare Pavese - ed era stata presa in consegna da altra società appartenente allo stesso gruppo.
L'eccezione, tuttavia, non è supportata da alcuna prova. Non risulta infatti documentata né l'originaria sede della , né il trasferimento presso la nuova sede, né tanto meno la tempestiva comunicazione Pt_1 di tale trasferimento alla società fornitrice. Non vi è prova neanche dell'avvenuta consegna della merce ad altra società del gruppo, che peraltro non è stata neanche specificamente individuata. Da ultimo non risulta dimostrata l'impossibilità della di recuperare la merce presso la vecchia sede. Pt_1
pagina 4 di 6 Di conseguenza analogamente alle altre fatture anche l'importo indicato nella fattura n. 2001104455 del
30.06.2020 deve essere addebitato all'odierna opponente.
1.3 - Quest'ultima ha poi sollevato un'eccezione di compensazione opponendo al credito oggetto di ingiunzione un controcredito costituito dal diritto al rimborso dello “sconto condizionato” previsto dal punto 4 dell'allegato C del contratto (pari al 15% del fatturato generato per l'acquisto di prodotti) e dal diritto all'equo risarcimento per la mancata formazione professionale promessa dalla società opposta all'art.
5.1 del contratto.
Al riguardo è bene premettere che grava sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (cfr. tra le tante
Cass. 12/01/2016 n. 292).
1.4 - Quanto allo “sconto condizionato” di cui all'allegato C del contratto l'odierna opponente non ha dimostrato il raggiungimento da parte di tutte le società del gruppo coinvolte nel contratto del quantitativo annuale minimo fissato per l'anno 2020 (euro 130.000,00), quale condizione necessaria per il riconoscimento del premio. La inoltre non ha documentato il proprio fatturato netto generato Pt_1 nell'anno 2020 con l'acquisto di prodotti forniti dalla con conseguente impossibilità di calcolare CP_1 il premio.
1.5 - Quanto all'obbligo assunto dalla parte opposta di “erogare una formazione tecnico-professionale una tantum finalizzata all'utilizzo corretto dei Prodotti” in primo luogo si osserva che, per quanto previsto dall'art.
5.1 del contratto sopra citato, le parti contraenti avrebbero dovuto specificamente concordare “i termini e le modalità” per l'adempimento di tale prestazione. Ebbene non vi è prova che la società opponente abbia mai richiesto alla l'erogazione di tale prestazione una tantum e che CP_1 quest'ultima si sia sottratta alla richiesta di controparte.
In ogni caso non è stato specificamente allegato né tanto meno provato il danno conseguente all'inadempimento di tale prestazione, precludendo così la quantificazione del risarcimento genericamente preteso dall'opponente. Ed invero, “Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare
l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito e in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
pagina 5 di 6 2 - Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 – Per le spese di lite relative al giudizio di opposizione nulla è dovuto alla rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2779/2022 emesso in data 18 febbraio 2022 proposta dalla nei Parte_1 confronti della ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
• respinge l'opposizione e tutte le domande proposte dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• nulla sulle spese del giudizio di opposizione.
Roma, lì 15 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Simone Petrilli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 29551 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma alla Via Romeo Romei n. 27 presso lo studio dell'Avv. Roberto Savarese che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f./p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in San Donato Milanese alla Via Dell'unione Europea n. 6a presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Ficarra e Simona Bognanni opposta-contumace
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2779/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, la parte opponente ha così precisato le conclusioni:
“In Via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per i Controparte_1 motivi di cui la narrativa e per l'effetto dichiarare nullo, per compensazione delle posizioni di dare/avere totalmente considerate (incluso l'equo risarcimento per la mancata formazione professionale accordata), il D.I. n. 2779/2022 del 18/02/2022 con condanna alle spese e onorari causa da liquidare ai procuratori antistatari.
pagina 1 di 6 In Via subordinata: accertare e dichiarare la maturazione del diritto al rimborso del premio pari al 15% fatturato generato per l'acquisto di prodotti, come da contratto, e altresì accertare e dichiarare l'errore di consegna della merce in riferimento alla fattura n. n. 2001104455 del 30/06/2020 per la somma di
Euro 1.824,00 e per l'effetto dichiarare la riduzione del quantum debeatur alla somma pari a Euro
3.881,00 con compensazione delle spese e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
La (di seguito anche ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
2779/2022 emesso in data 18.02.2022 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore della (di seguito anche ) della somma di euro 8.301,92, oltre Controparte_1 CP_1 agli interessi e alle spese di lite, in forza di sei fatture allegate al ricorso monitorio unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili.
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta ha dedotto che: in data 7.01.2020 la aveva CP_1 stipulato un contratto triennale per la fornitura di prodotti cosmetici e servizi di promozione marketing con le società del “Gruppo c.d. Gogen” (utilizzatrici dell'omonimo marchio) e precisamente con la Macro
S.r.l., la la Lety S.r.l., la e la alla quale era poi succeduta Parte_2 Controparte_2 CP_3 la subentrando a tutti gli effetti di legge nel suddetto contratto;
il contratto prevedeva Parte_1 determinati obiettivi di fatturato che il “Gruppo Gogen” avrebbe dovuto raggiungere al termine di ogni anno ed in particolare per il primo anno (2020) era fissato come obiettivo l'acquisto di prodotti per un importo pari a complessivi 130.000,00; al raggiungimento di tale obiettivo la si era obbligata a CP_1 riconoscere uno sconto pari al 15% del fatturato netto generato da ciascun cliente con l'acquisto di prodotti durante l'anno contrattuale;
alla scadenza del primo anno il “Gruppo Gogen” aveva raggiunto la soglia-premio concordata e, pertanto, ogni società aveva richiesto ed ottenuto dalla la somma CP_1 pari al 15% del fatturato rispettivamente maturato;
anche l'odierna opponente aveva raggiunto un fatturato d'acquisto di prodotti pari ad Euro 17.300,00, maturando così il diritto di vedersi CP_1 corrispondere la somma di euro 2.595,00, pari al 15% di euro 17.300,00; tuttavia, la predetta somma non era stata rimborsata all'odierna opponente a causa della pendenza di pagamenti, imputabili all'anno 2020, ancora da saldare;
invero, nella corrispondenza intercorsa con il sig. “sails manager” della Parte_3
, la aveva chiesto la compensazione di quanto dovuto con il residuo da pagare per CP_1 Pt_1
l'acquisto di merci effettuato nell'anno 2020; inoltre, in forza dell'art. 5 del citato contratto, la società opposta avrebbe dovuto erogare una formazione tecnico-professionale finalizzata all'utilizzo corretto dei prodotti, ma tale obbligazione non era mai stata adempiuta, sicché l'opponente era rimasta priva della formazione del suo personale all'utilizzo dei prodotti forniti da controparte;
infine, la fattura n.
pagina 2 di 6 2001104455 del 30.06.2020 di euro 1.824,00 era stata emessa nei confronti della , ma la merce Pt_1 cui l'acquisto si riferiva era stata erroneamente inviata al locale commerciale di Via Simone Martini n
6/8, ove la società non era più presente, essendosi trasferita a Via Cesare Pavese;
pertanto l'odierna opponente non aveva mai usufruito di tale specifica fornitura che era stata presa in consegna da altra società appartenente allo stesso gruppo che, per accordi interni, era subentrata nel locale di Simone
Martini in luogo della . Pt_1
In punto di diritto la società opponente ha quindi denunciato i molteplici inadempimenti della CP_1 ed in particolare: a) il mancato riconoscimento del “premio” maturato dalla a seguito Pt_1 dell'acquisto di merci per importo pari ad Euro 17.300,00; b) la mancata formazione dei dipendenti sul corretto utilizzo dei prodotti offerti;
c) l'erronea spedizione della merce di cui alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020; d) la mancata tutela del cliente nella gestione dei rapporti con quest'ultimo.
Tutto ciò esposto e dedotto la ha chiesto in via principale l'integrale compensazione del credito Pt_1 oggetto di ingiunzione o, in via subordinata, la sua riduzione, tenuto conto del diritto al rimborso del premio pari al 15% fatturato generato per l'acquisto di prodotti, del diritto all'equo risarcimento per la mancata formazione professionale promessa e dell'errore di consegna della merce in riferimento alla fattura n. n. 2001104455 del 30/06/2020 per la somma di Euro 1.824,00.
La , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione, non si è costituita ed è stata CP_1 dichiarata contumace.
Sono stati quindi concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) richiesti dalla parte opponente che non ha formulato richieste istruttorie.
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la mediante il Pt_1 deposito di note scritte ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) stante l'espressa rinuncia di parte opponente.
***
1 – Per quanto chiarito e documentato dalla stessa società opponente la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla trova titolo in un contratto di esclusiva commerciale avente ad oggetto la CP_1 fornitura di prodotti cosmetici e la prestazione di servizi di promozione marketing. Il contratto, allegato al fascicolo di parte opponente, reca la data del 7 gennaio 2020 e risulta sottoscritto dal fornitore CP_1
e dai clienti Macro S.r.l., Lety S.r.l. e Parte_2 CP_3 Controparte_2
La ha poi essere subentrata alla nel rapporto contrattuale Parte_1 Parte_4 CP_3 intrattenuto con l'odierna opposta.
pagina 3 di 6 Nell'art.
5.1 della scrittura negoziale in esame è espressamente previsto l'obbligo della non solo CP_1 di fornire i prodotti e i servizi e il relativo materiale promo-pubblicitario, ma anche di “erogare una formazione tecnico-professionale una tantum finalizzata all'utilizzo corretto dei Prodotti, secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti”.
Per quanto risulta dall'allegato B del contratto i clienti si sono obbligati ad acquistare dei quantitativi minimi di prodotti e il quantitativo annuale minimo per l'anno 2020 è stato fissato in euro 130.000,00.
Al punto 4 dell'allegato C del contratto è poi previsto uno sconto condizionato all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dai clienti: in tale ipotesi la si è impegnata “a riconoscere a ciascuno CP_1 dei clienti uno sconto pari al 15% del fatturato netto generato da ciascun cliente con l'acquisto di prodotti durante l'anno contrattuale”.
Ora, la ha agito in sede monitoria per il pagamento di sei fatture relative alla suddetta forniture. CP_1
Le fatture azionate, allegate in copia al fascicolo monitorio unitamente all'estratto autentico del registro iva, sono le seguenti: 1) fattura n. 2001104455 del 30/06/2020 di euro 1.824,00; 2) fattura 2001104458 del 30/06/2020 di 1.531,73; 3) fattura n. 2001104703 del 13/07/2020 di euro 112,50; 4) fattura n.
2001105129 del 31/07/2020 di euro 2.443,42; 5) fattura n. 2001106950 del 30/09/2020 di euro 4.052,77;
6) fattura n. 2001107603 del 29/10/2020 di euro 15,37.
1.1 - Si osserva anzitutto che l'odierna opponente non solo ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta, ma, avendo eccepito la mancata ricezione soltanto della merce di cui alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto le forniture di cui alle altre cinque fatture azionate da controparte.
Pertanto, con riguardo alle cinque fatture non impugnate, deve ritenersi operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione all'adempimento della fornitura da parte della società qui opposta.
1.2 - Con riferimento invece alla fattura n. 2001104455 del 30.06.2020 di euro 1.824,00 la ha Pt_1 eccepito che la merce fatturata era stata erroneamente inviata al locale commerciale di Via Simone
Martini n. 6/8 - ove la società non era più presente, essendosi trasferita a Via Cesare Pavese - ed era stata presa in consegna da altra società appartenente allo stesso gruppo.
L'eccezione, tuttavia, non è supportata da alcuna prova. Non risulta infatti documentata né l'originaria sede della , né il trasferimento presso la nuova sede, né tanto meno la tempestiva comunicazione Pt_1 di tale trasferimento alla società fornitrice. Non vi è prova neanche dell'avvenuta consegna della merce ad altra società del gruppo, che peraltro non è stata neanche specificamente individuata. Da ultimo non risulta dimostrata l'impossibilità della di recuperare la merce presso la vecchia sede. Pt_1
pagina 4 di 6 Di conseguenza analogamente alle altre fatture anche l'importo indicato nella fattura n. 2001104455 del
30.06.2020 deve essere addebitato all'odierna opponente.
1.3 - Quest'ultima ha poi sollevato un'eccezione di compensazione opponendo al credito oggetto di ingiunzione un controcredito costituito dal diritto al rimborso dello “sconto condizionato” previsto dal punto 4 dell'allegato C del contratto (pari al 15% del fatturato generato per l'acquisto di prodotti) e dal diritto all'equo risarcimento per la mancata formazione professionale promessa dalla società opposta all'art.
5.1 del contratto.
Al riguardo è bene premettere che grava sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (cfr. tra le tante
Cass. 12/01/2016 n. 292).
1.4 - Quanto allo “sconto condizionato” di cui all'allegato C del contratto l'odierna opponente non ha dimostrato il raggiungimento da parte di tutte le società del gruppo coinvolte nel contratto del quantitativo annuale minimo fissato per l'anno 2020 (euro 130.000,00), quale condizione necessaria per il riconoscimento del premio. La inoltre non ha documentato il proprio fatturato netto generato Pt_1 nell'anno 2020 con l'acquisto di prodotti forniti dalla con conseguente impossibilità di calcolare CP_1 il premio.
1.5 - Quanto all'obbligo assunto dalla parte opposta di “erogare una formazione tecnico-professionale una tantum finalizzata all'utilizzo corretto dei Prodotti” in primo luogo si osserva che, per quanto previsto dall'art.
5.1 del contratto sopra citato, le parti contraenti avrebbero dovuto specificamente concordare “i termini e le modalità” per l'adempimento di tale prestazione. Ebbene non vi è prova che la società opponente abbia mai richiesto alla l'erogazione di tale prestazione una tantum e che CP_1 quest'ultima si sia sottratta alla richiesta di controparte.
In ogni caso non è stato specificamente allegato né tanto meno provato il danno conseguente all'inadempimento di tale prestazione, precludendo così la quantificazione del risarcimento genericamente preteso dall'opponente. Ed invero, “Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare
l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito e in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
pagina 5 di 6 2 - Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 – Per le spese di lite relative al giudizio di opposizione nulla è dovuto alla rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2779/2022 emesso in data 18 febbraio 2022 proposta dalla nei Parte_1 confronti della ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
• respinge l'opposizione e tutte le domande proposte dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• nulla sulle spese del giudizio di opposizione.
Roma, lì 15 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Simone Petrilli
pagina 6 di 6