Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Sentenza 30 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/12/2021, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2021
N. 01575/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2020 REG.RIC.
N. 00563/2020 REG.RIC.
N. 01372/2020 REG.RIC.
N. 01373/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2020, proposto da
CO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Adsp Mas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello. Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia Demanio - Direzione Territoriale EN, Agenzia Demanio, A.S.Po. Chioggia - Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2020, proposto da
CO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2020, proposto da
CO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 562 del 2020:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento 28.05.2020, n. 11476, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, ha respinto la domanda della ricorrente di proroga del termine di ultimazione dei lavori affermando che non sarebbe possibile stabilire un nuovo termine temporale di completamento dell'opera che abbia un logico fondamento iniziale da cui partire, non potendo la richiedente dar corso al completamento dell'impianto secondo il progetto approvato non avendo CO NE la disponibilità della banchina demaniale a seguito del preavviso di diniego della concessione demaniale richiesta dalla ricorrente emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Settentrionale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/10/2020 (primi motivi aggiunti):
- del provvedimento direttoriale 0015537 del 14.07.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerarie - ha respinto la domanda della ricorrente in data 22.05.2019 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito di GPL presso Punta Colombi finalizzato alle prove tecniche preliminari al collaudo del deposito medesimo previsto dal decreto interministeriale n. 17407 del 26.05.2015 (autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del deposito di GPL).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9/6/2021 (secondi motivi aggiunti):
- del decreto interministeriale n. 173 del 7/5/2021, adottato in attuazione dell'art. 95, comma 25, D.L. 14/8/2021, n. 104, convertito in L. 13/10/2021, n. 126 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”), con cui è stato individuato il deposito costiero di proprietà della ricorrente in Chioggia, Punta Colombi, tra gli impianti di stoccaggio di GPL le cui autorizzazioni di costruzione ed esercizio sono state dichiarate inefficaci e per i quali è stato vietato l'avvio dell'esercizio, nonché sono state definiti criteri e modalità di indennizzo..
quanto al ricorso n. 563 del 2020:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati il 25/8/2020:
- del provvedimento presidenziale n. 0007792 del 29-5-2020, comunicato con pec 29/5/2020, con il quale l'AdSP ha respinto la domanda di rilascio della concessione pluriennale ex art. 36 e 52 Cod. Nav. richiesta dalla ricorrente sin dal 14 -5- 2019;
- del silenzio serbato dalla stessa AdSP sulla diffida formulata dalla ricorrente con pec 21 novembre 2019 affinchè venissero poste in essere le attività tutte ritenute necessarie per il collaudo della banchina demaniale oggetto del rigetto di cui al provvedimento sub 1;
- del provvedimento n. 5557 del 7 aprile 2020 con il quale è stata respinta la domanda di consegna anticipata della banchina medesima;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/10/2020:
- della nota Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale del 3/9/2020 nonchè illegittimità inerzia nella medesima Autorità..
quanto al ricorso n. 1372 del 2020:
per la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti dirigenziali in data 28 maggio 2020, n. 11476, avente ad oggetto diniego di proroga del termine di ultimazione lavori del deposito di GPL nel porto di Chioggia, Val di Rio, e in data 14 luglio 2020, n. 0015537, portante diniego di autorizzazione ad eseguire le prove tecniche finalizzate al collaudo parziale del deposito e diniego di avvio del collaudo parziale, nonché dal provvedimento dirigenziale del 29 maggio 2019, n. 11016, annullato con sentenza n. 740 del 14 agosto 2020 portante divieto di interventi di edilizia libera..
quanto al ricorso n. 1373 del 2020:
per la condanna dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti presidenziali in data 7 aprile 2020, n. 5557, e 29 maggio 2020, n. 0007792, recanti rispettivamente diniego di occupazione anticipata e diniego di concessione demaniale pluriennale di porzione di banchina adiacente al deposito di GPL di proprietà della ricorrente nell'area portuale di Chioggia, Val di Rio – Punta Saloni..
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Sviluppo Economico, del Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibili e dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. 17369 del 21 maggio 2013, adottato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministero dei trasporti (MIT), la società CO Petroli veniva autorizzata a realizzare un deposito costiero per oli minerali, della capacità di mc. 1350, nel Comune di Chioggia, loc. Val da Rio, composto da serbatoi metallici fuori terra per lo stoccaggio di gasolio e da vari fusti e confezioni sigillate per lo stoccaggio di olio lubrificante.
In data 8.04.2014, la società CO NE, nel frattempo subentrata nella titolarità dell’autorizzazione a seguito della cessione del ramo d’azienda da parte della società CO Petroli, presentava al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza per l’ampliamento del costruendo impianto di stoccaggio e travaso di oli minerali, con l’aggiunta di altre installazioni, al fine di raggiungere una capacità di stoccaggio di 10.350 mc di carburanti, di cui 9.000 per GPL.
Il deposito costiero di carburanti avrebbe avuto una capacità complessiva di stoccaggio, a modifiche di progetto ultimate, di 10.350 mc e sarebbe stato composto dai serbatoi fuori terra per gasolio e olio lubrificante (già autorizzati nel 2013) e da 3 serbatoi tumulati da 3.000 mc ciascuno per GPL, oltre che da punti di travaso per scarico/carico e area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto.
Con decreto n. 17407 del 26.05.2015 il MISE rilasciava a CO NE l'autorizzazione a realizzare il deposito costiero di carburanti, con le modifiche progettuali richieste e l’aumento della capacità di stoccaggio sino a 10.350 mc complessivi di gasolio, oli minerali e GPL.
Il decreto prevedeva tra l’altro, sotto pena di decadenza dell’autorizzazione, che la società avrebbe dovuto ultimare i lavori entro due anni dalla data di rilascio del decreto medesimo (quindi entro maggio 2017), salvo eventuali proroghe rilasciate dal MISE, sentito il MIT.
Con istanza 8.05.2017 CO NE chiedeva una proroga di due anni del termine di fine lavori, evidenziando una serie di inconvenienti sopravvenuti che avrebbero impedito la conclusione del progetto entro il termine fissato dal decreto autorizzativo del 2015.
Il MISE, acquisito il nulla osta del MIT, con provvedimento n. 1246 del 24.05.2017, autorizzava la conclusione dei lavori sino al 26.05.2019.
In tale contesto va evidenziato che il GIP del Tribunale penale di Venezia, con decreto del 14.6.2017, disponeva il sequestro di una porzione della banchina e della condotta trasversale nella quale avrebbe dovuto essere posato il braccio di carico del combustibile (c.d. pipeline) per il travaso via mare del GPL negli erigendi serbatoi. E ciò nell’ambito delle indagini per i titoli di reato di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. Nav. iscritti a carico del Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale, istituita dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, che gestiva il Porto di Chioggia (c.d. ASPO), dei legali rappresentanti della società esecutrice dei lavori (CO.ED.MAR S.r.l.) nonché del direttore dei lavori.
In particolare, l’innovazione illecita e l’abusiva occupazione sono consistiti nella realizzazione di un “cunicolo corrente, pari a circa 23 m, in senso trasversale alla banchina [...] praticato dal margine lato mare fino al confine con l’area privata di proprietà ASPO [...] da utilizzarsi alla stregua di sottoservizio finalizzata al transito di condotte di movimentazione per l’impianto di GPL in via di costruzione”.
Nel 2019 la ricorrente, ritenuta la collocazione del braccio di carico a mare non rilevante ai fini della valutazione di ultimazione lavori, comunicava alla P.A. l’ultimazione del deposito costiero di carburanti e presentava all’Autorità Portuale e al MISE una serie di domande finalizzate alla concreta messa in esercizio dell’impianto (rilascio della concessione demaniale della banchina, occupazione anticipata della stessa, attivazione del procedimento di collaudo, autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto) che, tuttavia, venivano denegate o non riscontrate dalla P.A..
La ricorrente, quindi, proponeva una serie di ricorsi con i quali contestava, di volta in volta, gli atti (dinieghi) e i comportamenti (silenzi) delle intimate Amministrazioni che impedivano la messa in esercizio dell’impianto precedentemente autorizzato e pressochè ultimato.
Ne seguiva un vasto contenzioso, che in parte veniva definito da questo Tribunale, con sentenze nn. 399/2020, 400/2020, 740/2020 e in parte proseguiva con i giudizi all’esame.
In particolare, per quel che in questa sede maggiormente interessa, la ricorrente, con nota del 22 maggio 2019, comunicava al MISE l’ultimazione dell’impianto e chiedeva alla P.A. l’attivazione del procedimento di collaudo previsto dall’art. 5 del decreto autorizzativo 2015 nonché l’autorizzazione all’esercizio provvisorio delle opere al momento realizzate, al fine di poter condurre le prove tecniche funzionali al collaudo medesimo e, quindi, il differimento della fine dei lavori.
Il MISE, acquisito il parere del MIT, con note n. 11476 del 28-05-2020 (preavviso di rigetto) e n. 0015537 del 14.07.2020 (provvedimento finale), respingeva le istanze di avvio del procedimento di collaudo, di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto e di proroga del termine di ultimazione dei lavori, attesa l’esistenza di una serie di situazioni ostative, tra le quali l’incompletezza dell’opera (che risultava priva del braccio di carico a mare, elemento ritenuto dal MISE essenziale per assicurare il funzionamento del deposito di carburanti e in particolare il rifornimento di GPL dalle navi gasiere), il preavviso di rigetto dell’AdSP della concessione demaniale e il sequestro giudiziario del cunicolo ricavato nella banchina ove avrebbe dovuto essere posizionato il braccio di carico, disposto dal GIP del Tribunale penale di Venezia, con decreto del 14.6.2017.
Avverso tali atti e provvedimenti negativi (preavviso di rigetto e successivo diniego di avvio dell’iter di collaudo del deposito, di concessione dell’esercizio provvisorio dell’impianto e di proroga del termine di ultimazione dei lavori) insorgeva la ricorrente, con ricorso principale e motivi aggiunti proposti nell’ambito del giudizio RG 562/2020.
Parallelamente, pochi giorni prima di formulare le surriferite istanze al MISE, la ricorrente, in data 14.5.2019, aveva presentato all’AdSP (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale) due domande, rispettivamente di concessione demaniale pluriennale e di anticipata occupazione della banchina ex art. 38 Cod. Nav.
L’Autorità Portuale, con provvedimenti del 7.04.2020 n. 5557 e del 29.05.2020 n. 0007792 respingeva entrambe le istanze, attesa la mancanza del collaudo previsto dall’art. 12 del Reg. Cod. Nav, l’indisponibilità giuridica di parte della banchina oggetto di sequestro preventivo e il suo mancato incameramento al demanio.
Tali dinieghi venivano impugnati dalla ricorrente con il ricorso RG. 563/2020 unitamente a un preteso silenzio sulla diffida del 21.11.2019 con cui la ricorrente aveva chiesto all’AdSP di porre in essere tutte le attività ritenute necessarie per il collaudo della banchina demaniale.
In corso di causa, in data 14.08.2020, durante la pendenza dei suddetti giudizi (R.G. 562 e 563 del 2020) proposti dalla ricorrente avverso i provvedimenti negativi del MISE e dell’Autorità Portuale, entrava in vigore l’art. 95, comma 24, D.L. 104/2020, convertito con l. 13.10.2020, n. 126, che vietava il rilascio di “concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO”, nonché “l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti”.
In data 30.12.2020 la ricorrente depositava due ulteriori ricorsi (RG 1372/2020 e 1373/2020) - oltre a quelli rubricati ai nn. 562 e 563/2020 - con i quali chiedeva il risarcimento degli asseriti danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti ministeriali e dell’AdSP ritenuti illegittimi.
Successivamente entrava in vigore il decreto interministeriale n. 173/2021, con cui il Ministro per la Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed il Ministro della Cultura, in attuazione del sopra richiamato art. 95 D.L. 104/2020, individuava e dichiarava inefficaci e, quindi, revocava – a fronte della corresponsione di un indennizzo - le autorizzazioni già adottate relative al deposito costiero di CO NE. Fra i molteplici provvedimenti revocati dal D.M. n. 173/2021 si segnalano in particolare:
- il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, di autorizzazione all’installazione del deposito costiero di GPL;
- il decreto ministeriale n. 0012461 del 24 maggio 2017, che autorizzava la proroga e l’ultimazione dei lavori fino al 26 maggio 2019;
- il provvedimento n. 9036 del 2 febbraio 2015 e le determinazioni nn. 333/2015 e 668/2015 della Provincia di Venezia di non assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.
Il D.M. n. 173/2021 - con cui è stato individuato il deposito costiero di CO NE tra gli impianti di stoccaggio di GPL le cui autorizzazioni di costruzione ed esercizio sono state dichiarate inefficaci e per i quali è stato vietato l'avvio dell'esercizio, nonché sono state definiti criteri e modalità di corresponsione dell’indennizzo - veniva impugnato dalla ricorrente nell’ambito del giudizio RG 562/202, con appositi motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), con i quali la società ricorrente chiedeva l’annullamento del suddetto decreto ministeriale sia perché affetto da vizi propri sia perché viziato da illegittimità derivata, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di legge presupposte, di cui esso costituisce attuazione.
Ravvisata l’esistenza di ragioni di connessione, il Tribunale disponeva in corso di causa la riunione di tutti i ricorsi e i motivi aggiunti proposti nell’ambito dei giudizi RG. 562/2020, 563/2020, 1372/2020, 1373/2020, che venivano chiamati per la decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021, in vista della quale l’Autorità Portuale sollevava l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tar in favore del Tar Lazio, invocando l’applicazione degli artt. 135 lett. f) e 133, lett. o) c.p.a. che devolvono inderogabilmente al TAR Lazio le controversie relative ai “rigassificatori”.
DIRITTO
1. Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nella memoria del 22 novembre 2021, ha dedotto il difetto di competenza funzionale dell’adito Tar EN in virtù del disposto degli artt. 135 lett. f) e 133, lett. o) c.p.a. che attribuiscono inderogabilmente alla cognizione del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie aventi per oggetto impianti industriali di rigassificazione ovvero le attività di rilevanza strategica individuate dall’art. 57, comma 1, del D.L. n. 5/2012.
L’eccezione è infondata per il semplice e decisivo motivo che l’impianto di cui trattasi non è un “rigassificatore”, ma soltanto un deposito costiero di carburanti e in particolare di GPL.
Secondo quanto desumibile dagli atti di causa, l’impianto di cui trattasi è un deposito di carburanti, che si estende su una superficie di ca. 22 mila metri quadrati, deputato allo stoccaggio di 9 mila metri cubi di GPL e 1.350 metri cubi di gasolio, che dovrebbero arrivare al porto di Chioggia via nave, attraverso le navi gasiere provenienti dalla Russia o dall’Algeria, per poi essere travasati in appositi serbatoi e da qui caricati sui camion per la distribuzione finale. Non consta che nel suddetto impianto vengano effettuate operazioni di rigassificazione che permettono di riportare un gas, trasformato in liquido per il trasporto su nave, al suo originario stato gassoso.
L’Autorità Portuale, del resto, non ha fornito al Collegio alcun elemento per ritenere che l’impianto per cui è causa sia annoverabile tra i “rigassificatori” né tale qualificazione risulta dall’autorizzazione del MISE e dagli atti dei procedimenti ammnistrativi che hanno dato origine al contenzioso.
L’intera vertenza resta, pertanto, incardinata dinanzi all’intestato Tar, involgendo lo scrutinio di atti, provvedimenti e comportamenti che producono effetti diretti nel territorio di Chioggia e nella Laguna di Venezia (art 13, co 1, c.p.a.).
2. Ciò posto, i ricorsi impugnatori e l’azione avverso il silenzio proposti nell’ambito dei giudizi RG 562 e 563 del 2020 contro gli atti, i provvedimenti e i comportamenti con i quali il MISE e l’Autorità Portuale, per quanto di spettanza, hanno denegato o non riscontrato le domande finalizzate alla concreta messa in esercizio del deposito costiero di carburanti (istanze tese ad ottenere il collaudo e la concessione dell’esercizio provvisorio dell’impianto, la proroga del termine di ultimazione dei lavori, il rilascio della concessione demaniale della banchina e l’occupazione anticipata della stessa) devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’eventuale annullamento dei provvedimenti anninistrativi impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e/o l’imposizione a carico della P.A. di un obbligo di provvedere nel senso auspicato dalla ricorrente non arrecherebbero, infatti, a CO NE alcuna concreta utilità, atteso che il rilascio dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente e la messa in esercizio dell’impianto di stoccaggio di GPL sono ormai preclusi dal sopravvenuto disposto normativo (art. 95, co.24, d.l. 104/2020, conv. con l. n. 126/2020; decreto interministeriale n. 173/2021).
Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonchè salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, l’art. 95 D.L. 104/2020, convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126 (rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia”), al comma 24, ha, infatti, espressamente vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
Il decreto interministeriale n. 173/2021, adottato in attuazione del suddetto art. 95, ha poi individuato e dichiarato inefficaci e, quindi, revocato - a fronte della corresponsione di un indennizzo - le autorizzazioni già rilasciate relative al deposito costiero di CO NE.
La messa in esercizio dell’impianto di stoccaggio di GPL di proprietà della ricorrente è, dunque oggi espressamente vietata dalla legge (art. 95, co 24, D.L. 104/2020 convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126) e dal relativo decreto attuativo, il che rende improcedibile il ricorso principale e i primi motivi aggiunti proposti in seno al giudizio RG 562/2020 nonché il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti nel giudizio RG 563/2020.
3. Ferma l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dei suddetti ricorsi, occorre ora scrutinare il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. 562/2020 (secondi motivi aggiunti) con cui CO NE ha chiesto l’annullamento del decreto interministeriale 173/2021, sia perché ritenuto affetto da vizi propri sia perché viziato da illegittimità derivata, riveniente dalla dedotta incostituzionalità delle norme di legge presupposte (art. 95, commi 24, 25 e 26 D.L. 104/2020 convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126), di cui esso costituisce attuazione.
Detto ricorso per motivi aggiunti non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Si esaminano dapprima i vizi di illegittimità derivata del D.M. 173/2021 rivenienti dalla dedotta incostituzionalità dell’art. art. 95, commi 24, 25 e 26 D.L. 104/2020 (ovvero le censure con cui la ricorrente contesta la scelta legislativa di vietare l’attività di stoccaggio di GPL all’interno della Laguna di Venezia, anche se già autorizzata) per poi passare allo scrutinio dei vizi di illegittimità propria del decreto ministeriale, con cui CO NE contesta essenzialmente i criteri e le modalità di determinazione dell’indennizzo.
3.1. La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del D.M. 173/2021 per avere l’art. 95 del d.l. 104/2020, commi 24, 25 e 26, violato numerose norme costituzionali; ha, quindi, chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinchè valuti la compatibilità costituzionale delle norme di legge che, di fatto, le hanno precluso la messa in esercizio dell’impianto di stoccaggio del GPL, precedentemente autorizzato.
Il MISE e l’Autorità Portuale hanno chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alla sospensione del giudizio e reputando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente.
Per una migliore comprensione dei termini del dibattito, si riporta di seguito il testo dei commi 24, 25 e 26 dell’art. 95 del d.l. 104/2020, convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126 (rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia”) della cui legittimità costituzionale la ricorrente dubita:
“24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l’avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonché stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
26.E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114”.
Orbene, richiamata la normativa sospettata d’incostituzionalità, il Tribunale condivide la qualificazione di “legge-provvedimento” dell’art. 95, comma 24, D.L. 104/2020 operata da CO NE, nella parte in cui tale disposizione, alla lett. b), vieta direttamente - sin dalla sua entrata in vigore, con previsione immediatamente efficace e non subordinata all’adozione del successivo D.M. attuativo (meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege) - la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio di GPL, anche se già autorizzati, nei siti riconosciuti dall'UNESCO, tra i quali rientra la Laguna di Venezia.
Il divieto legislativo (art. 95, comma 24, lett b, D.L. 104/2020) di procedere alla messa in esercizio di impianti di stoccaggio di GPL, ubicati nei siti riconosciuti dall’UNESCO (tra i quali rientra la Laguna di Venezia con le città di Venezia e Chioggia), ancorché già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge stessa, ha, infatti, come unico destinatario CO NE, è immediatamente efficace, incide su una materia tipicamente riservata all’autorità amministrativa (il rilascio e la revoca di autorizzazioni e concessioni, la messa in esercizio di impianti di stoccaggio di GPL), ha un contenuto particolare e concreto e rientra, pertanto, nel genus delle “leggi-provvedimento” ovvero di quelle leggi che incidono su un numero determinato o molto limitato di destinatari e hanno un contenuto particolare e concreto (Corte Cost. n. 267/2000).
Tali leggi non sono incompatibili, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione (Corte Cost. sentenze n. 181 del 2019 e n. 85 del 2013); esse, tuttavia, incontrano precisi limiti - in particolare non possono violare il giudicato e il diritto europeo - e sono sottoposte a uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore.
Ciò premesso, il Tribunale reputa che le questioni di legittimità costituzionale prospettate da CO NE siano, a seconda dei casi, inammissibili, manifestamente infondate o irrilevanti
La q.l.c. prospettate sub (III), (VI), (IX),(XI) sono inammissibili poiché la ricorrente non indica le norme costituzionali che si assumono violate, in tal modo impedendo al Tribunale di individuare esattamente le questioni di legittimità costituzionale che si intendono sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale.
Inammissibile, poiché non sufficientemente argomentata, è anche la q.l.c. articolata sub (VII) con cui la ricorrente paventa la violazione dell’art. 77 Cost., per essere stato il decreto-legge approvato in assenza dei requisiti della necessità e dell’urgenza, considerato che eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge. Solo ”l’evidente mancanza” dei presupposti di necessità e urgenza (non argomentata dalla ricorrente, che dedica alla questione poche battute con allegazioni generiche e apodittiche che non mettono in luce l’”evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza) configura tanto un vizio di costituzionalità del decreto-legge quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, che valuti erroneamente l’esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e converta in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (Corte Cost sent. nn. 341 del 2003, 6, 178, 196, 285 e 299 del 2004; 2, 62 e 272 del 2005).
Il dubbio di legittimità costituzionale avanzato sub (IV), con cui CO NE lamenta la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e in particolare del principio di separazione dei poteri, in quanto, secondo l’istante, le Amministrazioni odierne resistenti intenderebbero “aggirare le statuizioni del Giudice amministrativo” non riuscendo in altro e diverso modo ad “affossare l’iniziativa della ricorrente”, è manifestamente infondato poiché la pretesa della ricorrente di ottenere la concessione demaniale della banchina e procedere alla messa in esercizio dell’impianto di stoccaggio di GPL non è coperta da alcun giudicato favorevole.
Con le q.l.c. prospettate sub I), (II), (X), (XII) CO NE lamenta la violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in quanto il legislatore non avrebbe specificamente indicato le finalità perseguite con la legge-provedimento, ponendosi in contraddizione rispetto alla precedente istruttoria “che aveva dimostrato in concreto la ammissibilità dell’impianto proprio sotto i profili ambientale, paesaggistico e culturale” e non avrebbe consentito alla ditta la partecipazione al procedimento.
Profili di incostituzionalità che il Collegio reputa manifestamente infondati poiché la violazione dei principi che presiedono all'attività amministrativa non può essere integralmente invocata anche in caso di leggi-provvedimento, conducendo ad un sindacato equipollente, nei criteri e nei modi, a quello al quale è soggetto il provvedimento amministrativo. Quando la legge si sostituisce all'atto provvedimentale, infatti, non ne mutua con ciò anche i tratti costitutivi (Corte Cost. n. 168/2020).
Il principio del giusto procedimento non ha fondamento costituzionale e, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, le disposizioni censurate indicano chiaramente il fine dell’intervento normativo, ravvisato nella “tutela dell'ambiente e della pubblica sicurezza nonché nella salvaguardare dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano”, con ciò esplicitando i sopravvenuti motivi di interesse pubblico alla luce dei quali è stata ritenuta non più opportuna la perdurante efficacia dei provvedimenti autorizzatori riguardanti l’impianto di stoccaggio di GPL di proprietà della ricorrente.
Con le censure articolate sub (V) e (VIII) la ricorrente deduce la violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., per porsi le norme censurate in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata e il legittimo affidamento e, comunque, per non avere l’art. 95 previsto un indennizzo commisurato al valore venale dell’opera già autorizzata e realizzata.
Anche tali dubbi di costituzionalità non meritano di essere coltivati, poiché manifestamente infondati o irrilevanti.
Le norme censurate perseguono motivi imperativi di interesse generale, ravvisabili nella tutela dell’ambiente e del paesaggio lagunare nonché nella tutela della pubblica incolumità.
Le disposizioni de quibus, infatti, da un lato, salvaguardano l’ambiente e in particolare la Laguna di Venezia, sito conosciuto e difeso in tutto il mondo e ritenuto non più compromissibile e, dall’altro, tutelano la pubblica sicurezza dai pericoli derivanti dal traffico di navi gasiere all’interno del Porto di Chioggia, potenzialmente foriero di arrecare una seria minaccia all’incolumità dei residenti del Comune, in ragione della particolare conformazione dei luoghi, caratterizzata dal fatto che le banchine del porto entrano nel cuore del centro storico di Chioggia.
Tali motivi imperativi di interesse generale, nel loro insieme, giustificano la restrizione della libertà di iniziativa economica, che, com’è noto, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza dei cittadini (art 41 Cost), e prevalgono sulla tutela dell’affidamento creato dall’autorizzazione del 2015, tenuto conto che l’art. 95 e il decreto attuativo 173/2021 compensano il sacrificio economico patito dal privato con la tutela indennitaria che l’ordinamento predispone per il caso di revoca dei provvedimenti amministrativi. E, com’è noto, mentre per l’annullamento d’ufficio la tutela dell’affidamento passa attraverso la previsione di un limite temporale (di carattere rigido o elastico a seconda dei casi), nel caso della revoca la tutela della posizione degli interessati risulta invece garantita da un obbligo di indennizzo a carico dell’amministrazione. Proprio alla luce della previsione di tale ristoro compensativo del pregiudizio economico patito, un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza ritiene che le situazioni giuridiche soggettive favorevoli del privato fondate sull’atto revocando non costituiscono un limite all’esercizio del potere di revoca.
Una lesione delle norme costituzionali e della CEDU che tutelano la proprietà privata non è ipotizzabile, considerato che nella fattispecie scrutinata non siamo in presenza di atti ablatori; la proprietà dell’impianto e delle infrastrutture già realizzate resta, infatti, in capo alla società ricorrente, che potrà, se del caso, riconvertire le opere realizzate e riutilizzarle per altri scopi industriali (vedi meglio infra, par. 3.2).
Le censure di costituzionalità rivolte contro la previsione normativa (comma 26 dell’art. 95) che fissa un tetto massimo (29 milioni di euro) all’indennizzo sono inammissibili, per difetto di rilevanza, poiché la ricorrente non ha provato in giudizio di aver subito un pregiudizio superiore a tale cifra.
La ricorrente, nei propri scritti difensivi, deduce, più volte, che il solo costo di realizzazione dell’impianto è pari a oltre 40 milioni di euro, ma tale affermazione non è supportata da adeguate allegazioni e prove e risulta, allo stato, indimostrata e, comunque, non verificabile: non è, pertanto, possibile dare ingresso a una questione di legittimità costituzionale del tetto massimo all’indennizzo, in assenza della prova certa che il pregiudizio patito sia superiore all’indennizzo.
La stessa ricorrente sembra, in qualche modo, consapevole di non aver dimostrato nel presente giudizio l’entità del pregiudizio patito allorchè, a pag. 8 della memoria di replica depositata il 25 novembre 2021, riferisce di aver “in questi giorni” documentato “alla Commissione ministeriale costituita per i riscontri contabili” che il solo costo dell’opera realizzata ammonta ad oltre 40 milioni di euro, con ciò implicitamente ammettendo che una simile prova non è stata fornita nel presente giudizio (ma semmai solo alla menzionata Commissione ministeriale).
L’enorme mole di documentazione contabile versata in atti dalla ricorrente non può essere valutata da questo Tar perché svincolata da qualsivoglia allegazione e indicazione negli scritti difensivi. La parte ha l’onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce; in assenza delle necessarie indicazioni di parte (produzione documentale senza allegazione) non vi è alcun obbligo da parte del giudice di esaminare i documenti, anche se astrattamente idonei a giustificare illazioni e considerazioni rilevanti ai fini della decisione.
3.2. Ritenuti insussistenti i presupposti per sollevare le q.l.c. prospettate dalla ricorrente, disattese le censure di illegittimità derivata del D.M. 173/2021, può ora passarsi allo scrutinio dei vizi di illegittimità propria del decreto ministeriale, con i quali CO NE contesta essenzialmente i criteri e le modalità di determinazione dell’indennizzo, specie nella parte in cui non prevedono il ristoro del danno emergente e il rimborso dei costi di rimozione delle opere e di ripristino delle aree, trattandosi, a detta della società, di opere non riutilizzabili per la loro destinazione-funzione.
Le doglianze, qui esaminate congiuntamente in ragione dell’omogeneità delle censure dedotte, sono prive di pregio.
Il D.M. 173/2021 ha correttamente parametrato l’indennizzo dovuto al solo danno emergente, con esclusione del lucro cessante, in quanto la revoca in oggetto è stata disposta per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico ed è, dunque, riconducibile alla fattispecie della revoca per sopravvenienze e non al paradigma della revoca-pentimento (non ammessa per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, come quelli precedentemente rilasciati alla ricorrente).
La sopravvenienza rilevante è, nel caso di specie, una sopravvenienza di diritto ed è costituita dall’entrata in vigore dell’art. 95 del d.l. 104/2020, convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il quadro normativo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione del 2015 e ha vietato ex lege l’esercizio e l’avvio dell’attività di stoccaggio di GPL all’interno della Laguna di Venezia, anche se già autorizzate.
La figura della c.d. sopravvenienza normativa, per definizione imprevedibile (Cons. Stato, Sez. V, n. 2358/2020), è idonea a giustificare la revoca di un provvedimento amministrativo (Tar EN n. 733/2018; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1700/2021) laddove, come nel caso di specie, renda non più possibile conservare gli effetti del provvedimento precedentemente rilasciato.
Trattandosi di revoca disposta per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico (sopravvenienza di diritto), e non di revoca-ripensamento attuata dalla P.A. ceteris paribus ovvero sulla base della stessa situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento revocato, il D.M. 173/202 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21-quinquies, comma 1-bis, della l. 241 del 1990 con previsione riferita agli atti di revoca incidenti su rapporti negoziali, ma ritenuta applicabile anche nelle altre ipotesi (quelle, cioè, incidenti sulla generalità dei rapporti amministrativi) - ha correttamente rapportato l’indennizzo al solo danno emergente (perdita subita), con esclusione, quindi, del lucro cessante (mancato guadagno), vale a dire degli eventuali guadagni attualmente o potenzialmente collegati al provvedimento revocato. E ciò sul presupposto che, in presenza di un atto di revoca legittimamente adottato, gli eventuali danni non devono essere risarciti bensì indennizzati limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate dal destinatario del provvedimento oggetto di revoca.
I costi di rimozione dell’impianto e di ripristino delle aree non sono stati legittimamente inclusi nel computo dell’indennizzo (e sono pertanto fuori dai 29 milioni di euro che costituiscono il tetto massimo dell’indennizzo) in quanto afferenti a una spesa non ancora sostenuta dalla ricorrente che, allo stato, non potrebbe essere ammessa a rimborso come danno emergente.
Occorre, inoltre, considerare che il DM 173/2021 non ha revocato il decreto autorizzativo del 2013, che ha consentito la realizzazione dei serbatoi di gasolio e oli lubrificanti e che il decreto n. 17407 del 2015 è stato ritenuto inefficace solo nella parte in cui ha assentito l’installazione del deposito costiero di GPL oggetto del sopravvenuto divieto legislativo.
Non risulta, pertanto, travolta l’autorizzazione al deposito di gasolio e oli lubrificanti del 2013, sicchè le infrastrutture realizzate potrebbero essere potenzialmente riutilizzate dalla ricorrente o adibite ad altri scopi, comprese eventuali altre attività commerciali o industriali.
Tali circostanze escludono la possibilità di ricomprendere nell’indennizzo le spese di rimozione e di ripristino, allo stato eventuali, future e incerte, che dovranno formare, se del caso, oggetto di un’ulteriore interlocuzione tra la società e il MISE.
La circostanza che il D.M. 173/2021 non abbia definito i tempi di nomina e i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, ai fini della quantificazione e liquidazione dell’indennizzo, non è motivo di illegittimità del D.M. impugnato, considerato che la Commissione risulta già al lavoro, come riferito dalla stessa ricorrente, e che i tempi dii corresponsione dell’indennizzo sono stati prestabiliti dal legislatore (entro il triennio 2020-2022).
Va aggiunto che, per giurisprudenza costante, la mancata corresponsione dell’indennizzo non è causa di illegittimità del provvedimento di revoca, con ragionamento estensibile a fortiori alle ipotesi in cui si contestino le modalità e i tempi di liquidazione dell’indennizzo.
4. Da ultimo vanno respinte le domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente nei giudizi RG 1372 e 1373 del 2020.
Le suddette azioni di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non possono essere accolte per l’assorbente ragione che, in disparte ogni considerazione in ordine all’illegittimità degli atti impugnati (dinieghi di collaudo, di concessione dell’esercizio provvisorio dell’impianto e di proroga del termine di ultimazione dei lavori; dinieghi di rilascio della concessione demaniale pluriennale della banchina e di occupazione anticipata della stessa) la ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e, in particolare, non ha allegato e provato la spettanza del bene della vita.
Negli atti introduttivi dei giudizi risarcitori (R.G. 1372/2020 e 1373/2020) la società istante si sofferma sugli elementi costitutivi della responsabilità della P.A., con particolare riferimento alla illegittimità degli atti, al danno ingiusto, al nesso di causalità e alla colpa della P.A., ma nulla dice in ordine alla spettanza del bene della vita (possibilità di procedere in quel preciso momento storico alla messa in esercizio dell’impianto di deposito di GPL, sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente e nonostante il sequestro giudiziario del cunicolo ove avrebbe dovuto essere posizionato il braccio di carico).
Com’è noto, in caso di lesione di interessi legittimi pretensivi, l’illegittimità dell’atto è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’ammissione a risarcimento, dovendo a tal fine il privato allegare e provare anche la spettanza del bene della vita.
Il privato che aspira al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo deve allegare e dimostrare, attraverso il giudizio prognostico sulla spettanza, che, in assenza dell’illegittimità, il procedimento avrebbe avuto l'esito favorevole da lui auspicato.
Il G.A. investito della domanda risarcitoria deve, in altri termini, chiedersi quale sarebbe stato il normale e prevedibile esito del procedimento in assenza della riscontrata illegittimità (come si sarebbe concluso il procedimento in assenza di attività amministrativa illegittima ovvero se il privato avrebbe conseguito il bene della vita oggetto dell’istanza): tale giudizio prognostico sulla fondatezza o meno della pretesa, deve essere condotto con riferimento alla normativa di settore applicabile e allo stato di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio del provvedimento, onde stabilire se il pretendente fosse titolare di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta.
Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita trasforma il processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto e consente alla P.A. di integrare in giudizio la motivazione al fine di dimostrare la sussistenza di ragioni di diniego che, sebbene non valorizzate nel provvedimento che si assume foriero di danno, ove esistenti, avrebbero, comunque, impedito il rilascio del provvedimento favorevole richiesto dal privato.
Ma affichè il G.A. possa compiere tale giudizio prognostico e verificare la spettanza del bene della vita (scrutinando a tutto tondo il rapporto amministrativo, al di là delle ragioni di diniego opposte dalla P.A. nel provvedimento illegittimo) è, innanzitutto, necessario che il privato fornisca adeguate allegazioni in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito.
Nel caso in esame, nel formulare le domande risarcitorie (RG 1372 e 1373 del 2020), i ricorrenti non hanno allegato fatti e circostanze idonei a comprovare la spettanza del bene della vita, omettendo di fornire precise deduzioni in ordine a uno degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A..
Tale lacuna in ordine alle allegazioni necessarie a sostenere la domanda risarcitoria preclude, in radice, l’accoglimento dell’azione risarcitoria poiché in tema di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Nel processo risarcitorio, i fatti costitutivi della pretesa fatta valere - prima ancora di essere provati ex art. 2697 cod. civ. - devono essere (specificamente) allegati dalla parte che ne afferma l’esistenza, non potendosi dimostrare in giudizio se non le circostanze già versate in causa entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio dell’azione risarcitoria.
In conclusione, i ricorrenti non hanno fornito adeguate allegazioni in ordine alla spettanza del bene della vita; in difetto di tali allegazioni la domanda risarcitoria deve essere respinta in limine litis, senza necessità di verificare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.
5. La complessità e problematicità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, così provvede:
a) dichiara improcedibili i ricorsi principali e i primi motivi aggiunti proposti nei giudizi RG 562 e 563 del 2020;
b) respinge i secondi motivi aggiunti proposti nel giudizio RG. 562/2020 e dichiara inammissibili, manifestamente infondate o irrilevanti le q.l.c. prospettate dalla ricorrente;
c) respinge le domande risarcitorie proposte nei giudizi RG 1372 e 1373 del 2020;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO