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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15719 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 38502 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma alla Via Cesare Rasponi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Oriana Cianca che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma alla Via P. Bernardini n. 21, presso lo studio dell'Avv. CO Di LL che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Bruno Calice in forza di procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 22 aprile 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
-previo accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, accertare e dichiarare l'errore nell'atto di acquisto dell'appartamento interno 2 (foglio 589, particella 56 sub 7) a rogito del Notaio , di Roma, in data 14 gennaio 1980 Persona_1 rep. N. 1720, nell'indicazione della particella e, per l'effetto
-accertare e dichiarare che la particella oggetto di compravendita con l'atto di acquisto dell'appartamento interno 2 (foglio 589, particella 56 sub 7) a rogito del Notaio di Roma, Persona_1 in data 14 gennaio 1980 rep. N. 1720, è la 581 in luogo della 392 del Catasto Terreni foglio 589;
-condannare la SInora a richiedere agli Parte_2 uffici competenti e a proprie spese la correzione e rettifica degli atti catastali recanti identificativi errati.
-condannare la signora a risarcire all'attrice Parte_2 tutti i danni causati e causandi dall'omesso deposito, nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione di successione per la particella 392, nonché della parcella del Notaio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge da distrarre al procuratore antistatario.”
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della parte odierna convenuta e, per
l'effetto, rigettare la domanda attrice con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2) In via assoluta nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi che non venga accolta l'eccezione pregiudiziale già dedotta, accertare e dichiarare legittimo l'atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma, datato 14 gennaio 1980 rep. N. Persona_1
1720 racc. 1151 e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma deducendo che: Parte_2 - la sig.ra ha ereditato l'appartamento e il garage sito Pt_1 in Roma alla via D'Alborea rispettivamente al civico n. 37 e n. 35
e, in sede di dichiarazione di successione, si è avveduta di un errore di trascrizione relativo all'immobile di sua proprietà;
- gli immobili di cui è causa sono stati censiti nel Catasto
Terreni del Comune di Roma alla partita 1, foglio 589, particella
392 della superficie di are 1 e centinare 80, area di corte del fabbricato della sig.ra in Cirella;
Parte_3
- successivamente, con nota di variazione del 21 dicembre 1957, tale area è stata frazionata dando origine al foglio 589, particella
392 di are 1 e centinare 55 e al foglio 589, particella 581 di centiare 25;
- dall'esame del foglio di mappa è evidente che la particella 581
è in aderenza con l'appartamento – di cui costituisce corte - posto al piano terra, distinto con il numero interno 2, riportato nel
Catasto Fabbricati al foglio 589, particella 56 sub 7 e che la particella 392 identifica la strada che consente di giungere ai due box posti a confine ed individuati nel Catasto Fabbricati al foglio
589, particella 56, sub 1 e 2;
- pertanto il citato appartamento interno n. 2 ha quale pertinenza esclusiva la particella n. 581 di centiare 25, mentre i box sopra citati hanno quale pertinenza esclusiva la particella 392 di are 1
e centiare 55;
- la visura storica relativa all'appartamento interno n. 2 contiene una indicazione errata, laddove “graffa” alla particella 56 sub 7 del foglio 589 la particella 392 del foglio 589 anziché la particella
581 di centiare 25;
- tali dati sono stati confermati anche da un controllo ipotecario eseguito sui cespiti dal Notaio in data 21 maggio Persona_2
2019, dal quale si evince che l'errore riguarda l'atto di acquisto dell'appartamento interno n. 2 che contiene un dato non corretto nella descrizione catastale dell'immobile;
- l'attrice ha tentato di sanare l'errore attraverso un fitto scambio di corrispondenza con la convenuta, la quale, mediante il proprio legale, si era resa disponibile a procedere alla variazione catastale, senza tuttavia mai porre in essere i relativi adempimenti;
- la sig.ra in totale spregio degli impegni assunti, Parte_2 ha venduto alla sig.ra la particella 392 del foglio Controparte_1
589 attribuitale erroneamente dal Notaio Per_1
La sig.ra ha quindi chiesto di accertare e dichiarare Pt_1
l'errore contenuto nell'atto di acquisto dell'appartamento interno
2 stipulato dalla sig.ra a rogito del Notaio Parte_2 [...]
, di Roma, in data 14 gennaio 1980 e conseguentemente Per_1 condannare la convenuta a provvedere a propria cura e spese alla rettifica degli atti catastali recanti identificativi errati e a risarcire all'attrice tutti i danni conseguenti.
2. Si è costituita in giudizio , la quale in Parte_2 via pregiudiziale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, evidenziando di non essere più proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di parte attrice per averlo venduto alla sig.ra come riconosciuto nello Controparte_1 stesso atto di citazione dalla sig.ra che, dunque, ne era Pt_1 consapevole.
Nel merito la sig.ra ha chiesto il rigetto delle domande Parte_2 attrici contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. In particolare la convenuta ha affermato l'assoluta legittimità e regolarità dell'atto di compravendita stipulato in data 14 gennaio
1980 a rogito del notaio di Roma, sostenendo che la Persona_1 particella catastale contestata da controparte era stata regolarmente acquistata e poi trasferita alla SI.ra CP_1
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 22 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
******* 4. Anzitutto si deve rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dall'attrice – peraltro soltanto in comparsa conclusionale in palese violazione del diritto di difesa avversario -, la procura alle liti sottoscritta dalla convenuta risulta regolarmente rilasciata non solo in favore dell'Avv. Bruno Calice, ma anche in favore dell'Avv.
CO Di LL.
Si deve poi precisare che la costituzione tardiva della sig.ra
– avvenuta in data 7 novembre 2022 e, quindi, dopo il Parte_2 termine di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per il 24 novembre 2022 a norma dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) – di fatto non ha comportato alcuna decadenza – come eccepito dall'attrice sempre in comparsa conclusionale – per la convenuta, la quale non ha proposto domande riconvenzionali, né ha sollevato eccezioni in senso stretto, non potendosi considerare tale neanche l'eccepito difetto di legittimazione passiva. Ed invero le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (cfr. tra le tante Cass. Ordinanza n.
23721 del 01/09/2021).
5. L'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della convenuta – che, si ribadisce, è rilevabile anche d'ufficio - è parzialmente fondata.
Com'è noto, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n.
4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ.,
20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre
2003, n. 17606, m. 568326).
Nel caso di specie la sig.ra ha agito in giudizio al fine Pt_1 di accertare la non corretta identificazione catastale della corte costituente pertinenza dell'appartamento interno n. 2 facente parte del fabbricato sito in Roma alla via D'Alborea n. 37. Secondo parte attrice tale pertinenza sarebbe stata erroneamente identificata, anziché con la particella 581 del foglio 589, con la particella 392 del medesimo foglio che, invece, identifica – secondo la sig.ra
– la strada di accesso al suo box auto e ad altro box auto Pt_1 individuati nel Catasto Fabbricati al foglio 589, particella 56, sub
1 e 2. Ora per quanto dedotto dalla stessa parte attrice l'appartamento interno n. 2 (e la relativa corte), acquistato dalla sig.ra con rogito notarile del 14 gennaio 1980, è stato Parte_2 rivenduto dalla convenuta alla sig.ra in data 6 Controparte_1 maggio 2022.
Quindi, dalla stessa prospettazione di parte attrice risulta che la sig.ra già prima della notifica dell'atto di Parte_2 citazione, non era più proprietaria della porzione immobiliare identificata in catasto con la particella 392 del foglio 589 e, di conseguenza, non era più legittimata a contraddire rispetto alle domande, di natura petitoria, proposte dalla sig.ra la Pt_1 quale si afferma proprietaria della suddetta particella 392 del foglio 589 quale pertinenza del proprio box auto.
Ed infatti l'accertamento di eventuali errori nell'identificazione della corte pertinente l'appartamento interno 2 deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con l'attuale proprietario della suddetta unità immobiliare, al quale soltanto può essere chiesto di provvedere all'eventuale correzione dei dati catastali.
Il difetto di legittimazione passiva in senso processuale (c.d.
"legitimatio ad causam") non può, invece, essere riconosciuto anche in relazione alla domanda cumulativamente proposta dalla sig.ra finalizzata al risarcimento dei danni conseguenti alla Pt_1 condotta omissiva e commissiva della convenuta, accusata di non essersi adoperata per la correzione del presunto errore, ma anzi di aver aggravato la situazione alienando il bene a terzi.
In tal caso la natura personale dell'azione risarcitoria consente di ritenere legittimata passiva la sig.ra posto che la Parte_2 pretesa risarcitoria è fondata dall'attrice sulla condotta di quest'ultima indicata quale responsabile per non aver tempestivamente provveduto alle opportune rettifiche catastali prima di trasferire l'immobile a terzi.
6. Nel merito la domanda risarcitoria è infondata.
Al riguardo si rileva anzitutto che l'attrice, che si afferma proprietaria iure successionis di un appartamento e di un posto auto siti in Roma alla via D'Arborea nn. 35 e 37, non ha in alcun modo documentato l'avvenuto acquisto di siffatte unità immobiliari.
L'attrice non ha indicato le generalità del de cuius, suo dante causa, non ha documentato il rapporto di parentela con quest'ultimo, né ha prodotto il verbale di pubblicazione di testamento olografo menzionato in calce all'atto di citazione come documento n.
4. Di conseguenza manca anche la prova che la porzione immobiliare censita in catasto come particella 392 del foglio 589 costituisca una pertinenza del box auto di cui l'attrice si afferma proprietaria.
Al contrario dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che l'immobile già di proprietà della sig.ra ed Parte_2 attualmente intestato alla SI.ra (ovvero Controparte_1
l'appartamento contraddistinto dall'int.2 con la relativa corte pertinenziale posto al piano terra di Via Eleonora D'Arborea n. 37)
è stato sin dall'origine censito in catasto al foglio 589, particella
56 sub 7 graffata con la particella 392.
Tale identificazione catastale è sempre stata la stessa a far data dal 1935, come emerge dall'atto di compravendita del 25 marzo 1935
(all. 1 del fascicolo di parte convenuta) con cui l'intero stabile
è stato trasferito dalla Società anonima Immobiliare Quartiere
Italia alla SI.ra Infatti, come risulta chiaro Persona_3 da una semplice lettura dell'allegato catastale al predetto atto di compravendita (precisamente alla pagina n. 16), l'immobile oggi intestato alla SI.ra è stato censito al Foglio 589, CP_1 particela 56, sub. 7 e particella 392.
E tale identificazione dell'immobile è stata tramandata anche negli atti di compravendita successivi come quello datato 31 dicembre
1975 (All. 2 del fascicolo di parte convenuta) con cui la SI.ra
(proprietaria dell'intero stabile) ha venduto ai Persona_3
SIg.ri e (danti causa della SI.ra CP_2 Per_4 Parte_2
l'appartamento int. 2 con annessa area di distacco.
Per quanto documentato dalla convenuta il citato atto di compravendita del 1975 è anteriore al rogito notarile datato 2 giugno
1977 (all. 3 del fascicolo di parte convenuta) con cui la stessa sig.ra ha venduto a tale (presunto Persona_3 Persona_5 dante causa dell'odierna attrice anche se quest'ultima non ha offerto alcuna indicazione al riguardo) l'appartamento interno 5 e due box auto facenti parte del medesimo fabbricato. Peraltro in quest'ultimo atto di compravendita non viene mai fatto riferimento alla particella
392 oggetto di contestazione.
Il contenuto degli atti notarili sopra menzionati non può ritenersi smentito dal certificato - prodotto in copia dall'attrice (doc. 3)
- datato 21 maggio 2019 sottoscritto dal Notaio le Persona_2 cui valutazioni sono fondate sull'esame del foglio di mappa che, peraltro, non è stato prodotto in atti e che comunque non può prevalere sulle risultanze degli atti trascritti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Risulta pertanto inequivocabilmente accertato che la porzione immobiliare contraddistinta dalla particella 392 del foglio 589 è stata acquistata dalla sig.ra che l'ha legittimamente Parte_2 rivenduta alla SI.ra , attuale intestataria CP_1 dell'appartamento int. 2 e della relativa corte.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa – delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore indeterminabile.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza, difesa ed Parte_2 eccezione disattesa, così provvede:
− respinge la domanda di risarcimento danni e dichiara inammissibili le altre domande per difetto di legittimazione passiva della convenuta;
− condanna a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 38502 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma alla Via Cesare Rasponi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Oriana Cianca che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma alla Via P. Bernardini n. 21, presso lo studio dell'Avv. CO Di LL che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Bruno Calice in forza di procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 22 aprile 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
-previo accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, accertare e dichiarare l'errore nell'atto di acquisto dell'appartamento interno 2 (foglio 589, particella 56 sub 7) a rogito del Notaio , di Roma, in data 14 gennaio 1980 Persona_1 rep. N. 1720, nell'indicazione della particella e, per l'effetto
-accertare e dichiarare che la particella oggetto di compravendita con l'atto di acquisto dell'appartamento interno 2 (foglio 589, particella 56 sub 7) a rogito del Notaio di Roma, Persona_1 in data 14 gennaio 1980 rep. N. 1720, è la 581 in luogo della 392 del Catasto Terreni foglio 589;
-condannare la SInora a richiedere agli Parte_2 uffici competenti e a proprie spese la correzione e rettifica degli atti catastali recanti identificativi errati.
-condannare la signora a risarcire all'attrice Parte_2 tutti i danni causati e causandi dall'omesso deposito, nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione di successione per la particella 392, nonché della parcella del Notaio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge da distrarre al procuratore antistatario.”
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della parte odierna convenuta e, per
l'effetto, rigettare la domanda attrice con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2) In via assoluta nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi che non venga accolta l'eccezione pregiudiziale già dedotta, accertare e dichiarare legittimo l'atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma, datato 14 gennaio 1980 rep. N. Persona_1
1720 racc. 1151 e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma deducendo che: Parte_2 - la sig.ra ha ereditato l'appartamento e il garage sito Pt_1 in Roma alla via D'Alborea rispettivamente al civico n. 37 e n. 35
e, in sede di dichiarazione di successione, si è avveduta di un errore di trascrizione relativo all'immobile di sua proprietà;
- gli immobili di cui è causa sono stati censiti nel Catasto
Terreni del Comune di Roma alla partita 1, foglio 589, particella
392 della superficie di are 1 e centinare 80, area di corte del fabbricato della sig.ra in Cirella;
Parte_3
- successivamente, con nota di variazione del 21 dicembre 1957, tale area è stata frazionata dando origine al foglio 589, particella
392 di are 1 e centinare 55 e al foglio 589, particella 581 di centiare 25;
- dall'esame del foglio di mappa è evidente che la particella 581
è in aderenza con l'appartamento – di cui costituisce corte - posto al piano terra, distinto con il numero interno 2, riportato nel
Catasto Fabbricati al foglio 589, particella 56 sub 7 e che la particella 392 identifica la strada che consente di giungere ai due box posti a confine ed individuati nel Catasto Fabbricati al foglio
589, particella 56, sub 1 e 2;
- pertanto il citato appartamento interno n. 2 ha quale pertinenza esclusiva la particella n. 581 di centiare 25, mentre i box sopra citati hanno quale pertinenza esclusiva la particella 392 di are 1
e centiare 55;
- la visura storica relativa all'appartamento interno n. 2 contiene una indicazione errata, laddove “graffa” alla particella 56 sub 7 del foglio 589 la particella 392 del foglio 589 anziché la particella
581 di centiare 25;
- tali dati sono stati confermati anche da un controllo ipotecario eseguito sui cespiti dal Notaio in data 21 maggio Persona_2
2019, dal quale si evince che l'errore riguarda l'atto di acquisto dell'appartamento interno n. 2 che contiene un dato non corretto nella descrizione catastale dell'immobile;
- l'attrice ha tentato di sanare l'errore attraverso un fitto scambio di corrispondenza con la convenuta, la quale, mediante il proprio legale, si era resa disponibile a procedere alla variazione catastale, senza tuttavia mai porre in essere i relativi adempimenti;
- la sig.ra in totale spregio degli impegni assunti, Parte_2 ha venduto alla sig.ra la particella 392 del foglio Controparte_1
589 attribuitale erroneamente dal Notaio Per_1
La sig.ra ha quindi chiesto di accertare e dichiarare Pt_1
l'errore contenuto nell'atto di acquisto dell'appartamento interno
2 stipulato dalla sig.ra a rogito del Notaio Parte_2 [...]
, di Roma, in data 14 gennaio 1980 e conseguentemente Per_1 condannare la convenuta a provvedere a propria cura e spese alla rettifica degli atti catastali recanti identificativi errati e a risarcire all'attrice tutti i danni conseguenti.
2. Si è costituita in giudizio , la quale in Parte_2 via pregiudiziale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, evidenziando di non essere più proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di parte attrice per averlo venduto alla sig.ra come riconosciuto nello Controparte_1 stesso atto di citazione dalla sig.ra che, dunque, ne era Pt_1 consapevole.
Nel merito la sig.ra ha chiesto il rigetto delle domande Parte_2 attrici contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. In particolare la convenuta ha affermato l'assoluta legittimità e regolarità dell'atto di compravendita stipulato in data 14 gennaio
1980 a rogito del notaio di Roma, sostenendo che la Persona_1 particella catastale contestata da controparte era stata regolarmente acquistata e poi trasferita alla SI.ra CP_1
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 22 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
******* 4. Anzitutto si deve rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dall'attrice – peraltro soltanto in comparsa conclusionale in palese violazione del diritto di difesa avversario -, la procura alle liti sottoscritta dalla convenuta risulta regolarmente rilasciata non solo in favore dell'Avv. Bruno Calice, ma anche in favore dell'Avv.
CO Di LL.
Si deve poi precisare che la costituzione tardiva della sig.ra
– avvenuta in data 7 novembre 2022 e, quindi, dopo il Parte_2 termine di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per il 24 novembre 2022 a norma dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) – di fatto non ha comportato alcuna decadenza – come eccepito dall'attrice sempre in comparsa conclusionale – per la convenuta, la quale non ha proposto domande riconvenzionali, né ha sollevato eccezioni in senso stretto, non potendosi considerare tale neanche l'eccepito difetto di legittimazione passiva. Ed invero le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (cfr. tra le tante Cass. Ordinanza n.
23721 del 01/09/2021).
5. L'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della convenuta – che, si ribadisce, è rilevabile anche d'ufficio - è parzialmente fondata.
Com'è noto, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n.
4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ.,
20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre
2003, n. 17606, m. 568326).
Nel caso di specie la sig.ra ha agito in giudizio al fine Pt_1 di accertare la non corretta identificazione catastale della corte costituente pertinenza dell'appartamento interno n. 2 facente parte del fabbricato sito in Roma alla via D'Alborea n. 37. Secondo parte attrice tale pertinenza sarebbe stata erroneamente identificata, anziché con la particella 581 del foglio 589, con la particella 392 del medesimo foglio che, invece, identifica – secondo la sig.ra
– la strada di accesso al suo box auto e ad altro box auto Pt_1 individuati nel Catasto Fabbricati al foglio 589, particella 56, sub
1 e 2. Ora per quanto dedotto dalla stessa parte attrice l'appartamento interno n. 2 (e la relativa corte), acquistato dalla sig.ra con rogito notarile del 14 gennaio 1980, è stato Parte_2 rivenduto dalla convenuta alla sig.ra in data 6 Controparte_1 maggio 2022.
Quindi, dalla stessa prospettazione di parte attrice risulta che la sig.ra già prima della notifica dell'atto di Parte_2 citazione, non era più proprietaria della porzione immobiliare identificata in catasto con la particella 392 del foglio 589 e, di conseguenza, non era più legittimata a contraddire rispetto alle domande, di natura petitoria, proposte dalla sig.ra la Pt_1 quale si afferma proprietaria della suddetta particella 392 del foglio 589 quale pertinenza del proprio box auto.
Ed infatti l'accertamento di eventuali errori nell'identificazione della corte pertinente l'appartamento interno 2 deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con l'attuale proprietario della suddetta unità immobiliare, al quale soltanto può essere chiesto di provvedere all'eventuale correzione dei dati catastali.
Il difetto di legittimazione passiva in senso processuale (c.d.
"legitimatio ad causam") non può, invece, essere riconosciuto anche in relazione alla domanda cumulativamente proposta dalla sig.ra finalizzata al risarcimento dei danni conseguenti alla Pt_1 condotta omissiva e commissiva della convenuta, accusata di non essersi adoperata per la correzione del presunto errore, ma anzi di aver aggravato la situazione alienando il bene a terzi.
In tal caso la natura personale dell'azione risarcitoria consente di ritenere legittimata passiva la sig.ra posto che la Parte_2 pretesa risarcitoria è fondata dall'attrice sulla condotta di quest'ultima indicata quale responsabile per non aver tempestivamente provveduto alle opportune rettifiche catastali prima di trasferire l'immobile a terzi.
6. Nel merito la domanda risarcitoria è infondata.
Al riguardo si rileva anzitutto che l'attrice, che si afferma proprietaria iure successionis di un appartamento e di un posto auto siti in Roma alla via D'Arborea nn. 35 e 37, non ha in alcun modo documentato l'avvenuto acquisto di siffatte unità immobiliari.
L'attrice non ha indicato le generalità del de cuius, suo dante causa, non ha documentato il rapporto di parentela con quest'ultimo, né ha prodotto il verbale di pubblicazione di testamento olografo menzionato in calce all'atto di citazione come documento n.
4. Di conseguenza manca anche la prova che la porzione immobiliare censita in catasto come particella 392 del foglio 589 costituisca una pertinenza del box auto di cui l'attrice si afferma proprietaria.
Al contrario dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che l'immobile già di proprietà della sig.ra ed Parte_2 attualmente intestato alla SI.ra (ovvero Controparte_1
l'appartamento contraddistinto dall'int.2 con la relativa corte pertinenziale posto al piano terra di Via Eleonora D'Arborea n. 37)
è stato sin dall'origine censito in catasto al foglio 589, particella
56 sub 7 graffata con la particella 392.
Tale identificazione catastale è sempre stata la stessa a far data dal 1935, come emerge dall'atto di compravendita del 25 marzo 1935
(all. 1 del fascicolo di parte convenuta) con cui l'intero stabile
è stato trasferito dalla Società anonima Immobiliare Quartiere
Italia alla SI.ra Infatti, come risulta chiaro Persona_3 da una semplice lettura dell'allegato catastale al predetto atto di compravendita (precisamente alla pagina n. 16), l'immobile oggi intestato alla SI.ra è stato censito al Foglio 589, CP_1 particela 56, sub. 7 e particella 392.
E tale identificazione dell'immobile è stata tramandata anche negli atti di compravendita successivi come quello datato 31 dicembre
1975 (All. 2 del fascicolo di parte convenuta) con cui la SI.ra
(proprietaria dell'intero stabile) ha venduto ai Persona_3
SIg.ri e (danti causa della SI.ra CP_2 Per_4 Parte_2
l'appartamento int. 2 con annessa area di distacco.
Per quanto documentato dalla convenuta il citato atto di compravendita del 1975 è anteriore al rogito notarile datato 2 giugno
1977 (all. 3 del fascicolo di parte convenuta) con cui la stessa sig.ra ha venduto a tale (presunto Persona_3 Persona_5 dante causa dell'odierna attrice anche se quest'ultima non ha offerto alcuna indicazione al riguardo) l'appartamento interno 5 e due box auto facenti parte del medesimo fabbricato. Peraltro in quest'ultimo atto di compravendita non viene mai fatto riferimento alla particella
392 oggetto di contestazione.
Il contenuto degli atti notarili sopra menzionati non può ritenersi smentito dal certificato - prodotto in copia dall'attrice (doc. 3)
- datato 21 maggio 2019 sottoscritto dal Notaio le Persona_2 cui valutazioni sono fondate sull'esame del foglio di mappa che, peraltro, non è stato prodotto in atti e che comunque non può prevalere sulle risultanze degli atti trascritti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Risulta pertanto inequivocabilmente accertato che la porzione immobiliare contraddistinta dalla particella 392 del foglio 589 è stata acquistata dalla sig.ra che l'ha legittimamente Parte_2 rivenduta alla SI.ra , attuale intestataria CP_1 dell'appartamento int. 2 e della relativa corte.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa – delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore indeterminabile.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza, difesa ed Parte_2 eccezione disattesa, così provvede:
− respinge la domanda di risarcimento danni e dichiara inammissibili le altre domande per difetto di legittimazione passiva della convenuta;
− condanna a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo