Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4674/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4674/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
ADINOLFI MARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. DE MAIO CARLO (c.f.: ) dell'Avv. TITOMANLIO C.F._3
ANTONIOANDREA ( ) e dell'avv. Gabriele Montera VIA SANTA C.F._4
LUCIA 107 NAPOLI, dai quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Fallimento della società ha chiesto:” revocare ex Parte_1
art. 67, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n.267, il pagamento della somma di euro 3.687,36
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24.01.2018 dalla società fallita in data 10.05.2018, Parte_1 all'avv. condannare, per l'effetto, il convenuto, al pagamento in favore della CP_1
Curatela la somma di euro 10.447,52 oltre interessi moratori dalla data della costituzione in mora (01.03.2019)”.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza.
Così riassunte le posizioni delle parti ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta, facendo doverosa applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U.
n. 9936/14).
Occorre, allora, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti costitutivi della presente azione proposta ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. partendo dall'elemento soggettivo.
E' necessario infatti accertare se al momento dei pagamenti oggetto di causa rientranti nel periodo sospetto, il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società attrice.
Sul punto si ribadisce come la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione é onerata la curatela, debba essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tuttavia, la prova di tale elemento, che si concretizza in uno stato soggettivo, non può essere fornita in via diretta, ma piuttosto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza con conseguente irrilevanza di "tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e
Pagina 2 di 4 contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede" (Cass. sent. n.
1719/01). In tal senso assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si é detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, nonché l'esistenza di "concreti collegamenti" che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a "regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti", quali in via esemplificative la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, l'esistenza di rapporti professionali tra costoro, l'attività professionale esercitata dal creditore" (così Cass cit. e nello stesso senso v. altresì Cass. sent. nn.
26935/06, 13646/04 e 3524/00).
Premessi i principi giurisprudenziali in tema di prova della scientia decoctionis, ritiene il
Tribunale che la procedura non abbia dimostrato che il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice nel periodo sospetto.
Nel caso di specie, non sono stati neppure allegati dalla curatela indizi univoci e concordanti dello stato di insolvenza, tali, cioé, da non poter essere ignorati dal creditore, quali la sussistenza di protesti o di ipoteche, elementi, questi, di facile conoscibilità (v. Cass. Civ. n.
28299/05 sopra citata).
La curatela ha ritenuto erroneamente di essere dispensata dall'onere di provare l'elemento soggettivo della scientia decotionis, atteso che: “La circostanza che il pagamento sia intervenuto meno di sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, peraltro solleva la
Curatela attrice dall'onere di provare la scientia fraudis dell'accipiens, ai sensi del richiamato art. 67, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267” (cfr. pag. 2 punto n. 4 dell'atto di citazione).
Orbene, la circostanza che il pagamento sia avvenuto nei sei mesi anteriori al fallimento attiene esclusivamente all'elemento oggettivo-temporale e pertanto, la curatela avrebbe dovuto fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'elemento soggettivo e detta prova non è stata neppure allegata nella fattispecie in esame.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Curatela fallimentare e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 3 di 4 1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna il al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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