Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 320/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 320/2024, avente ad oggetto: assegno sociale
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/01/1954, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Biondo, presso il cui studio, in via Vaccari n°8
– Fuscaldo Marina, è elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... Marcello Carnovale e Umberto Ferrato come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza, p.zza Loreto 22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 27.02.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo
Tribunale esponendo di avere presentato, in data 01.10.2021, domanda di assegno sociale allegando la relativa documentazione;
che l' comunicava di non aver accolto la domanda CP_1
n.2051904000023 poiché, a suo dire, i limiti reddituali della signora e del coniuge sarebbero stati superiori alla soglia prevista della normativa art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335; che quindi produceva ricorso amministrativo in data 30.05.2022 e che successivamente perveniva reiezione del ricorso amministrativo del 27.09.2022; che, invece, con certificato reddituale del
27.01.2022 l'Agenzia Entrate con protocollo 2023/73651 attestava che la signora negli Parte_1
di imposta 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 non ha presentato le relative dichiarazioni, e pertanto non ha percepito redditi certificati da sostituti d'imposta ne prodotto alcun reddito, mentre il coniuge il Sig. nell'anno 2017, ha percepito euro 6.784,00. e a seguire negli anni successivi Parte_2
2018 redditi pari a euro 6.850,00, 2019 redditi pari a euro 6.929,00, 2020 redditi pari a euro 6.956,00,
2021 redditi pari a euro 6.962,00, in ogni caso percependo un reddito familiare complessivo inferiore alla soglia di legge.
Ritenuto il provvedimento di diniego dell'Istituto erroneo, l'istante ha dunque chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con vittoria delle spese CP_1
di lite con attribuzione.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire
336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. […] 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore sia rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991 n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987
n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n.
335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché CP_1
titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
§ 3. Nel caso di specie la domanda è infondata e deve essere respinta.
I requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'Assegno sociale, validi per l'anno 2021, anno della domanda amministrativa sono:
1. aver compiuto 67 anni di età alla data di presentazione della domanda;
2. avere la cittadinanza italiana o europea;
3. dimostrare una residenza effettiva e abituale in Italia, cioè di aver soggiornato per almeno 10 anni continuativi in Italia;
4. dimostrare di percepire un reddito annuo personale inferiore a € 5.983,64, o € 11.967,28 in caso di soggetti coniugati.
Nel caso di specie, è pacifico il possesso da parte del ricorrente dei primi tre requisiti innanzi citati.
L' contesta, invece, il possesso di un reddito inferiore al limite di legge, dal momento che parte CP_1
ricorrente è coniugata con il sig. , il quale è titolare di due prestazioni pensionistiche: Parte_2
(IO) 002-2590-15106310 con decorrenza 04/2007 ed (INVCIV) 044-2590-07219388 con decorrenza
2/2008 (cfr. estratto cassetto previdenziale del cittadino – dettaglio prestazioni – doc. 2 fascicolo
), in virtù delle quali ha percepito, nell'anno 2021 di presentazione della domanda CP_1
amministrativa di assegno sociale, l'importo complessivo di euro 11.985,64 (cfr. estratto Cassetto
Previdenziale Presta Ciriaco – lista pagamenti 2021 e lista pagamenti annuali – doc. n. 3 e 4 fascicolo
). CP_1
L'eccezione è fondata, dal momento che i redditi percepiti dal coniuge nell'anno 2021, Parte_2 di euro 11.985,64, comportano il superamento della soglia di legge prevista per l'accesso all'assegno sociale per i soggetti coniugati nell'anno 2021, fissata in euro 11.967,28.
In assenza di elementi volti a provare il conseguimento di un reddito inferiore ai limiti di legge, va, pertanto, rigettata la domanda.
§ 4. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, in considerazione dei limiti reddituali di parte ricorrente, di cui alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso