CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile composta da:
Dott. US AO Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 445/2023 R.G. (e n.° 447/2023 R.G.) discussa all'udienza del
15.10.2025 e promossa
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DA LA e dall'avv. GIOVANNA PIANTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA F.LLI PORCELLAGA 16 ROVATO (BS).
APPELLANTE ( E APPELLATO IN R.G. 447/2023)
c o n t r o
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. LUCA FEROLDI ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 10 BRESCIA.
APPELLATI e contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO GIANMARIA LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SOLFERINO N.26 BRESCIA..
APPELLATA E APPELLANTE IN R.G. 447/2023
e contro
ARCH. (C.F. ). Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
e contro
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
e contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata in data
17.4.2023 con il n.° 875/2023
CONCLUSIONI
NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 445/2023
Per l'appellante : Parte_1
“i sottoscritti procuratori dell'appellante chiedono che, in riforma dell'impugnata sentenza,
vengano respinte tutte le domande proposte contro , con rifusione delle Parte_1
spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate delle spese generali e di C.P.A.
e I.V.A.; precisano che le anticipazioni per il grado d'appello ammontano a € 382,50, di cui
355,50 per contributo unificato e 27,00 per diritti di cancelleria e che le spese per l'Istanza di Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ammontano a € 98,00 per Contributo
unificato e a € 27,00 per Diritti di Cancelleria”.
Per gli appellati e : Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, previa ogni più utile preliminare declaratoria del caso
e di legge, - nel merito, dichiarare l'appello, per i motivi di cui in narrativa, infondato in fatto
ed in diritto e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia
n. 875/203 pubblicata in data 17.4.2023.
In ogni caso, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio. Con osservanza”.
NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 447/2023 RIUNITO AL PRINCIPALE R.G. 445/2023
Per l'appellante : Controparte_1
“il sottoscritto procuratore dell'appellante, confermati i motivi dedotti in Citazione chiede che,
in riforma dell'impugnata sentenza, e Parte_2 Parte_3
vengano condannati a pagare alla le spese, anche generali, CP_1 CP_1
nonché i compensi professionali del primo grado ed a rifondere le spese, anche generali,
nonché i compensi professionali del grado d'appello; precisa che le anticipazioni per il grado
d'appello ammontano a € 382,50, di cui 355,50 per contributo unificato e 27,00 per diritti di
cancelleria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 17.7.2018, i coniugi e Parte_2
adivano il Tribunale di Brescia, al fine di ottenere la condanna di Parte_3
dell'arch. e del geom. al risarcimento, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, del danno patrimoniale patito per effetto dei vizi e difetti costruttivi dell'immobile di loro proprietà, sito in Borgo San Giacomo (BS), così come quantificato dal
C.T.U. all'esito del procedimento per A.T.P. da essi introdotto (€ 32.000,00), oltre oneri,
interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese sostenute per detto procedimento (€ 3.786,99).
Esponevano gli attori che:
con atto notarile di compravendita del 19.3.2008, concluso con IM TT G. E C. s.a.s.,
avevano acquistato la piena proprietà di un immobile sito in Borgo San Giacomo (BS), via
US Mazzini n. 11, costituito da un appartamento al piano terra, interrato e primo con corte esclusiva e autorimessa al piano interrato con corte esclusiva;
l'immobile era stato realizzato dalla società venditrice IM TT G. E C. s.a.s. – poi divenuta - su progetto dell'arch. e su direzione lavori Controparte_1 Controparte_2
del geom. CP_3
successivamente all'acquisto, avevano riscontrato gravi vizi riconducibili ad evidenti difetti di costruzione per il cui accertamento avevano introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
nei confronti dell'impresa costruttrice e del progettista arch. Controparte_1 CP_2
con contradditorio esteso al geom. in qualità di direttore dei lavori ed
[...] CP_3
alle compagnie di assicurazione dell'arch. Controparte_2
il nominato C.T.U. (arch. ), all'esito delle operazioni peritali, aveva accertato Persona_1
la sussistenza delle difformità lamentate, ripartendo per ciascun difetto la responsabilità tra l'impresa costruttrice, la progettazione e la direzione dei lavori ed aveva quantificato in complessivi € 32.000,00 il costo per gli interventi di rimozione dei vizi e di ripristino dello stato dei luoghi;
nessuna delle parti resistenti aveva provveduto a corrispondere loro alcunché.
nel costituirsi per il rigetto delle domande, contestava ogni addebito di Controparte_1
responsabilità, deducendo la sua estraneità alla vicenda oggetto di causa per il fatto che l'atto di compravendita era stato concluso tra i ricorrenti e la diversa società IM TT G. E
C. s.a.s., impresa che aveva edificato l'immobile.
L'arch. eccepiva, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione Controparte_2 esperita nei suoi confronti;
nel merito, assumeva l'esclusiva responsabilità del geom. CP_3
direttore dei lavori, e dell'impresa costruttrice e, in via
[...] Controparte_1
subordinata, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa
[...]
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_4
nel costituirsi eccepiva l'inoperatività della polizza e, in via Controparte_4
subordinata, la limitazione della copertura assicurativa ad una determinata categoria di danni in forza di specifica clausola contrattuale, oltre ad evidenziare che erano previsti un massimale di
€ 3.000.000,00 ed una franchigia di € 5.000,00.
Il geom. restava contumace. CP_3
All'udienza del 20.12.2018, su istanza dei ricorrenti, veniva autorizzata l'integrazione del contradditorio dei confronti di in qualità di socio accomandatario della cessata Parte_1
IM TT G. e C. s.a.s. che, nel costituirsi, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c. e contestava l'opponibilità della relazione conclusiva del procedimento per A.T.P. per non esserne stato parte.
Con ordinanza del 15.5.2019 il G.I. disponeva l'acquisizione del fascicolo di e il CP_5
mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Istruita la causa per prova orale, con sentenza n.° 875/2023 il Tribunale di Brescia così
provvedeva:
accoglieva la domanda proposta da e avverso Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della cessata Pt_1
IM TT G. e C. s.a.s. e, per l'effetto, lo condannava al pagamento della somma di complessivi € 20.700,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglieva la domanda proposta avverso il geom. nella sua qualità di direttore CP_3
dei lavori e per l'effetto, lo condannava al pagamento della somma di complessivi € 9.900,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglieva la domanda promossa avverso l'arch. in qualità di progettista, e Controparte_2
per l'effetto la condannava al pagamento di complessivi € 1.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
rigettava la domanda di manleva promossa avverso
Controparte_4
rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti.
NN , il geom. e l'arch. a rifondere, Parte_1 CP_3 Controparte_2
rispettivamente, nella misura del 60%, del 30% e del 10%, le spese legali in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate per il procedimento di A.T.P. e il giudizio di merito.
Compensava, integralmente, tra le altre parti le spese legali.
Poneva le spese del procedimento per A.T.P. a carico dell'Arch. nella misura Controparte_2
del 20% ed a carico del geom. per il restante 80%. CP_3
Il Tribunale si conformava alle conclusioni del C.T.U. (arch. ) in relazione Persona_1
all'esistenza dei vizi lamentati, al costo per l'eliminazione, nonché, alla corresponsabilità, in quote differenti a seconda del difetto, della direzione lavori, dell'impresa costruttrice e del progettista.
In particolare, per quanto ancora rileva, trattando delle “trasformazioni sociali dell' CP_1
, evidenziava che era amministratore unico di
[...] Parte_1 Controparte_1
costituita il 15.12.2010, e socio illimitatamente responsabile della cessata IM TT G.
E C. s.a.s., costituita in data 20.9.1989 e cancellata in data 31.12.2012, ed affermava che “la
persona di non è l'unica cosa che lega le due società, ma è l'unica cosa Parte_1
importante ai fini della decisione della presente controversia”.
Precisava che l'atto di compravendita era stato concluso dai ricorrenti con IM TT G.
E C. s.a.s., la quale, era stata immediatamente informata dei vizi lamentati ed aveva cercato di porvi rimedio. Pur riconoscendo l'estraneità di , in qualità di socio accomandatario di Parte_1
IM TT G. E C. s.a.s., al procedimento per A.T.P., precisava che lo stesso, vi aveva preso parte quale amministratore unico e legale rappresentante di ed Controparte_1
aggiungeva che, chiamato nel giudizio di merito, aveva contestato, soltanto, in parte le risultanze della C.T.U., mostrando di accettare il contenuto nella parte non contestata, per cui alcuna prescrizione o decadenza si era verificata nei suoi confronti.
Avverso la sentenza promuovevano appello, sia (procedimento iscritto al n.° Parte_1
445/2023 R.G.), sia (procedimento iscritto al n.° 447/2023 R.G.). Controparte_1
Si costituivano in entrambi i procedimenti e . Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva ordinava la riunione della causa sub R.G. n.°447/2023 a quella sub R.G. n.°445/2023.
All'udienza ex art 352 c.p.c. del 15.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di (R.G. 445/2023) Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto Parte_1
la domanda promossa dai ricorrenti nei suoi confronti in qualità di socio accomandatario,
illimitatamente responsabile, della cessata IM TT G. E C. s.a.s., società venditrice e costruttrice dell'immobile di cui è causa, condannandolo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di complessivi € 20.700,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Assume l'errore del primo giudice nell'aver ravvisato un collegamento tra la cessata
IM TT G. e C. s.a.s. e le quali, invero, costituiscono due Controparte_1
società nettamente distinte.
Evidenzia di aver partecipato al procedimento di istruzione preventiva unicamente in nome e per conto di per cui le risultanze di detto procedimento non sono Controparte_1
utilizzabili nei confronti della diversa società IM TT G. e C. s.a.s. e, di conseguenza, neppure verso di lui, quale socio accomandatario.
Con il secondo motivo si duole della sua condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese legali del procedimento di A.T.P., ribadendo di avervi partecipato, unicamente, quale legale rappresentante di Controparte_1
Contesta, inoltre, che la liquidazione delle spese di lite sia stata disposta unitariamente, senza alcuna distinzione tra le spese del procedimento di A.T.P. e quelle del giudizio di merito e senza alcuna specifica indicazione degli importi, per le varie fasi processuali.
Con il terzo motivo ribadisce l'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., lamentando il decorso di oltre dieci anni dalla data di conclusione dell'atto di compravendita (19.3.2008), o dalla data di compimento dell'opera (17.10.2007), alla data in cui gli è stato notificato l'atto di chiamata in giudizio (24.1.2019), costituente la prima contestazione a lui pervenuta.
Appello di (R.G. 447/2023). Controparte_1
Nell'unico motivo di appello chiede la riforma della Controparte_1
sentenza in punto spese di lite.
Assume che il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, per essere stata accertata la corresponsabilità della diversa società IM TT G. e C. s.a.s., comporta la condanna di e alla rifusione delle spese di lite in suo favore in Parte_2 Parte_3
applicazione del principio della soccombenza.
--------------
Appello di (R.G. 445/2023). Parte_1
Motivi di priorità logica impongono di analizzare in via prioritaria il terzo motivo di appello
con il quale lamenta la violazione dei termini di decadenza e di prescrizione ex Parte_1
art. 1669 c.c. per essere trascorsi oltre 10 anni dalla data di compimento dell'opera, o dalla data di presa in possesso dell'immobile da parte dei ricorrenti, alla prima contestazione avanzata nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, si rileva che il termine decennale di durata della responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera previsto dall'art. 1669 c.c. decorre, anche nell'ipotesi di venditore –
costruttore, non dalla data di acquisto del bene immobile, bensì da quella di compimento dell'opera (Cass. n.° 4510/1996).
Di conseguenza, il dies a quo è da individuarsi nella data del 17.10.2007 in cui il direttore dei lavori geom. comunica all'ufficio tecnico comunale che “sono state CP_3
interamente ultimate le opere” (doc. 3 . Controparte_1
Diversamente da quanto ritiene l'appellante, è stato rispettato il termine decennale di durata della responsabilità del costruttore-venditore, decorrente dal 17.10.2007, in quanto a
[...]
, sebbene in qualità di legale rappresentante di è pervenuta una Pt_1 Controparte_1
prima contestazione in data 28.3.2017 tramite la notifica via pec del ricorso introduttivo del procedimento di istruzione preventiva e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
Il costruttore, nella specie in qualità di socio accomandatario della cessata Parte_1
IM TT G. e C. s.a.s. (società costruttrice e venditrice), può ben dunque essere chiamato a rispondere dei danni dal momento che la manifestazione dei gravi difetti è avvenuta entro il decennio dal compimento dell'opera.
Il primo motivo di appello è infondato.
In primo luogo, si osserva che , sebbene nella veste di legale rappresentante di Parte_1
ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva dove ha perfino Controparte_1
formulato una proposta transattiva, come si legge nella comunicazione del 15.1.2018 inviata dal consulente tecnico di (Arch. ) al C.T.U. Arch. Controparte_1 Persona_2
, allegata all'elaborato peritale (“aderendo alla sua richiesta di valutare la Persona_1
possibilità di favorire una soluzione della vertenza le comunico che il signor Parte_1 personalmente e non implicando la società convenuta, senza alcun riconoscimento di
responsabilità né personale né della società convenuta e quindi per semplice buona volontà, si
rende disponibile ad intervenire per eliminare le cause delle perdite di acque nell'immobile
oggetto della causa a condizione che ….”).
Peraltro, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam costituisce un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova dei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico,
entrando a fare parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio (Cass. n.° 8496/2023, Cass. n.° 18567/2018).
Dunque, l'elaborato redatto dal C.T.U. (Arch. ) all'esito del procedimento per Persona_1
A.T.P. è utilizzabile anche nei confronti di in qualità di socio accomandatario Parte_1
della cessata IM TT G. e C. s.a.s. poiché ha, in sostanza, preso parte Parte_1
al procedimento di istruzione preventiva, non rilevando la veste formale ivi ricoperta, e, in ogni caso, tale documento è stato ritualmente introdotto nel giudizio di merito e sottoposto a contraddittorio, avendo potuto prendere posizione e difendersi rispetto ad esso. Parte_1
Il secondo motivo di appello è infondato.
Le spese di A.T.P., ove l'accertamento viene acquisito, devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91-92 c.p.c. (Cass. n.° 28677/2023).
Per la sua soccombenza all'esito del giudizio di merito, è tenuto al pagamento Parte_1
delle spese legali del procedimento di A.T.P.
L'appello va, dunque, rigettato.
Appello di (R.G. 447/2023) Controparte_1
Il motivo è fondato. Le spese di lite sostenute dalla convenuta devono essere poste a carico Controparte_1
degli attori e , essendo stata rigettata la domanda Parte_2 Parte_3
risarcitoria dagli stessi avanzata nei confronti di detta società, attesa l'accertata corresponsabilità di , chiamato in causa, in qualità di socio accomandatario Parte_1
illimitatamente responsabile della cessata IM TT G. e C. s.a.s.
Le spese di lite del primo grado si liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€ 26.000,00 - € 52.000,00), in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Spese di lite
Appello R.G. 445/2023:
Per la sua soccombenza , a cui è stato rigettato l'appello, va condannato a Parte_1
rifondere in favore di e le spese del grado che si Parte_2 Parte_3
liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€ 5.201,00 – €
26.000,00), in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto a versare un Parte_1
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Appello R.G. 447/2023:
Nel rapporto processuale tra e Parte_4 Controparte_1
, e , per la loro soccombenza, vanno
[...] Parte_2 Parte_3
condannati a rifondere in favore di le spese del grado Controparte_1
che si liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€
5.201,00,00 - € 26.000,00), in complessivi € 3.966 ,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – sezione seconda civile – definitivamente pronunciando sull'appello promosso da (R.G. 445/2023) e da Parte_1 Controparte_1
(R.G. 447/2023) avverso la sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Brescia, così
[...]
provvede:
-rigetta l'appello di;
Parte_1
-accoglie l'appello di e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...]
e a rifondere in favore di Pt_2 Parte_3 Controparte_1
le spese di lite del primo grado, liquidate come in parte motiva;
-condanna a rifondere in favore di e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere Parte_1
del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US AO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile composta da:
Dott. US AO Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 445/2023 R.G. (e n.° 447/2023 R.G.) discussa all'udienza del
15.10.2025 e promossa
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DA LA e dall'avv. GIOVANNA PIANTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA F.LLI PORCELLAGA 16 ROVATO (BS).
APPELLANTE ( E APPELLATO IN R.G. 447/2023)
c o n t r o
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. LUCA FEROLDI ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 10 BRESCIA.
APPELLATI e contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO GIANMARIA LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SOLFERINO N.26 BRESCIA..
APPELLATA E APPELLANTE IN R.G. 447/2023
e contro
ARCH. (C.F. ). Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
e contro
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
e contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata in data
17.4.2023 con il n.° 875/2023
CONCLUSIONI
NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 445/2023
Per l'appellante : Parte_1
“i sottoscritti procuratori dell'appellante chiedono che, in riforma dell'impugnata sentenza,
vengano respinte tutte le domande proposte contro , con rifusione delle Parte_1
spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate delle spese generali e di C.P.A.
e I.V.A.; precisano che le anticipazioni per il grado d'appello ammontano a € 382,50, di cui
355,50 per contributo unificato e 27,00 per diritti di cancelleria e che le spese per l'Istanza di Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ammontano a € 98,00 per Contributo
unificato e a € 27,00 per Diritti di Cancelleria”.
Per gli appellati e : Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, previa ogni più utile preliminare declaratoria del caso
e di legge, - nel merito, dichiarare l'appello, per i motivi di cui in narrativa, infondato in fatto
ed in diritto e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia
n. 875/203 pubblicata in data 17.4.2023.
In ogni caso, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio. Con osservanza”.
NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 447/2023 RIUNITO AL PRINCIPALE R.G. 445/2023
Per l'appellante : Controparte_1
“il sottoscritto procuratore dell'appellante, confermati i motivi dedotti in Citazione chiede che,
in riforma dell'impugnata sentenza, e Parte_2 Parte_3
vengano condannati a pagare alla le spese, anche generali, CP_1 CP_1
nonché i compensi professionali del primo grado ed a rifondere le spese, anche generali,
nonché i compensi professionali del grado d'appello; precisa che le anticipazioni per il grado
d'appello ammontano a € 382,50, di cui 355,50 per contributo unificato e 27,00 per diritti di
cancelleria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 17.7.2018, i coniugi e Parte_2
adivano il Tribunale di Brescia, al fine di ottenere la condanna di Parte_3
dell'arch. e del geom. al risarcimento, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, del danno patrimoniale patito per effetto dei vizi e difetti costruttivi dell'immobile di loro proprietà, sito in Borgo San Giacomo (BS), così come quantificato dal
C.T.U. all'esito del procedimento per A.T.P. da essi introdotto (€ 32.000,00), oltre oneri,
interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese sostenute per detto procedimento (€ 3.786,99).
Esponevano gli attori che:
con atto notarile di compravendita del 19.3.2008, concluso con IM TT G. E C. s.a.s.,
avevano acquistato la piena proprietà di un immobile sito in Borgo San Giacomo (BS), via
US Mazzini n. 11, costituito da un appartamento al piano terra, interrato e primo con corte esclusiva e autorimessa al piano interrato con corte esclusiva;
l'immobile era stato realizzato dalla società venditrice IM TT G. E C. s.a.s. – poi divenuta - su progetto dell'arch. e su direzione lavori Controparte_1 Controparte_2
del geom. CP_3
successivamente all'acquisto, avevano riscontrato gravi vizi riconducibili ad evidenti difetti di costruzione per il cui accertamento avevano introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
nei confronti dell'impresa costruttrice e del progettista arch. Controparte_1 CP_2
con contradditorio esteso al geom. in qualità di direttore dei lavori ed
[...] CP_3
alle compagnie di assicurazione dell'arch. Controparte_2
il nominato C.T.U. (arch. ), all'esito delle operazioni peritali, aveva accertato Persona_1
la sussistenza delle difformità lamentate, ripartendo per ciascun difetto la responsabilità tra l'impresa costruttrice, la progettazione e la direzione dei lavori ed aveva quantificato in complessivi € 32.000,00 il costo per gli interventi di rimozione dei vizi e di ripristino dello stato dei luoghi;
nessuna delle parti resistenti aveva provveduto a corrispondere loro alcunché.
nel costituirsi per il rigetto delle domande, contestava ogni addebito di Controparte_1
responsabilità, deducendo la sua estraneità alla vicenda oggetto di causa per il fatto che l'atto di compravendita era stato concluso tra i ricorrenti e la diversa società IM TT G. E
C. s.a.s., impresa che aveva edificato l'immobile.
L'arch. eccepiva, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione Controparte_2 esperita nei suoi confronti;
nel merito, assumeva l'esclusiva responsabilità del geom. CP_3
direttore dei lavori, e dell'impresa costruttrice e, in via
[...] Controparte_1
subordinata, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa
[...]
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_4
nel costituirsi eccepiva l'inoperatività della polizza e, in via Controparte_4
subordinata, la limitazione della copertura assicurativa ad una determinata categoria di danni in forza di specifica clausola contrattuale, oltre ad evidenziare che erano previsti un massimale di
€ 3.000.000,00 ed una franchigia di € 5.000,00.
Il geom. restava contumace. CP_3
All'udienza del 20.12.2018, su istanza dei ricorrenti, veniva autorizzata l'integrazione del contradditorio dei confronti di in qualità di socio accomandatario della cessata Parte_1
IM TT G. e C. s.a.s. che, nel costituirsi, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c. e contestava l'opponibilità della relazione conclusiva del procedimento per A.T.P. per non esserne stato parte.
Con ordinanza del 15.5.2019 il G.I. disponeva l'acquisizione del fascicolo di e il CP_5
mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Istruita la causa per prova orale, con sentenza n.° 875/2023 il Tribunale di Brescia così
provvedeva:
accoglieva la domanda proposta da e avverso Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della cessata Pt_1
IM TT G. e C. s.a.s. e, per l'effetto, lo condannava al pagamento della somma di complessivi € 20.700,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglieva la domanda proposta avverso il geom. nella sua qualità di direttore CP_3
dei lavori e per l'effetto, lo condannava al pagamento della somma di complessivi € 9.900,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglieva la domanda promossa avverso l'arch. in qualità di progettista, e Controparte_2
per l'effetto la condannava al pagamento di complessivi € 1.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
rigettava la domanda di manleva promossa avverso
Controparte_4
rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti.
NN , il geom. e l'arch. a rifondere, Parte_1 CP_3 Controparte_2
rispettivamente, nella misura del 60%, del 30% e del 10%, le spese legali in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate per il procedimento di A.T.P. e il giudizio di merito.
Compensava, integralmente, tra le altre parti le spese legali.
Poneva le spese del procedimento per A.T.P. a carico dell'Arch. nella misura Controparte_2
del 20% ed a carico del geom. per il restante 80%. CP_3
Il Tribunale si conformava alle conclusioni del C.T.U. (arch. ) in relazione Persona_1
all'esistenza dei vizi lamentati, al costo per l'eliminazione, nonché, alla corresponsabilità, in quote differenti a seconda del difetto, della direzione lavori, dell'impresa costruttrice e del progettista.
In particolare, per quanto ancora rileva, trattando delle “trasformazioni sociali dell' CP_1
, evidenziava che era amministratore unico di
[...] Parte_1 Controparte_1
costituita il 15.12.2010, e socio illimitatamente responsabile della cessata IM TT G.
E C. s.a.s., costituita in data 20.9.1989 e cancellata in data 31.12.2012, ed affermava che “la
persona di non è l'unica cosa che lega le due società, ma è l'unica cosa Parte_1
importante ai fini della decisione della presente controversia”.
Precisava che l'atto di compravendita era stato concluso dai ricorrenti con IM TT G.
E C. s.a.s., la quale, era stata immediatamente informata dei vizi lamentati ed aveva cercato di porvi rimedio. Pur riconoscendo l'estraneità di , in qualità di socio accomandatario di Parte_1
IM TT G. E C. s.a.s., al procedimento per A.T.P., precisava che lo stesso, vi aveva preso parte quale amministratore unico e legale rappresentante di ed Controparte_1
aggiungeva che, chiamato nel giudizio di merito, aveva contestato, soltanto, in parte le risultanze della C.T.U., mostrando di accettare il contenuto nella parte non contestata, per cui alcuna prescrizione o decadenza si era verificata nei suoi confronti.
Avverso la sentenza promuovevano appello, sia (procedimento iscritto al n.° Parte_1
445/2023 R.G.), sia (procedimento iscritto al n.° 447/2023 R.G.). Controparte_1
Si costituivano in entrambi i procedimenti e . Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva ordinava la riunione della causa sub R.G. n.°447/2023 a quella sub R.G. n.°445/2023.
All'udienza ex art 352 c.p.c. del 15.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di (R.G. 445/2023) Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto Parte_1
la domanda promossa dai ricorrenti nei suoi confronti in qualità di socio accomandatario,
illimitatamente responsabile, della cessata IM TT G. E C. s.a.s., società venditrice e costruttrice dell'immobile di cui è causa, condannandolo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di complessivi € 20.700,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Assume l'errore del primo giudice nell'aver ravvisato un collegamento tra la cessata
IM TT G. e C. s.a.s. e le quali, invero, costituiscono due Controparte_1
società nettamente distinte.
Evidenzia di aver partecipato al procedimento di istruzione preventiva unicamente in nome e per conto di per cui le risultanze di detto procedimento non sono Controparte_1
utilizzabili nei confronti della diversa società IM TT G. e C. s.a.s. e, di conseguenza, neppure verso di lui, quale socio accomandatario.
Con il secondo motivo si duole della sua condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese legali del procedimento di A.T.P., ribadendo di avervi partecipato, unicamente, quale legale rappresentante di Controparte_1
Contesta, inoltre, che la liquidazione delle spese di lite sia stata disposta unitariamente, senza alcuna distinzione tra le spese del procedimento di A.T.P. e quelle del giudizio di merito e senza alcuna specifica indicazione degli importi, per le varie fasi processuali.
Con il terzo motivo ribadisce l'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., lamentando il decorso di oltre dieci anni dalla data di conclusione dell'atto di compravendita (19.3.2008), o dalla data di compimento dell'opera (17.10.2007), alla data in cui gli è stato notificato l'atto di chiamata in giudizio (24.1.2019), costituente la prima contestazione a lui pervenuta.
Appello di (R.G. 447/2023). Controparte_1
Nell'unico motivo di appello chiede la riforma della Controparte_1
sentenza in punto spese di lite.
Assume che il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, per essere stata accertata la corresponsabilità della diversa società IM TT G. e C. s.a.s., comporta la condanna di e alla rifusione delle spese di lite in suo favore in Parte_2 Parte_3
applicazione del principio della soccombenza.
--------------
Appello di (R.G. 445/2023). Parte_1
Motivi di priorità logica impongono di analizzare in via prioritaria il terzo motivo di appello
con il quale lamenta la violazione dei termini di decadenza e di prescrizione ex Parte_1
art. 1669 c.c. per essere trascorsi oltre 10 anni dalla data di compimento dell'opera, o dalla data di presa in possesso dell'immobile da parte dei ricorrenti, alla prima contestazione avanzata nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, si rileva che il termine decennale di durata della responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera previsto dall'art. 1669 c.c. decorre, anche nell'ipotesi di venditore –
costruttore, non dalla data di acquisto del bene immobile, bensì da quella di compimento dell'opera (Cass. n.° 4510/1996).
Di conseguenza, il dies a quo è da individuarsi nella data del 17.10.2007 in cui il direttore dei lavori geom. comunica all'ufficio tecnico comunale che “sono state CP_3
interamente ultimate le opere” (doc. 3 . Controparte_1
Diversamente da quanto ritiene l'appellante, è stato rispettato il termine decennale di durata della responsabilità del costruttore-venditore, decorrente dal 17.10.2007, in quanto a
[...]
, sebbene in qualità di legale rappresentante di è pervenuta una Pt_1 Controparte_1
prima contestazione in data 28.3.2017 tramite la notifica via pec del ricorso introduttivo del procedimento di istruzione preventiva e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
Il costruttore, nella specie in qualità di socio accomandatario della cessata Parte_1
IM TT G. e C. s.a.s. (società costruttrice e venditrice), può ben dunque essere chiamato a rispondere dei danni dal momento che la manifestazione dei gravi difetti è avvenuta entro il decennio dal compimento dell'opera.
Il primo motivo di appello è infondato.
In primo luogo, si osserva che , sebbene nella veste di legale rappresentante di Parte_1
ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva dove ha perfino Controparte_1
formulato una proposta transattiva, come si legge nella comunicazione del 15.1.2018 inviata dal consulente tecnico di (Arch. ) al C.T.U. Arch. Controparte_1 Persona_2
, allegata all'elaborato peritale (“aderendo alla sua richiesta di valutare la Persona_1
possibilità di favorire una soluzione della vertenza le comunico che il signor Parte_1 personalmente e non implicando la società convenuta, senza alcun riconoscimento di
responsabilità né personale né della società convenuta e quindi per semplice buona volontà, si
rende disponibile ad intervenire per eliminare le cause delle perdite di acque nell'immobile
oggetto della causa a condizione che ….”).
Peraltro, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam costituisce un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova dei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico,
entrando a fare parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio (Cass. n.° 8496/2023, Cass. n.° 18567/2018).
Dunque, l'elaborato redatto dal C.T.U. (Arch. ) all'esito del procedimento per Persona_1
A.T.P. è utilizzabile anche nei confronti di in qualità di socio accomandatario Parte_1
della cessata IM TT G. e C. s.a.s. poiché ha, in sostanza, preso parte Parte_1
al procedimento di istruzione preventiva, non rilevando la veste formale ivi ricoperta, e, in ogni caso, tale documento è stato ritualmente introdotto nel giudizio di merito e sottoposto a contraddittorio, avendo potuto prendere posizione e difendersi rispetto ad esso. Parte_1
Il secondo motivo di appello è infondato.
Le spese di A.T.P., ove l'accertamento viene acquisito, devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91-92 c.p.c. (Cass. n.° 28677/2023).
Per la sua soccombenza all'esito del giudizio di merito, è tenuto al pagamento Parte_1
delle spese legali del procedimento di A.T.P.
L'appello va, dunque, rigettato.
Appello di (R.G. 447/2023) Controparte_1
Il motivo è fondato. Le spese di lite sostenute dalla convenuta devono essere poste a carico Controparte_1
degli attori e , essendo stata rigettata la domanda Parte_2 Parte_3
risarcitoria dagli stessi avanzata nei confronti di detta società, attesa l'accertata corresponsabilità di , chiamato in causa, in qualità di socio accomandatario Parte_1
illimitatamente responsabile della cessata IM TT G. e C. s.a.s.
Le spese di lite del primo grado si liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€ 26.000,00 - € 52.000,00), in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Spese di lite
Appello R.G. 445/2023:
Per la sua soccombenza , a cui è stato rigettato l'appello, va condannato a Parte_1
rifondere in favore di e le spese del grado che si Parte_2 Parte_3
liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€ 5.201,00 – €
26.000,00), in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto a versare un Parte_1
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Appello R.G. 447/2023:
Nel rapporto processuale tra e Parte_4 Controparte_1
, e , per la loro soccombenza, vanno
[...] Parte_2 Parte_3
condannati a rifondere in favore di le spese del grado Controparte_1
che si liquidano, tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore della causa (€
5.201,00,00 - € 26.000,00), in complessivi € 3.966 ,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – sezione seconda civile – definitivamente pronunciando sull'appello promosso da (R.G. 445/2023) e da Parte_1 Controparte_1
(R.G. 447/2023) avverso la sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Brescia, così
[...]
provvede:
-rigetta l'appello di;
Parte_1
-accoglie l'appello di e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...]
e a rifondere in favore di Pt_2 Parte_3 Controparte_1
le spese di lite del primo grado, liquidate come in parte motiva;
-condanna a rifondere in favore di e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere Parte_1
del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US AO