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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
SQ OL e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2018, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva quanto segue: - di aver lavorato alle dipendenze della società esercente attività di CP_1 ristorazione in Caserta (CE) alla via Panoramica per Castel Morrone, per un unico periodo di lavoro dal 1996 al dicembre 2016, data di risoluzione del rapporto di lavoro, con la qualifica di addetto alla cucina a contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 5 del CCNL di categoria;
- di aver svolto mansioni che si diversificavano in base alle esigenze organizzative della società resistente, occupandosi, in particolare, di preparare i tavoli, lavare i piatti, aiutare in cucina, ripulire i piani cottura, sistemare la merce, sistemare l'immondizia; - di aver svolto la prestazione lavorativa rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 15,00 alle 24,00 per sei giorni alla settimana, oltre al lavoro straordinario che assumeva di aver svolto per banchetti, cerimonie e ricevimento – casi in cui l'istante affermava di essersi recato a lavoro prima delle ore 15,00 e di aver terminato oltre le 2,00 per completare la pulizia del locale dopo la cerimonia, specificando che, nei periodi da maggio ad ottobre, i giorni di straordinario sarebbero stati almeno due a settimana, osservando un orario di lavoro non inferiore a 12 ore al giorno, deducendo, pertanto, di aver osservato, in un mese, ventisei giornate di lavoro, che, nel periodo da novembre ad aprile, si sarebbero sostanziate in non meno di 220 ore di lavoro mensili e, nei periodi da maggio ad ottobre, in non meno di 240 ore;
- di non aver mai ricevuto alcuna busta paga e non aver, di fatto, mai percepito la giusta retribuzione;
- di non aver mai percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, di non aver mai goduto periodi di ferie né di aver mai ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- di aver sempre svolto lavoro dipendente a tempo pieno ed ininterrottamente dal 1996 al 2016, ma che, “da una lettera INPS volta ad ottenere un calcolo previsionale della pensione del TI emerge un profilo lavorativo e contributivo diversi da quelli previsti dal ricorrente” (cfr. ricorso); - di non aver percepito la retribuzione relativa alle mensilità da maggio a settembre 2016 ed il TFR.
Per tali ragioni, il ricorrente affermava di essere creditore della somma complessiva di euro
362.617,42, di cui euro 24.434,90 a titolo di TFR e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e continuato tra il ricorrente e la resistente nel periodo indicato decorrente dal 01.05.1996 al 31.12.2016 con gli orari sopra indicati e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dalla società resistente i seguenti importi: FERIE NON
GODUTE dal 01.05.196 al 31.12.2016 – 26 giorni di ferie all'anno per 20 anni ossia 1.040 ore di ferie all'anno, 1.040,00 x 20 = 20.800 ore - € 8,031 x 20.800 = 167.049,39 EURO;
COMPENSO
PER LAVORO STRAORDINARIO: 14 ore x 4 settimane = 56 ore al mese = 672 ore l'anno = 13.440 ore di straordinario quindi 13.440 ore X € 8.031 x 30% per un totale di 140,317,63 EURO;
TREDICESIMA MENSILITA': € 1.381,26 (retribuzione mensile) X 20 anni per un totale di
27.625,20 EURO;
QUATTORDICESIMA MENSILITA': € 1.381,26 (retribuzione mensile) X 20 anni per un totale di 27.625,20 EURO;
IL TUTTO PER UN TOTALE DI 362.617,42 EURO AL
QUALE DEVE AGGIUNGERSI IL TFR PARI AL SEGUENTE IMPORTO ANNUALE 1227,78
EURO X 20 ANNI PER UN TOTALE DI 24.434,90 EURO OLTRE INTERESSI E
RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA MATURAZIONE AL SALDO COME PER LEGGE. Accogliere, per l'effetto, il ricorso come proposto condannando la società resistente al pagamento di tutti gli importi analiticamente indicati nel capo che precede pari alla somma complessiva di Euro
387.052,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge […]”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società la quale CP_1
eccepiva la nullità nonché l'infondatezza del ricorso e che, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la resistente, nel costituirsi, deduceva il carattere discontinuo del periodo di lavoro dal 1996 al 2016 del ricorrente alle sue dipendenze nonché l'infondatezza della richiesta a titolo di differenze retributive, contestando, in ogni caso, le somme riportate nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte
Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Tanto premesso, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Ebbene, nella disamina della questione, va evidenziato che la sussistenza del rapporto ed il periodo di lavoro tra le parti, appare, seppur parzialmente, documentalmente provata.
Al riguardo, va precisato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo deduce “un profilo lavorativo e contributivo diverso da quelli previsti dal ricorrente”, come risultante dall'estratto contributivo versato in atti dalla stessa (cfr. produzione di parte ricorrente); da tale documento, in particolare, con riferimento all'arco temporale che va dal 01.01.1996 al
31.12.2016, risultano periodi di lavoro mancanti, un periodo di disoccupazione (dal
22.03.2008 al 20.11.2008) ed, ancora, un periodo a tempo parziale.
Ciò premesso, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei periodi non inclusi dall'estratto contributivo (e, cioè, esclusi dai periodi “contrattualizzati”, come emergenti dall'estratto contributivo, che vanno dal 01.01.1996 al 29.02.2008 ed a quello dal 29.01.2011 al 28.07.2012), seppur genericamente dedotta dalla parte ricorrente nell'ambito del proprio atto introduttivo, all'esito della prova orale, è emersa, in maniera nitida, in assenza, cioè, di qualsivoglia elemento di segno contrario.
Sul punto, infatti, il teste di parte resistente, sig. , ha dichiarato: “ADR: “Io Tes_1 lavoro come cameriere presso la società resistente dal 1989; conosco il ricorrente perché dal 1996 al
2016 ha lavorato presso la società resistente come lavapiatti per tutto il periodo indicato”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste – della cui attendibilità non è dato dubitare, tenuto conto altresì della sua qualità nonché della circostanza che si tratti di un dipendente “storico” dell'odierna resistente, deve ritenersi che, all'esito della prova orale, siano sufficientemente emersi elementi tali da provare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta CP_1
Tanto precisato, va, inoltre, evidenziato che oggetto della presente causa attiene altresì al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume dovute a vario titolo
(lavoro straordinario/supplementare, ferie, festività, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità), nonché a titolo di TFR e di differenze su quest'ultimo, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato.
Al riguardo, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, tuttavia, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, avendo parte ricorrente omesso di precisare in ricorso l'ammontare della retribuzione mensilmente percepita dal ricorrente nonché di allegare buste paga e conteggi analitici, essendosi, invero, limitata, del tutto genericamente, ad effettuare, nel corpo del ricorso, una serie di calcoli, i quali, in questa sede, appaiono, tuttavia, del tutto inidonei a colmare le gravi mancanze in punto di allegazione in cui la stessa è incorsa;
trattasi, invero, di calcoli disancorati da parametri di riferimento che consentano in maniera univoca di determinare la misura di quanto richiesto.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Ebbene, alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte, nonostante le carenze espositive ed allegative presenti in ricorso, non avendo la parte ricorrente adeguatamente assolto il relativo onere, è stata svolta attività istruttoria, con due testi di parte ricorrente escussi, i quali, tuttavia, si sono genericamente limitati a riferire una serie di circostanze che non appaiono di per sé sufficienti a consentire l'accoglimento della domanda spiegata, non essendo emersi elementi sufficienti a dare riscontro a quanto sostenuto in ricorso per il periodo indicato.
Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate. Nello specifico, all'udienza del 30.01.2025, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, la teste di parte ricorrente – sorella del ricorrente – per Testimone_2
quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Il ricorrente è mio fratello;
io sono vedova e vivo nella Testim stessa abitazione con mio fratello”; ADR: “Vivo con mio fratello dal 2016 circa”; “Sì, all'epoca io non ero ancora sposata quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per la resistente. Era il 1996 ed io vivevo con mio fratello e con mia madre. Io mi sono sposata nel 1998” ADR: “Mio fratello lavorava in cucina, lavorando come lavapiatti;
tuttavia, io non mi sono mai recata a lavoro da mio fratello né
l'ho visto lavorare. A volte, però, l'ho accompagnato o sono andata a prenderlo fuori il locale, spesso anche da sola perché avevo la macchina all'epoca. Ricordo che mio fratello non aveva sempre lo stesso turno;
perciò, gli orari dipendevano dal turno che aveva”; ADR: “Io ricordo che mio fratello ha lavorato per la resistente per circa una ventina d'anni. Il lunedì era il giorno di riposo settimanale, mentre dal martedì al venerdì si recava alle ore 16,00 e terminava quando finiva il servizio, alle 23,00,
a mezzanotte o all'una di sera. Il sabato lavorava l'intera giornata, mentre di domenica osservava mezza giornata, fino alle 17,00 o alle 18,00”; ADR: “Di solito accompagnavo ed andavo a prendere io mio fratello con una frequenza di una volta a settimana;
per il resto, prendeva il pullman o si faceva dare dei passaggi”.
Ancora, l'altro teste di parte ricorrente, sig. – compagno della sorella Testimone_4 del ricorrente – escusso alla medesima udienza, ha riferito: “ADR: “Sono il compagno della sorella del ricorrente, ovvero la persona che è appena uscita dall'aula”; ADR: “Io sono il compagno della signora dal 2013, ma, essendo amici di famiglia, conoscevo il ricorrente già Testimone_2 da molto tempo prima”; ADR: “Sì, andavo spesso a prendere il ricorrente a lavoro perché il ricorrente non ha la patente di guida. Posso riferire che il locale si trova tra San Leucio e Castel Morrone. Ricordo che lo andavo a prendere nel periodo dal 2014 al 2016 e che non andavo sempre: il lunedì il locale era chiuso e, per il resto, capitava diverse volte al mese che andassi a prendere il ricorrente al lavoro, tranne quando il ricorrente trovava un passaggio. Io ricordo che andavo a prenderlo intorno alle 23,00
o a mezzanotte”; ADR: “Ricordo che se non erro il rapporto terminò tra le parti nel 2016”; ADR:
“No, non accompagnavo il ricorrente;
andavo solo a prenderlo. Ciò in quanto il ricorrente si recava al lavoro con il pullman”; A domanda dell'avv. Marra: “Io so che il ricorrente lavorava presso la resistente dal 1996; prima del 2013, sporadicamente e in maniera molto saltuaria mi è capitato di andare a prendere il ricorrente a lavoro”; A domanda dell'avv. : “Sì, la mia residenza è sempre Per_1 stata in Limatola”; A domanda dell'avv. : “No, non so chi desse il passaggio al ricorrente”. Per_1
Ebbene, tali testi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, essendosi limitati a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, il ricorrente a lavoro, senza neppure vederlo lavorare presso il ristorante (ADR: “Mio fratello lavorava in cucina, lavorando come lavapiatti;
tuttavia, io non mi sono mai recata a lavoro da mio fratello né l'ho visto lavorare”, cfr. dichiarazioni della teste ) o, comunque, Testimone_2
riferendo fatti di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto appresi de relato actoris.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è, pertanto, rimasto del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova a percepire ulteriori somme per le causali dedotte in ricorso.
Ne consegue che vanno rigettate le domande relative alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, meritano accoglimento le domande a titolo di tredicesima mensilità e di TFR – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Al riguardo, va rilevato che parte resistente, nell'ambito della propria memoria difensiva, deduceva che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente non percepiva immediatamente il TFR, assumendo che, all'esito di una serie di circostanze meglio descritte in memoria, il ricorrente non si sarebbe mai recato presso la società né si sarebbe messo in contatto con la stessa e di non aver la resistente, in ogni caso, “impedito una risoluzione bonaria della controversia così come testimonia il verbale di conciliazione, con esito negativo, dell' ” […] (cfr. memoria). Controparte_2
Ebbene, a fronte di tali deduzioni, deve, in questa sede, evidenziarsi che, dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, emerge, invece, che, in data 23.11.2018, con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CE000000/2019-211 (cfr. produzione di parte resistente), a fronte di verifica ispettiva a seguito di richiesta di intervento presentata dal ricorrente in merito al rapporto di lavoro instaurato con la società resistente e per il quale rivendicava, tra l'altro, la mancata corresponsione delle retribuzioni da maggio 2016 a dicembre 2018, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, del
TFR e delle spettanze varie di fine rapporto, emergeva che “al lavoratore non è stato corrisposto il Trattamento di fine rapporto, le ferie e i permessi non retribuiti, per le quali non vi sono né prospetti di paga firmati né altra documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento. Pertanto, con il presente atto si diffida la ditta a corrispondere al lavoratore le somme riportate al netto sul prospetto che segue, di cui si ha certezza sia dell'an che del quantum del diritto spettante al lavoratore, tratte CP_ da prospetto elaborato ed esibito dalla , a seguito della verifica ispettiva in corso ed acquisito agli atti”.
Come si evince dal prospetto allegato, contenuto nell'atto di diffida accertativa datato
04.02.2019, l'importo oggetto dell'accertamento era pari ad euro 1.875,76 ed era riferibile al periodo di lavoro contrattualizzato dal 22.03.2013 al 08.11.2016.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti dalla parte resistente, all'atto di diffida, faceva, poi, seguito comunicazione a mezzo pec proveniente dalla parte ricorrente, con cui si dichiarava che “il pagamento può essere accolto solo in via di acconto rispetto al maggiore avere”, alla quale parte resistente replicava, con pec del 10.04.2019, comunicando l'impossibilità, allo stato, di avere contatti con il ricorrente e, dunque, di effettuare il pagamento. Orbene, alla luce di quanto emerso in corso di giudizio, ed, in particolare, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in via continuativa sin dal 01.01.1996 – come emerso, più specificamente, all'esito dell'istruttoria espletata – considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte datrice di lavoro circa l'esatta corresponsione delle voci in esame, merita accoglimento la domanda spiegata a titolo di tredicesima e di
TFR – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Ne consegue che la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tali voci, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito.
In particolare, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine alle ulteriori voci e differenze retributive azionate con il presente giudizio, l'importo dovuto al ricorrente va riconosciuto nei limiti di quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata e, in assenza di conteggi da parte del ricorrente, va determinato prendendosi come parametro di valutazione il CCNL di settore – versato in atti dalla parte ricorrente – nonché un valore medio come emergente dalle buste paga prodotte dalla società resistente.
Tale importo, dovuto a titolo di tredicesima mensilità e di TFR, deve, pertanto, essere complessivamente quantificato in euro 16.325,56, di cui euro 8.150,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
La resistente va, dunque, condannata al pagamento delle somme così come rideterminate.
L'accoglimento della domanda entro tali limiti giustifica la compensazione di 2/3 delle spese di lite;
per la restante parte, esse sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente,
[...]
per le ragioni di cui in premessa, di euro 16.325,56, di cui euro 8.150,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito per le ragioni esposte nella parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 08.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
SQ OL e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2018, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva quanto segue: - di aver lavorato alle dipendenze della società esercente attività di CP_1 ristorazione in Caserta (CE) alla via Panoramica per Castel Morrone, per un unico periodo di lavoro dal 1996 al dicembre 2016, data di risoluzione del rapporto di lavoro, con la qualifica di addetto alla cucina a contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 5 del CCNL di categoria;
- di aver svolto mansioni che si diversificavano in base alle esigenze organizzative della società resistente, occupandosi, in particolare, di preparare i tavoli, lavare i piatti, aiutare in cucina, ripulire i piani cottura, sistemare la merce, sistemare l'immondizia; - di aver svolto la prestazione lavorativa rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 15,00 alle 24,00 per sei giorni alla settimana, oltre al lavoro straordinario che assumeva di aver svolto per banchetti, cerimonie e ricevimento – casi in cui l'istante affermava di essersi recato a lavoro prima delle ore 15,00 e di aver terminato oltre le 2,00 per completare la pulizia del locale dopo la cerimonia, specificando che, nei periodi da maggio ad ottobre, i giorni di straordinario sarebbero stati almeno due a settimana, osservando un orario di lavoro non inferiore a 12 ore al giorno, deducendo, pertanto, di aver osservato, in un mese, ventisei giornate di lavoro, che, nel periodo da novembre ad aprile, si sarebbero sostanziate in non meno di 220 ore di lavoro mensili e, nei periodi da maggio ad ottobre, in non meno di 240 ore;
- di non aver mai ricevuto alcuna busta paga e non aver, di fatto, mai percepito la giusta retribuzione;
- di non aver mai percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, di non aver mai goduto periodi di ferie né di aver mai ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- di aver sempre svolto lavoro dipendente a tempo pieno ed ininterrottamente dal 1996 al 2016, ma che, “da una lettera INPS volta ad ottenere un calcolo previsionale della pensione del TI emerge un profilo lavorativo e contributivo diversi da quelli previsti dal ricorrente” (cfr. ricorso); - di non aver percepito la retribuzione relativa alle mensilità da maggio a settembre 2016 ed il TFR.
Per tali ragioni, il ricorrente affermava di essere creditore della somma complessiva di euro
362.617,42, di cui euro 24.434,90 a titolo di TFR e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e continuato tra il ricorrente e la resistente nel periodo indicato decorrente dal 01.05.1996 al 31.12.2016 con gli orari sopra indicati e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dalla società resistente i seguenti importi: FERIE NON
GODUTE dal 01.05.196 al 31.12.2016 – 26 giorni di ferie all'anno per 20 anni ossia 1.040 ore di ferie all'anno, 1.040,00 x 20 = 20.800 ore - € 8,031 x 20.800 = 167.049,39 EURO;
COMPENSO
PER LAVORO STRAORDINARIO: 14 ore x 4 settimane = 56 ore al mese = 672 ore l'anno = 13.440 ore di straordinario quindi 13.440 ore X € 8.031 x 30% per un totale di 140,317,63 EURO;
TREDICESIMA MENSILITA': € 1.381,26 (retribuzione mensile) X 20 anni per un totale di
27.625,20 EURO;
QUATTORDICESIMA MENSILITA': € 1.381,26 (retribuzione mensile) X 20 anni per un totale di 27.625,20 EURO;
IL TUTTO PER UN TOTALE DI 362.617,42 EURO AL
QUALE DEVE AGGIUNGERSI IL TFR PARI AL SEGUENTE IMPORTO ANNUALE 1227,78
EURO X 20 ANNI PER UN TOTALE DI 24.434,90 EURO OLTRE INTERESSI E
RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA MATURAZIONE AL SALDO COME PER LEGGE. Accogliere, per l'effetto, il ricorso come proposto condannando la società resistente al pagamento di tutti gli importi analiticamente indicati nel capo che precede pari alla somma complessiva di Euro
387.052,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge […]”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società la quale CP_1
eccepiva la nullità nonché l'infondatezza del ricorso e che, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la resistente, nel costituirsi, deduceva il carattere discontinuo del periodo di lavoro dal 1996 al 2016 del ricorrente alle sue dipendenze nonché l'infondatezza della richiesta a titolo di differenze retributive, contestando, in ogni caso, le somme riportate nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte
Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Tanto premesso, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Ebbene, nella disamina della questione, va evidenziato che la sussistenza del rapporto ed il periodo di lavoro tra le parti, appare, seppur parzialmente, documentalmente provata.
Al riguardo, va precisato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo deduce “un profilo lavorativo e contributivo diverso da quelli previsti dal ricorrente”, come risultante dall'estratto contributivo versato in atti dalla stessa (cfr. produzione di parte ricorrente); da tale documento, in particolare, con riferimento all'arco temporale che va dal 01.01.1996 al
31.12.2016, risultano periodi di lavoro mancanti, un periodo di disoccupazione (dal
22.03.2008 al 20.11.2008) ed, ancora, un periodo a tempo parziale.
Ciò premesso, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei periodi non inclusi dall'estratto contributivo (e, cioè, esclusi dai periodi “contrattualizzati”, come emergenti dall'estratto contributivo, che vanno dal 01.01.1996 al 29.02.2008 ed a quello dal 29.01.2011 al 28.07.2012), seppur genericamente dedotta dalla parte ricorrente nell'ambito del proprio atto introduttivo, all'esito della prova orale, è emersa, in maniera nitida, in assenza, cioè, di qualsivoglia elemento di segno contrario.
Sul punto, infatti, il teste di parte resistente, sig. , ha dichiarato: “ADR: “Io Tes_1 lavoro come cameriere presso la società resistente dal 1989; conosco il ricorrente perché dal 1996 al
2016 ha lavorato presso la società resistente come lavapiatti per tutto il periodo indicato”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste – della cui attendibilità non è dato dubitare, tenuto conto altresì della sua qualità nonché della circostanza che si tratti di un dipendente “storico” dell'odierna resistente, deve ritenersi che, all'esito della prova orale, siano sufficientemente emersi elementi tali da provare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta CP_1
Tanto precisato, va, inoltre, evidenziato che oggetto della presente causa attiene altresì al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume dovute a vario titolo
(lavoro straordinario/supplementare, ferie, festività, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità), nonché a titolo di TFR e di differenze su quest'ultimo, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato.
Al riguardo, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, tuttavia, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, avendo parte ricorrente omesso di precisare in ricorso l'ammontare della retribuzione mensilmente percepita dal ricorrente nonché di allegare buste paga e conteggi analitici, essendosi, invero, limitata, del tutto genericamente, ad effettuare, nel corpo del ricorso, una serie di calcoli, i quali, in questa sede, appaiono, tuttavia, del tutto inidonei a colmare le gravi mancanze in punto di allegazione in cui la stessa è incorsa;
trattasi, invero, di calcoli disancorati da parametri di riferimento che consentano in maniera univoca di determinare la misura di quanto richiesto.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Ebbene, alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte, nonostante le carenze espositive ed allegative presenti in ricorso, non avendo la parte ricorrente adeguatamente assolto il relativo onere, è stata svolta attività istruttoria, con due testi di parte ricorrente escussi, i quali, tuttavia, si sono genericamente limitati a riferire una serie di circostanze che non appaiono di per sé sufficienti a consentire l'accoglimento della domanda spiegata, non essendo emersi elementi sufficienti a dare riscontro a quanto sostenuto in ricorso per il periodo indicato.
Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate. Nello specifico, all'udienza del 30.01.2025, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, la teste di parte ricorrente – sorella del ricorrente – per Testimone_2
quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Il ricorrente è mio fratello;
io sono vedova e vivo nella Testim stessa abitazione con mio fratello”; ADR: “Vivo con mio fratello dal 2016 circa”; “Sì, all'epoca io non ero ancora sposata quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per la resistente. Era il 1996 ed io vivevo con mio fratello e con mia madre. Io mi sono sposata nel 1998” ADR: “Mio fratello lavorava in cucina, lavorando come lavapiatti;
tuttavia, io non mi sono mai recata a lavoro da mio fratello né
l'ho visto lavorare. A volte, però, l'ho accompagnato o sono andata a prenderlo fuori il locale, spesso anche da sola perché avevo la macchina all'epoca. Ricordo che mio fratello non aveva sempre lo stesso turno;
perciò, gli orari dipendevano dal turno che aveva”; ADR: “Io ricordo che mio fratello ha lavorato per la resistente per circa una ventina d'anni. Il lunedì era il giorno di riposo settimanale, mentre dal martedì al venerdì si recava alle ore 16,00 e terminava quando finiva il servizio, alle 23,00,
a mezzanotte o all'una di sera. Il sabato lavorava l'intera giornata, mentre di domenica osservava mezza giornata, fino alle 17,00 o alle 18,00”; ADR: “Di solito accompagnavo ed andavo a prendere io mio fratello con una frequenza di una volta a settimana;
per il resto, prendeva il pullman o si faceva dare dei passaggi”.
Ancora, l'altro teste di parte ricorrente, sig. – compagno della sorella Testimone_4 del ricorrente – escusso alla medesima udienza, ha riferito: “ADR: “Sono il compagno della sorella del ricorrente, ovvero la persona che è appena uscita dall'aula”; ADR: “Io sono il compagno della signora dal 2013, ma, essendo amici di famiglia, conoscevo il ricorrente già Testimone_2 da molto tempo prima”; ADR: “Sì, andavo spesso a prendere il ricorrente a lavoro perché il ricorrente non ha la patente di guida. Posso riferire che il locale si trova tra San Leucio e Castel Morrone. Ricordo che lo andavo a prendere nel periodo dal 2014 al 2016 e che non andavo sempre: il lunedì il locale era chiuso e, per il resto, capitava diverse volte al mese che andassi a prendere il ricorrente al lavoro, tranne quando il ricorrente trovava un passaggio. Io ricordo che andavo a prenderlo intorno alle 23,00
o a mezzanotte”; ADR: “Ricordo che se non erro il rapporto terminò tra le parti nel 2016”; ADR:
“No, non accompagnavo il ricorrente;
andavo solo a prenderlo. Ciò in quanto il ricorrente si recava al lavoro con il pullman”; A domanda dell'avv. Marra: “Io so che il ricorrente lavorava presso la resistente dal 1996; prima del 2013, sporadicamente e in maniera molto saltuaria mi è capitato di andare a prendere il ricorrente a lavoro”; A domanda dell'avv. : “Sì, la mia residenza è sempre Per_1 stata in Limatola”; A domanda dell'avv. : “No, non so chi desse il passaggio al ricorrente”. Per_1
Ebbene, tali testi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, essendosi limitati a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, il ricorrente a lavoro, senza neppure vederlo lavorare presso il ristorante (ADR: “Mio fratello lavorava in cucina, lavorando come lavapiatti;
tuttavia, io non mi sono mai recata a lavoro da mio fratello né l'ho visto lavorare”, cfr. dichiarazioni della teste ) o, comunque, Testimone_2
riferendo fatti di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto appresi de relato actoris.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è, pertanto, rimasto del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova a percepire ulteriori somme per le causali dedotte in ricorso.
Ne consegue che vanno rigettate le domande relative alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, meritano accoglimento le domande a titolo di tredicesima mensilità e di TFR – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Al riguardo, va rilevato che parte resistente, nell'ambito della propria memoria difensiva, deduceva che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente non percepiva immediatamente il TFR, assumendo che, all'esito di una serie di circostanze meglio descritte in memoria, il ricorrente non si sarebbe mai recato presso la società né si sarebbe messo in contatto con la stessa e di non aver la resistente, in ogni caso, “impedito una risoluzione bonaria della controversia così come testimonia il verbale di conciliazione, con esito negativo, dell' ” […] (cfr. memoria). Controparte_2
Ebbene, a fronte di tali deduzioni, deve, in questa sede, evidenziarsi che, dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, emerge, invece, che, in data 23.11.2018, con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CE000000/2019-211 (cfr. produzione di parte resistente), a fronte di verifica ispettiva a seguito di richiesta di intervento presentata dal ricorrente in merito al rapporto di lavoro instaurato con la società resistente e per il quale rivendicava, tra l'altro, la mancata corresponsione delle retribuzioni da maggio 2016 a dicembre 2018, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, del
TFR e delle spettanze varie di fine rapporto, emergeva che “al lavoratore non è stato corrisposto il Trattamento di fine rapporto, le ferie e i permessi non retribuiti, per le quali non vi sono né prospetti di paga firmati né altra documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento. Pertanto, con il presente atto si diffida la ditta a corrispondere al lavoratore le somme riportate al netto sul prospetto che segue, di cui si ha certezza sia dell'an che del quantum del diritto spettante al lavoratore, tratte CP_ da prospetto elaborato ed esibito dalla , a seguito della verifica ispettiva in corso ed acquisito agli atti”.
Come si evince dal prospetto allegato, contenuto nell'atto di diffida accertativa datato
04.02.2019, l'importo oggetto dell'accertamento era pari ad euro 1.875,76 ed era riferibile al periodo di lavoro contrattualizzato dal 22.03.2013 al 08.11.2016.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti dalla parte resistente, all'atto di diffida, faceva, poi, seguito comunicazione a mezzo pec proveniente dalla parte ricorrente, con cui si dichiarava che “il pagamento può essere accolto solo in via di acconto rispetto al maggiore avere”, alla quale parte resistente replicava, con pec del 10.04.2019, comunicando l'impossibilità, allo stato, di avere contatti con il ricorrente e, dunque, di effettuare il pagamento. Orbene, alla luce di quanto emerso in corso di giudizio, ed, in particolare, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in via continuativa sin dal 01.01.1996 – come emerso, più specificamente, all'esito dell'istruttoria espletata – considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte datrice di lavoro circa l'esatta corresponsione delle voci in esame, merita accoglimento la domanda spiegata a titolo di tredicesima e di
TFR – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Ne consegue che la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tali voci, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito.
In particolare, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine alle ulteriori voci e differenze retributive azionate con il presente giudizio, l'importo dovuto al ricorrente va riconosciuto nei limiti di quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata e, in assenza di conteggi da parte del ricorrente, va determinato prendendosi come parametro di valutazione il CCNL di settore – versato in atti dalla parte ricorrente – nonché un valore medio come emergente dalle buste paga prodotte dalla società resistente.
Tale importo, dovuto a titolo di tredicesima mensilità e di TFR, deve, pertanto, essere complessivamente quantificato in euro 16.325,56, di cui euro 8.150,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
La resistente va, dunque, condannata al pagamento delle somme così come rideterminate.
L'accoglimento della domanda entro tali limiti giustifica la compensazione di 2/3 delle spese di lite;
per la restante parte, esse sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente,
[...]
per le ragioni di cui in premessa, di euro 16.325,56, di cui euro 8.150,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto salvo quanto già eventualmente percepito per le ragioni esposte nella parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 08.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico