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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7856/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7856 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alfonso Ferrara presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via L.
Caldieri n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- CP_1
E
P.I. ) in persona dei suoi legali Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marasco presso il cui studio, sito in Napoli, alla
P.zza Carità, n. 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38399 resa e pubblicata il 20/12/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 9/05/2025, il procuratore di parte appellante: “conclude per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui
all'atto di appello;
deposita contestualmente alle presenti note copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado. Impugna le avverse conclusioni e chiede introitarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc”; il procuratore dell'appellata : “si riporta Controparte_2
a tutte le proprie eccezioni e difese e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Impugna le avverse conclusioni e chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rileva di avere già depositato le copie dei verbali di causa di prima grado di cui è in possesso come allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
13.12.24”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di appello, introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato via pec in data 30/03/2022, ha Parte_1 interposto gravame avverso la sentenza n. 38399 del 20/12/2021, con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della in qualità di Controparte_2 impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., in relazione al sinistro verificatosi in data 18/02/2018, alle ore 12:00 circa, allorquando la stessa, nel mentre stava attraversando, sulle strisce pedonali,
Via Ghisleri in Napoli, era stata investita da un autoveicolo non identificato che dopo l'accaduto si dileguava senza prestarle il dovuto soccorso.
La costituitasi in giudizio aveva impugnato Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale e disposta ctu medico legale, aveva rigettato la domanda di parte attrice ritenendo la
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stessa infondata, compensando le spese di lite e condannando l'attrice al pagamento delle spese di CTU.
Nello specifico il giudice di prime cure in sentenza aveva ritenuto che “la deposizione resa dal detto teste è generica, imprecisa, scarna e non può ritenersi sufficiente per una pronuncia di accoglimento…Non va poi sottaciuto, come peraltro eccepito dalla convenuta , Controparte_2
l'inattendibilità dal teste escusso laddove riferisce di Testimone_1 trovarsi in compagnia della madre ad attraversare sotto braccio le strisce pedonali;
circostanza, questa, che non risulta essere stata denunciata al commissariato di polizia nella allegata denuncia. Infatti dalla lettura di quest'ultima non si evince la presenza del figlio sui luoghi Testimone_1 di causa né tale presenza risulta riscontrabile nella allegata messa in mora del 27.03.2017. Pertanto a parere del giudicante la deposizione resa dal detto teste non può ritenersi sufficiente per una pronuncia di accoglimento”.
L'odierna appellante ha, pertanto, lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure giacché il testimone di parte attrice, tutt'altro che inattendibile come ritenuto in sentenza, aveva confermato la dinamica dell'incidente così come riferita nell'atto di citazione.
Ritenendo, quindi, sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, provata la domanda, ha insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado con condanna della Controparte_2
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a
[...] carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 4.870,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 29/06/2022 si è costituita nel presente giudizio la
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai CP_2
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sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha, poi, chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato avendo il giudice di prime cure correttamente valutato le risultanze processuali, vinte le spese di lite.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di permettere l'acquisizione dei verbali di causa di primo grado, la scrivente, all'esito dell'udienza del
12/05/2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha riservato la causa in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 30/03/2022 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (20/12/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta sempre in data 30/03/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello risulta anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
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Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1 ha indicato in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse, altrettanto erroneamente, rigettato la domanda di parte attrice.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la domanda proposta da deve Parte_1 essere inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 283 D.Lgs. 209/05 co.
1 lett. a), avendo la stessa dedotto di aver subito lesioni a seguito del sinistro verificatosi in data 18/02/2018 allorquando, in qualità di pedone, veniva investita da un veicolo non identificato che, immediatamente dopo, si dava alla fuga.
In tali fattispecie, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10484/2001 e Cass. civ. n.
12304/2005).
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Ciò posto si evidenzia che in controversie come quella in esame “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”(cfr. Cass. civ. sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto, che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, il quale abbia occasionalmente assistito ad un incidente stradale, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr. Cass. civ., sent. n. 12060 del
29.05.2014).
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012 secondo cui “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre
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tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”; Cass. civ., sent. n.
23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Dunque, se la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari all'Autorità Giudiziaria, nell'ipotesi di sinistro cagionato da un veicolo non identificato, non preclude alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ad ogni modo si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Ebbene, nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che
[...] aveva sporto, in data 30.03.2016, denuncia - querela Parte_1 limitandosi a dichiarare che il giorno dell'incidente “sul marciapiedi opposto si trovava un uomo che, notata tutta la scena, immediatamente traversò la strada per soccorrermi e grazie al suo aiuto riuscii a raggiungere la mia abitazione. Purtroppo nemmeno il mio soccorritore riuscì a rilevare i numeri di targa dell'auto investitrice in quanto la sua attenzione era completamente concentrata su di me” (cfr. produzione di primo grado parte appellante).
Dunque nella denuncia – querela l'odierna appellante non ha dichiarato che il figlio, chiamato, poi, a testimoniare Testimone_1 durante il giudizio di primo grado, fosse presente al momento del sinistro essendosi limitata a riferire della sola presenza di un uomo sul marciapiede opposto che l'avrebbe soccorsa.
Parimenti, anche nella lettera di messa in mora, del 27.03.2017, inviata alla quale F.G.V.S., l'istante non ha riferito Controparte_2 della presenza del figlio al momento del denunciato investimento da parte del veicolo non identificato.
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Tanto premesso a parere del Tribunale risulta alquanto inverosimile che la danneggiata ometta di menzionare sia nella denuncia querela che nella lettera di messa in mora la presenza del figlio al momento del sinistro e che la stessa riferisca, invece, della presenza di un passante, non meglio identificato, che l'avrebbe soccorsa. Inoltre, anche nell'atto di citazione la difesa della non ha dichiarato che il figlio di quest'ultima fosse Pt_1 presente al momento dei fatti di causa.
Dunque, traslando i principi sopra esposti al caso di specie, ritiene il
Tribunale che l'omessa, reiterata, indicazione, da parte dell'attrice, della presenza del figlio al momento dell'investimento depone per l'intrinseca inattendibilità di quest'ultimo.
La domanda, pertanto, sulla base della testimonianza dell'unico teste escusso in primo grado, non appare provata. Testimone_1
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
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giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 38399/2021, pubblicata in data
20/12/2021 nella causa iscritta al n.r.g. 15622/2018 proposta da
[...] nei confronti della in qualità di F.G.V.S., Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 38399 del
Giudice di Pace di Napoli resa e pubblicata in data 20/12/2021;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_2 sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione Campania, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7856 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alfonso Ferrara presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via L.
Caldieri n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- CP_1
E
P.I. ) in persona dei suoi legali Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marasco presso il cui studio, sito in Napoli, alla
P.zza Carità, n. 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38399 resa e pubblicata il 20/12/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 9/05/2025, il procuratore di parte appellante: “conclude per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui
all'atto di appello;
deposita contestualmente alle presenti note copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado. Impugna le avverse conclusioni e chiede introitarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc”; il procuratore dell'appellata : “si riporta Controparte_2
a tutte le proprie eccezioni e difese e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Impugna le avverse conclusioni e chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rileva di avere già depositato le copie dei verbali di causa di prima grado di cui è in possesso come allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
13.12.24”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di appello, introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato via pec in data 30/03/2022, ha Parte_1 interposto gravame avverso la sentenza n. 38399 del 20/12/2021, con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della in qualità di Controparte_2 impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., in relazione al sinistro verificatosi in data 18/02/2018, alle ore 12:00 circa, allorquando la stessa, nel mentre stava attraversando, sulle strisce pedonali,
Via Ghisleri in Napoli, era stata investita da un autoveicolo non identificato che dopo l'accaduto si dileguava senza prestarle il dovuto soccorso.
La costituitasi in giudizio aveva impugnato Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale e disposta ctu medico legale, aveva rigettato la domanda di parte attrice ritenendo la
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stessa infondata, compensando le spese di lite e condannando l'attrice al pagamento delle spese di CTU.
Nello specifico il giudice di prime cure in sentenza aveva ritenuto che “la deposizione resa dal detto teste è generica, imprecisa, scarna e non può ritenersi sufficiente per una pronuncia di accoglimento…Non va poi sottaciuto, come peraltro eccepito dalla convenuta , Controparte_2
l'inattendibilità dal teste escusso laddove riferisce di Testimone_1 trovarsi in compagnia della madre ad attraversare sotto braccio le strisce pedonali;
circostanza, questa, che non risulta essere stata denunciata al commissariato di polizia nella allegata denuncia. Infatti dalla lettura di quest'ultima non si evince la presenza del figlio sui luoghi Testimone_1 di causa né tale presenza risulta riscontrabile nella allegata messa in mora del 27.03.2017. Pertanto a parere del giudicante la deposizione resa dal detto teste non può ritenersi sufficiente per una pronuncia di accoglimento”.
L'odierna appellante ha, pertanto, lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure giacché il testimone di parte attrice, tutt'altro che inattendibile come ritenuto in sentenza, aveva confermato la dinamica dell'incidente così come riferita nell'atto di citazione.
Ritenendo, quindi, sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, provata la domanda, ha insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado con condanna della Controparte_2
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a
[...] carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 4.870,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 29/06/2022 si è costituita nel presente giudizio la
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai CP_2
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sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha, poi, chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato avendo il giudice di prime cure correttamente valutato le risultanze processuali, vinte le spese di lite.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di permettere l'acquisizione dei verbali di causa di primo grado, la scrivente, all'esito dell'udienza del
12/05/2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha riservato la causa in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 30/03/2022 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (20/12/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta sempre in data 30/03/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello risulta anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
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Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1 ha indicato in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse, altrettanto erroneamente, rigettato la domanda di parte attrice.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la domanda proposta da deve Parte_1 essere inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 283 D.Lgs. 209/05 co.
1 lett. a), avendo la stessa dedotto di aver subito lesioni a seguito del sinistro verificatosi in data 18/02/2018 allorquando, in qualità di pedone, veniva investita da un veicolo non identificato che, immediatamente dopo, si dava alla fuga.
In tali fattispecie, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10484/2001 e Cass. civ. n.
12304/2005).
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Ciò posto si evidenzia che in controversie come quella in esame “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”(cfr. Cass. civ. sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto, che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, il quale abbia occasionalmente assistito ad un incidente stradale, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr. Cass. civ., sent. n. 12060 del
29.05.2014).
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012 secondo cui “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre
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tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”; Cass. civ., sent. n.
23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Dunque, se la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari all'Autorità Giudiziaria, nell'ipotesi di sinistro cagionato da un veicolo non identificato, non preclude alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ad ogni modo si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Ebbene, nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che
[...] aveva sporto, in data 30.03.2016, denuncia - querela Parte_1 limitandosi a dichiarare che il giorno dell'incidente “sul marciapiedi opposto si trovava un uomo che, notata tutta la scena, immediatamente traversò la strada per soccorrermi e grazie al suo aiuto riuscii a raggiungere la mia abitazione. Purtroppo nemmeno il mio soccorritore riuscì a rilevare i numeri di targa dell'auto investitrice in quanto la sua attenzione era completamente concentrata su di me” (cfr. produzione di primo grado parte appellante).
Dunque nella denuncia – querela l'odierna appellante non ha dichiarato che il figlio, chiamato, poi, a testimoniare Testimone_1 durante il giudizio di primo grado, fosse presente al momento del sinistro essendosi limitata a riferire della sola presenza di un uomo sul marciapiede opposto che l'avrebbe soccorsa.
Parimenti, anche nella lettera di messa in mora, del 27.03.2017, inviata alla quale F.G.V.S., l'istante non ha riferito Controparte_2 della presenza del figlio al momento del denunciato investimento da parte del veicolo non identificato.
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Tanto premesso a parere del Tribunale risulta alquanto inverosimile che la danneggiata ometta di menzionare sia nella denuncia querela che nella lettera di messa in mora la presenza del figlio al momento del sinistro e che la stessa riferisca, invece, della presenza di un passante, non meglio identificato, che l'avrebbe soccorsa. Inoltre, anche nell'atto di citazione la difesa della non ha dichiarato che il figlio di quest'ultima fosse Pt_1 presente al momento dei fatti di causa.
Dunque, traslando i principi sopra esposti al caso di specie, ritiene il
Tribunale che l'omessa, reiterata, indicazione, da parte dell'attrice, della presenza del figlio al momento dell'investimento depone per l'intrinseca inattendibilità di quest'ultimo.
La domanda, pertanto, sulla base della testimonianza dell'unico teste escusso in primo grado, non appare provata. Testimone_1
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
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giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 38399/2021, pubblicata in data
20/12/2021 nella causa iscritta al n.r.g. 15622/2018 proposta da
[...] nei confronti della in qualità di F.G.V.S., Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 38399 del
Giudice di Pace di Napoli resa e pubblicata in data 20/12/2021;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_2 sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione Campania, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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