Sentenza breve 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 12/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da OR Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Stella Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sutera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della deliberazione della UN comunale n. 169 del 31.12.2024, recante “ razionalizzazione delle aree organizzative comunali. Accorpamento dell’Area di Polizia Municipale all’Area Amministrativa e riduzione del numero delle aree da quattro a tre ”;
- della deliberazione della UN comunale n. 9 del 27.01.2025, recante “ integrazione delibera della GM n. 169 del 31.12.2024 avente per oggetto razionalizzazione delle aree organizzative comunali. Accorpamento dell’Area di Polizia Municipale all’Area Amministrativa e riduzione del numero delle aree da quattro a tre ”;
- della direttiva sindacale prot. n. 1775 del 03.03.2025 avente per oggetto “ direttiva sulle competenze e rimodulazione orari di servizi ”;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'intimato Comune e di essere inquadrato nell’Area degli istruttori - profilo professionale di assistente capo della Polizia Municipale;
- che, con determinazione sindacale n. 26 del 17.11.2022, è stato posto al vertice dell’Area di Vigilanza con l’attribuzione dell’incarico di elevata qualificazione (EQ) ai sensi dell’art. 16, c. 4, del C.C.N.L. del 16.11.2022 fino al 31.01.2023; tale incarico è stato da ultimo confermato con determinazione sindacale n. 15 del 12.07.2023;
- che, con nota sindacale del 26.09.2024, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune intimato, in esecuzione della nota prot. n. 7755 dell’11.09.24, ha contestato al ricorrente l’acquisto di vestiario femminile per gli operatori del servizio di polizia locale, pur non essendo presente personale femminile in servizio presso l’Ufficio della polizia municipale del predetto Comune;
- che, a seguito delle sue osservazioni, è stata disposta l’archiviazione di detto procedimento disciplinare;
- che, in seguito, il Sindaco dell'intimato Comune avrebbe posto in essere " atti, comportamenti e provvedimenti ai danni del ricorrente, al solo fine di isolarlo e di mortificarlo sul posto di lavoro, ledendone la propria dignità professionale ed esautorandolo di fatto dalle funzioni e mansioni proprie del profilo professionale ";
- che, il 30.01.2025, gli è stata notificata la determinazione n. 3 del 30.01.2025, con la quale il Sindaco dell'intimato Comune ha revocato l’incarico di elevata qualificazione dell’Area di vigilanza, con conseguente perdita della retribuzione di posizione e di quella di risultato;
- che detta determinazione è stata impugnata innanzi al giudice del lavoro;
- che, dalle premesse di detta determinazione, il ricorrente ha appreso che, con le deliberazioni qui impugnate, la UN comunale ha disposto la razionalizzazione delle aree organizzative comunali mediante la soppressione dell’Area di cui egli era responsabile e il suo accorpamento con l’Area amministrativa, di cui è responsabile il sindaco;
- che quest'ultimo, con direttiva prot. n. 1775 del 03.03.2025, ha rimodulato gli orari dei servizi, in tesi penalizzando il ricorrente.
1.1. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta delle seguenti ragioni.
1.1.1. Anzitutto, ha argomentato sulla sussistenza del proprio interesse a ricorrere, in quanto dall'accorpamento dell'Area di polizia municipale con quella amministrativa discenderebbe il venir meno del suo ruolo di responsabile della prima area, con conseguenze sul piano professionale ed economico.
1.1.2. Con il primo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. 01.08.1990, n. 17, degli artt. 1 e 6 del regolamento di polizia municipale approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 05.10.1994 – incompetenza per materia della UN comunale e del Sindaco ) ha contestato le impugnate deliberazioni in quanto:
- l'art. 9, c. 1, L.R. n. 17/1990, dispone che l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale siano stabiliti con regolamento Comunale, come del resto è avvenuto nel Comune intimato, che ha disciplinato tale corpo con la deliberazione n. 66 del 5.10.1994;
- dunque, la UN municipale non avrebbe potuto disporre l'accorpamento dell'Area di polizia municipale con quella amministrativa;
- parimenti affetta da incompetenza sarebbe la direttiva prot. n. 1775 del 03.03.2025 con la quale il Sindaco ha rimodulato gli orari dei servizi di polizia municipale.
1.1.3. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, l.r. n. 17/1990, degli artt. 7, co. 3, e 9, co. 1, della legge n. 65/1986 - violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ) ha contestato la violazione del combinato disposto degli artt. 1, c. 1, e 7, c. 1, della legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, da cui emergerebbe l'insussistenza di alcuna distinzione tra il servizio ed il corpo di P.M., in tesi distinti soltanto sotto il profilo del diverso contingente numerico degli addetti, ma costituenti entrambi un’entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune.
1.1.4. Con il terzo motivo di ricorso ( eccesso di potere per arbitrio ed illogicità manifesta - difetto assoluto di attività istruttoria e difetto assoluto di motivazione - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ) ha contestato vari profili di eccesso di potere con riguardo alle deliberazioni di UN in questione in quanto:
- sarebbe illogica e arbitraria l’inclusione del servizio di P.M. all’interno di un’Area al cui livello apicale è posto un soggetto in tesi privo delle competenze necessarie;
- non sarebbe ammissibile l'esistenza di un soggetto sovraordinato al responsabile del servizio di PM chiamato a gestire il rapporto di lavoro dei dipendenti della P.M., in quanto ciò intaccherebbe l’autonomia gestionale del servizio medesimo;
- le delibere impugnate sarebbero prive di motivazione e rese all'assenza di ogni attività istruttoria;
- dette delibere sarebbero state adottate all'esito dell'archiviazione del menzionato procedimento disciplinare che ha visto coinvolto il ricorrente e avrebbero pertanto il fine di ridimensionarne ruolo e professionalità.
1.1.5. Con il quarto motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. del 16/11/2022 del comparto funzioni locali per difetto della necessaria preventiva informazione alla R.S.U. ed ai rappresentanti territoriali della Fp Cgil, della Cisl Fp, dell’uil Fp e del Csa Ral ) ha contestato le deliberazioni in parola per la mancata preventiva informazione alla R.S.U. istituita presso il Comune di Sutera ed ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto C.C.N.L.
1.2. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, di annullare gli atti impugnati.
2. Il 16 aprile 2025 si è costituito il Comune intimato, che ha altresì depositato documenti.
3. All’udienza camerale indicata in epigrafe:
- parte resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso introduttivo poiché quest’ultimo avrebbe dovuto essere notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle delibere;
- parte ricorrente, contestata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, ha di contro eccepito la nullità della costituzione del Comune resistente in quanto la delibera di autorizzazione al giudizio sarebbe stata sottoscritta da parte di un dirigente decaduto;
- è stato dato avviso alle pari: (i) che in sede di decisione sarebbero stati valutati eventuali profili di parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché la direttiva sindacale n. 1775/2025 sarebbe inerente alla gestione del rapporto di lavoro; (ii) della possibilità di redigere sentenza in forma semplificata;
- il ricorso è infine trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte, in buona sostanza, sugli atti con i quali il Comune intimato ha disposto l’accorpamento dell’Area vigilanza (al cui interno era inserito il servizio di polizia municipale), di cui il ricorrente era responsabile, nell’Area amministrativa, nonché su una specifica direttiva sindacale (la n. 1775/2025) in materia di competenze e rimodulazione degli orari di servizi.
2. Premessa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60, c.p.a., occorre anzitutto definire le seguenti questioni di carattere preliminare:
- l’eccepita nullità della costituzione del Comune intimato;
- la tardività della relativa produzione documentale;
- il difetto di giurisdizione con riguardo alla direttiva sindacale n. 1775/2025;
- l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per la tardiva impugnazione delle viste delibere di UN.
2.1. Si prendano le mosse dall’eccezione di nullità della costituzione del Comune resistente.
L’eccezione è infondata, tenuto conto che l’autorizzazione a stare in giudizio è stata disposta dalla UN in dichiarata applicazione dello “ Statuto dell’Ente che prevede che sia la UN comunale ad autorizzare il Sindaco alla Costituzione in Giudizio ”. Sulla base di tale delibera il Sindaco ha quindi conferito la procura speciale al difensore, con ciò ponendo correttamente in essere, quantomeno ai fini processuali che qui rilevano, il rapporto di difesa tecnica.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare i principi espressi dalla Cassazione civile (sez. I, sentenza n. 24817 del 18 agosto 2023), a mente dei quali:
- “ nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della UN comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale ”;
- “qualora, tuttavia, lo Statuto preveda l'autorizzazione della UN per l'esperimento di azioni giudiziarie, la presenza della stessa costituisce un atto necessario ”;
- “ tale autorizzazione attiene alla legitimatio ad processum , quale condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione dell'ente, sicché la medesima può intervenire, ed essere prodotta, nel corso del giudizio, sempre che la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato ”.
2.2. Ai fini della corretta perimetrazione della documentazione rilevante (che si pone quale questione a valle dell’eccepita nullità della costituzione del resistente Comune, riguardando documenti da quest’ultimo prodotti, ma a monte di ogni altra considerazione, riguardando – appunto – il compendio documentale funzionale al decidere), vanno poi dichiarati inutilizzabili i documenti prodotti dall’amministrazione comunale il 16 aprile 2025, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 55, c. 5, c.p.a.
Ciò con l’ovvia precisazione (dovuta, nel caso di specie, data la menzionata eccezione di nullità) che tale inutilizzabilità non riguarda gli atti strettamente inerenti alla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente ( i.e. la delibera di giunta di autorizzazione al giudizio e la procura speciale del Sindaco), né tantomeno l’atto di costituzione in sé considerato, in quanto di pura forma.
2.3. Ciò posto, può dirsi del difetto di giurisdizione di questo Tribunale con specifico riguardo alle contestazioni inerenti alla direttiva n. 1775/2025 (all. 4 di parte ricorrente).
Si premette che, come evidenziato in narrativa, lo stesso ricorrente ha affermato che tale direttiva costituirebbe un atto di gestione del personale (cfr. p. 6 del ricorso).
Effettivamente essa, pur formalmente richiamandosi all’art. 2 della l. n. 65/1986 (a mente del quale “ Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ”), riporta una serie di indicazioni minuziose su attività e orario di lavoro del ricorrente, al quale la direttiva medesima è espressamente indirizzata, imponendogli financo di “ compilare, giornalmente e per ogni servizio, un resoconto scritto […] di ogni attività eseguita ”.
Con la conseguenza che, mentre non può revocarsi in dubbio la circostanza che le impugnate delibere di UN costituiscano atti di macro-organizzazione, rimessi alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto hanno determinato una rimodulazione delle aree amministrative del Comune, lo stesso non può dirsi con riguardo alla direttiva in questione.
Essa va quindi qualificata, prescindendo espressamente dalla sua veste formale, come atto di micro-organizzazione, con la conseguenza che il relativo contenzioso non può che essere di competenza del giudice del lavoro, presso il quale la causa andrà riassunta ai sensi dell’art. 11, c. 2, c.p.a., salve le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.
2.4. Ciò posto, con riguardo alla parte del giudizio su cui questo Tribunale ha giurisdizione ( i.e. , le due delibere di UN che hanno disposto il contestato accorpamento dell’area di vigilanza con quella amministrativa), va definita l’eccezione di irricevibilità del ricorso, che è infondata e va rigettata per la dirimente considerazione che la resistente avrebbe dovuto tempestivamente produrre documentazione a supporto di tale eccezione (e prescindendo, per tale ragione, da ogni considerazione sul fatto che, trattandosi di atti evidentemente lesivi per il ricorrente che, a seguito degli stessi, si è visto revocare la propria posizione organizzativa, sarebbe stata più che opportuna la loro comunicazione personale a quest’ultimo).
3. Può quindi dirsi delle considerazioni che impongono il rigetto delle doglianze articolate dal ricorrente.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto che le suddette delibere non hanno inciso sul locale regolamento di polizia municipale, né sull’autonomia del servizio di polizia municipale del resistente Comune o sulle attribuzioni del relativo Comandante.
3.1.1. La giurisprudenza è ferma nel dichiarare illegittime simili delibere laddove esse incidano direttamente sulle attività di personale appartenente al corpo o al servizio di polizia municipale.
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso in cui il segretario generale era stato investito del potere di disporre l’assegnazione dei dipendenti del corpo di polizia municipale ai servizi interni dello stesso (C.G.A.R.S., sez. riun., parere 23 dicembre 2022, n. 623), o nella differente ipotesi in cui una delibera di UN aveva ripartito tra i singoli componenti dell’ufficio di polizia municipale talune materie ritenute rilevanti per la vigilanza del territorio (TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3225).
Di contro, non è stata ritenuta fondata l’eccezione di incompetenza della UN nel caso in cui si fosse limitata a una rideterminazione della pianta organica secondo lo schema procedimentale di cui agli artt. 6 e 33, d.lgs. n. 165/2001, senza (per ciò solo) incidere sul locale regolamento di polizia municipale (TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1836/2017).
Il principio regolatore della materia è quindi la netta separazione tra le competenze della UN (tra le quali – si rammenta – vi è l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 48, c. 3, d.lgs. n. 267/2000; cfr. altresì l’art. 35, c. 2- bis , l. n. 142/1990, espressamente richiamato dall’art. 1, c. 1, lett. e , l.r. n. 48/1991) e quelle inerenti alla gestione interna del personale della polizia municipale, che sono invece rimesse al regolamento comunale che ne detta la disciplina (cfr. art. 4, l. n. 65/1986 e, in Sicilia, art. 9, l.r. n. 17/1990).
In sintesi, fermo restando che “ il servizio di polizia municipale costituisce funzionalmente un’entità organizzativa unitaria e autonoma dalle altre strutture organizzative del Comune, derivante dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano a vari livelli servizi di polizia locale ” (cfr. la menzionata sent. n. 1836/2017 del TAR Catania), ciò non esclude che persino il corpo di polizia municipale ( i.e., la strutturazione più complessa della suddetta funzione) possa essere inquadrato quale mera articolazione organizzativa interna dell’amministrazione comunale, sempreché non ne sia incisa l’autonomia (TAR Campania, Napoli, sent. n. 2688/2019).
Sulla scia di tale impostazione è stato quindi affermato che il servizio di polizia municipale ben potrebbe essere inquadrato all’interno di un’area o di una struttura al cui vertice è posto un funzionario con qualifica e mansioni dirigenziali, fermo restando il mantenimento del rapporto diretto tra Comandante di polizia municipale e Sindaco (TAR Campania, Salerno, sent. n. 265/2017).
Il tutto, ovviamente, nell’ovvio rispetto delle previsioni del regolamento di polizia municipale che, laddove abbia espressamente previsto l’inquadramento del servizio di polizia municipale in una certa Area, non può essere modificato a mezzo di una delibera di UN, a maggior ragione laddove il Sindaco diventi così responsabile del servizio di polizia municipale (cfr. sent. n. 253/2021 del TAR, Abruzzo, L’Aquila).
3.1.2. Diviene dunque dirimente verificare se le delibere di UN in questione, laddove hanno disposto l’accorpamento dell’area di vigilanza con quella amministrativa, abbiano in qualche modo inciso sul regolamento comunale recante il servizio di polizia municipale, tenendo altresì presente che l’art. 9, c. 1, lett. a), l.r. n. 17/1990 prevede che il regolamento comunale “ stabilisce l’ordinamento e l’organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale ”.
Nel caso di specie, il locale regolamento di polizia municipale (all. 18 di parte ricorrente) nulla ha previsto in merito all’inquadramento del relativo servizio (e non corpo , la cui istituzione – facoltativa, cfr. la menzionata sent. n. 1836/2017 del TAR Catania – non è stata disposta nel regolamento in questione) nell’ambito di una certa area amministrativa, avendo esso piuttosto rinviato alle norme del regolamento per il personale del resistente Comune (cfr. art. 34 del predetto regolamento di polizia municipale).
Si rileva, in secondo luogo, che le delibere in questione non sono intervenute sul personale della polizia municipale del resistente Comune modificandone competenze o disponendone il trasferimento né, tantomeno, hanno inciso sulle competenze del Comandante della stessa (previsto dall’art. 6 del regolamento in parola).
Invero, dette delibere si sono limitate a un accorpamento tra aree, avendo cura di precisare che la riorganizzazione operata “ non pregiudica l’autonomia funzionale e operativa del servizio di polizia municipale ” (cfr. la delibera n. 169/2024). Tanto che, laddove la delibera n. 9/2025 ha disposto la generale riassegnazione del personale della soppressa Area vigilanza all’area amministrativa, ha avuto cura di indicare le attività svolte dal “ servizio polizia amministrativa, stradale e urbana ”, distinguendole dagli altri servizi.
3.1.3. Dunque, non vi sono elementi per ritenere fondate le censure articolate con il primo motivo di ricorso sulle delibere di UN qui impugnate.
3.2. Può quindi passarsi alle ragioni di infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Detto motivo, volto a sostenere la sostanziale identità tra servizio e corpo di polizia municipale, non tiene conto della già menzionata circostanza che la costituzione di un corpo in luogo di un servizio è oggetto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione e che tale valutazione è stata esercitata dal menzionato regolamento comunale nel senso dell’istituzione di un mero servizio di polizia municipale.
3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, si rileva quanto segue.
Anzitutto, la scelta dell’accorpamento dell’area di vigilanza con quella amministrativa, in assenza di un preciso vincolo discendente dal locale regolamento di polizia locale, rientra nell’ampia discrezionalità che connota tipicamente gli atti di macro organizzazione (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 2709/2013 con riguardo al caso della rimodulazione del corpo di polizia municipale nel servizio di polizia municipale).
In secondo luogo, alla luce di quanto già detto con riguardo al primo motivo di ricorso, non vi è alcuna incisione dell’autonomia del servizio di polizia municipale, né dei suoi dipendenti, con la conseguenza che le contestazioni sulla pretesa scarsa preparazione del responsabile dell’area amministrativa sono del tutto irrilevanti, posto il mantenimento dell’autonomia del servizio di polizia municipale, seppur inquadrato all’interno della suddetta area.
Ancora, la motivazione addotta dalla delibera n. 169/2024, che ha disposto l’accorpamento in parola, non appare manifestamente illogica o contraddittoria, avendo la stessa fatto riferimento alla necessità di una “ migliore organizzazione del personale, anche in termini di riduzione dei costi del personale ”, di talché non vi sono elementi per sostenere che la stessa fosse stata adottata strumentalmente, con l’unico fine di ridimensionare il ruolo e la professionalità del ricorrente.
3.4. Può infine rigettarsi il quarto motivo di ricorso, posto che:
- la proposta di delibera n. 171 del 24 dicembre 2024 (alla base della delibera n. 169/2024) ha dato atto che la stessa è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali;
- la delibera di giunta n. 169 è stata adottata il 31 dicembre 2024;
- la proposta di delibera n. 8 del 15 gennaio 2025 (alla base della delibera n. 9/2025) ha parimenti affermato che essa sarebbe stata trasmessa anche alle organizzazioni sindacali e alla RSU;
- la delibera di giunta n. 9 è stata adottata il 27 gennaio 2025.
Ne discende che, a tutto concedere a parte ricorrente, solo la prima delibera avrebbe violato l’obbligo di “ sola informazione ” degli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 4, c. 5, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, che prevede una preventiva informazione di almeno cinque giorni lavorativi degli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6, d.lgs. n. 165/2001.
Ma, si rileva, una simile violazione, limitata a un obbligo meramente informativo (comunque adempiuto, seppure in un caso con termini più contratti di quelli previsti dal menzionato contratto collettivo) non può essere di per sé causa di illegittimità della delibera di UN che ha rideterminato le aree amministrative del resistente Comune potendo essa, al più, avere eventuali ripercussioni sul piano del rapporto tra amministrazione e sindacati, se del caso rilevante ai sensi dell’art. 28, l. n. 300/1970 (cfr., con riguardo alla mancata osservanza dell’obbligo di informazione nel caso di trasferimento d’azienda, Cass. civ., sez. lav., sentenza 2 maggio 2024, n. 11816).
4. Stante quanto precede, il ricorso:
- è parzialmente inammissibile con riguardo all’impugnazione della direttiva n. 1775/2025 per difetto di giurisdizione, con le conseguenze sopra compendiate in termini di eventuale riassunzione del giudizio presso il giudice del lavoro;
- è infondato nel resto e va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono trovare compensazione, tenuto conto della mancanza di difese scritte dell’amministrazione comunale, del fatto che l’eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata d’ufficio e della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO