Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, proposto da
NA RB e IA OS NI, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Cordella e Giuseppe Maglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza n. 41 del 21.1.2025 – prot. n. 3760 del 21/1/2025 – avente ad oggetto “l’annullamento parziale in autotutela del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 616/2023 del 27.11.2023 rilasciato ai Sigg.ri RB NA e NI IA OS, per contrasto con la normativa del PRG in materia di distanze” , emessa dal Dirigente Settore Area Funzionale 4 Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio - Ambiente-Servizi Ecologici - Demanio, della Città di Nardò, notificata a mezzo PEC il 22.1.2025 al procuratore dei ricorrenti;
- della nota prot. n. 53068 del 7.10.2024, di sospensione cautelativa dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire n. 616 /2023, notificata in pari data a mezzo PEC al procuratore dei ricorrenti;
- della nota prot. n. 65708 del 13.12.2024, di preavviso di annullamento del permesso in autotutela, notificata in pari data a mezzo PEC al procuratore dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NO LO EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Sigg.ri RB NA e NI IA OS sono comproprietari di un immobile sito a Nardò (provincia di Lecce), frazione di Santa IA al Bagno, in via Luigi Rizzo n. 15, edificato prima del 1967 e già oggetto di concessione in sanatoria nel 2019.
1.1. In data 16.11.2022 hanno presentato al Comune di Nardò istanza per il rilascio di un permesso di costruire a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, per interventi di demolizione, recupero/ristrutturazione e sopraelevazione dell’immobile.
1.2. L’Ufficio del Paesaggio ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica il 08.08.2023 e il Responsabile del Procedimento dello Sportello unico per l’edilizia ha preannunciato l’accoglimento dell’istanza il 09.08.2023, determinando anche gli oneri economici.
1.3. Conseguentemente il Permesso di costruire n. 616 è stato rilasciato il 27.11.2023 e i ricorrenti hanno comunicato l’inizio dei lavori in data 26.6.2024.
1.4. Con provvedimento del 7.10.2024, il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia ha notificato la sospensione temporanea dei lavori “ limitatamente alle opere in ampliamento poste a ridosso dei confini laterali del lotto di intervento” , motivando la decisione con una segnalazione alla Polizia Locale riguardante la violazione delle norme del P.R.G.
1.5. Espletata l’istruttoria, l’Amministrazione comunale intimata ha notificato il 13.12.2024 un atto con cui ha comunicato il preavviso di annullamento parziale in autotutela del prefato permesso di costruire, per contrasto dell’opera da realizzare con l’art. 61 delle N.T.A. del P.R.G.
1.6. Nonostante le osservazioni presentate dai ricorrenti, in data 21.1.2025 il Dirigente del settore per l’edilizia ha emesso l’Ordinanza n. 41/2024, con la quale dispone l’annullamento parziale del permesso di costruire, limitatamente ai manufatti previsti a distanza inferiore a 5 metri dal confine laterale.
2. Con il mezzo di gravame all’esame, i ricorrenti sono insorti avverso tale provvedimento, deducendo l’illegittimità del provvedimento in ragione della conformità del progetto alle norme edilizie e della tardività dell’annullamento in autotutela, in quanto avvenuto oltre il termine ex art. 21- nonies della legge n. 241/1990.
2.1. A sostegno della domanda annullatoria, la difesa attorea ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’Art. 61 del PRG della città di Nardò (Le); Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale del PRG; Violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 875, 877 c.c.; Violazione e falsa applicazione del principio di prevenzione” ; II. ”Eccesso di potere, irragionevolezza, errore e travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia. Motivazione carente, illogica e contraddittoria”.
2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Nardò, instando per il rigetto del ricorso.
2.3. Con ordinanza n. 159/2025 del 29.4.2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
2.4. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 61 delle N.T.A. del P.R.G. di Nardò, dell’art. 52 del Regolamento edilizio comunale e degli articoli 873, 875 e 877 del codice civile. I ricorrenti sostengono che il progetto edilizio rispetta le disposizioni normative, in particolare quelle relative alle distanze dai confini e alle costruzioni in aderenza, come previsto per la zona B24 – Turistico Residenziale di Riqualificazione; a loro avviso, l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, rendendo inapplicabili le disposizioni relative ai distacchi minimi per nuovi edifici.
3.1. Le doglianze non sono favorevolmente apprezzabili.
3.2. Anzitutto è di palmare evidenza che trattasi di un’opera di nuova costruzione, ossia della realizzazione ex novo di un “porticato sul retroprospetto” (v. relazione tecnica e relazione paesaggistica, prodotte sub. All. n. 12 e n. 13 al ricorso), che non può in alcun modo rientrare nel concetto di opere di “ristrutturazione” ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
3.3. Inoltre, non sussistono, a ben vedere, le condizioni derogatorie previste dall’art. 61 delle NTA del P.R.G. per la costruzione ex novo sul confine laterale rispetto al lotto edificato ( non si tratta di una costruzione “sul confine” in aderenza ad altra costruzione e l’immobile già realizzato nel lotto confinante non si trova a una distanza inferiore a 5 metri ) ed il provvedimento è sorretto da adeguata istruttoria e motivazione.
3.4. Infatti, nell’area in questione (Zone B.24: “TURISTICO RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE”) ex art. 61 delle N.T.A. del vigente P.R.G. è imposta “la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e fronti di edifici antistanti” , prevedendo contestualmente che “il distacco minimo delle fronti interne dai confini non potrà essere inferiore a m. 5,00” .
3.5. A tali disposizioni di carattere prescrittivo (“non potrà”), è ammesso di derogare ( “Tali norme non vanno applicate ”) nel caso di “allineamenti stradali preesistenti” e nel caso di “nuove costruzioni in confine con lotti edificati dove la distanza tra costruzione esistente e relativo confine risulti inferiore a m. 5,00” , precisandosi infine che “Sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine laterale”.
3.6. Gli ordinari canoni di interpretazione della richiamata norma delle N.T.A. depongono univocamente nel senso che la costruzione è consentita in aderenza “sul confine” (non “al confine”), sicché la nuova opera deve essere realizzata in aderenza ad altra costruzione.
3.7. Diversa è invece l’ipotesi in cui il proprietario preveniente abbia costruito sul lotto confinante a distanza inferiore al distacco minimo di ml. 5,00 dal confine, nel qual caso le norme regolamentari non trovano applicazione, venendo in rilievo l’art. 875, comma 1, cod. civ., a mente del quale “ Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine”.
A tal riguardo, osserva il Collegio che i regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria, in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall’art. 12 preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che - in caso di ulteriori incertezze - possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall’art. 1367 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20357 del 24/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001).
3.8. Orbene, il significato letterale dell’art. 61 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale vigente nel Comune di Nardò, per la zona B.24, riconosce espressamente la facoltà di costruire: a ) in aderenza, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato sul confine o a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta; b ) a distanza di ml. 5,00 dal confine, nel caso in cui il preveniente abbia previamente edificato rispettando la distanza prescritta dal confine.
4. Ciò posto, le previsioni in questione devono intendersi riferite allo stato dei luoghi, che, nel caso di specie, non consentono di ritenere integrata alcuna delle ipotesi regolamentari derogatorie sopra ricordate, giacché : i) il manufatto de quo non si colloca su preesistenti allineamenti stradali; ii) sebbene il lotto confinante sia edificato, la costruzione già esistente in detto lotto si trova ad una distanza superiore a 5 metri dal confine; iii) la nuova costruzione che il ricorrente intende realizzare non è aderente ad altra costruzione sul confine.
4.1. In definitiva, vengono in rilievo nient’altro che disposizioni regolamentari coerenti con la normativa civilistica e complementari al principio della prevenzione.
4.2. Come correttamente rilevato dall’amministrazione nel preavviso di annullamento in autotutela “ l’art. 61 delle NTA consente di costruire in aderenza sul confine laterale, ma tale previsione si applica pacificamente al caso in cui il fondo del vicino è inedificato [recte: edificato], in ossequio del cosiddetto “principio di prevenzione”, ovvero quando la costruzione del vicino sia essa stessa costruita sul confine, e fatta naturalmente salva l’applicazione del Codice civile per altre fattispecie” ; nel provvedimento di annullamento in autotutela qui impugnato si argomenta, altresì, coerentemente al quadro normativo e regolamentare sopra delineato, che “non si ritiene applicabile al caso in esame l’invocato principio di “prevenzione” di derivazione civilistica, in quanto il lotto confinate è già edificato, a nulla rilevando che il confinante si sia arretrato dal confine oltre 10 metri” .
5. Con il secondo motivo di ricorso, si evidenzia la tardività del provvedimento di annullamento in autotutela, adottato oltre il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Inoltre, si contesta l’assenza di un interesse pubblico prevalente e il mancato bilanciamento degli interessi coinvolti; in particolare, ricorrenti sottolineano che il titolo edilizio era stato rilasciato legittimamente e che l’annullamento tardivo ha leso il loro legittimo affidamento, causando danni patrimoniali e non patrimoniali.
5.1. Anche tale motivo è infondato.
5.2. L’ordine di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, propedeutico all’esercizio dell’atto di ritiro, è stato adottato prima del termine stabilito ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990; di conseguenza, la “tempestività” dell’intervento inibitorio dell’amministrazione comunale rispetto al termine normativamente previsto ha impedito il formarsi di un affidamento meritevole di tutela.
5.3. In ogni caso, il termine ragionevole per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio decorre soltanto dal momento in cui l’amministrazione sia venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (Consiglio di Stato Sez. III, 5 novembre 2024, n. 8797; Sez, IV, 18 luglio 2018, n. 4374), nel caso di specie coincidente con la segnalazione alla Polizia municipale di cui si dà atto nella comunicazione di sospensione dei lavori in data 7.10.2024.
5.4. Inoltre, il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in relazione ai presupposti che legittimano l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ponendo in rilievo la preminenza dell’interesse pubblico alla corretta applicazione della norma urbanistica, in rapporto all’interesse alla conservazione dell’atto favorevole, ma non ancora attuato, da ciò potendosi dedurre che la P.A. ha tenuto conto dell’assenza di un affidamento consolidatosi in capo all’istante.
5.5. Infatti, l’organo precedente ha argomentato che “nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati voluto dalla legge, ad oggi l’interesse generale ed astratto al ripristino della legalità violata e della corretta applicazione della norma urbanistica, anche se non sorretto da un più specifico interesse pubblico, sia prevalente rispetto alla conservazione del Permesso in parte illegittimo ancora inattuato”.
5.6. Va peraltro considerato che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è attenuato nei casi in cui l’interesse pubblico violato risulti auto-evidente.
5.7. Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole; questo generale principio ammette eccezione quando gli interessi pubblici siano di per sé rilevanti e auto-evidenti, come nel caso di specie (Consiglio di Stato sez. IV, 29/02/2024, n. 1967).
5.8. Neppure può ritenersi che l’obbligo motivazionale, nella vicenda in esame, dovesse assumere maggiore consistenza in relazione al tempo trascorso (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, n. 8797 del 2024; Sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5830, Adunanza Plenaria n. 8 del 2017), perché il procedimento di autotutela è intervenuto in breve tempo, visto che la sospensione dei lavori è del 7.10.2024, che il 13.12.2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento – poi concluso con provvedimento del 21.1.2025 –, mentre il permesso di costruire era stato rilasciato il 27.11.2023.
6. Per quanto innanzi, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni trattate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TT AN, Presidente
NO LO EI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO EI | TT AN |
IL SEGRETARIO