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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Zauli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lugo (RA) Via Bramante n°11/1
ATTORE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 14/07/2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria integrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietaria e locatrice Parte_1 in forza di contratto 02/03/2017 reg.to 24/01/2018, dell'immobile ad uso abitativo sito in Conselice
(RA) Via Puntiroli n°4, intimava sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore
, succeduto nel contratto per cessione da parte dell'originaria conduttrice Controparte_1
per ottenerne la convalida per l'avvenuta naturale scadenza del 31/03/2024 per Controparte_2 la quale era stata inviata disdetta ed alla quale l'immobile non era stato riconsegnato.
Si costituiva nella fase sommaria la conduttrice contestando la validità della disdetta inviata dalla proprietaria il 22/08/2023 in quanto priva di sottoscrizione.
Con ordinanza 24/07/2024 veniva concessa l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione non sortiva alcun esito e la sola parte attrice depositava memoria integrativa mentre il convenuto rimaneva contumace.
La causa, stante la natura documentale, è passata quindi in decisione all'udienza del 14/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta dandosi preliminarmente atto che il procuratore di parte attrice ha dichiarato in udienza che l'immobile è stato riconsegnato in data 03/07/2025..
Trattasi di contratto c.d. “agevolato” la cui durata, dopo il primo triennio, si sviluppa con rinnovi biennali come sancito dall'art. 19 bis DL n°34/2019 (conv. in L. 58/2019).
Nel caso di specie l'effettiva scadenza del contratto, per la quale era stata comunicata tempestiva disdetta con racc. 22/08/2023 (cfr. doc. 2 attore), era appunto quella indicata del 31/03/2024.
La mancanza della sottoscrizione non inficia la validità della disdetta a condizione che, come nel caso di specie, sia indubbia la volontà della parte locatrice di evitare il rinnovo.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica e si rimanda a quanto in argomentato nell'ordinanza interinale del 24/07/2024.
Il contratto si è quindi inesorabilmente concluso alla data del 31/03/2024 e va quindi ordinato l'immediato rilascio dell'immobile a favore dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, l'attività processuale svolta e dell'effettivo scaglione di valore, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, €
500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes del 02/03/2017 reg.to
[...]
24/01/2018 per finita locazione alla data del 31/03/2024 e conseguentemente condanna il conduttore convenuto all'immediato rilascio a favore dell'attrice dell'immobile sito in Conselice (RA) Via
Puntiroli n°4;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di €
2.500,00 per compenso e di € 237,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014,
IVA e CPA come per legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Ravenna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Zauli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lugo (RA) Via Bramante n°11/1
ATTORE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 14/07/2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria integrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietaria e locatrice Parte_1 in forza di contratto 02/03/2017 reg.to 24/01/2018, dell'immobile ad uso abitativo sito in Conselice
(RA) Via Puntiroli n°4, intimava sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore
, succeduto nel contratto per cessione da parte dell'originaria conduttrice Controparte_1
per ottenerne la convalida per l'avvenuta naturale scadenza del 31/03/2024 per Controparte_2 la quale era stata inviata disdetta ed alla quale l'immobile non era stato riconsegnato.
Si costituiva nella fase sommaria la conduttrice contestando la validità della disdetta inviata dalla proprietaria il 22/08/2023 in quanto priva di sottoscrizione.
Con ordinanza 24/07/2024 veniva concessa l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione non sortiva alcun esito e la sola parte attrice depositava memoria integrativa mentre il convenuto rimaneva contumace.
La causa, stante la natura documentale, è passata quindi in decisione all'udienza del 14/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta dandosi preliminarmente atto che il procuratore di parte attrice ha dichiarato in udienza che l'immobile è stato riconsegnato in data 03/07/2025..
Trattasi di contratto c.d. “agevolato” la cui durata, dopo il primo triennio, si sviluppa con rinnovi biennali come sancito dall'art. 19 bis DL n°34/2019 (conv. in L. 58/2019).
Nel caso di specie l'effettiva scadenza del contratto, per la quale era stata comunicata tempestiva disdetta con racc. 22/08/2023 (cfr. doc. 2 attore), era appunto quella indicata del 31/03/2024.
La mancanza della sottoscrizione non inficia la validità della disdetta a condizione che, come nel caso di specie, sia indubbia la volontà della parte locatrice di evitare il rinnovo.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica e si rimanda a quanto in argomentato nell'ordinanza interinale del 24/07/2024.
Il contratto si è quindi inesorabilmente concluso alla data del 31/03/2024 e va quindi ordinato l'immediato rilascio dell'immobile a favore dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, l'attività processuale svolta e dell'effettivo scaglione di valore, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, €
500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes del 02/03/2017 reg.to
[...]
24/01/2018 per finita locazione alla data del 31/03/2024 e conseguentemente condanna il conduttore convenuto all'immediato rilascio a favore dell'attrice dell'immobile sito in Conselice (RA) Via
Puntiroli n°4;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di €
2.500,00 per compenso e di € 237,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014,
IVA e CPA come per legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Ravenna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3