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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 4394 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di intermediazione finanziaria
-======================TRA=======================
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Controparte_1
Gargani, giusta procura in atti--------------------------opponente
===E===
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Rana, CP_2 giusta procura in atti-------------------------------------opposto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ilir chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo avverso CP_2 per la somma di € 30.251,08 oltre interessi Controparte_1 con riferimento alla somma da lui investita in azioni della Pt_1
su sollecitazione del funzionario della NC UL s.p.a.
[...]
(poi fusasi con presso la quale Controparte_3 intratteneva un rapporto di conto corrente.
In particolare, egli fondava la richiesta monitoria sulla
Cont decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie che aveva riconosciuto come dovuta questa somma a titolo risarcitorio in relazione all'investimento azionario effettuato dal a CP_2 mezzo della NC UL s.p.a. senza essere adeguatamente pagina 1 di 17 informato del tipo e dell'oggetto dell'investimento, con i correlati rischi.
La proponeva tempestiva opposizione al decreto Controparte_3 ingiuntivo eccependo in primis che il decreto ingiuntivo non
Cont poteva essere concesso perché la decisione dell non costituiva prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c.; quindi, il difetto di legittimazione passiva derivante, a suo dire, dal tenore dell'art. 3, co.1, del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 31 luglio 2017, n. 121, che portava all'esclusione della cessione di questi crediti sorti in capo a alla CP_5 Controparte_1
In ogni caso, essa evidenziava che dalla documentazione in atti si doveva evincere la correttezza delle informazioni rese e l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'investitore, per come emergente dal questionario sottoposto al cliente e da lui sottoscritto.
Quindi, la banca eccepiva la mancata prova di titolarità delle azioni, la prescrizione di tutte le domande, la restituzione dei titoli e delle rendite in caso di accoglimento delle domande;
inoltre, essa rappresentava che in esito alla liquidazione coatta amministrativa della v'era la possibilità per Parte_2
l'investitore di fruire dell'indennizzo del Fondo di Ristoro
Finanziario ex l.205/2017, ricevendo il 30% dell'investimento.
L'opposto insisteva nelle proprie richieste e argomentava circa la sussistenza della legittimazione della e Controparte_1 sull'assoluta mancanza di adempimento da parte dell'allora NC
UL sotto il profilo degli obblighi informativi, evidenziando tra l'altro l'incoerenza, la genericità e la parziale falsità delle indicazioni di cui al questionario Mifid sottoscritto dal cliente dopo che il funzionario dell'istituto (peraltro oggetto d'indagine della Guardia di Finanza) aveva autonomamente messo i segni di spunta sulle caselle del questionario in forma telematica.
pagina 2 di 17 Concessa la provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c., erano assegnati i termini ex art.183 c.p.c.; rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni senza ammissione dei mezzi istruttori articolati dal solo opposto e mutato l'istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Cont 2. Il Tribunale deve osservare che la decisione dell non costituisce ex se prova scritta ex artt. 634 c.p.c.: essa è di fatto una decisione resa nell'ambito di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che come tale non equivale affatto né a una sentenza o decisione passibile di fare giudicato tra le parti, né ad un lodo nell'ambito di un arbitrato irrituale, laddove essa è disciplinata dal d.lgs.130/2015 (di attuazione di apposita direttiva comunitaria) senza previsione alcuna di un regime impugnatorio e lasciando alla parte la libertà piena di adire le vie giurisdizionali e all'organo giudiziario integrale spazio di decisione sul rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo, perché emesso in carenza dei presupposti formali.
Naturalmente, questo non toglie che in sede di giudizio di cognizione piena, qual è quella derivante dalla opposizione al d.i., deve essere affrontato il merito della controversia in relazione alla domanda comunque svolta nella fase monitoria alla luce del contraddittorio svoltosi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
3. L'eccezione di difetto della legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) di
[...]
va respinta perché infondata: l'art. 3, co.1, del D.L. 25 CP_1 giugno 2017, n. 99, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 31 luglio 2017, n. 121, nel disciplinare la parità di trattamento dei creditori nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_6 prevede, per quel che rileva in questa sede: Parte_2
"I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal
pagina 3 di 17 decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4,
5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività".
Si tratta, a ben vedere, di una disciplina in larga parte derogatoria dei princìpi generali e delle regole derivanti dalla disciplina codicistica in materia societaria e del Testo Unico
NCrio.
Ciò posto, questa normativa, nel prevedere l'esclusione dalla cessione delle controversie come sopra descritte, tra le quali per oggetto potrebbe rientrare anche la presente, non concerne però le controversie che riguardano le società controllate (come NC
UL s.p.a.) da quelle oggetto della liquidazione coatta amministrativa (vale a dire e Banco di Vicenza). Parte_1
NC UL s.p.a., che ha avuto il ruolo di intermediario finanziario nella vicenda del è un soggetto autonomo e CP_2 distinto con propria autonomia patrimoniale rispetto alla Pt_1
, sicché NC UL s.p.a. di per sé non si può equiparare
[...]
pagina 4 di 17 per alcuna ragione giuridica direttamente alle banche oggetto della l.c.a.
Il d.l. 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a. Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e Intesa San AO possa aver avuto l'effetto di Parte_1 incidere sulla titolarità di un rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in NC Parte_1
UL è stata oggetto di cessione ma un conto è il trasferimento della partecipazione altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la partecipata è titolare. NC
UL, infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
Una volta che è pacifico che NC UL e si Controparte_1 sono fuse per incorporazione, non può più dubitarsi che l
[...]
sia succeduta anche in questo rapporto controverso ex CP_1 art.2504 bis c.c.
In tal senso, peraltro, vi sono numerosissimi precedenti di questo e altri Tribunali (v. Trib. Trani 3/5/2021, Trib. Bari 5/5/2023,
Trib. Bari 13/10/2023).
4. Venendo all'ulteriore merito della controversia, la tesi del
è che la banca, per il tramite del proprio funzionario, ha CP_2 reso una informativa del tutto carente ed inadeguata al cliente, senza renderlo edotto in concreto dei rischi alti dell'investimento e soprattutto senza tenere essa stessa conto del reale profilo di rischio del cliente, che era un semplice autotrasportatore con scolarità bassa (raggiunta in uno Stato
pagina 5 di 17 straniero con l'uso di altra lingua), con attitudine spiccata al risparmio.
Questi argomenti sono stati spesi in modo più aperto (rispetto al ricorso per d.i.) con la costituzione del in sede di CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo;
ciò, unitamente al fatto che il ha chiesto il decreto ingiuntivo allegando specificamente CP_2 Cont di avere ottenuto la decisione dell' sulla propria domanda risarcitoria e facendo uso dei poteri-doveri d'interpretazione degli atti, induce a ritenere che con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e le difese complessivamente svolte in sede di opposizione sia stata evidentemente svolta domanda di risarcimento del danno patito per effetto della condotta della banca.
La banca si è difesa sostanzialmente invocando la sottoscrizione del questionario Mifid, oltre che del contratto quadro, ritenendo con ciò di avere adempiuto ai propri oneri informativi.
In primo luogo, si deve considerare che l'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 testualmente prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Quanto all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma
6: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr.
Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016).
pagina 6 di 17 Difatti, la Suprema Corte chiarisce che "In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, comma 6, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che
l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute" (Cass. n. 10111 del 2018).
Con riferimento alla violazione da parte della banca dell'obbligo informativo, questo, comune a tutti i servizi d'investimento, è descritto in via generale nell'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del
TUF che si riportano: "Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
L'obbligo informativo ha, di conseguenza, una direzione biunivoca.
Per un verso, con la prescrizione contenuta nella lettera b) il legislatore impone una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento.
pagina 7 di 17 Per l'altro, nel postulare il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza contenuto nella lett. a) il legislatore impone all'intermediario un obbligo d'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi indicati nella lett. b) e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
In questo quadro si inserisce la comunicazione n. CP_7
9019204/2009, utile criterio ermeneutico di orientamento nell'interpretazione del dato normativo legislativo (di rango primario) o di quello regolamentare (di rango secondario) promanante, peraltro, dallo stesso soggetto autore della comunicazione. In ordine a prodotti che non siano intrinsecamente trasparenti per loro caratteristiche intrinseche, ha CP_7 infatti prescritto agli intermediari di prestare "particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela" e tanto "sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto, come per le azioni
V.B., prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela"
(punto 1.1); si specifica inoltre che "in un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per "tipo specifico" di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione.
In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la
pagina 8 di 17 circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate".
Quanto alla trasparenza ex post, la comunicazione stabilisce l'obbligo degli intermediari di trasmettere, ai sensi dell'art. 56 del Reg. 16190/2007,"informazioni dettagliate sui prodotti detenuti", con l'indicazione che "nel set informativo periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato il fair value del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo".
V'è poi il Regolamento Consob Intermediari Finanziari n.
16190/2007 (applicabile ratione temporis), che all'art. 27 prescrive agli Intermediari Finanziari che "tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti" (comma 1) e che "gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (comma 2).
Sono corrette, chiare e non fuorvianti, le informazioni che
"includono la denominazione dell'intermediario; b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti" (art. 28).
pagina 9 di 17 Il Regolamento, dunque, prescrive agli intermediari, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, il controllo del rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, attraverso la raccolta delle necessarie informazioni "in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento" con lo scopo di valutare l'adeguatezza dell'investimento (art. 39 e 40).
Preliminare è la verifica che il cliente appartenga alla categoria dei clienti professionali o di quelli al dettaglio (art. 26).
Al fine di verificare se la condotta dell'intermediario sia stata diligente sotto il duplice profilo della conoscenza preventiva delle effettive caratteristiche del prodotto e della trasmissione adeguata delle informazioni, occorre quindi procedere ad un rigoroso accertamento dell'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della convenuta, secondo il paradigma costituito dalla clausola generale contenuta nell'art. 21, lett. b) T.U.F. e dall'art. 27 Regolamento Consob Intermediari Finanziari n.
16190/2007 , tenendo presente, a tal fine, che, in base alla documentazione per cui è causa, l'attore è cliente di dettaglio
(cfr. art. 26, lett. e), Reg. Consob n. 16190/2007), nei cui confronti la detta normativa secondaria ha previsto la massima tutela in termini di trasparenza ed informazione.
Quanto alla identificazione della latitudine degli obblighi informativi, insegna la Suprema Corte che "essi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale,
a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento”; e, si badi, questo pagina 10 di 17 viene affermato anche quando tutto è attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini
(v.Cass. n. 14884 del 2017): nel caso di specie, deve in primis rilevarsi che il ha sottoscritto un contratto non di sola CP_2 negoziazione/ricezione degli ordini, ma anche di consulenza sugli investimenti finanziari, come si evince chiaramente dal contratto del 22.10.2013, che disciplina espressamente quest'attività alla sezione I (artt.21, 23 e 23 del contratto). Sicché gli obblighi informativi predetti in capo alla banca-consulente erano ancor più penetranti (v. Cass.n.4602/2017, Cass.n.16318/2017).
Inoltre, è pacifico tra le parti (ed emerge proprio dalla scheda conoscitiva sul cliente allegata al contratto) che egli non fosse un cliente “professionale” bensì “al dettaglio”, per il quale lo stesso contratto (recependo la normativa) prevede al punto 4.3. che corrisponde il più alto livello di tutela quanto agli obblighi di comportamento dell'intermediario/consulente.
Dunque, i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nè da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
"operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio Paese"
(cfr. Cass. n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del
2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità" (cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che pagina 11 di 17 determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n.
11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente").
Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007,art. 27 - "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia consapevole (Cass. civ. 16127/2020).
Tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (Cass. n. 10286/2018).
Nella vicenda in esame, il in data 22.10.2013 ha CP_2 sottoscritto il contratto quadro disciplinante la prestazione di servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti e ha poi dato esecuzione al contratto quadro, sottoscrivendo un ordine di acquisto di n.724 azioni il 24.10.2013. Parte_1
Quindi, è certamente provata anche la titolarità delle azioni, anche perché è stata prodotta la nota informativa della NC
UL del 19.12.2013 (che riporta azioni per un Parte_1 valore di € 29.503,00) e il resoconto al 31.12.2016 della medesima banca che peraltro attesta il valore pressochè vicino allo zero delle azioni a quella data.
pagina 12 di 17 L'ordine di acquisto ha riguardato titoli illiquidi, cioè non quotati che quindi potevano essere scambiati non già in un mercato regolamentato ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della somma investita.
Il , inoltre, ha dato prova di avere investito in questo CP_2 unico ordine tutte le liquidità presenti sul suo conto corrente che derivavano dai risparmi del proprio stipendio di autotrasportatore: tale allegazione è rimasta infatti del tutto incontestata e, comunque, è corroborata dalla visione del rendiconto della banca UL del 2016 (all.10 fasc. opposto) che riporta la posizione globale del cliente presso la banca, nel quale v'è un chiaro schema grafico, con relativa indicazione delle percentuali, dal quale si trae conferma che con quell'investimento non v'erano altre liquidità sul conto;
né la banca ha mai allegato che il cliente avesse altre liquidità e fonti di reddito e guadagni.
Peraltro, il ha in questa sede allegato che almeno due CP_2 delle dichiarazioni che risultano contrassegnate con una spunta non corrispondono al vero: quella per cui il suo reddito si sarebbe attestato annualmente fra i 30.000 e i 75.0000 euro e quella per cui vi sarebbe stato altra parte del suo patrimonio, oltre quella investita.
La banca al riguardo evidenzia solamente che il modulo in questione è stato sottoscritto dall'investitore che assume la responsabilità di ciò che dichiara;
tuttavia, sempre tenendo conto degli oneri della prova in materia come sopra descritti e degli obblighi di informazione attiva e passiva, non può non osservarsi che la banca non ha al riguardo depositato alcunchè circa la capacità reddituale del all'epoca dell'investimento né sul CP_2 suo effettivo patrimonio, laddove ben avrebbe dovuto (e potuto) la banca diligente effettuare le verifiche del caso (ad es. chiedendo dichiarazioni dei redditi, visura immobiliare, tutti controlli che pagina 13 di 17 qualunque istituto bancario esercita in via telematica assai facilmente); e ciò specialmente allorchè il cliente andava, sulla base della consulenza dell'intermediario si badi, a investire tutta la liquidità del conto corrente nell'acquisto delle azioni dette.
Non solo: il modulo appare altresì assai incoerente nel suo contenuto, laddove indica come obiettivo quello di accantonare capitale per investimenti futuri “anche previdenziali”, che non corrisponde esattamente alla finalità dello speculatore finanziario, e poi prevede che egli abbia un profilo di rischio alto.
Pure tutte le altre indicazioni cui corrisponde la spunta sul quadro standardizzato sottoposto al cliente dalla banca sono quivi risultate prive di ogni minimo sostrato probatorio: non v'è traccia di alcun elemento concreto dal quale possa desumersi che il cliente avesse davvero conoscenza di altri prodotti finanziari
(polizze unix linked, obbligazioni convertibili etc) di cui si parla nel questionario;
non v'è traccia dell'altra metà del patrimonio mobiliare di cui si parla nel questionario;
sicché la indicazione del profilo alto di esperienza finanziaria del CP_2 appare del tutto inveritiera.
Questi dati sono assai significativi e probanti perché, come sopra ricostruito il quadro normativo in materia di obblighi informativi dell'intermediario, deve trarsi che la profilatura del cliente non
è mai un'attività meramente ricognitiva di dichiarazioni rese dallo stesso ma è una sorta di indagine specialistica realizzata dall'intermediario, ancor più nel quadro della consulenza, sul presupposto che l'intermediario, in possesso di conoscenze altamente approfondite in materia economico finanziaria (che per inciso è notorio che allo stato non appartengono alla generalità dei cittadini con studi ordinari) sappia quali aspetti della vita economico finanziaria del cliente indagare e appurare per offrire il prodotto più consono.
pagina 14 di 17 E tutto ciò a tacere del fatto, poi, che le azioni illiquide sono assimilabili a strumenti finanziari particolarmente complessi, non equiparabili tout court alle azioni di una società che opera solo su mercato regolamentato.
Di conseguenza, la non ha assolto all'onere di provare di Pt_1 avere adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
Ne deriva che (succeduta per fusione a Controparte_1
NC UL) è certamente responsabile per la condotta del tutto negligente tenuta ed essa è perciò obbligata a risarcire il danno patito dal peer effetto della perdita integrale di valore CP_2 delle azioni che, allo stato, valgono pressochè nulla Parte_1
(ciò non essendo nemmeno contestato dalla banca che non ha nemmeno dato prova di rendite mai incassate dal cliente).
5. Circa la quantificazione del danno deve osservarsi che è documentato che il abbia investito la somma di € 29.503,00 CP_2 il 24.10.2013; è poi successo che, in corso di giudizio, egli ha ricevuto dal Fondo di Ristoro Finanziario l'indennizzo per una somma complessiva di € 11.805,40. Tanto emerge pacificamente fra le parti e il non ne ha fatto assolutamente mistero. CP_2
Pertanto, ritenuto che il danno di per sé sarebbe pari alla somma perduta nell'acquisto delle azioni, deve però ai fini della liquidazione sottrarsi la somma ricevuta per l'indennizzo; sicché il danno liquidabile al è pari a € 17.697,60 oltre CP_2 rivalutazione (v. costantemente Cass.n.26202/2022 e Cass.n.
37798/2022 in materia di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni non pecuniarie) e interessi al tasso legale annuo ex art.1284, co.1, c.c. dalla data del 24.10.2013 (data dell'acquisto delle azioni, momento in cui si determina il danno) sulla somma annualmente via via rivalutata sino alla data del pagina 15 di 17 17/5/2021, allorchè la banca ha pagato in adempimento della provvisoria esecuzione.
Va a questo punto considerato, alla luce delle richieste della banca in tal senso, che la banca, all'esito della concessione della provvisoria esecuzione e al fine di evitare l'esecuzione forzata, ha pagato quanto portato dal decreto ingiuntivo con gli accessori (€ 30.251,08 oltre accessori); in seguito a ciò essa ha chiesto che, in caso di propria soccombenza, le fosse restituita la somma eccedente pagata.
Il Tribunale, ferma la liquidazione del danno (in termini di solo capitale) come indicato sopra in € 17.697,60 (che tiene già conto della decurtazione dell'indennizzo) e considerata la revoca del decreto ingiuntivo, deve disporre che il restituisca la CP_2 somma di € 12.553,48 (pari alla differenza tra la somma portata dal d.i., € 30.251,08, e la somma quivi riconosciuta a titolo risarcitorio, € 17.697,60), oltre interessi legali annui ex art.1284, co.1, c.c. dalle date di accredito dell'indennizzo
(laddove non spetta la rivalutazione alla banca sulle somme che essa ha versato per effetto della provvisoria esecuzione, trattandosi di mera ripetizione).
6. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza della pur con Controparte_1 detrazione di quanto pagato dalla banca a titolo di spese di lite in esecuzione del decreto ingiuntivo qui revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1138/2020 per le ragioni di cui al punto 2 della motivazione;
b) accerta la responsabilità della per le Controparte_1 ragioni di cui ai punti 3 e 4 della parte motiva e, accertato che l'indennizzo ricevuto da è pari a € 11.805,40, CP_2 liquida il danno da risarcire in favore di da parte CP_2
pagina 16 di 17 di in € 17.697,60 oltre rivalutazione Istat Controparte_1
e interessi al tasso legale annuo dal 24.10.2013 sulla somma annualmente via via rivalutata, sino al 17.5.2021;
c) dispone che restituisca alla CP_2 Controparte_1 per le ragioni di cui al punto 5 della parte motiva la
[...] somma di € 12.553,48 oltre interessi legali annui ex art.1284 co.1
c.c. dalle date di accredito dell'indennizzo;
d) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per CP_2 compensi, oltre iva, cpa e spese generali se e come dovute, detratto quanto già corrisposto dalla banca a titolo di spese di lite in esecuzione del decreto ingiuntivo qui revocato.
Così deciso in Trani il 10.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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