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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 1121/2024 promossa da:
- - ass. avv. BONOMI Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. avv. BORLA CP_1 P.IVA_1
S.C.C.I. S.P.A. all'udienza del 13/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
1.1 - con ricorsi successivamente riuniti ha convenuto l' e Parte_1 CP_1 la s.p.a. S.C.C.I chiedendo l'annullamento degli avvisi di addebito n. 410 2023
000678781 88 000 e 410 2024 00022184 18 000, relativi alla contribuzione dovuta alla
Gestione Commercianti, oltre sanzioni di legge e accessori, rispettivamente per il periodo gennaio 2021 -dicembre 2022 (per il quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 4.559,10) e al periodo gennaio 2019-dicembre 2019 (per il quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 1573,39;
1.2. - la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell' in quanto riferita ad CP_1
una attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (svolta dalla di Controparte_2
cui era socia accomandataria) cessata nel mese di ottobre 2017;
1.3. – SCCI s.p.a. non si è costituita nei due giudizi pur avendo ricevuto le notifiche a mezzo pec (consegnate in data 11.3.2024 e 7.1.2025) e deve quindi esser dichiarata contumace;
1. 3 - l si è costituito chiedendo la reiezione dei ricorsi, formulando le seguenti CP_1
difese:
- la contribuzione è stata richiesta per il sig. , all'epoca marito della Persona_1 ricorrente, socio accomandante della “e in quanto tale non iscrivibile come CP_2 titolare”, il quale non risultava iscritto ad alcuna gestione previdenziale ed è stato iscritto come preposto/coadiuvante considerato anche che la ricorrente era dipendente del
Ministero dell'Istruzione ed era stata quindi iscritta come “titolare senza contribuzione”;
- non sono mai pervenute all'Istituto le delibere di cancellazione della società, la partita
IVA risulta ancora attiva, il modello IVA arriva al 2023 e fino all'anno reddito 2022 sono state presentate le dichiarazioni dei redditi della società;
- le dichiarazioni fiscali del sig. non sono utili a dimostrare la cessata attività: il Per_1
predetto infatti compila annualmente il quadro RH della dichiarazione dei redditi riferito alla e dal 2018 compila il riquadro RG Controparte_3
riconducibile ad una ditta individuale che ha lo stesso codice ATECO (472101, commercio al dettaglio di frutta e verdura);
- trattandosi di mancato versamento dei contributi le sanzioni calcolate come evasione seguono pertanto d'ufficio l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale nella misura massima del 60%, a nulla rilevando che trattasi di contribuzione nella Gestione
Commercianti anziché di omesso versamento di contributi per lavoratori dipendenti, non facendo la normativa sulle sanzioni civili alcuna distinzione in merito;
2. rilevato che
2.1. - all'udienza del 14.1 2025 è stata assunta la deposizione della commercialista della società, la quale si è così espressa:
“La ricorrente e suo marito hanno avuto varie attività, tra queste la ricorrente si è occupata di una attività di vendita di frutta e verdura, direi nel 2015 o 2016, nello stesso periodo lei era sempre insegnante, non so se la ricorrente fosse titolare di partita i.v.a., non mi ricordo di aver chiuso una partita i.v.a.. (…) Quanto alla società, io ho fatto le dichiarazioni dei redditi a zero, perché loro non esercitavano più attività con quella società. So che a giugno di quest'anno la ricorrente e suo marito hanno chiesto di sciogliere la società e credo siano andati da un notaio. Nel 2024 mi è stato richiesto di chiudere la partita i.v.a. e l'iscrizione alla Camera di Commercio, esibisco visura camerale da cui risulta che la è una Controparte_3 società “inattiva”. So che dal 2017 in poi nessuno ha lavorato più in quella attività, la ricorrente e il marito si sono dedicati ad altro, non c'erano corrispettivi né altro. Nessuno prima mi aveva chiesto prima del 2024 di chiudere la partita iva”;
2.2. – dopo l'udienza è stata acquisita la visura aggiornata della da cui risulta che CP_2 essa è inattiva, che la sua attività è cessata in data 17.10.2017 per “chiusura dell'unità locale” e che in data 28.11.2024 è stata presentata la comunicazione unica di cessazione “ai fini r.i. e ”; CP_1
2.3. – l non ha formulato altre istanze istruttorie;
CP_1
3.
ritenuto che
sulla base degli elementi offerti in giudizio dall' titolare della CP_1 pretesa contributiva e dunque gravato dell'onere della prova, le domande della ricorrente siano fondate, posto che,
- come indicato dall' nella comparsa di risposta, il presupposto della pretesa CP_4 contributiva è lo svolgimento da parte del sig. dell'attività di coadiuvante in Per_1
favore della Controparte_2
- non è stato provato che tale attività sia stata svolta nei periodi per i quali sono stati emessi gli avvisi di addebito (gennaio 2019-dicembre 2019, gennaio 2021-dicembre
2022) presso l'esercizio commerciale di San Francesco al Campo, in via Torino 37
(chiuso nel 2017), o altrove;
- dai documenti prodotti in atti non risulta che il sig. abbia percepito nei suddetti Per_1
periodi compensi o altri emolumenti da parte della società e non rileva ai fini della decisione che nei periodi successivi il sig. possa aver percepito altri redditi come Per_1
titolare di una ditta individuale o in altro modo, posto che in relazione a tali redditi nessuna contribuzione sarebbe comunque dovuta dalla Controparte_2
4. ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese delle cause riunite, liquidate in dispositivo, debbano esser poste a carico dell in ragione CP_1
della soccombenza, mentre debba esser esonerata dal pagamento delle stesse SCCI
s.p.a., non essendo stato provato che tale società sia cessionaria dei crediti oggetto del presente giudizio;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che la ricorrente nulla è tenuta a pagare all in relazione alle CP_1
somme richieste con gli avvisi di addebito n. 410 2023 000678781 88 000 e 410 2024
00022184 18 000, dichiara tenuto e condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 6704,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del
15% e contributo se versato.
la giudice
Roberta PASTORE