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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel ed est. dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.226472023 R.G. promossa
DA
(c.f. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. residente a [...] C.F._2
Battista 12; (c.f. residente a [...]; Controparte_2 C.F._3
(c.f. residente a [...] C.F._4
Alfredo 4; tutti rappresentati e difesi, come da procure in atti, dagli avv.ti Daniele Corrado e Andrea
Codemo con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, via Manzoni 15, ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica certificata.
- appellanti
CONTRO
(già ), con sede in Irlanda, Controparte_4 Controparte_5
Dublino, Ground Floor 6, Exchange Place, IFSC, D01 T9C2, P. IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Rolla Andrea
Atteritano e Silvia Lolli come da procura generale notarile del 12.1.2017, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Santa Maria alla Porta 2..
- appellata-
-
pagina 1 di 12 All'esito dell'udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso Parte_1 [...]
e riassumevano, innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Milano, il giudizio promosso nei confronti di (già Controparte_4 [...]
, società irlandese) al fine di sentire accertare che tutti i contratti (stipulati tra il 2010 e il CP_5
2012) e le polizze unit linked indicati nei certificati di polizza allegati erano da reputarsi inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a restituire, a ciascun attore, le somme versate a titolo di premio - come individuate nella tabella prodotta – maggiorate di interessi dalla data del versamento al saldo.
In via subordinata chiedevano, previo accertamento degli artifici e raggiri perpetrati, ovvero, dell'errore essenziale e riconoscibile in cui erano incorsi, la declaratoria di annullamento di tali contratti e delle polizze unit linked indicati nell'atto di riassunzione con condanna della convenuta a restituire a ciascun attore le somme versate a titolo di premio - come individuate nella tabella prodotta – maggiorate di interessi dalla data del versamento al saldo.
In via di ulteriore subordine, previo accertamento dell'inadempimento grave della convenuta ex art. 1453
c.c., chiedevano la risoluzione dei contratti sempre con altrui condanna alla restituzione
A sostegno della domanda allegavano:
• di avere investito i propri risparmi in polizze denominate Signature Bond Plus predisposte ed emesse dalla convenuta definite come “polizze di assicurazione sulla vita unit linked collegate ad una linea di investimento del Fondo Personale”;
• in sede di offerta e presentazione di tali prodotti gli intermediari li rappresentavano come prodotti a capitale protetto ed a basso rischio, mentre gli stessi si sarebbero rivelati aventi natura finanziaria e carattere speculativo;
• i contratti sarebbero affetti da nullità per omessa individuazione del profilo, omessa profilatura del rischio ed omessa compilazione del questionario Mifid;
• gli intermediari avrebbero fornito false informazioni su tali prodotti;
• i certificati venivano trasmessi senza la sottoscrizione di un contratto quadro;
pagina 2 di 12 • la stipula delle polizze era avvenuta attraverso l'intermediazione ed il collocamento ad opera di broker assicurativi quali ed A1 Broker s.r.l. ; CP_6 CP_7
• essi attori su consiglio del broker sceglievano la linea di investimento Premium Income gestita dalla
; CP_8
• tale linea di investimento era riferita ad un profilo di rischio minimo prevedendo un contenimento della volatilità nella misura del 3 – 8% su base annua;
• la linea di investimento aveva ad oggetto dei fondi di investimento emessi dalla consistenti in CP_8 fondi denominati “Imperium Balance Fund” e “Global Quality Selection” nonché nel fondo dei fondi “Go
Global Opportunity”;
• in data 31.3.14 la convenuta aveva comunicato la sospensione del fondo Imperium Balance Fund e successivamente anche di quello Go Global Opportunity, evidenziando l'intervenuta illiquidità degli stessi sì da non potersi più dare corso al rimborso tempestivo dell'investimento, sia in sede di pagamento dei benefici che di riscatto delle polizze;
• successivamente gli attori cercavano di riscattare le polizze senza ottenere da parte della convenuta risposta.
Si costituiva in giudizio la convenuta (impresa di assicurazioni di diritto irlandese che all'epoca CP_4 dei fatti operava in Italia in regime di libera prestazione di servizi venduti in Italia da intermediari indipendenti, mediatori e relativi agenti assicurativi iscritti alle Sez. A e B del Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi),contestando tale ricostruzione sul rilievo che le polizze – come riportato nella documentazione precontrattuale – non garantivano né la restituzione del premio versato, né del capitale investito.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sulle censure formulate riguardo alla fase informativa del collocamento del prodotto, essendosi limitata all'emissione delle polizze che venivano intermediate dal Co broker assicurativo e dal suo agente inoltre che le polizze facevano riferimento a fondi CP_7 sottostanti da individuarsi nei limiti della linea di gestione prescelta su valutazione e consiglio di CP_8 quale Asset Manager.
In via subordinata chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di , Controparte_9 [...]
e er essere manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree. CP_7 CP_8
Autorizzata la chiamata, si costituivano in giudizio e ,. mentre CP_7 CP_8 Controparte_9
rimaneva contumace.
[...]
Co La prima evidenziava preliminarmente di avere svolto il ruolo di sub agente di cui veniva consegnata la documentazione precontrattuale predisposta da con istruzioni per la presentazione dei prodotti;
CP_4
pagina 3 di 12 altresì rilevava che il ruolo di sub agente era stato svolto esclusivamente con riferimento ai moduli di proposta sottoscritti da e , essendo le polizze ulteriori state intermediate Parte_1 Controparte_2
Co direttamente da .
Contestava il fondamento della chiamata in causa svolta nei suoi confronti per non avere essa percepito da parte degli attori alcuna somma a titolo di premi, essendo stati gli stessi versati alla convenuta.
Contestava altresì la fondatezza delle domande subordine formulate in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale;
deduceva l'inapplicabilità del TUF al caso di specie e l'assolvimento da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi informativi.
eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei diritti posti a fondamento della CP_8 domanda, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa svolta dalla convenuta.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e prova per testi, con sentenza n. 4762/2023 pubblicata il 7.6.2023, il Tribunale respingeva tutte le domande attoree, integralmente compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti. Controparte_3
Si sono costituite le appellate insistendo per il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio è sopravvenuta causa interruttiva ex art.300 c.p.c. (apertura liquidazione giudiziale) riguardante una delle parti ( ora chiamate in garanzia dalla originaria convenuta CP_7 CP_10
(le altre due sono la e la alla quale la CP_4 Controparte_11 Controparte_12 notifica in riassunzione è stata fatta per pubblici proclami).
Preso atto di ciò, il collegio ha separato i giudizi emettendo in data 12.3.2025, la seguente ordinanza:
“[ritenuto] che si tratta all'evidenza di cause che danno luogo ad ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo;
che a mente dell'art.103 c.p.c., appare opportuno, ai fini della speditezza del giudizio, in quanto la continuazione della riunione renderebbe più gravoso il processo, anche per la necessità di nuova notifica per pubblici proclami, separare la causa principale
(tra gli originari attori +3) e la originaria convenuta ( , da quella di garanzia e manleva da Pt_1 CP_4 quest'ultima proposta nei confronti dei predetti terzi chiamati;
che dunque solo quest'ultima nei confronti dei terzi CP_10 già e deve esser dichiarata interrotta per il motivo
[...] CP_7 Controparte_11 Controparte_12 esposto (mentre la prima proseguirà senza interruzione e senza necessita di nuova notifica per pubblici proclami); p.t.m. visto
l'art.103 comma 2 c.p.c.-dispone la separazione, dalla causa principale, della causa di garanzia tra
[...]
e (già , e Controparte_4 CP_10 CP_7 Controparte_11 Controparte_12 mediante la formazione, a cura della cancelleria, di autonomo fascicolo contenente tutti gli atti del procedimento principale;
- dichiara interrotto ex art.300 c.p.c. tale ultimo procedimento separato;
-dispone proseguirsi la causa principale (portante pagina 4 di 12 l'attuale numero di ruolo 2264/2023 tra e , che rinvia, in quanto matura per la decisione, ex Pt_2 CP_4 art 350 bis c.p.c. per discussione orale all'udienza collegiale del 3.4.2025 con termine sino a 5 giorni prima per brevi note conclusive.
Quindi la causa principale (portante il numero di ruolo generale 2264/2023 tra e Pt_2 CP_4
, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 3.4.2025, in esito alla discussione orale, è
[...] stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le domande, ha preliminarmente escluso la prospettata qualificazione delle polizze sottoscritte quali veri e propri strumenti finanziari, piuttosto da qualificarsi come “strumento misto a contenuto assicurativo- finanziario” prevedendo “il versamento di una somma superiore rispetto a quella esigibile in caso di scadenza fisiologica della polizza”.
Ha precisato che “Il dato assorbente è rappresentato dalla differente quantificazione della prestazione cui la compagnia è tenuta per il caso di sopravvenuto decesso dell'assicurato, a seconda che la polizza venga sottoscritta da persona di età inferiore
o superiore a 75 anni. In tale caso la polizza prevede il versamento di un importo pari al 101% di quanto dovrebbe essere versato in ragione del valore dei fondi sottostanti in cui è stato investito il premio coerentemente alla linea di gestione adottata.
E' pur vero che la percentuale è ridotta all'1%, ma la stessa evidenzia pur sempre il rischio demografico”
Esclusa quindi la nullità della polizza per carenza della componente assicurativa, ha altresì escluso la dedotta nullità per carenza della forma scritta, affermando che “le caratteristiche del prodotto nonché del fondo o dei fondi ad esso collegati sono analiticamente riportate nel contratto, nelle condizioni generali di polizza e nella documentazione informativa da consegnarsi al contraente. Ciò equivale a dire che il contenuto risulta completo in sé ed in tutto assimilabile a quello prescritto per i servizi di investimento dall'art. 23 TUF e dall'art. 37 del regolamento invocati dagli attori”. CP_13
Ha aggiunto che “Analoga conclusione si impone riguardo alla determinatezza e determinabilità dell'oggetto” evidenziando che “Nella sezione denominata Garanzie è riportata espressamente l'assenza da parte della compagnia assicurativa di alcuna garanzia di rendimento minimo con possibilità per l'assicurato di ottenere, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento stesso. Ciò rende palese che gli attori fossero stati edotti del rischio assunto e che abbiano consapevolmente prestato adesione”
Quanto alla violazione di norme imperative inerenti agli obblighi informativi e lo svolgimento dei servizi finanziari, ha affermato che “laddove la stessa sia precedente o coeva alla stipula dell'accordo essa comporterebbe una responsabilità di tipo precontrattuale con obblighi di natura esclusivamente risarcitoria”
Ed ancora, che gli intermediari che hanno curato il collocamento delle polizze “risultavano regolarmente autorizzati dall'Ivass” e che per altro verso non si verte in materia di contratti conclusi a distanza.
pagina 5 di 12 Riguardo poi alla contestata violazione della clausola generale di buona fede e mancanza di meritevolezza di tutela, ha osservato “che gli attori riferiscono tale censura all'omessa adeguata informativa circa i rischi elevati di perdita del capitale investito: è indubbio che il contratto, per quanto sopra evidenziato, fosse caratterizzato da un profilo altamente speculativo ed aleatorio, ma ciò non esclude l'assenza di meritevolezza circa lo scopo perseguito con tale operazione”.
Con riferimento alla domanda di annullamento per dolo o errore essenziale, ha evidenziato che “Sia la documentazione agli atti che l'istruttoria orale svolta palesano che gli attori hanno ricevuto, letto e compreso le condizioni contrattuali, ivi inclusa la scheda sintetica e le Condizioni Generali” e che “Non sono emersi artifici o raggiri da parte della convenuta ovvero alla stessa riconducibili sia pure in termini di sola conoscenza, né che l'allegato errore fosse dalla stessa riconoscibile”.
Infine, ha dichiarato infondata la domanda di risoluzione attesa “la conformità del prodotto acquistato rispetto a quello analiticamente rappresentato nel modulo di proposta consegnato a ciascuno”, ulteriormente precisando che “per quanto l'attività di collocamento del prodotto postuli un rapporto contrattuale tra l'emittente e l'intermediario, tuttavia, non può – come preteso – estendersi al primo la responsabilità della condotta serbata dal secondo sul presupposto – del tutto indimostrato – che questi costituisse un'articolazione organizzativa della compagnia assicuratrice”.
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Gli appellanti premettendo che non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria e che quindi il solo effetto richiesto è quello “restitutorio”, criticano tale decisione per i seguenti motivi.
1.Primo motivo (sulla natura finanziaria e sue conseguenze).
Sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la natura essenzialmente finanziaria della polizza che, come tale, soggiace alla disciplina del TUF in materia di validità e in specie all'art. 23, comma 1,
T.U.F., nella versione vigente al momento dei fatti, la quale statuiva che il contratto avrebbe dovuto essere redatto per iscritto e preceduta da un apposito contratto quadro o contratto generale di investimento con applicazione degli oneri, anche informativi, propri del settore finanziario.
Che non si tratti di mera polizza vita, affermano che si tragga dal fatto che la società assicuratrice non rischiava alcuna propria perdita rispetto alla sua situazione al momento della stipula, con ciò escludendo il
“trasferimento” del rischio “morte/sopravvivenza” dall'assicurato all'assicuratore, che è elemento essenziale del contratto di assicurazione;
inoltre, la morte del contraente più che costituire il “rischio da coprire” corrispondeva alla durata massima dell'investimento
Aggiungono che il primo decidente avrebbe dovuto avvedersi che in realtà non ha fornito CP_4 informazioni e/o documentazione idonea – sotto il profilo contenutistico – a consentire ai clienti di comprendere la natura del prodotto, redatto in maniera criptica e dunque tutt'altro che conosciuto e/o conoscibile, se non per l'estensione temporale, il grado di rischio, ed il nome dell'asset manager. pagina 6 di 12
2. Secondo motivo (sulla nullità delle polizze ex art. 1418 c.c. per mancanza di elementi essenziali
e/o per violazione di norme imperative).
Il Tribunale (2.a) avrebbe dovuto avvedersi che in realtà non vi era alcun modo di conoscere l'effettivo contenuto delle polizze per l'oscuro riferimento a “codici” (o “Nomi”) relativi a linee di investimento, non intellegibili agli appellanti per le loro capacità e competenze, quando l'unica cosa che fin da principio gli investitori sapevano è che avrebbero investito in prodotti a basso rischio e che avrebbero ricevuto una rendita del 5-6% annui (tanto che il CTU nominato dal Tribunale di Pesaro osserva come non sia per nulla chiaro né evidente cosa si “celi” dietro le polizze).
Né (2.b) il primo decidente avrebbe dovuto ritenere superato il vaglio di meritevolezza, poiché il regolamento contrattuale si presenta come gravemente squilibrato in danno alla parte debole del rapporto contrattuale e a vantaggio della parte forte, che ha evidentemente abusato della posizione di asimmetria o debolezza relativa della controparte (Cass 30/09/2015 n. 19559).
Incertezza che rileva anche sotto il profilo (
2.c.) della indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Nel contratto di assicurazione unit linked, il fondo “sottostante” in cui sono investiti i premi pagati dall'assicurato e dal cui andamento dipende l'ammontare della prestazione della compagnia assicuratrice, e le linee di investimento adottate da quest'ultima, concorrono a delineare l'oggetto, di conseguenza;
se nel contratto e nella documentazione allegata, mancano i criteri per identificare tali elementi, il contratto è nullo.
Anche la nullità per violazione di norme imperative, clausola generale di buona fede (2.d) erroneamente non è stata rilevata dal Tribunale, posto che non solo è stato omesso (volutamente) di dimettere ai clienti le informazioni che per legge avrebbero dovuto fornire, ma addirittura sono state fornite ai clienti delle informazioni non corrispondenti al vero. Si consideri, poi, che non è stata neppure rappresentata la condizione di evidente conflitto di interessi della società : CP_8
3.Terzo motivo (sulla nullità per violazione del disposto di cui all'art. 67 sexies del codice del consumo).
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il contratto- stipulato con i consumatori (sono gli stessi moduli di proposta a riferire la professione svolta dai clienti) -affetto da nullità avendo il fornitore violato gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
4. Quarto motivo (sull'annullabilità delle polizze: dolo e/o errore).
Affermano che, dall'istruttoria svolta, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che essi appellanti si sono determinati a contrarre solo a causa di una falsa rappresentazione della realtà in ordine alla natura e pagina 7 di 12 all'oggetto del contratto, nonché in ordine alle qualità dello stesso che devono intendersi determinanti il consenso, nonché in ordine ai vantaggi e ai rischi connessi al prodotto e che, anzi, la condotta di CP_4
è addirittura ascrivibile ad una pratica commerciale scorretta che, con il concorso degli intermediari, si è concretizzata in pratiche commerciali ingannevoli e che quindi tutte le Polizze devono essere annullate ex art. 1439 c.c., posto che i raggiri erano certamente noti al soggetto che ne ha tratto vantaggio, ovvero
. CP_4
5. Quinto motivo (sulla risoluzione del contratto- aliud pro alio).
Affermano che ha errato il Tribunale a non considerare che, pur volendo ritenere le polizze valide e, dunque, che gli odierni appellanti hanno manifestato una qualche volontà negoziale, sussistono adeguate ragioni e titolo per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale in considerazione del fatto che il prodotto effettivamente fornito appartiene a un genus del tutto diverso da quello voluto. Come detto ed allegato, il prodotto fornito è radicalmente differente da quello voluto, pertanto, deve ritenersi integrata l'ipotesi di aliud pro alio. Gli Attori, infatti, – ammesso e non concesso che abbiano manifestato una volontà negoziale e che tale volontà non sia viziata – hanno in ogni caso inteso e voluto acquistare un prodotto per
“garantire il loro futuro” (come riferito nelle brochures a proprie mani al momento della sottoscrizione del
“Modulo”).
***
Osservazioni della Corte
L'appello è fondato.
Quello stipulato dalle parti, ad avviso del collegio, va qualificato come vero e proprio contratto di investimento, nullo perché non conforme alle prescrizioni della disciplina di settore per questo tipo di contratti, ai sensi dell'art. 23 TUF.
Va premesso (cfr. Cass. 26.7.2024 n. 21022) che sotto la denominazione "unit-linked" o "index-linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
infine con capitale garantito (v. Cass n. 9418 del 9.4.2024).
Dunque, la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non è sufficiente per qualificare quel contratto come "assicurazione”.
Né la previsione del pagamento d'un indennizzo pari al valore dell'investimento maggiorato dell'1% basta ex se a qualificare il contratto come "assicurativo".
In tema di polizze linked, infatti per costante giurisprudenza di legittimità, non può qualificarsi
"assicurazione sulla vita" il contratto nel quale l'assicuratore, in caso di morte, si obblighi a pagare ai pagina 8 di 12 beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" (Cass n. 3785 del 12.2.2024) ovvero "trascurabile" (Cassa n.
22008 del 24.7.2023).
Inoltre (così la già citata Cass. 26.7.024, n. 21022) “se un contratto formalmente qualificato "assicurazione sulla vita" preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3,
Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023). Infatti, quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall'assicuratore, posto che quest'ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all'epoca dell'evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero”.
Come puntualizzato poi da Cass n. 3785 del 2024, nelle polizze “guaranteed” o “partial garanteed”
l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato;
nelle polizze unit linked “pure”, il rischio di investimento è, invece, totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente, e da qui la qualifica come prodotto finanziario e non assicurativo
Orbene, nel caso in esame è la stessa nella comparsa di costituzione di primo grado ad affermare CP_4 che le polizze non garantivano né la restituzione del premio versato, né del capitale investito;
in caso di morte del portatore di rischio, al beneficiario sarebbe stato pagato un indennizzo pari al 101% non dei premi versati, ma del valore delle quote rimanenti assegnate alla polizza;
non veniva in sostanza riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto (anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento); e contraddittoriamente il Tribunale, pur ammettendo che si trattasse di “profilo altamente speculativo ed aleatorio”, ha escluso la qualificazione delle polizze sottoscritte quali veri e propri strumenti finanziari.
Dunque, in realtà, i contratti in null'altro consistevano se non in un mandato ad investire: l'assicurato poteva perdere l'intero capitale (come di fatto avvenuto) e l'indennizzo previsto per l'evento morte (il pagina 9 di 12 valore delle quote sottoscritte dall'assicurato, calcolato al momento della morte e maggiorato dell'1%) era all'evidenza del tutto trascurabile.
Ciò posto, i contratti per cui è causa sono da ritenersi nulli, anzitutto, per la mancata previa stipula d'un contratto-quadro.
Non condivisibile al riguardo è la tesi dell'appellata secondo cui “il contratto quadro non è richiesto in relazione a polizze unit-linked, sia perché queste presentano già tutte le informazioni previste per il contratto quadro sia per una incompatibilità strutturale, presupponendo il contratto quadro un rapporto di durata articolato in più investimenti, diversamente dalla polizza unit-linked a premio unico che consta del pagamento di un unico premio per realizzare un unico
“investimento”; (iii) entrambe le norme pongono obblighi in capo all'intermediario (è lui a dover concludere, se previsto, il contratto quadro e a dare il diritto di recesso) e non si vede perché a risponderne debba essere (iv) senza contare che CP_4 entrambe le norme realizzano forme di nullità relative che sono oramai prescritte, perché soggette (come detto) a prescrizione quinquennale e (v) sono state oggetto di convalida (anche nella prospettiva suggerita dalla Cassazione in tema di nullità selettive e in relazione al divieto di venire contra factum proprium”
Infatti, se così fosse, verrebbe a snaturarsi la finalità stessa della previsione del contratto quadro e del resto la stessa Cass 26.7.2024, n. 21022, sopra citata, ha puntualizzato, proprio in riferimento al primo profilo, che “Una volta qualificato -correttamente, come s'è detto - il contratto come "contratto di investimento", esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario”.
Naturalmente poi, non può certo escludersi l'applicazione degli oneri formali ed informativi del settore finanziario per il solo fatto che si tratti di polizza emessa da compagnia di assicurazioni : gli artt. 21-23
TUF, per come formulati nel 2012 (ma Cass. 31.1.2024 n.2922 citata precisa che siffatte disposizioni normative, anche prima della novella “erano assoggettate ad identiche regole, in particolar modo per quanto concerne gli obblighi informativi e la obbligatorietà del c.d. contratto – quadro”), andavano applicati alla sottoscrizione delle polizze unit-linked di cui trattasi, a prescindere dal canale distributivo, poiché la tutela del sottoscrittore deriva dalla natura del prodotto collocato e non dalla qualifica del soggetto che fisicamente lo colloca.
Inoltre, emerge, nonostante il contratto sconfinasse "nel puro azzardo", la mancata informazione data ai clienti sul grado di rischio dell'investimento e la mancata acquisizione circa la loro propensione al rischio, poiché non risulta che sia stato previamente effettuato alcun vaglio in ordine alle loro competenze e capacità, con relativa “profilatura” del rischio, tanto che non è stato sottoposto e fatto compilare il questionario volto a individuare le loro conoscenze e competenze in materia finanziaria e di investimenti, né il Fondo Personale era in alcun modo personalizzato, essendo stati offerti sempre i medesimi fondi sottostanti. pagina 10 di 12 Ed ancora, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto il termine è quello CP_4 ordinario decennale per la ripetizione dell'indebito in relazione ai pagamenti effettuati tutti (tra il 2010 e il
2012) entro il decennio rispetto alla domanda giudiziale, che risale al 3.4.2018.
Resta poi fermo il fatto che, in forza della stessa previsione normativa, le omissioni da parte dell'intermediario, si ripercuotono sulla validità del contratto stipulato dall'emittente, posto che è CP_4 ad aver formulato la proposta contrattuale diretta ai clienti finali e che la stipula è avvenuta direttamente tra i clienti e la compagnia (che avrebbe dovuto astenersi dalla stessa in difetto dei presupposti di validità); in linea, del resto, con quanto esplicitato sempre da Cass. 31.1.2024 n.2922 che afferma “la nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest'ultimo di un esemplare del contratto)”
In conclusione, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la nullità dei contratti in questione e condannata alla restituzione delle somme Controparte_4 versate a titolo di premio (rispettivamente € 50.000,00; € 30.000,00; Parte_1 Parte_3
€ 25.000,00 e € 55.000,00), oltre interessi legali dalla data del Controparte_2 Controparte_3 versamento al saldo, per come richiesto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (con aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione) e con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 4762/2023 resa dal
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Milano, in riforma della stessa, così dispone:
-dichiara la nullità dei contratti per cui è causa e condanna l'appellata Controparte_4
alla restituzione, in favore degli appellanti, delle somme da ciascuno versate a titolo di premio
[...]
(rispettivamente € 50.000,00; € 30.000,00; € Parte_1 Parte_3 Controparte_2
25.000,00 e € 55.000,00), oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo, Controparte_3 per come richiesto.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 52.000 a € 260.000) per il primo grado in complessivi € 15.500,00; per il presente grado, in complessivi € 11.000,00; oltre rimborso contributi unificati, spese di notifica, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. pagina 11 di 12 Così deciso in Milano il 28.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel ed est. dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.226472023 R.G. promossa
DA
(c.f. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. residente a [...] C.F._2
Battista 12; (c.f. residente a [...]; Controparte_2 C.F._3
(c.f. residente a [...] C.F._4
Alfredo 4; tutti rappresentati e difesi, come da procure in atti, dagli avv.ti Daniele Corrado e Andrea
Codemo con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, via Manzoni 15, ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica certificata.
- appellanti
CONTRO
(già ), con sede in Irlanda, Controparte_4 Controparte_5
Dublino, Ground Floor 6, Exchange Place, IFSC, D01 T9C2, P. IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Rolla Andrea
Atteritano e Silvia Lolli come da procura generale notarile del 12.1.2017, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Santa Maria alla Porta 2..
- appellata-
-
pagina 1 di 12 All'esito dell'udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso Parte_1 [...]
e riassumevano, innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Milano, il giudizio promosso nei confronti di (già Controparte_4 [...]
, società irlandese) al fine di sentire accertare che tutti i contratti (stipulati tra il 2010 e il CP_5
2012) e le polizze unit linked indicati nei certificati di polizza allegati erano da reputarsi inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a restituire, a ciascun attore, le somme versate a titolo di premio - come individuate nella tabella prodotta – maggiorate di interessi dalla data del versamento al saldo.
In via subordinata chiedevano, previo accertamento degli artifici e raggiri perpetrati, ovvero, dell'errore essenziale e riconoscibile in cui erano incorsi, la declaratoria di annullamento di tali contratti e delle polizze unit linked indicati nell'atto di riassunzione con condanna della convenuta a restituire a ciascun attore le somme versate a titolo di premio - come individuate nella tabella prodotta – maggiorate di interessi dalla data del versamento al saldo.
In via di ulteriore subordine, previo accertamento dell'inadempimento grave della convenuta ex art. 1453
c.c., chiedevano la risoluzione dei contratti sempre con altrui condanna alla restituzione
A sostegno della domanda allegavano:
• di avere investito i propri risparmi in polizze denominate Signature Bond Plus predisposte ed emesse dalla convenuta definite come “polizze di assicurazione sulla vita unit linked collegate ad una linea di investimento del Fondo Personale”;
• in sede di offerta e presentazione di tali prodotti gli intermediari li rappresentavano come prodotti a capitale protetto ed a basso rischio, mentre gli stessi si sarebbero rivelati aventi natura finanziaria e carattere speculativo;
• i contratti sarebbero affetti da nullità per omessa individuazione del profilo, omessa profilatura del rischio ed omessa compilazione del questionario Mifid;
• gli intermediari avrebbero fornito false informazioni su tali prodotti;
• i certificati venivano trasmessi senza la sottoscrizione di un contratto quadro;
pagina 2 di 12 • la stipula delle polizze era avvenuta attraverso l'intermediazione ed il collocamento ad opera di broker assicurativi quali ed A1 Broker s.r.l. ; CP_6 CP_7
• essi attori su consiglio del broker sceglievano la linea di investimento Premium Income gestita dalla
; CP_8
• tale linea di investimento era riferita ad un profilo di rischio minimo prevedendo un contenimento della volatilità nella misura del 3 – 8% su base annua;
• la linea di investimento aveva ad oggetto dei fondi di investimento emessi dalla consistenti in CP_8 fondi denominati “Imperium Balance Fund” e “Global Quality Selection” nonché nel fondo dei fondi “Go
Global Opportunity”;
• in data 31.3.14 la convenuta aveva comunicato la sospensione del fondo Imperium Balance Fund e successivamente anche di quello Go Global Opportunity, evidenziando l'intervenuta illiquidità degli stessi sì da non potersi più dare corso al rimborso tempestivo dell'investimento, sia in sede di pagamento dei benefici che di riscatto delle polizze;
• successivamente gli attori cercavano di riscattare le polizze senza ottenere da parte della convenuta risposta.
Si costituiva in giudizio la convenuta (impresa di assicurazioni di diritto irlandese che all'epoca CP_4 dei fatti operava in Italia in regime di libera prestazione di servizi venduti in Italia da intermediari indipendenti, mediatori e relativi agenti assicurativi iscritti alle Sez. A e B del Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi),contestando tale ricostruzione sul rilievo che le polizze – come riportato nella documentazione precontrattuale – non garantivano né la restituzione del premio versato, né del capitale investito.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sulle censure formulate riguardo alla fase informativa del collocamento del prodotto, essendosi limitata all'emissione delle polizze che venivano intermediate dal Co broker assicurativo e dal suo agente inoltre che le polizze facevano riferimento a fondi CP_7 sottostanti da individuarsi nei limiti della linea di gestione prescelta su valutazione e consiglio di CP_8 quale Asset Manager.
In via subordinata chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di , Controparte_9 [...]
e er essere manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree. CP_7 CP_8
Autorizzata la chiamata, si costituivano in giudizio e ,. mentre CP_7 CP_8 Controparte_9
rimaneva contumace.
[...]
Co La prima evidenziava preliminarmente di avere svolto il ruolo di sub agente di cui veniva consegnata la documentazione precontrattuale predisposta da con istruzioni per la presentazione dei prodotti;
CP_4
pagina 3 di 12 altresì rilevava che il ruolo di sub agente era stato svolto esclusivamente con riferimento ai moduli di proposta sottoscritti da e , essendo le polizze ulteriori state intermediate Parte_1 Controparte_2
Co direttamente da .
Contestava il fondamento della chiamata in causa svolta nei suoi confronti per non avere essa percepito da parte degli attori alcuna somma a titolo di premi, essendo stati gli stessi versati alla convenuta.
Contestava altresì la fondatezza delle domande subordine formulate in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale;
deduceva l'inapplicabilità del TUF al caso di specie e l'assolvimento da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi informativi.
eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei diritti posti a fondamento della CP_8 domanda, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa svolta dalla convenuta.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e prova per testi, con sentenza n. 4762/2023 pubblicata il 7.6.2023, il Tribunale respingeva tutte le domande attoree, integralmente compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti. Controparte_3
Si sono costituite le appellate insistendo per il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio è sopravvenuta causa interruttiva ex art.300 c.p.c. (apertura liquidazione giudiziale) riguardante una delle parti ( ora chiamate in garanzia dalla originaria convenuta CP_7 CP_10
(le altre due sono la e la alla quale la CP_4 Controparte_11 Controparte_12 notifica in riassunzione è stata fatta per pubblici proclami).
Preso atto di ciò, il collegio ha separato i giudizi emettendo in data 12.3.2025, la seguente ordinanza:
“[ritenuto] che si tratta all'evidenza di cause che danno luogo ad ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo;
che a mente dell'art.103 c.p.c., appare opportuno, ai fini della speditezza del giudizio, in quanto la continuazione della riunione renderebbe più gravoso il processo, anche per la necessità di nuova notifica per pubblici proclami, separare la causa principale
(tra gli originari attori +3) e la originaria convenuta ( , da quella di garanzia e manleva da Pt_1 CP_4 quest'ultima proposta nei confronti dei predetti terzi chiamati;
che dunque solo quest'ultima nei confronti dei terzi CP_10 già e deve esser dichiarata interrotta per il motivo
[...] CP_7 Controparte_11 Controparte_12 esposto (mentre la prima proseguirà senza interruzione e senza necessita di nuova notifica per pubblici proclami); p.t.m. visto
l'art.103 comma 2 c.p.c.-dispone la separazione, dalla causa principale, della causa di garanzia tra
[...]
e (già , e Controparte_4 CP_10 CP_7 Controparte_11 Controparte_12 mediante la formazione, a cura della cancelleria, di autonomo fascicolo contenente tutti gli atti del procedimento principale;
- dichiara interrotto ex art.300 c.p.c. tale ultimo procedimento separato;
-dispone proseguirsi la causa principale (portante pagina 4 di 12 l'attuale numero di ruolo 2264/2023 tra e , che rinvia, in quanto matura per la decisione, ex Pt_2 CP_4 art 350 bis c.p.c. per discussione orale all'udienza collegiale del 3.4.2025 con termine sino a 5 giorni prima per brevi note conclusive.
Quindi la causa principale (portante il numero di ruolo generale 2264/2023 tra e Pt_2 CP_4
, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 3.4.2025, in esito alla discussione orale, è
[...] stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le domande, ha preliminarmente escluso la prospettata qualificazione delle polizze sottoscritte quali veri e propri strumenti finanziari, piuttosto da qualificarsi come “strumento misto a contenuto assicurativo- finanziario” prevedendo “il versamento di una somma superiore rispetto a quella esigibile in caso di scadenza fisiologica della polizza”.
Ha precisato che “Il dato assorbente è rappresentato dalla differente quantificazione della prestazione cui la compagnia è tenuta per il caso di sopravvenuto decesso dell'assicurato, a seconda che la polizza venga sottoscritta da persona di età inferiore
o superiore a 75 anni. In tale caso la polizza prevede il versamento di un importo pari al 101% di quanto dovrebbe essere versato in ragione del valore dei fondi sottostanti in cui è stato investito il premio coerentemente alla linea di gestione adottata.
E' pur vero che la percentuale è ridotta all'1%, ma la stessa evidenzia pur sempre il rischio demografico”
Esclusa quindi la nullità della polizza per carenza della componente assicurativa, ha altresì escluso la dedotta nullità per carenza della forma scritta, affermando che “le caratteristiche del prodotto nonché del fondo o dei fondi ad esso collegati sono analiticamente riportate nel contratto, nelle condizioni generali di polizza e nella documentazione informativa da consegnarsi al contraente. Ciò equivale a dire che il contenuto risulta completo in sé ed in tutto assimilabile a quello prescritto per i servizi di investimento dall'art. 23 TUF e dall'art. 37 del regolamento invocati dagli attori”. CP_13
Ha aggiunto che “Analoga conclusione si impone riguardo alla determinatezza e determinabilità dell'oggetto” evidenziando che “Nella sezione denominata Garanzie è riportata espressamente l'assenza da parte della compagnia assicurativa di alcuna garanzia di rendimento minimo con possibilità per l'assicurato di ottenere, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento stesso. Ciò rende palese che gli attori fossero stati edotti del rischio assunto e che abbiano consapevolmente prestato adesione”
Quanto alla violazione di norme imperative inerenti agli obblighi informativi e lo svolgimento dei servizi finanziari, ha affermato che “laddove la stessa sia precedente o coeva alla stipula dell'accordo essa comporterebbe una responsabilità di tipo precontrattuale con obblighi di natura esclusivamente risarcitoria”
Ed ancora, che gli intermediari che hanno curato il collocamento delle polizze “risultavano regolarmente autorizzati dall'Ivass” e che per altro verso non si verte in materia di contratti conclusi a distanza.
pagina 5 di 12 Riguardo poi alla contestata violazione della clausola generale di buona fede e mancanza di meritevolezza di tutela, ha osservato “che gli attori riferiscono tale censura all'omessa adeguata informativa circa i rischi elevati di perdita del capitale investito: è indubbio che il contratto, per quanto sopra evidenziato, fosse caratterizzato da un profilo altamente speculativo ed aleatorio, ma ciò non esclude l'assenza di meritevolezza circa lo scopo perseguito con tale operazione”.
Con riferimento alla domanda di annullamento per dolo o errore essenziale, ha evidenziato che “Sia la documentazione agli atti che l'istruttoria orale svolta palesano che gli attori hanno ricevuto, letto e compreso le condizioni contrattuali, ivi inclusa la scheda sintetica e le Condizioni Generali” e che “Non sono emersi artifici o raggiri da parte della convenuta ovvero alla stessa riconducibili sia pure in termini di sola conoscenza, né che l'allegato errore fosse dalla stessa riconoscibile”.
Infine, ha dichiarato infondata la domanda di risoluzione attesa “la conformità del prodotto acquistato rispetto a quello analiticamente rappresentato nel modulo di proposta consegnato a ciascuno”, ulteriormente precisando che “per quanto l'attività di collocamento del prodotto postuli un rapporto contrattuale tra l'emittente e l'intermediario, tuttavia, non può – come preteso – estendersi al primo la responsabilità della condotta serbata dal secondo sul presupposto – del tutto indimostrato – che questi costituisse un'articolazione organizzativa della compagnia assicuratrice”.
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Gli appellanti premettendo che non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria e che quindi il solo effetto richiesto è quello “restitutorio”, criticano tale decisione per i seguenti motivi.
1.Primo motivo (sulla natura finanziaria e sue conseguenze).
Sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la natura essenzialmente finanziaria della polizza che, come tale, soggiace alla disciplina del TUF in materia di validità e in specie all'art. 23, comma 1,
T.U.F., nella versione vigente al momento dei fatti, la quale statuiva che il contratto avrebbe dovuto essere redatto per iscritto e preceduta da un apposito contratto quadro o contratto generale di investimento con applicazione degli oneri, anche informativi, propri del settore finanziario.
Che non si tratti di mera polizza vita, affermano che si tragga dal fatto che la società assicuratrice non rischiava alcuna propria perdita rispetto alla sua situazione al momento della stipula, con ciò escludendo il
“trasferimento” del rischio “morte/sopravvivenza” dall'assicurato all'assicuratore, che è elemento essenziale del contratto di assicurazione;
inoltre, la morte del contraente più che costituire il “rischio da coprire” corrispondeva alla durata massima dell'investimento
Aggiungono che il primo decidente avrebbe dovuto avvedersi che in realtà non ha fornito CP_4 informazioni e/o documentazione idonea – sotto il profilo contenutistico – a consentire ai clienti di comprendere la natura del prodotto, redatto in maniera criptica e dunque tutt'altro che conosciuto e/o conoscibile, se non per l'estensione temporale, il grado di rischio, ed il nome dell'asset manager. pagina 6 di 12
2. Secondo motivo (sulla nullità delle polizze ex art. 1418 c.c. per mancanza di elementi essenziali
e/o per violazione di norme imperative).
Il Tribunale (2.a) avrebbe dovuto avvedersi che in realtà non vi era alcun modo di conoscere l'effettivo contenuto delle polizze per l'oscuro riferimento a “codici” (o “Nomi”) relativi a linee di investimento, non intellegibili agli appellanti per le loro capacità e competenze, quando l'unica cosa che fin da principio gli investitori sapevano è che avrebbero investito in prodotti a basso rischio e che avrebbero ricevuto una rendita del 5-6% annui (tanto che il CTU nominato dal Tribunale di Pesaro osserva come non sia per nulla chiaro né evidente cosa si “celi” dietro le polizze).
Né (2.b) il primo decidente avrebbe dovuto ritenere superato il vaglio di meritevolezza, poiché il regolamento contrattuale si presenta come gravemente squilibrato in danno alla parte debole del rapporto contrattuale e a vantaggio della parte forte, che ha evidentemente abusato della posizione di asimmetria o debolezza relativa della controparte (Cass 30/09/2015 n. 19559).
Incertezza che rileva anche sotto il profilo (
2.c.) della indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Nel contratto di assicurazione unit linked, il fondo “sottostante” in cui sono investiti i premi pagati dall'assicurato e dal cui andamento dipende l'ammontare della prestazione della compagnia assicuratrice, e le linee di investimento adottate da quest'ultima, concorrono a delineare l'oggetto, di conseguenza;
se nel contratto e nella documentazione allegata, mancano i criteri per identificare tali elementi, il contratto è nullo.
Anche la nullità per violazione di norme imperative, clausola generale di buona fede (2.d) erroneamente non è stata rilevata dal Tribunale, posto che non solo è stato omesso (volutamente) di dimettere ai clienti le informazioni che per legge avrebbero dovuto fornire, ma addirittura sono state fornite ai clienti delle informazioni non corrispondenti al vero. Si consideri, poi, che non è stata neppure rappresentata la condizione di evidente conflitto di interessi della società : CP_8
3.Terzo motivo (sulla nullità per violazione del disposto di cui all'art. 67 sexies del codice del consumo).
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il contratto- stipulato con i consumatori (sono gli stessi moduli di proposta a riferire la professione svolta dai clienti) -affetto da nullità avendo il fornitore violato gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
4. Quarto motivo (sull'annullabilità delle polizze: dolo e/o errore).
Affermano che, dall'istruttoria svolta, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che essi appellanti si sono determinati a contrarre solo a causa di una falsa rappresentazione della realtà in ordine alla natura e pagina 7 di 12 all'oggetto del contratto, nonché in ordine alle qualità dello stesso che devono intendersi determinanti il consenso, nonché in ordine ai vantaggi e ai rischi connessi al prodotto e che, anzi, la condotta di CP_4
è addirittura ascrivibile ad una pratica commerciale scorretta che, con il concorso degli intermediari, si è concretizzata in pratiche commerciali ingannevoli e che quindi tutte le Polizze devono essere annullate ex art. 1439 c.c., posto che i raggiri erano certamente noti al soggetto che ne ha tratto vantaggio, ovvero
. CP_4
5. Quinto motivo (sulla risoluzione del contratto- aliud pro alio).
Affermano che ha errato il Tribunale a non considerare che, pur volendo ritenere le polizze valide e, dunque, che gli odierni appellanti hanno manifestato una qualche volontà negoziale, sussistono adeguate ragioni e titolo per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale in considerazione del fatto che il prodotto effettivamente fornito appartiene a un genus del tutto diverso da quello voluto. Come detto ed allegato, il prodotto fornito è radicalmente differente da quello voluto, pertanto, deve ritenersi integrata l'ipotesi di aliud pro alio. Gli Attori, infatti, – ammesso e non concesso che abbiano manifestato una volontà negoziale e che tale volontà non sia viziata – hanno in ogni caso inteso e voluto acquistare un prodotto per
“garantire il loro futuro” (come riferito nelle brochures a proprie mani al momento della sottoscrizione del
“Modulo”).
***
Osservazioni della Corte
L'appello è fondato.
Quello stipulato dalle parti, ad avviso del collegio, va qualificato come vero e proprio contratto di investimento, nullo perché non conforme alle prescrizioni della disciplina di settore per questo tipo di contratti, ai sensi dell'art. 23 TUF.
Va premesso (cfr. Cass. 26.7.2024 n. 21022) che sotto la denominazione "unit-linked" o "index-linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
infine con capitale garantito (v. Cass n. 9418 del 9.4.2024).
Dunque, la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non è sufficiente per qualificare quel contratto come "assicurazione”.
Né la previsione del pagamento d'un indennizzo pari al valore dell'investimento maggiorato dell'1% basta ex se a qualificare il contratto come "assicurativo".
In tema di polizze linked, infatti per costante giurisprudenza di legittimità, non può qualificarsi
"assicurazione sulla vita" il contratto nel quale l'assicuratore, in caso di morte, si obblighi a pagare ai pagina 8 di 12 beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" (Cass n. 3785 del 12.2.2024) ovvero "trascurabile" (Cassa n.
22008 del 24.7.2023).
Inoltre (così la già citata Cass. 26.7.024, n. 21022) “se un contratto formalmente qualificato "assicurazione sulla vita" preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3,
Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023). Infatti, quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall'assicuratore, posto che quest'ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all'epoca dell'evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero”.
Come puntualizzato poi da Cass n. 3785 del 2024, nelle polizze “guaranteed” o “partial garanteed”
l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato;
nelle polizze unit linked “pure”, il rischio di investimento è, invece, totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente, e da qui la qualifica come prodotto finanziario e non assicurativo
Orbene, nel caso in esame è la stessa nella comparsa di costituzione di primo grado ad affermare CP_4 che le polizze non garantivano né la restituzione del premio versato, né del capitale investito;
in caso di morte del portatore di rischio, al beneficiario sarebbe stato pagato un indennizzo pari al 101% non dei premi versati, ma del valore delle quote rimanenti assegnate alla polizza;
non veniva in sostanza riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto (anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento); e contraddittoriamente il Tribunale, pur ammettendo che si trattasse di “profilo altamente speculativo ed aleatorio”, ha escluso la qualificazione delle polizze sottoscritte quali veri e propri strumenti finanziari.
Dunque, in realtà, i contratti in null'altro consistevano se non in un mandato ad investire: l'assicurato poteva perdere l'intero capitale (come di fatto avvenuto) e l'indennizzo previsto per l'evento morte (il pagina 9 di 12 valore delle quote sottoscritte dall'assicurato, calcolato al momento della morte e maggiorato dell'1%) era all'evidenza del tutto trascurabile.
Ciò posto, i contratti per cui è causa sono da ritenersi nulli, anzitutto, per la mancata previa stipula d'un contratto-quadro.
Non condivisibile al riguardo è la tesi dell'appellata secondo cui “il contratto quadro non è richiesto in relazione a polizze unit-linked, sia perché queste presentano già tutte le informazioni previste per il contratto quadro sia per una incompatibilità strutturale, presupponendo il contratto quadro un rapporto di durata articolato in più investimenti, diversamente dalla polizza unit-linked a premio unico che consta del pagamento di un unico premio per realizzare un unico
“investimento”; (iii) entrambe le norme pongono obblighi in capo all'intermediario (è lui a dover concludere, se previsto, il contratto quadro e a dare il diritto di recesso) e non si vede perché a risponderne debba essere (iv) senza contare che CP_4 entrambe le norme realizzano forme di nullità relative che sono oramai prescritte, perché soggette (come detto) a prescrizione quinquennale e (v) sono state oggetto di convalida (anche nella prospettiva suggerita dalla Cassazione in tema di nullità selettive e in relazione al divieto di venire contra factum proprium”
Infatti, se così fosse, verrebbe a snaturarsi la finalità stessa della previsione del contratto quadro e del resto la stessa Cass 26.7.2024, n. 21022, sopra citata, ha puntualizzato, proprio in riferimento al primo profilo, che “Una volta qualificato -correttamente, come s'è detto - il contratto come "contratto di investimento", esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario”.
Naturalmente poi, non può certo escludersi l'applicazione degli oneri formali ed informativi del settore finanziario per il solo fatto che si tratti di polizza emessa da compagnia di assicurazioni : gli artt. 21-23
TUF, per come formulati nel 2012 (ma Cass. 31.1.2024 n.2922 citata precisa che siffatte disposizioni normative, anche prima della novella “erano assoggettate ad identiche regole, in particolar modo per quanto concerne gli obblighi informativi e la obbligatorietà del c.d. contratto – quadro”), andavano applicati alla sottoscrizione delle polizze unit-linked di cui trattasi, a prescindere dal canale distributivo, poiché la tutela del sottoscrittore deriva dalla natura del prodotto collocato e non dalla qualifica del soggetto che fisicamente lo colloca.
Inoltre, emerge, nonostante il contratto sconfinasse "nel puro azzardo", la mancata informazione data ai clienti sul grado di rischio dell'investimento e la mancata acquisizione circa la loro propensione al rischio, poiché non risulta che sia stato previamente effettuato alcun vaglio in ordine alle loro competenze e capacità, con relativa “profilatura” del rischio, tanto che non è stato sottoposto e fatto compilare il questionario volto a individuare le loro conoscenze e competenze in materia finanziaria e di investimenti, né il Fondo Personale era in alcun modo personalizzato, essendo stati offerti sempre i medesimi fondi sottostanti. pagina 10 di 12 Ed ancora, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto il termine è quello CP_4 ordinario decennale per la ripetizione dell'indebito in relazione ai pagamenti effettuati tutti (tra il 2010 e il
2012) entro il decennio rispetto alla domanda giudiziale, che risale al 3.4.2018.
Resta poi fermo il fatto che, in forza della stessa previsione normativa, le omissioni da parte dell'intermediario, si ripercuotono sulla validità del contratto stipulato dall'emittente, posto che è CP_4 ad aver formulato la proposta contrattuale diretta ai clienti finali e che la stipula è avvenuta direttamente tra i clienti e la compagnia (che avrebbe dovuto astenersi dalla stessa in difetto dei presupposti di validità); in linea, del resto, con quanto esplicitato sempre da Cass. 31.1.2024 n.2922 che afferma “la nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest'ultimo di un esemplare del contratto)”
In conclusione, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la nullità dei contratti in questione e condannata alla restituzione delle somme Controparte_4 versate a titolo di premio (rispettivamente € 50.000,00; € 30.000,00; Parte_1 Parte_3
€ 25.000,00 e € 55.000,00), oltre interessi legali dalla data del Controparte_2 Controparte_3 versamento al saldo, per come richiesto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (con aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione) e con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 4762/2023 resa dal
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Milano, in riforma della stessa, così dispone:
-dichiara la nullità dei contratti per cui è causa e condanna l'appellata Controparte_4
alla restituzione, in favore degli appellanti, delle somme da ciascuno versate a titolo di premio
[...]
(rispettivamente € 50.000,00; € 30.000,00; € Parte_1 Parte_3 Controparte_2
25.000,00 e € 55.000,00), oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo, Controparte_3 per come richiesto.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 52.000 a € 260.000) per il primo grado in complessivi € 15.500,00; per il presente grado, in complessivi € 11.000,00; oltre rimborso contributi unificati, spese di notifica, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. pagina 11 di 12 Così deciso in Milano il 28.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 12