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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2765 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pina Di Rosa e Vincenzo Iozzia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente che la società datrice di lavoro non era soggetta a fallimento.
Va però sottolineato come la Cassazione, con sentenza 2734/18, ha affermato che lo stato di non fallibilità dell'imprenditore, in particolare avuto riguardo all'esposizione debitoria inferiore all'importo minimo previsto dalla legge fallimentare per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve essere accertata dal tribunale all'esito dell'istruttoria prefallimentare;
cosa che nel caso in oggetto non è avvenuta.
Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”
e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti (sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che «in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia
Pagina 2 per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, né ha utilizzato la normale diligenza per l'esecuzione forzata
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 25.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2765 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pina Di Rosa e Vincenzo Iozzia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente che la società datrice di lavoro non era soggetta a fallimento.
Va però sottolineato come la Cassazione, con sentenza 2734/18, ha affermato che lo stato di non fallibilità dell'imprenditore, in particolare avuto riguardo all'esposizione debitoria inferiore all'importo minimo previsto dalla legge fallimentare per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve essere accertata dal tribunale all'esito dell'istruttoria prefallimentare;
cosa che nel caso in oggetto non è avvenuta.
Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”
e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti (sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che «in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia
Pagina 2 per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, né ha utilizzato la normale diligenza per l'esecuzione forzata
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 25.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3