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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 451/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
VALENTINA IACOBELLIS, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
RI DE LU e dell'Avv. STEFANIA SEVERI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: contestuale domanda di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con
, in Terni (TR) in data 14.01.1995, esponendo che dall'unione Controparte_2 coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sarebbero deteriorati per divergenze sul rapporto matrimoniale, venendo meno l'affectio coniugalis, rilevando un progressivo allontanamento del marito, manifestando lo stesso un disinteresse al perseguimento di obiettivi comuni. La ricorrente ha dedotto di aver contribuito all'ascesa professionale del coniuge, avendo favorito, con dedizione e rinunciando a prospettive di lavoro e carriera, il raggiungimento del ruolo svolto dallo stesso, quale funzionario apicale della Polizia di Stato. Inoltre, la ricorrente ha esposto che, stante il peggioramento delle proprie condizioni fisiche, ha avuto l'accertamento di un'invalidità ai fini INPS del 75%, precisando di lavorare in Roma presso la società Phos Srl, ove si reca giornalmente a proprie spese, percependo un reddito di circa € 1.000,00 mensili, reddito inferiore rispetto a quello del marito pari a circa € 80.000,00 annui. Tanto premesso, ha quindi chiesto la pronuncia della separazione senza disporre nulla in ordine alla casa familiare, chiedendo venisse posto a carico del marito contributo al proprio mantenimento di € 1.800,00 mensili, oltre Istat annuale, oltre a chiedere, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione e con devoluzione della quota del quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro del resistente è coinciso con il matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituito , non opponendosi alle domande di separazione Controparte_2
e scioglimento del matrimonio formulate da controparte, ma contestando quanto ex adverso sostenuto, dedotto e richiesto, precisando che la ricostruzione della vita matrimoniale fornita da parte ricorrente non corrisponderebbe al vero. Il resistente ha dedotto che la stabilità del rapporto coniugale non sarebbe venuta meno a causa di un suo allontanamento, precisando che la ricorrente si sarebbe sempre rifiutata di seguirlo nelle città ove aveva ottenuto degli incarichi istituzionali, preferendo rimanere a vivere e lavorare a Terni e successivamente a Roma, contravvenendo in tal modo ai doveri nascenti dal matrimonio. Il resistente ha esposto che i redditi indicati da parte ricorrente non sarebbero corretti, potendo contare su una disponibilità di € 2.047,72 mensili circa con i quali provvede alle spese quotidiane. Tanto premesso, ha concluso chiedendo pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento e, in via subordinata, riconoscere alla a titolo di contributo al di lei mantenimento, la CP_1 somma mensile di € 250,00 e, al verificarsi dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con revoca dell'eventuale contributo al mantenimento e rigetto della richiesta di riconoscimento dello stesso nella misura di € 1.800,00 mensili, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla richiesta di devoluzione della quota del 40% del TFS;
con vittoria di spese e compensi legali.
Disposta la comparizione dinanzi alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato: di vivere in immobile in locazione con canone mensile di € 350,00, di CP_1 svolgere la professione di segretaria con reddito mensile netto di € 1.100 e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile di proprietà, di svolgere la professione Controparte_2 di dirigente della Polizia di Stato con reddito mensile netto di € 3.100, oltre € 260,00 da canone di locazione e di avere, quali proprietà immobiliari, oltre la casa di abitazione un immobile in Terni locato con canone di € 260,00 al mese (tassato con cedolare secca), e ad altro immobile in Arrone con rata di mutuo di € 189,00.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, ponendo a carico di Controparte_2 assegno mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento della resistente, oltre Istat annuale.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., per la pronuncia sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_2 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 14.01.1995; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni - TR (atto n. 5, P. I, Uff. 1, anno 1995); rimette la causa sul ruolo della Presidente delegata per l'udienza indicata nella ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto data 6 novembre 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
VALENTINA IACOBELLIS, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
RI DE LU e dell'Avv. STEFANIA SEVERI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: contestuale domanda di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con
, in Terni (TR) in data 14.01.1995, esponendo che dall'unione Controparte_2 coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sarebbero deteriorati per divergenze sul rapporto matrimoniale, venendo meno l'affectio coniugalis, rilevando un progressivo allontanamento del marito, manifestando lo stesso un disinteresse al perseguimento di obiettivi comuni. La ricorrente ha dedotto di aver contribuito all'ascesa professionale del coniuge, avendo favorito, con dedizione e rinunciando a prospettive di lavoro e carriera, il raggiungimento del ruolo svolto dallo stesso, quale funzionario apicale della Polizia di Stato. Inoltre, la ricorrente ha esposto che, stante il peggioramento delle proprie condizioni fisiche, ha avuto l'accertamento di un'invalidità ai fini INPS del 75%, precisando di lavorare in Roma presso la società Phos Srl, ove si reca giornalmente a proprie spese, percependo un reddito di circa € 1.000,00 mensili, reddito inferiore rispetto a quello del marito pari a circa € 80.000,00 annui. Tanto premesso, ha quindi chiesto la pronuncia della separazione senza disporre nulla in ordine alla casa familiare, chiedendo venisse posto a carico del marito contributo al proprio mantenimento di € 1.800,00 mensili, oltre Istat annuale, oltre a chiedere, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione e con devoluzione della quota del quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro del resistente è coinciso con il matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituito , non opponendosi alle domande di separazione Controparte_2
e scioglimento del matrimonio formulate da controparte, ma contestando quanto ex adverso sostenuto, dedotto e richiesto, precisando che la ricostruzione della vita matrimoniale fornita da parte ricorrente non corrisponderebbe al vero. Il resistente ha dedotto che la stabilità del rapporto coniugale non sarebbe venuta meno a causa di un suo allontanamento, precisando che la ricorrente si sarebbe sempre rifiutata di seguirlo nelle città ove aveva ottenuto degli incarichi istituzionali, preferendo rimanere a vivere e lavorare a Terni e successivamente a Roma, contravvenendo in tal modo ai doveri nascenti dal matrimonio. Il resistente ha esposto che i redditi indicati da parte ricorrente non sarebbero corretti, potendo contare su una disponibilità di € 2.047,72 mensili circa con i quali provvede alle spese quotidiane. Tanto premesso, ha concluso chiedendo pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento e, in via subordinata, riconoscere alla a titolo di contributo al di lei mantenimento, la CP_1 somma mensile di € 250,00 e, al verificarsi dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con revoca dell'eventuale contributo al mantenimento e rigetto della richiesta di riconoscimento dello stesso nella misura di € 1.800,00 mensili, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla richiesta di devoluzione della quota del 40% del TFS;
con vittoria di spese e compensi legali.
Disposta la comparizione dinanzi alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato: di vivere in immobile in locazione con canone mensile di € 350,00, di CP_1 svolgere la professione di segretaria con reddito mensile netto di € 1.100 e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile di proprietà, di svolgere la professione Controparte_2 di dirigente della Polizia di Stato con reddito mensile netto di € 3.100, oltre € 260,00 da canone di locazione e di avere, quali proprietà immobiliari, oltre la casa di abitazione un immobile in Terni locato con canone di € 260,00 al mese (tassato con cedolare secca), e ad altro immobile in Arrone con rata di mutuo di € 189,00.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, ponendo a carico di Controparte_2 assegno mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento della resistente, oltre Istat annuale.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., per la pronuncia sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_2 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 14.01.1995; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni - TR (atto n. 5, P. I, Uff. 1, anno 1995); rimette la causa sul ruolo della Presidente delegata per l'udienza indicata nella ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto data 6 novembre 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti