Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2021, proposto da OM Residenza Gran Paradiso Corso Trapani nn. 145-147-149-151 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 92;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Torino, via Corte D'Appello n. 16;
nei confronti
NZ Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Lauria e Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 2020 02815/009 adottata in data 10.12.2020 e pubblicata all'albo pretorio dal 14 al 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “ AMBITO 8.13 DE VALLE SUB-AMBITO U1 – RINNOVO CONVENZIONE INTEGRATIVA IN DATA 5 GIUGNO 2008 – APPROVAZIONE ”;
- nonché per la declaratoria della nullità e/o dell'inefficacia e/o per l'annullamento e/o la risoluzione della convenzione integrativa di rinnovo medio tempore eventualmente stipulata tra la Città di Torino e la NZ Immobiliare S.r.l in esecuzione della predetta deliberazione;
- nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e connessi alla predetta deliberazione, e per ogni consequenziale ed ulteriore statuizione a norma di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e di NZ Immobiliare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26.02.2021, il OM Residenza Gran Paradiso Corso Trapani nn. 145-147-149-151 Torino (di seguito, breviter , anche solo “OM”) ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 2020 02815/009 del 10.12.2020 con cui il Comune, in assenza di nullaosta condominiale, ha autorizzato il rinnovo sino al 05.06.2028 della convenzione integrativa del 05.06.2008 a mezzo della quale a NZ S.p.a. (cui è frattanto succeduta, per scissione societaria, NZ Immobiliare S.r.l., di seguito, breviter , anche solo “NZ”), proprietaria di un supermercato facente parte di uno dei tre condominii ricompresi nel predetto supercondominio (in particolare quello di cui al civico n. 145), è stato riconosciuto l’uso esclusivo di una porzione di 246 mq (da destinare ad area carico/scarico e movimentazione merci) della più ampia area di 3304 mq assoggettata ad uso pubblico in forza dell’art. 8 dell’originaria convenzione stipulata in data 26.06.1998 in attuazione del piano esecutivo convenzionato approvato dal Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 173 del 01.06.1998 (che aveva, appunto, ad oggetto la realizzazione dei tre fabbricati residenziali e del supermercato di cui si discute).
Mentre la richiamata convenzione integrativa del 05.06.2008 (di durata decennale) e le prime due proroghe concesse dal Comune (rispettivamente, sino all’11.12.2019 e sino all’11.12.2020) avevano ritenuto necessario ed avevano acquisito il nullaosta dei condominii (in ragione dell’assunta proprietà condominiale della predetta area asservita ad uso pubblico), l’ultimo rinnovo è stato invece concesso dall’impugnata deliberazione giuntale del 10.12.2020 sino al 05.06.2028 senza più richiedere né ottenere il nullaosta dei condominii. Secondo l’Amministrazione comunale, dagli approfondimenti istruttori svolti sarebbe emerso che, in realtà, l’area di 246 mq di cui si discute sarebbe stata ceduta dal lottizzante La Compagnia Immobiliare S.p.a. a NZ S.p.a., assieme al supermercato, con l’atto di compravendita immobiliare del 30.12.1999. Ciò sarebbe confermato anche dalla rappresentazione catastale della stessa nel medesimo subalterno 6 attribuito al supermercato, per effetto degli aggiornamenti catastali effettuati il 31.03.2000 ed il 26.03.2001. Di conseguenza, tale area non avrebbe potuto considerarsi di proprietà condominiale, venendo meno, così, la necessità di acquisire il nullaosta dei condominii per rinnovare l’uso esclusivo della stessa in favore della controinteressata.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dal OM (costituito in data 21.07.2015 tra i tre Condominii di Corso Trapani n. 145, nn. 147/149 e n. 151), il quale, dopo aver premesso la propria legittimazione ed il proprio interesse ad agire, ha formulato tre motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili:
“ I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 8 della Convenzione di P.E.C. Rep. n. 44292 Atti n. 16661 in data 26/06/1998, delle Premesse e degli artt. 1, 3 e 6 della Convenzione Integrativa di P.E.C. Rep. n. 124687 Racc. n. 39702 in data 05/06/2008, della Deliberazione di G.C. n. 2007 06337/009 in data 02/10/2007 e dell’unito schema di Convenzione Integrativa, nonché delle norme sull’interpretazione dei contratti di cui all’art. 1362 e seguenti c.c., degli artt. 1470 e 1478 c.c. e dell’art. 1346 c.c.. Difetto di istruttoria e motivazione da dedursi altresì quale violazione dell’art. 3 e segg. L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà tra atti, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta ”: il rinnovo in favore della controinteressata della concessione ad uso privato (quale area di carico/scarico merci a servizio del supermercato) della porzione di mq 246 della più ampia area asservita ad uso pubblico non avrebbe potuto prescindere dal nullaosta condominiale perché, contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione, il contratto di compravendita del 30.12.1999 non avrebbe trasferito alla dante causa dell’odierna controinteressata, assieme al supermercato, anche la proprietà di tale area; in senso contrario a tale trasferimento deporrebbero, infatti, sia il dato letterale del contratto, sia il contenuto della precedente convenzione urbanistica del 1998 e del successivo regolamento condominiale degli anni 2000-2001 (dalla cui lettura combinata si ricaverebbe, appunto, il mantenimento della proprietà condominiale sull’area in questione); inoltre, la nuova delibera del 2020 si porrebbe in contraddizione con la convenzione integrativa del 05.06.2008 e con le proroghe degli anni 2018-2019 con le quali, invece, il Comune aveva riconosciuto la proprietà condominiale dell’area ed aveva, pertanto, richiesto ai condominii il rilascio di un nullaosta per concederne l’utilizzo alla controinteressata a fini privati e non pubblici;
“ II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832 e 950 cod.civ., dell’art. 8 della Convenzione di P.E.C. Rep. n. 44292 Atti n. 16661 in data 26/06/1998, delle Premesse e degli artt. 1, 3 e 6 della Convenzione Integrativa di P.E.C. Rep. n. 124687 Rac. n. 39702 in data 05/06/2008, della Deliberazione di G.C. n. 2007 06337/009 in data 02/10/2007 e dell’unito schema di Convenzione Integrativa, nonché delle norme sull’interpretazione dei contratti di cui all’art. 1362 e seguenti c.c., degli artt. 1470 e 1478 c.c. e dell’art. 1346 c.c.. Difetto di istruttoria e motivazione da dedursi altresì quale violazione dell’art. 3 e segg. L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà tra atti, illogicità ed irragionevolezza ”: sarebbe illegittimo aver desunto la proprietà della controinteressata sull’area in questione dalle mere risultanze catastali, le quali si porrebbero comunque in contrasto con quanto chiaramente stabilito dall’atto notarile di compravendita;
“ III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 825, 832 e 844 c.c., dell’art. 8 della Convenzione di P.E.C. Rep. n. 44292 Atti n. 16661 in data 26/06/1998, delle Premesse e degli artt. 1, 3 e 6 della Convenzione Integrativa di P.E.C. Rep. n. 124687 Racc. n. 39702 in data 05/06/2008, della Deliberazione di G.C. n. 2007 06337/009 in data 02/10/2007 e dell’unito schema di Convenzione Integrativa, nonché dell’art. 17 della L.R. Piemonte 05/12/1977, n. 56. Difetto di istruttoria e motivazione da dedursi altresì quale violazione dell’art. 3 e segg. L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta. Sviamento di potere ”: sarebbe illegittimo aver attribuito all’uso esclusivo della controinteressata un’area che avrebbe invece dovuto essere destinata ad uso pubblico, così sottraendola all’utilizzo della collettività senza l’assenso dei condomini ed anzi in pregiudizio degli stessi, mutandone, di fatto in modo permanente, la destinazione urbanistica in assenza delle necessarie procedure di variante al P.R.G.C..
4. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione comunale e la controinteressata, rilevando entrambe l’infondatezza delle censure avversarie e la piena legittimità del provvedimento impugnato, il quale, a loro dire, avrebbe correttamente riconosciuto la proprietà esclusiva e non condominiale dell’area destinata a carico/scarico delle merci, escludendo, pertanto, la necessità di un ulteriore coinvolgimento dei condominii nella procedura di rinnovo della convenzione integrativa del 2008. La controinteressata ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente non avrebbe allegato e dimostrato di subire un pregiudizio concreto, specifico ed attuale dalla limitazione dell’uso pubblico sull’area in questione (non essendo sufficiente, a tale riguardo, la mera vicinitas ) e, dunque, di avere un interesse a ricorrere avverso il relativo provvedimento.
5. Le parti hanno precisato le proprie posizioni e replicato alle rispettive deduzioni a mezzo delle memorie di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., producendo anche ulteriore documentazione.
6. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 06.03.2025, dunque trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.
Il provvedimento impugnato si fonda, infatti, sulla negazione, da parte del Comune, della proprietà condominiale dell’area di carico/scarico e sul contestuale riconoscimento della sua titolarità in capo alla controinteressata, con conseguente mancata acquisizione del nullaosta condominiale in sede di rinnovo della concessione a quest’ultima di una sua utilizzazione a fini privatistici (in particolare, a servizio del supermercato).
A prescindere dal dedotto pregiudizio alla qualità di vita dei condomini provocato dal concreto uso privato dell’area autorizzato dall’Amministrazione (in ragione dell’asserito aggravamento dell’inquinamento, delle vibrazioni e del rumore provocati dall’utilizzo dell’area per il carico/scarico delle merci destinate al supermercato), resta il fatto che si tratta di un uso comunque non pubblico che va ad esclusivo vantaggio della controinteressata e della sua attività commerciale, rendendo ingiustificata, quantomeno nella prospettazione attorea, la limitazione del suo asserito diritto di proprietà derivante dall’asservimento del bene all’uso pubblico (non rilevando, in senso contrario, la monetizzazione riconosciuta dalla controinteressata al Comune a fronte dalla riduzione dell’area privata complessivamente destinata ad uso pubblico).
Peraltro, tale uso privato dell’area è volto a soddisfare un’esigenza permanente e non meramente temporanea della controinteressata (perché necessitato dalla normativa commerciale che impone la presenza di un apposito spazio per la movimentazione delle merci: cfr. pag. 5 della convenzione integrativa del 2008: doc. 4 di parte ricorrente), cosicché l’attuale situazione contestata dal deducente sarebbe destinata a riproporsi in futuro, alla scadenza dell’attuale rinnovo dell’uso privato dell’area da parte della controinteressata, quando il Comune potrebbe confermare l’uso privato prescindendo dal nullaosta condominiale.
La negazione della natura condominiale dell’area in questione reca un concreto pregiudizio ai condomini perché, da una parte, determina una situazione di incertezza giuridica sull’estensione dei beni comuni (e, di riflesso, sul valore di questi ultimi e delle singole unità immobiliari), dall’altra, comporta comunque (almeno nella prospettazione di parte ricorrente) uno sviamento dall’originario asservimento pubblico di tale area, che priva di giustificazione causale la limitazione del diritto di proprietà e l’imposizione a suo carico del corrispondente sacrificio.
8. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
9. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché contestano entrambi l’erroneità del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione comunale, della natura condominiale dell’area di cui si discute, il primo, sotto il profilo dell’interpretazione data al contratto di compravendita immobiliare del 30.12.1999 (doc. 3 di parte ricorrente), il secondo, sotto il profilo della valenza probatoria attribuita alle risultanze catastali (docc. 12-13 parte ricorrente), vale a dire i due elementi valorizzati dal provvedimento impugnato per escludere la necessità di acquisire il nullaosta condominiale (cfr. pagg. 3-5 del doc. 11 di parte ricorrente).
Intanto, deve rammentarsi che, per pacifica giurisprudenza, l’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali su un bene immobile va compiuto facendo riferimento ai titoli di acquisto di tali diritti e non alle risultanze catastali, le quali, costituendo un mero adempimento di tipo fiscale-tributario, hanno una valenza indiziaria solo sussidiaria da valutarsi assieme agli altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. VII, 31.05.2024, n. 4917; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 22.11.2024, n. 1635; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19.07.2024, n. 4314).
D’altra parte, ciò non è negato nemmeno dall’Amministrazione comunale e dalla controinteressata che, tuttavia, ritengono che gli accatastamenti degli anni 2000-2001, nell’includere l’area di carico/scarico nello stesso subalterno del supermercato, avrebbero dato conferma del fatto che il contratto di compravendita immobiliare del 30.12.1999 (concluso tra La Compagnia Immobiliare S.p.a., soggetto attuatore del piano esecutivo convenzionato, e NZ S.p.a.) avrebbe trasferito, assieme alla proprietà del supermercato, anche la proprietà della predetta area scoperta di 246 mq. Ciò in quanto nella planimetria allegata al contratto e richiamata dal suo art. 1 sarebbe raffigurata e identificata al n. 7 anche tale area, descritta in legenda come “ area in uso esclusivo carico e scarico merci ”.
Tale tesi interpretativa non è, tuttavia, condivisa dal Collegio.
L’art. 1 stabilisce che oggetto della compravendita è “ la piena proprietà ” dell’immobile così “ precisamente ” descritto: “ Locale commerciale ad uso supermercato situato in Corso Trapani angolo Via Monginevro, consistente in: al piano terreno: atrio, area di vendita, locale ufficio, tre vani deposito, un locale celle frigorifere, W.C.; al piano primo parcheggio pertinenziale scoperto, due piccoli vani spogliatoio, due vani ricovero impianti e un locale contatori elettrici al piano sottostrada; il tutto formante un sol corpo alle seguenti coerenze: Corso trapami, Via Monginevro, parcheggio pubblico di proprietà del Comune di Torino, Condominio di Corso Trapani s.n.. Il tutto come meglio risulta dalla planimetria che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera “A”, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti stessi. Detti locali, in base a denuncia di nuova costruzione registrata in data 14 ottobre 1999, Protocollo L09008/99 sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Torino alla partita 1303574, Foglio 79, numero 619, subalterno 6, Corso Trapani angolo Via Monginevro, piano T-1S1, zona censuaria 2, categoria D/8 ”.
Tale clausola reca, dunque, una descrizione dettagliata dei “ locali ” di cui si compone il complessivo “ locale commerciale ad uso supermercato ” oggetto di compravendita, che sono tutti coincidenti con quelli rappresentati e numerati nella planimetria allegata al contratto.
Per l’esattezza, riguardo al piano terreno (che è quello dove si trova l’area di scarico/carico oggetto di causa), l’atrio è identificato al n. 5, l’area vendita al n. 1, il locale ufficio al n. 2, i tre vani deposito al n. 3, il locale celle frigorifere al n. 4, il W.C. al n. 6. Proseguendo al primo piano, il parcheggio pertinenziale scoperto è identificato al n. 9, i due piccoli vani spogliatoi al n. 8 e i due vani ricovero impianti al n. 10. Al piano sottostrada si trova infine il locale contatori elettrici identificato al n. 11.
L’unico bene raffigurato e numerato nella planimetria allegata al contratto che non viene inserito nella dettagliata descrizione del bene compravenduto riportata all’art. 1 del contratto stesso è, appunto, proprio la “ area in uso esclusivo carico e scarico merci ” identificata in planimetria al n. 7.
Ciò non può che significare che tale bene è stato escluso dall’effetto traslativo del diritto di proprietà, come conferma, peraltro, il fatto che lo stesso venga descritto come area “ in uso esclusivo ”. È evidente infatti, come correttamente rileva parte ricorrente, che se l’area fosse stata anch’essa trasferita in proprietà all’acquirente non sarebbe stato necessario fare espresso riferimento ad un suo “ uso esclusivo ”, perché l’acquisto del diritto di proprietà già di per sé attribuisce l’uso pieno ed esclusivo del bene compravenduto.
Non può condividersi, quindi, la lettura che l’Amministrazione offre di tale riferimento contrattuale all’uso esclusivo della predetta area, che, a suo dire, non presupporrebbe il riconoscimento dell’altruità del diritto di proprietà sulla stessa, ma varrebbe soltanto a distinguerla dalla restante area rimasta assoggettata ad uso pubblico, posto che il Comune ne avrebbe permesso, per l’appunto, l’uso esclusivo a servizio del supermercato. Tale assunto risulta infatti smentito dal fatto che, al momento della sottoscrizione del contratto (rispetto al quale l’Amministrazione è rimasta estranea), non esisteva un precedente atto comunale che avesse già riconosciuto un tale diritto di uso esclusivo dell’area in esame (o quantomeno né il Comune né la controinteressata ne hanno provato in giudizio l’esistenza). Al contrario, la convenzione integrativa del 2008, senza richiamare precedenti atti concessori, attribuisce ex novo un tale diritto d’uso esclusivo alla controinteressata, nell’ambito di una più generale regolamentazione della gestione delle aree pubbliche e private ad uso pubblico previste dal piano esecutivo convenzionato e dall’originaria convenzione del 1998 (doc. 4 di parte ricorrente).
Proprio la predetta convenzione integrativa del 2008 ha, peraltro, un indubbio valore probatorio anche sotto altri profili, che rafforzano il convincimento in ordine all’erroneità della ricostruzione dell’assetto proprietario dell’area da parte dell’Amministrazione resistente.
In primo luogo, essa conferma che l’area carico/scarico di cui si discute è sempre stata tra quelle asservite ad uso pubblico, anche al momento della compravendita del supermercato nel 1999, cosicché la venditrice non avrebbe potuto nemmeno riconoscerne l’uso esclusivo a favore dell’acquirente; il che giustificherebbe la sua mera rappresentazione grafica in sede contrattuale, ma con esclusione della stessa dagli effetti (e dai correlati obblighi a carico della venditrice) traslativi della proprietà e/o costitutivi di un ipotetico diritto di uso esclusivo (che avrebbe comunque richiesto quantomeno un atto di assenso dell’amministrazione, concretizzatosi solo successivamente nel 2008).
In secondo luogo, tale convenzione integrativa espressamente stabilisce che “ in relazione al ridotto uso pubblico di tale area assoggettata ad uso pubblico ” sono stati acquisiti “ i nulla-osta rilasciati dai condominii proprietari dell’area ” (art. 3), da ciò evincendosi chiaramente che la stessa NZ, firmataria di tale convenzione e titolare del supermercato, riteneva all’epoca (ed almeno sino all’ultimo rinnovo del 2020, oggetto della presente impugnazione) che la proprietà di tale area non le fosse stata trasferita con il contratto di compravendita del 30.12.1999 e che fosse dunque rimasta in proprietà condominiale. Peraltro, nell’eseguire il frazionamento previsto dalla convenzione integrativa del 2008 con attribuzione di un autonomo identificativo catastale alla porzione di area destinata a carico/scarico (cfr. docc. 7 e 18 del Comune), NZ si è comunque intestata la proprietà della stessa (pur avendone riconosciuto in convenzione la proprietà condominiale), con ciò risultando ulteriormente attenuato, nel caso di specie, il valore indiziario delle risultanze catastali (anche dei precedenti aggiornamenti degli anni 2000-2001) ai fini dell’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’area in questione.
Inoltre, sempre in relazione alle risultanze catastali, si evidenzia ad colorandum che gli aggiornamenti del 2000-2001 sono comunque successivi al contratto di compravendita del supermercato, il quale, ad ogni modo, reca già un riferimento al subalterno 6 risultante da una precedente denuncia del 14.10.1999, ma ciò ai soli fini di meglio individuare i “ detti locali ” più sopra “ precisamente ” descritti, tra i quali, come detto, non rientra l’area scoperta in esame (cfr. art. 1 del contratto: doc. 3 di parte ricorrente). Cosicché, se anche la predetta area fosse stata già allora compresa nel subalterno 6, il riferimento non avrebbe potuto estendersi anche a quest’ultima, ma avrebbe dovuto intendersi comunque limitato ai soli beni rientranti nel subalterno 6 e specificamente descritti come compravenduti.
In accoglimento delle censure articolate con i primi due motivi di ricorso, deve pertanto ritenersi che l’Amministrazione comunale abbia errato nell’escludere la proprietà condominiale dell’area in questione e, conseguentemente, nel ritenere non necessaria l’acquisizione del relativo nullaosta ai fini del rinnovo della sua concessione in uso esclusivo alla controinteressata.
10. Da ciò non può che conseguire anche l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Infatti, una volta accertato (ovviamente incidenter tantum ) che l’area in questione è di proprietà condominiale e che la stessa è stata asservita ad uso pubblico, non può ammettersi che l’Amministrazione ne possa disporre liberamente al pari di un bene facente parte del proprio demanio o patrimonio.
L’assoggettamento di un'area di proprietà privata a servitù di uso pubblico legittima il Comune titolare della relativa servitù a esercitare sull'area i soli poteri volti a garantire e disciplinare l'uso generale del bene da parte della collettività, ma, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo, non gli consente di concedere a singoli privati usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12.05.2020, n. 2999; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 18.11.2019, n. 2022; T.A.R. Veneto, Sez. III, 21.02.2018, n. 197. In termini, la giurisprudenza civile: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18.03.1999, n. 158; Cass. civ., Sez. II, 12.07.2007, n. 15661).
Di conseguenza, qualora il titolo costitutivo della servitù di uso pubblico non gli riconosca già un espresso potere in tal senso (e, nel caso di specie, la convenzione urbanistica del 26.06.1998 non glielo riconosce: cfr., in particolare, artt. 8 e 9 del doc. 2 di parte ricorrente), il Comune non può modificare, nemmeno in parte, il vincolo pubblicistico sull’area privata, a meno che il suo proprietario non vi consenta.
Peraltro, tale conclusione non è contestata, a ben vedere, nemmeno dall’Amministrazione resistente la quale, sin tanto che ha ritenuto che l’area in questione fosse di proprietà condominiale, ha sempre richiesto ai condominii il loro nullaosta prima di concederla in uso esclusivo alla controinteressata, prescindendone solo successivamente, sull’errato presupposto che la proprietà della stessa fosse, in realtà, da attribuire proprio a quest’ultima.
11. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 2020 02815/009 del 10.12.2020. Non occorre, invece, pronunciarsi sulla domanda di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e/o risoluzione della nuova convenzione eventualmente stipulata tra il Comune e la controinteressata in attuazione della predetta deliberazione, posto che l’Amministrazione ha dichiarato in giudizio che la stessa non è mai stata sottoscritta (cfr. pag. 8 della memoria difensiva del 03.02.2025).
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata, ciascuna per la metà, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO