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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5155/2019
pagina 1 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n° 5155/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter c.p.c. da ultimo assegnati (21.01.2025) e, vertente tra
P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Giovanni Ciano che la rappresenta e difende per procura in atti,
-opponente-
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Elena V.M. Santoro che la rappresenta e difende come da procura in atti,
pagina 2 di 11 -opposta-
c.f. e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il P.IVA_3
domicilio digitale dell'Avv. Federico Mastrolilli che la rappresenta e difende come da procura in atti,
-terza chiamata-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 18.05.2023 ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2019 emesso da questo Tribunale in data 08.07.2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 25.219,03 (oltre interessi legali, spese e compensi) in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo per il pagamento di n. 10 fatture di energia elettrica
[...]
rimaste insolute.
Il presente decreto ingiuntivo originava da un rapporto contrattuale che l'odierna opponente aveva instaurato, dapprima, con e, successivamente, con Controparte_2
la Controparte_1
pagina 3 di 11 Più nello specifico, dopo aver stipulato un contratto con quest'ultima per la fornitura di energia elettrica di un immobile sito in Cisterna di Latina, parte opponente trasferiva il suddetto immobile nella disponibilità della attivandosi, a ottobre 2015, per la Controparte_3
voltura dei relativi consumi.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva la mancata Parte_1
produzione del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti quale titolo a fondamento del credito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai consumi fatturati. Con
riguardo a questi ultimi, precisava che nulla era dovuto per le fatture successive al mese di ottobre 2015, in quanto riferibili alla (subentrata nel contratto a seguito Controparte_3
dell'operazione di voltura del servizio); né tantomeno erano dovute le somme a titolo di
CMOR (di importo pari a 4.530,79) allegate alla fattura n. M157160354 del 6.11.2015 poiché
riferite a un diverso rapporto contrattuale che l'opponente aveva stipulato, non con l'odierna opposta, bensì con la precedente società Controparte_2
Costituitasi in giudizio in qualità di terza chiamata, la confermava Controparte_2
quanto sostenuto dall'opponente: la somma di 4.530,79 euro allegata alla fattura n.
M157160354 del 6.11.2015 riguardava il corrispettivo CMOR addebitato alla dalla Pt_1 [...]
a tutela del venditore uscente ( per il pagamento Controparte_1 Controparte_2
degli insoluti. La terza chiamata concludeva, quindi, sottolineando che, non solo tale corrispettivo CMOR era riferibile al precedente rapporto contrattuale tra la stessa e l'opponente (quindi non l'odierna opposta) ma, soprattutto, si trattava di un importo non più
dovuto poiché annullato a seguito dell'estinzione del debito da parte della
[...]
Parte_1
pagina 4 di 11 Infine, si costituiva in giudizio la la quale insisteva per la Controparte_1
conferma e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo contestando le difese avversarie. In primo luogo, deduceva che, nonostante l'importo di euro 4.530,79 per il corrispettivo CMOR fosse stato annullato, rimaneva comunque insoluta la minor somma di euro 2.273,82 allegata alla medesima fattura n. M157160354 del 6.11.2015. Infine, con riguardo alle restanti fatture dedotte in giudizio, ribadiva che le stesse erano dovute dall'opponente quale unico responsabile dei consumi fino all'effettivo completamento delle operazioni di voltura.
La causa, istruita mediante prove documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.01.2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un «giudizio autonomo», bensì come
«ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio» (Cass. civ., Sez. Un. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
(cfr. ex multiis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
pagina 5 di 11 Pertanto, nel caso di opposizione avente a oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già
costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, nonostante le eccezioni di parte opponente siano di diverso avviso, tale prova del rapporto contrattuale è stata fornita dall'odierna opposta attraverso la produzione del contratto di fornitura elettrica sottoscritto dalle parti (cfr. all. 17 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
A tali rilievi segue che spetta all'opponente, in qualità di convenuta sostanziale del presente procedimento, fornire la prova positiva dell'adempimento o del fatto estintivo,
modificativo di cui all'art. 1218 c.c.
Ebbene, parte opponente deduce che la pretesa creditoria è nei suoi confronti infondata per due diverse motivazioni: in primo luogo, perché una fattura si riferisce a un corrispettivo CMOR non più dovuto e comunque riguardante un diverso rapporto contrattuale;
in secondo luogo, perché le residue fatture azionate si riferiscono a un periodo successivo all'operazione di voltura del servizio di fornitura dell'energia elettrica a favore della circostanza che impone di porle a carico di quest'ultima e non Controparte_3
dell'odierna opponente.
pagina 6 di 11 Per maggiore chiarezza espositiva si ritiene opportuno analizzare tali argomentazioni difensive separatamente: in primo luogo, l'eccezione relativa all'operazione di voltura.
Parte opponente deduce infatti che le fatture sono da addebitarsi alla CP_3
in quanto società subentrata, a partire da ottobre 2015, nel contratto di fornitura di
[...]
energia elettrica a seguito dell'operazione c.d. di switch che determina la voltura dell'utenza.
Tale contestazione appare fondata: dall'esame della documentazione in atti si evince che parte opponente, in data 19.10.2015, ha formulato richiesta di voltura (c.d. operazione di
switch) con l'invio del modulo firmato e completo dei dettagli inerenti al punto di fornitura
(cfr. all. 3 dell'atto di citazione). A ciò consegue che la voltura si è perfezionata e le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, in quanto successive alla data del 19 ottobre del 2015, non sono addebitabili all'opponente.
La voltura, invero, diviene efficace a partire dal momento della richiesta: è da quel giorno che occorre aver riguardo per computare se l'importo dei consumi sia addebitabile al vecchio o al nuovo contraente.
Né merita condivisione l'eccezione di parte opposta secondo la quale l'originario cliente del contratto per la fornitura di energia elettrica è da ritenersi unico responsabile dei consumi fino all'effettivo completamento delle pratiche di cessazione e voltura. Infatti, il ritardo nell'esecuzione della voltura (cfr. missiva dell'opposta del 8.6.2016) non è evento imputabile all'opponente, sicché sarebbe contrario a buona fede far dipendere da esso una sua responsabilità sui consumi da pagare.
Alla luce dei rilievi svolti, si può dunque concludere che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo non sono addebitabili all'opponente in quanto riferite a dei consumi successivi alla data della voltura.
pagina 7 di 11 L'unica eccezione si ha con riguardo alla fattura n. M157160354 del 6.11.2015, rispetto alla quale occorre svolgere valutazioni diverse.
Parte opponente deduce che l'importo contenuto in tale fattura non è a essa addebitabile in quanto trattasi di indennizzo CMOR successivamente annullato dal creditore a fronte dell'integrale estinzione del debito.
Il CMOR trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, stipuli un nuovo contratto di fornitura con un altro gestore. L'istituto assolve a una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usufruire dello strumento della sospensione della fornitura per "compulsare" l'utente al pagamento.
Nel caso di specie, l'importo di euro 4.530,79 allegato alla fattura n. M157160354 sotto la voce “totale oneri diversi dalla fornitura” è infatti addebitato all'opponente a fronte della morosità accumulata con il precedente gestore (come confermato, in sede di CP_2
contraddittorio, anche dalla . Controparte_1
Come adeguatamente sostenuto dall'opponente, trattasi tuttavia di un importo da lui non esigibile in quanto annullato a seguito dell'estinzione integrale del debito con la ENEL
ENERGIA S.r.l.
Quanto detto, invero, non solo risulta confermato dalla stessa società creditrice ENEL
ENERGIA S.r.l., ma anche dall'odierna opposta, la quale ha prontamente proceduto allo storno del relativo importo per mezzo della successiva fattura n. M166413632 del 8.4.2016 alla voce “annullamento corrispettivo morosità” (cfr. all. 19 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Se però tale importo non risulta esigibile da parte opponente, in ragione delle motivazioni esposte, non altrettanto può dirsi rispetto alla somma di euro 2.273,82 allegata alla medesima fattura.
pagina 8 di 11 A ben vedere, infatti, la fattura n. M157160354 oggetto di contestazione non contiene unicamente una voce relativa all'indennizzo CMOR, ma reca altresì un ulteriore importo –
pari a euro 2.273,82 – sotto la voce “totale fornitura luce”, il quale è riferito a un periodo di consumo antecedente rispetto alla richiesta di voltura.
Tale ultimo importo, oltre a non essere contestato dalle parti, non risulta pagato dalla né risultano agli atti prove di fatti estintivi o modificativi dello Parte_1
stesso, circostanza che ne comporta il definitivo addebito a carico dell'odierna opponente a maggior ragione se si considera che, come indicato nel documento stesso, si tratta di fattura di conguaglio (cfr. fattura all. 4 del fascicolo monitorio).
3. Ai predetti rilievi segue il parziale accoglimento dell'opposizione.
4. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal D.M. n.
147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale –
seguono il criterio della prevalente soccombenza di parte opposta e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento. La soccombente prevalente va condannata anche a rifondere le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, per il principio di causalità, ma secondo lo scaglione inferiore ai medi in ragione della sostanziale estraneità alla vicenda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 11 • accoglie in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2019
emesso da questo Tribunale in data 08.07.2019 e, per l'effetto, ridetermina il decreto ingiuntivo predetto nella minor somma pari ad € 2.273,;
• condanna parte opposta, in ragione della prevalente soccombenza della stessa (valutata nella misura del 90%), al pagamento delle spese di lite, verso la che si quantificano in complessivi € 4.727,25 di Parte_1
cui € 130,95 per spese, ed € 4.596,30 per compensi, oltre accessori di legge.
• condanna parte opposta, in ragione della prevalente soccombenza della stessa, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata
[...]
che si quantificano in complessivi € 2.540,00 per compensi, CP_2
oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina il 21.01.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
pagina 10 di 11 Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini assegnati
ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025
pagina 11 di 11
pagina 1 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n° 5155/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter c.p.c. da ultimo assegnati (21.01.2025) e, vertente tra
P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Giovanni Ciano che la rappresenta e difende per procura in atti,
-opponente-
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Elena V.M. Santoro che la rappresenta e difende come da procura in atti,
pagina 2 di 11 -opposta-
c.f. e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il P.IVA_3
domicilio digitale dell'Avv. Federico Mastrolilli che la rappresenta e difende come da procura in atti,
-terza chiamata-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 18.05.2023 ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2019 emesso da questo Tribunale in data 08.07.2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 25.219,03 (oltre interessi legali, spese e compensi) in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo per il pagamento di n. 10 fatture di energia elettrica
[...]
rimaste insolute.
Il presente decreto ingiuntivo originava da un rapporto contrattuale che l'odierna opponente aveva instaurato, dapprima, con e, successivamente, con Controparte_2
la Controparte_1
pagina 3 di 11 Più nello specifico, dopo aver stipulato un contratto con quest'ultima per la fornitura di energia elettrica di un immobile sito in Cisterna di Latina, parte opponente trasferiva il suddetto immobile nella disponibilità della attivandosi, a ottobre 2015, per la Controparte_3
voltura dei relativi consumi.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva la mancata Parte_1
produzione del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti quale titolo a fondamento del credito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai consumi fatturati. Con
riguardo a questi ultimi, precisava che nulla era dovuto per le fatture successive al mese di ottobre 2015, in quanto riferibili alla (subentrata nel contratto a seguito Controparte_3
dell'operazione di voltura del servizio); né tantomeno erano dovute le somme a titolo di
CMOR (di importo pari a 4.530,79) allegate alla fattura n. M157160354 del 6.11.2015 poiché
riferite a un diverso rapporto contrattuale che l'opponente aveva stipulato, non con l'odierna opposta, bensì con la precedente società Controparte_2
Costituitasi in giudizio in qualità di terza chiamata, la confermava Controparte_2
quanto sostenuto dall'opponente: la somma di 4.530,79 euro allegata alla fattura n.
M157160354 del 6.11.2015 riguardava il corrispettivo CMOR addebitato alla dalla Pt_1 [...]
a tutela del venditore uscente ( per il pagamento Controparte_1 Controparte_2
degli insoluti. La terza chiamata concludeva, quindi, sottolineando che, non solo tale corrispettivo CMOR era riferibile al precedente rapporto contrattuale tra la stessa e l'opponente (quindi non l'odierna opposta) ma, soprattutto, si trattava di un importo non più
dovuto poiché annullato a seguito dell'estinzione del debito da parte della
[...]
Parte_1
pagina 4 di 11 Infine, si costituiva in giudizio la la quale insisteva per la Controparte_1
conferma e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo contestando le difese avversarie. In primo luogo, deduceva che, nonostante l'importo di euro 4.530,79 per il corrispettivo CMOR fosse stato annullato, rimaneva comunque insoluta la minor somma di euro 2.273,82 allegata alla medesima fattura n. M157160354 del 6.11.2015. Infine, con riguardo alle restanti fatture dedotte in giudizio, ribadiva che le stesse erano dovute dall'opponente quale unico responsabile dei consumi fino all'effettivo completamento delle operazioni di voltura.
La causa, istruita mediante prove documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.01.2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un «giudizio autonomo», bensì come
«ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio» (Cass. civ., Sez. Un. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
(cfr. ex multiis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
pagina 5 di 11 Pertanto, nel caso di opposizione avente a oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già
costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, nonostante le eccezioni di parte opponente siano di diverso avviso, tale prova del rapporto contrattuale è stata fornita dall'odierna opposta attraverso la produzione del contratto di fornitura elettrica sottoscritto dalle parti (cfr. all. 17 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
A tali rilievi segue che spetta all'opponente, in qualità di convenuta sostanziale del presente procedimento, fornire la prova positiva dell'adempimento o del fatto estintivo,
modificativo di cui all'art. 1218 c.c.
Ebbene, parte opponente deduce che la pretesa creditoria è nei suoi confronti infondata per due diverse motivazioni: in primo luogo, perché una fattura si riferisce a un corrispettivo CMOR non più dovuto e comunque riguardante un diverso rapporto contrattuale;
in secondo luogo, perché le residue fatture azionate si riferiscono a un periodo successivo all'operazione di voltura del servizio di fornitura dell'energia elettrica a favore della circostanza che impone di porle a carico di quest'ultima e non Controparte_3
dell'odierna opponente.
pagina 6 di 11 Per maggiore chiarezza espositiva si ritiene opportuno analizzare tali argomentazioni difensive separatamente: in primo luogo, l'eccezione relativa all'operazione di voltura.
Parte opponente deduce infatti che le fatture sono da addebitarsi alla CP_3
in quanto società subentrata, a partire da ottobre 2015, nel contratto di fornitura di
[...]
energia elettrica a seguito dell'operazione c.d. di switch che determina la voltura dell'utenza.
Tale contestazione appare fondata: dall'esame della documentazione in atti si evince che parte opponente, in data 19.10.2015, ha formulato richiesta di voltura (c.d. operazione di
switch) con l'invio del modulo firmato e completo dei dettagli inerenti al punto di fornitura
(cfr. all. 3 dell'atto di citazione). A ciò consegue che la voltura si è perfezionata e le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, in quanto successive alla data del 19 ottobre del 2015, non sono addebitabili all'opponente.
La voltura, invero, diviene efficace a partire dal momento della richiesta: è da quel giorno che occorre aver riguardo per computare se l'importo dei consumi sia addebitabile al vecchio o al nuovo contraente.
Né merita condivisione l'eccezione di parte opposta secondo la quale l'originario cliente del contratto per la fornitura di energia elettrica è da ritenersi unico responsabile dei consumi fino all'effettivo completamento delle pratiche di cessazione e voltura. Infatti, il ritardo nell'esecuzione della voltura (cfr. missiva dell'opposta del 8.6.2016) non è evento imputabile all'opponente, sicché sarebbe contrario a buona fede far dipendere da esso una sua responsabilità sui consumi da pagare.
Alla luce dei rilievi svolti, si può dunque concludere che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo non sono addebitabili all'opponente in quanto riferite a dei consumi successivi alla data della voltura.
pagina 7 di 11 L'unica eccezione si ha con riguardo alla fattura n. M157160354 del 6.11.2015, rispetto alla quale occorre svolgere valutazioni diverse.
Parte opponente deduce che l'importo contenuto in tale fattura non è a essa addebitabile in quanto trattasi di indennizzo CMOR successivamente annullato dal creditore a fronte dell'integrale estinzione del debito.
Il CMOR trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, stipuli un nuovo contratto di fornitura con un altro gestore. L'istituto assolve a una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usufruire dello strumento della sospensione della fornitura per "compulsare" l'utente al pagamento.
Nel caso di specie, l'importo di euro 4.530,79 allegato alla fattura n. M157160354 sotto la voce “totale oneri diversi dalla fornitura” è infatti addebitato all'opponente a fronte della morosità accumulata con il precedente gestore (come confermato, in sede di CP_2
contraddittorio, anche dalla . Controparte_1
Come adeguatamente sostenuto dall'opponente, trattasi tuttavia di un importo da lui non esigibile in quanto annullato a seguito dell'estinzione integrale del debito con la ENEL
ENERGIA S.r.l.
Quanto detto, invero, non solo risulta confermato dalla stessa società creditrice ENEL
ENERGIA S.r.l., ma anche dall'odierna opposta, la quale ha prontamente proceduto allo storno del relativo importo per mezzo della successiva fattura n. M166413632 del 8.4.2016 alla voce “annullamento corrispettivo morosità” (cfr. all. 19 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Se però tale importo non risulta esigibile da parte opponente, in ragione delle motivazioni esposte, non altrettanto può dirsi rispetto alla somma di euro 2.273,82 allegata alla medesima fattura.
pagina 8 di 11 A ben vedere, infatti, la fattura n. M157160354 oggetto di contestazione non contiene unicamente una voce relativa all'indennizzo CMOR, ma reca altresì un ulteriore importo –
pari a euro 2.273,82 – sotto la voce “totale fornitura luce”, il quale è riferito a un periodo di consumo antecedente rispetto alla richiesta di voltura.
Tale ultimo importo, oltre a non essere contestato dalle parti, non risulta pagato dalla né risultano agli atti prove di fatti estintivi o modificativi dello Parte_1
stesso, circostanza che ne comporta il definitivo addebito a carico dell'odierna opponente a maggior ragione se si considera che, come indicato nel documento stesso, si tratta di fattura di conguaglio (cfr. fattura all. 4 del fascicolo monitorio).
3. Ai predetti rilievi segue il parziale accoglimento dell'opposizione.
4. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal D.M. n.
147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale –
seguono il criterio della prevalente soccombenza di parte opposta e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento. La soccombente prevalente va condannata anche a rifondere le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, per il principio di causalità, ma secondo lo scaglione inferiore ai medi in ragione della sostanziale estraneità alla vicenda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 11 • accoglie in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2019
emesso da questo Tribunale in data 08.07.2019 e, per l'effetto, ridetermina il decreto ingiuntivo predetto nella minor somma pari ad € 2.273,;
• condanna parte opposta, in ragione della prevalente soccombenza della stessa (valutata nella misura del 90%), al pagamento delle spese di lite, verso la che si quantificano in complessivi € 4.727,25 di Parte_1
cui € 130,95 per spese, ed € 4.596,30 per compensi, oltre accessori di legge.
• condanna parte opposta, in ragione della prevalente soccombenza della stessa, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata
[...]
che si quantificano in complessivi € 2.540,00 per compensi, CP_2
oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina il 21.01.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
pagina 10 di 11 Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini assegnati
ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025
pagina 11 di 11