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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13312/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Enzo Davide Ruffo Giudice
Gianluca Tarantino Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI 04S9R11, data di nascita Parte_1 C.F._1
15/06/1991, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
TOMA SILVIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE?
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 19/12/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 12/12/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
21.5.2025 per il deposito di note difensive, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008
(poiché la manifestazione da parte del richiedente di avanzare una nuova domanda di protezione era già stata esplicitata in data 15/2/2024, in epoca successiva alla modifica del tenore della norma per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l.
20/2023), occorre verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi
(sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi
Pag. 2 di 8 o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia, allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680;
24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie, in ordine alla domanda di protezione fondata sullo status di rifugiato e a quella relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano nell'esposizione, formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentono di riesaminare nel merito la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione delle precedenti domande e dei provvedimenti definitivi di rigetto (essendosi limitato a depositare il rigetto della del 2014 e il conseguente provvedimento del Tribunale di Controparte_1
Bari del 2016, mentre non v'è traccia del successivo provvedimento della CP_1
conseguente alla rinnovata audizione avvenuta nell'anno 2021 – in cui peraltro
[...] già si segnalava l'assenza di nuovi elementi di fatto rispetto alla precedente domanda - , termine di comparazione necessario per apprezzare la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata). Inoltre, anche dal tenore del ricorso, le vicende che dovrebbero essere valutate a sostegno della nuova domanda attengono sempre alle vicende, già riferite e dettagliate, dei rapporti a contenuto omosessuale intrattenuti dal ricorrente per ragioni economiche, dato già considerato e valutato nel primo provvedimento di rigetto dell'anno
2016.
Tale situazione processuale rende all'evidenza non necessaria l'audizione del ricorrente, come ritenuto dalla , difettando peraltro l'indicazione specifica dei Controparte_1 punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti nuovi oggetto di un rinnovato approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione1.
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie, dunque, non risultano elementi nuovi che consentono un rinnovato esame della domanda di protezione internazionale, in particolare in ordine allo status e alla protezione sussidiaria così come riconosciuta dall'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, invece, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle
Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis. Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Pag. 4 di 8 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario2.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”3. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”4.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'azienda agricola Il Sorriso srl, valido dal 04.1.24 al 31.12.24;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'azienda agricola valido dal 19.03.24 al 30.06.24; Controparte_2
- un contratto di lavoro a tempo determinato, part time, presso la società , Parte_2 con la qualifica di operaio, valido dal 19.08.24 al 18.11.24;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, come operaio edile, presso la società IMPREDIL s.r.l., valido dal 13.02.25 all' 08.08.25;
Pag. 5 di 8 - una busta paga relativa al mese di aprile 2025, emessa dalla società Impredil s.r.l., dell'importo di € 1.008;
- un estratto contributivo che attesta lo svolgimento di 1 giorno di lavoro nel 2020, CP_3
270 giornate di lavoro nel 2023, 28 giornate di lavoro nel 2024;
- due Certificazioni Uniche relative all'anno 2023, che attestano un reddito da lavoro dipendente per un importo complessivo di € 7.000;
- la Certificazione Unica relativa all'anno 2024, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito dalla società per un importo complessivo di € 5.199, 79; Parte_2
- la Certificazione Unica relativa all'anno 2024, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito dalla ditta agricola Il Sorriso srl, per un importo complessivo di € 2.100.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_3
Corte5, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, sia per le corrispondenti buste paga, sia per gli estratti contributivi e le certificazioni fiscali) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte6.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di
Pag. 6 di 8 attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute10.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza, rilasciato a marzo
2024 dal Comune di Bernalda, ed un successivo certificato di residenza, rilasciato a maggio
2025 dallo stesso Comune di Bernalda, a dimostrazione del radicamento sul territorio e della diligente comunicazione dei luoghi ove risiede in Italia.
Considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione lavorativa e sociale, con
prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 7 di 8 costanza e che può prevedersi proseguirà anche in ragione della durata dell'ultimo rapporto di lavoro stipulato sino al mese di agosto del corrente anno.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dl ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una situazione processuale di soccombenza reciproca.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 7/1/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA in data 7/1/2025, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari,, nella camera di consiglio del 2/07/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del 2 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 3 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 4 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 5 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 6 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Enzo Davide Ruffo Giudice
Gianluca Tarantino Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI 04S9R11, data di nascita Parte_1 C.F._1
15/06/1991, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
TOMA SILVIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE?
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 19/12/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 12/12/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
21.5.2025 per il deposito di note difensive, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008
(poiché la manifestazione da parte del richiedente di avanzare una nuova domanda di protezione era già stata esplicitata in data 15/2/2024, in epoca successiva alla modifica del tenore della norma per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l.
20/2023), occorre verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi
(sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi
Pag. 2 di 8 o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia, allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680;
24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie, in ordine alla domanda di protezione fondata sullo status di rifugiato e a quella relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano nell'esposizione, formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentono di riesaminare nel merito la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione delle precedenti domande e dei provvedimenti definitivi di rigetto (essendosi limitato a depositare il rigetto della del 2014 e il conseguente provvedimento del Tribunale di Controparte_1
Bari del 2016, mentre non v'è traccia del successivo provvedimento della CP_1
conseguente alla rinnovata audizione avvenuta nell'anno 2021 – in cui peraltro
[...] già si segnalava l'assenza di nuovi elementi di fatto rispetto alla precedente domanda - , termine di comparazione necessario per apprezzare la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata). Inoltre, anche dal tenore del ricorso, le vicende che dovrebbero essere valutate a sostegno della nuova domanda attengono sempre alle vicende, già riferite e dettagliate, dei rapporti a contenuto omosessuale intrattenuti dal ricorrente per ragioni economiche, dato già considerato e valutato nel primo provvedimento di rigetto dell'anno
2016.
Tale situazione processuale rende all'evidenza non necessaria l'audizione del ricorrente, come ritenuto dalla , difettando peraltro l'indicazione specifica dei Controparte_1 punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti nuovi oggetto di un rinnovato approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione1.
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie, dunque, non risultano elementi nuovi che consentono un rinnovato esame della domanda di protezione internazionale, in particolare in ordine allo status e alla protezione sussidiaria così come riconosciuta dall'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, invece, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle
Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis. Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Pag. 4 di 8 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario2.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”3. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”4.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'azienda agricola Il Sorriso srl, valido dal 04.1.24 al 31.12.24;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'azienda agricola valido dal 19.03.24 al 30.06.24; Controparte_2
- un contratto di lavoro a tempo determinato, part time, presso la società , Parte_2 con la qualifica di operaio, valido dal 19.08.24 al 18.11.24;
- un modello UNILAV relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, come operaio edile, presso la società IMPREDIL s.r.l., valido dal 13.02.25 all' 08.08.25;
Pag. 5 di 8 - una busta paga relativa al mese di aprile 2025, emessa dalla società Impredil s.r.l., dell'importo di € 1.008;
- un estratto contributivo che attesta lo svolgimento di 1 giorno di lavoro nel 2020, CP_3
270 giornate di lavoro nel 2023, 28 giornate di lavoro nel 2024;
- due Certificazioni Uniche relative all'anno 2023, che attestano un reddito da lavoro dipendente per un importo complessivo di € 7.000;
- la Certificazione Unica relativa all'anno 2024, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito dalla società per un importo complessivo di € 5.199, 79; Parte_2
- la Certificazione Unica relativa all'anno 2024, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito dalla ditta agricola Il Sorriso srl, per un importo complessivo di € 2.100.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_3
Corte5, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, sia per le corrispondenti buste paga, sia per gli estratti contributivi e le certificazioni fiscali) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte6.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di
Pag. 6 di 8 attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute10.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza, rilasciato a marzo
2024 dal Comune di Bernalda, ed un successivo certificato di residenza, rilasciato a maggio
2025 dallo stesso Comune di Bernalda, a dimostrazione del radicamento sul territorio e della diligente comunicazione dei luoghi ove risiede in Italia.
Considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione lavorativa e sociale, con
prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 7 di 8 costanza e che può prevedersi proseguirà anche in ragione della durata dell'ultimo rapporto di lavoro stipulato sino al mese di agosto del corrente anno.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dl ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una situazione processuale di soccombenza reciproca.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 7/1/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA in data 7/1/2025, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari,, nella camera di consiglio del 2/07/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del 2 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 3 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 4 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 5 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 6 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non