Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) SC Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1941/2022 r.g., promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
( ), (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
e (c.f.: ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutte quali eredi del de cuius, e di , deceduta nel corso Persona_1 Persona_2 del giudizio di primo grado, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Pizzuto (p.e.c.
Email_1
appellanti
CONTRO
TE
(C.F. , in persona del suo Commissario Straordinario e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Apollonia
Casella (p.e.c. Email_2
appellata
Conclusioni per la parte appellante:
“Ammettere ed accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza n.1674/2022, ad oggi non notificata, emessa dal Tribunale di Palermo,
Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Enrico Catanzaro, pubblicata il 20.04.2022, nella causa iscritta al R.G. 3315/2018, vertente tra , SC, e , tutte quali eredi Parte_1 Parte_3 Pt_4
del de cuius e quali eredi della sig.ra deceduta nel Persona_1 Persona_2
corso del giudizio di prime cure, contro
[...]
. Controparte_2
Facendovi diritto, nell'annullare o comunque revocare e riformare la sentenza appellata:
Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'
[...]
, in persona dell'attuale rappresentante legale, TE
nella causazione del decesso del paziente, SI. , nato a [...]_1 CP_2
20.10.1940, avvenuto il 16.12.16, per avere omesso di adempiere, con ogni diligenza, prudenza e perizia, a tutte le obbligazioni connesse alle terapie somministrate ed alle cure effettuate al predetto paziente, causandone il decesso;
- per l'effetto, condannare l' TE
, in persona dell'attuale rappresentante legale, a risarcire alle SIg.re
[...]
e quali figlie legittime Parte_2 Parte_3 Parte_4
superstiti, tutti i danni (non patrimoniale, esistenziale per la perdita, morale, lesione del rapporto parentale e turbativa della serenità familiare) dalle stesse subiti a seguito del decesso del padre SI. , nato a [...] [...], avvenuto Persona_1 CP_2
il 16.12.16, da liquidarsi in € 225.000,00 ciascuna, determinato in base alle vigenti tabelle di liquidazione ovvero in quel diverso importo giudizialmente determinato;
- condannare, altresì, l' TE
, in persona dell'attuale rappresentante legale, a risarcire alle predette
[...]
SIg.re quali eredi legittime del coniuge convivente superstite, SI.ra _1 [...]
, deceduta in corso di causa, l'importo di €291.500,00, determinato in base Per_2 3
alle vigenti tabelle di liquidazione ovvero in quel diverso importo giudizialmente determinato, da suddividersi in parti uguali in favore delle 4 eredi legittime, Pt_1
, , e , ovvero
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo di €72.875,00 a favore di ciascuna;
- condannare l' , in TE persona dell'attuale rappresentante legale, al pagamento dei costi di CTU e delle spese legali del doppio grado di giudizio, queste ultime da distrarsi in favore dello scrivente procuratore”
Conclusioni per l'appellata:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- Rigettare l'impugnazione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e con l'«atto di citazione in appello» datato Parte_3 Parte_4
19.11.2022 e notificato a mezzo pec il 19.11.2022, perché assolutamente e totalmente infondata sotto ogni profilo, per tutti i motivi superiormente argo-mentati sub 1) (pagg.
6 -34 della memoria di costituzione nel presente giudizio).
- Conseguentemente e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1674/2022, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composi-zione monocratica, nella persona del Dott. Enrico Catanzaro, in data 25.03.2022, pubblicata il 20.04.202 - non notificata – perché incensurabile per tutto quanto rilevato, dedotto e argomentato superiormente.
- In ogni caso, rigettare la pretesa risarcitoria delle appellanti, perché inammissi-bile, illegittima ed infondata e, comunque, non provata, per tutto quanto argo-mentato superiormente sub 1) (pagg.
6-34 della memoria di costituzione nel pre- sente giudizio).
- In subordine e in ogni caso, si insiste nelle eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e non vagliate dal Giudice di prime cure, in virtù del principio della
“ragion più liquida”, per tutti i motivi superiormente argomentati al punto 1.2) (pagg.
29-34 della memoria di costituzione nel presente giudizio), e quindi: 4
- Rigettare la richiesta di risarcimento di tutti i danni “…da liquidarsi quanto ad €291.500,00, determinato in base alle vigenti tabelle di liquidazione ovvero in quel diverso importo giudizialmente determinato, in favore del coniuge convi-vente superstite, SI.ra , …ovvero l'importo di €72.875,00 a favore di Persona_2 ciascuna”, atteso che tale domanda è assolutamente illegittima, in quanto inammissibile, perché rinunziata.
- Dichiarare tardiva la comparsa di intervento volontario datata 28.02.2019 con cui , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
sono intervenute “quali eredi legittimi del coniuge ”, atteso
[...] Persona_2
che la prefata comparsa è stata depositata nel giudizio di primo grado dopo che erano decorsi i termini processuali per formulare le richieste istruttorie, con le conseguenti decadenze processuali che ne sono derivate in ordine alle richieste risarcitorie, ivi formulate.
- Emettere ogni altra statuizione conseguenziale e di ragione.
- Condannare le appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio da liquidarsi con accessori di legge essendo lo scrivente pro- curatore, avvocato pubblico non soggetto ad I.V.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1674/2022 del 20.4.2022 il Tribunale di Palermo, decidendo sulle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali, esistenziale per perdita del congiunto , lesione del rapporto parentale e turbativa della serenità Persona_1
familiare, avanzate da (coniuge del de cuius) e da , Per_2 Per_2 Parte_1
e (figlie del de cuius) Parte_2 Parte_3 Parte_4
nonché da queste ultime anche quali eredi di deceduta nel corso del Persona_2
giudizio, quantificati in complessivi €. 225.000,00 per ciascuna figlia nonché in €.
291.500,00 per conseguenti al decesso del predetto congiunto Persona_2
correlabile, a loro dire, alla triplice deficienza gestionale (inadeguato trattamento con
Omeprazolo, mancata esecuzione della gastroscopia in urgenza e totale assenza di 5
osservazione e monitoraggio clinico del paziente nella notte antecedente al decesso) imputata alla convenuta – TE
dove il predetto (già affetto da BPCO cronica con frequenti Persona_1
riacutizzazioni, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 ed emiparesi spastica emilato sinistro per pregresso, di circa 16 anni prima, ictus ischemico) era stato trasportato mediante servizio 118 in data 14.12.2016 a seguito di un episodio di emorragia digestiva sotto forma di melena complicatasi con una severa anemizzazione, ivi decedendo in data 16.12.2016 – respingeva le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese processuali, incluse le spese per la c.t.u. poste nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti. Il Tribunale riteneva, in particolare, gli errori nella gestione del caso da parte dei sanitari intervenuti, pur rilevati dagli ausiliari nominati, non decisivi nel senso di aver determinato o accelerato significativamente il decorso fatale della malattia, ma probabilmente incidenti sulle chances di sopravvivenza del paziente, con conseguente rigetto delle istanze risarcitorie, essendo stato il petitum circoscritto al danno da perdita parentale e da morte.
2. Avverso la indicata decisione hanno interposto gravame , Parte_1
e , anche quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
Persona_2
Le impugnanti reiterano la ricorrenza del nesso di causalità materiale tra l'operato dei sanitari ed il decesso del congiunto e, dunque, la responsabilità
(qualificata dalla richiedenti come contrattuale) dell' convenuta;
sostengono CP_1
che il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto della documentazione versata in atti e delle risultanze della CTU che, a loro dire, ove correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a ritenere le condotte dei sanitari, definite dallo stesso Decidente
“negligenti”, sufficientemente idonee, nel loro collegamento funzionale, a causare e/o comunque ad accelerare il decesso del paziente. Ribadiscono che è stato un grave errore professionale somministrare una dose minore di PPI, nonchè non disporre, con un rischio emorragico alquanto elevato (punteggio di 11), l'endoscopia in urgenza, 6
ossia entro le 12 ore. Sostengono l'irrilevanza del richiamo operato dal Tribunale alle nuove linee guida del 2020 che prevedono un dosaggio più basso di Omeprazolo, in quanto successive ai fatti di causa e dovendosi tale dosaggio correlare al caso di specie in cui vi era una forte anemizzazione del paziente. Assumono, ancora, che anche il ritardato approccio endoscopico ha comportato la perdita dell'alta possibilità di sopravvivenza da parte del paziente, atteso che l'endoscopia a fini terapeutici avrebbe anche potuto ridurre il rischio di sanguinamento recidivante o persistente e indirizzare i sanitari a un monitoraggio attivo. Reiterano, quindi, l'incidenza dell'assenza di monitoraggio durante la notte, in presenza di un elevatissimo rischio emorragico, avendo il paziente manifestato una recidiva emorragica, confermata dalla “profusa melena” nonché dallo stato comatoso e dalla drastica riduzione della emoglobina riscontrati alle ore 8,30 dell'indomani mattina, allorquando si era ormai in ritardo per eseguire una endoscopia di emergenza a fini terapeutici;
aggiungono che si trattava di un paziente con una emoglobina critica e che, seppur si era in possesso di una sacca emotrasfusionale, non si è provveduto nella notte ad un controllo dell'emoglobina, per poi procedere alla trasfusione, che sarebbe risultata sicuramente salvifica;
contestano la tesi secondo cui il peggioramento del paziente è stato repentino e successivo alle ore 6 e rilevano che quando il medico di guardia ha preso visione dell'emocromo del paziente eseguito alle 6 del mattino e lo ha trasfuso immediatamente, erano, tuttavia, già passate più di tre ore dalla anemizzazione critica sì che, in detto lasso temporale, in assenza di trattamento, l'emorragia è continuata sino a condurre il paziente in uno stato di shock emorragico irreversibile e, di conseguenza, al decesso alle ore 9.50.
Ritengono la responsabilità medica, quale causa del decesso del de cuius, confermata dall'istruttoria svolta, avendo tutti i periti affermato l'inidoneità della condotta professionale dei sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta, connotata da evidente colpa medica.
Si è costituita l' convenuta chiedendo il rigetto del gravame e CP_1 sostenendo, altresì, l'inammissibilità, già eccepita nel pregresso grado, delle domande 7
risarcitorie avanzate dalle odierne impugnanti quali eredi di , coniuge Persona_2
convivente del de cuius, per essersi le stesse costituite nel pregresso grado, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25.5.2018, soltanto quali eredi di e per essere inoltre tardiva la comparsa di intervento volontario dalle Persona_1
predette depositata il 28.2.2019, dopo che erano decorsi i termini processuali per formulare le richieste istruttorie.
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Il gravame non può essere accolto.
Occorre innanzi tutto premettere che l'azione avente ad oggetto l'autonoma pretesa risarcitoria vantata, come nel caso in esame, dai congiunti della vittima primaria per i danni - tra cui, essenzialmente, il danno da perdita del rapporto parentale
- da essi patiti in conseguenza dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dai congiunti della vittima;
l'inadempimento della struttura sanitaria che abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli “di riflesso” a carico dei familiari del paziente, rileva infatti nei loro confronti come illecito aquiliano, in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura o il medico non produce, di regola, in base al principio generale di cui all'art. 1372 comma 2 c.c. effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il circoscritto campo – in cui non rientra l'odierna fattispecie – delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (v. Cass. 6386/2023 che richiama Cass.
n. 11320 del 2022 nonché Cass. 21404/2021). Sul piano dell'onere probatorio, dunque, spetta al danneggiato allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie 8
delineata dall'art. 2043 c.c. e, pertanto, non solo la condotta dell'autore connotata dall'elelemento psicologico richiesto ma anche, e per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, il pregiudizio che da tale condotta è conseguito e, quindi, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno, fermo restando che anche in tale ipotesi la struttura è chiamata a rispondere dell'operato dei medici, in base alla regola delineata (non dall'art. 1228 c.c. ma) ex art. 2049 c.c..
Ora, le indagini espletate dai c.t.u. nominati nel pregresso grado, che le stesse appellanti mostrano essenzialmente di condividere nel complesso – salvo l'apparente scostamento, come si dirà, rispetto alle conclusioni raggiunte dagli ausiliari con riferimento al profilo della mancata monitorizzazione del paziente nella notte antecedente al decesso – hanno messo in luce, in effetti, le seguenti deficienze nella gestione del paziente: a) il dosaggio dei farmaci inibitori di Pompa Protonica (PPI), che gli ausiliari hanno ritenuto inadeguato in base alle Linee Guida 2016 vigenti all'epoca dei fatti;
b) la programmazione della Endoscopia (EGDS) che, secondo le linee guida ESGE, avrebbe dovuto essere eseguita entro le 12-24 e non dopo 48 ore;
c) l'assenza di monitoraggio del paziente tra le ore 22:30 del 15.12.16 e le ore 6,00 del
16.12.16 che, però, ad avviso dei medesimi consulenti “NON sembra modificare il percorso clinico del paziente”.
Il Tribunale ha tenuto conto dei suddetti segnalati scostamenti dalle linee guida, ma ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso causale tra gli errori indicati e il decorso fatale della malattia.
Le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure devono essere condivise.
Ed invero, al di là della indiscussa compatibilità del dosaggio di PPI in concreto praticato con le più aggiornate indicazioni che, seppur inidonea ad escludere il profilo di colpa censurato in base alle linee guida vigenti al momento del fatto, non consente di ricondurre con ragionevole attendibilità al citato dosaggio l'esito letale – non apparendo, del resto, plausibile sostenere che un dosaggio ritenuto oggi, in base alle più evolute cognizioni, corretto e accettabile possa essere assunto come determinante 9
il decesso, considerato anche il rapido avanzamento delle ricerche e la costante emersione di nuovi aspetti e/o approcci tale da incidere sulla stessa rilevanza clinica, nel tempo, delle linee guida – va altresì osservato che, anche con riferimento all'assenza di monitoraggio nella notte antecedente al decesso, sono gli stessi consulenti a rilevare, come sopra detto, che il dato “NON sembra modificare il percorso clinico del paziente”, inducendo così ad escludere la rilevanza causale della detta condotta rispetto al decesso, considerato del resto il subitaneo peggioramento del paziente registratosi nella mattina successiva. Ad avviso dei consulenti, infatti, “Dalla documentazione clinica presente agli atti, sembra che le condizioni cliniche siano precipitate tra le ore 6 e le 8.30” (v. pag. 11 della Relazione dei c.t.u.), mentre non risulta che alle ore 6:00 del 16.12.2016, ovvero all'ora del prelievo di sangue venoso per il controllo, il soggetto si trovasse già in condizioni di coma o pre-coma, come invece sembrano postulare le appellanti. Ed invero, per come pure rilevato dai consulenti in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti, la suddetta condizione (coma o pre-coma), ove concretamente sussistente, sarebbe stata segnalata, considerato che l'esecuzione di un prelievo di sangue presuppone un'interazione tra sanitario e paziente (v. a pag. 7 delle risposte fornite dai c.t.u. alle osservazioni critiche delle parti).
Quanto poi al timing di esecuzione della non vi è invero alcuna Parte_5
evidenza che la programmazione ed esecuzione della stessa entro il limite delle 24 ore segnalato dagli ausiliari, invece che a 48 ore di distanza, avrebbe probabilmente salvato il paziente. Gli stessi cc.tt.uu. discorrono, sul punto, di una possibile modificazione della storia clinica del paziente (v. a pag. 13 dell'elaborato peritale ma v. anche a pag. 6 delle risposte alle osservazioni critiche delle parti), inducendo a ritenere che la posticipata programmazione dell'endoscopia abbia influito non immediatamente sul bene vita – determinandone, in via diretta, la definitiva perdita, sia pure sulla base di un ragionamento probabilistico – bensì sulla possibilità di ottenere un risultato migliorativo, che avrebbe avuto qualche chance Persona_1 10
di conseguire ove l'esame endoscopico fosse stato anticipatamente eseguito.
L'incidenza del comportamento dei sanitari si porrebbe, pertanto, nella concreta vicenda, non in relazione alla effettiva possibilità del paziente di guarire, tenuto conto del resto del complessivo quadro clinico descritto nello stesso elaborato peritale, bensì in relazione alla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (sulla distinzione tra i due piani, quello della chance, ovvero della perdita della possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato, e quello dell'accertamento del nesso causale pieno in relazione alla perdita del bene vita, v. Cass. 31136/2022).
È in tal senso che va condivisa l'osservazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui le condotte censurabili dei medici nella gestione del paziente hanno probabilmente inciso sulle chances di sopravvivenza di , riducendole Persona_1
in parte, mentre non può sostenersi, alla luce dei complessivi dati emersi, che le condotte indicate abbiano determinato il decesso del paziente secondo il principio civilistico del “più probabile che non”. Del resto, ove vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo (cfr. recentemente Cass. 2865/2025).
La differenza tra le citate ipotesi di pregiudizio, e la necessità, pertanto, che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance sia formulata esplicitamente, non potendo peraltro la stessa ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna di parte convenuta al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima
(cfr. Cass. 37740/2022), deve condurre, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, alla reiezione delle richieste risarcitorie, in quanto in concreto circoscritte al risarcimento del danno patito per la morte del congiunto e/o per la perdita del rapporto parentale.
4. Rimane assorbita ogni ulteriore questione, attinente anche alla tempestività, 11
contestata dall' convenuta, delle istanze che le ricorrenti hanno coltivato, CP_1
altresì, quali eredi del coniuge convivente del de cuius, deceduta nel Persona_2
corso del giudizio di primo grado.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le appellanti vanno condannate a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello interposto da Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 1674/2022 del 20.4.2022 resa Parte_3 Parte_4
dal Tribunale di Palermo;
condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 14.000,00 oltre alle spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo dalla stessa parte dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il giorno 4.6.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC Bellafiore Giuseppe Lupo