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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 118/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa pendente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elisabetta Merlino
[...]
e CO EC, in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
e
in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo
s.n.c., L'Aquila;
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso gli istanti indicati in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale per vedere accertata e dichiarata la responsabilità aquiliana della e del Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti, in Controparte_3 via solidale, al risarcimento dei danni subiti, così liquidati: “€ 4.469,11 in favore del sig.
€ 4.123,00 in favore del sig. , € 4.922,16 in favore del sig. Parte_1 Parte_2
, oltre interessi dal giorno della maturazione del credito al soddisfo” Parte_3 ovvero, ottenere la condanna delle resistenti, sempre in via solidale, “alla restituzione ex art. 2033 cc, o in via ulteriormente gradata ex art. 2041 cc, […] della maggior somma prelevata indebitamente rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU e precisamente: €
5.735,88 in favore del sig. € 6.605,05 in favore del sig. , € 8.603,46 Parte_1 Parte_2 in favore del sig. , oltre agli interessi dal giorno della maturazione del Parte_3 credito fino al soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese deducevano che:
- nel 2002 avevano presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano per vedersi riconosciuta, in qualità di ex dipendenti degli Enti Locali, transitati nel ruolo del , Controparte_3
l'anzianità maturata presso l'Amministrazione locale di provenienza;
-il Tribunale di Lanciano accoglieva i loro ricorsi e la sentenza veniva impugnata dal
[...]
dinnanzi alla Corte d'Appello; Controparte_3
-nelle more interveniva la legge 266/2005 (finanziaria 2006) che dettava, all'art.1 comma 218, una norma di interpretazione autentica dell'art. 8 comma 2 L. 124/99, che, sposando l'interpretazione del , determinava la riforma integrale delle pronunce di primo grado;
CP_3
- i ricorrenti presentavano ricorso per Cassazione, che cassava le decisioni della Corte d'Appello di
L'Aquila, rinviando ai giudici di merito l'accertamento di un eventuale peggioramento retributivo ai sensi della pronuncia della CGUE (C-108/10);
- la Corte di Appello di L'Aquila, quale Giudice del rinvio, accoglieva l'appello del , CP_3 ritenendo che non fosse stato provato tale peggioramento retributivo sostanziale e confermando la correttezza dell'inquadramento dei lavoratori operato dall'Amministrazione scolastica;
- la sentenza veniva nuovamente impugnata dinanzi alla Suprema Corte che, con pronunce conformi, rigettava i ricorsi dei dipendenti ministeriali, confermando quanto statuito dalla Corte
d'Appello di L'Aquila;
- nelle more, i ricorrenti, in forza dei provvedimenti della Ragioneria di Stato, erano stati chiamati a restituire quanto percepito in più fino alla decisione della Corte d'Appello (nello specifico, il sig. doveva restituire la somma di € 8.743,09; il sig. la somma Parte_1 Parte_2 di € 8.486,26; il sig. la somma di € 10.484,67); Parte_3
- i ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, per violazione dell'art. 6 della CEDU, ritenendo che l'intervento legislativo avesse leso il loro diritto ad un equo processo;
-si apriva, dunque, la fase “pre-contenziosa”, volta al tentativo di addivenire ad un accordo tra i ricorrenti e lo Stato Italiano;
-che lo Stato Italiano si offriva di restituire il 40% della differenza tra quello che il lavoratore aveva percepito prima della legge di interpretazione autentica e quello che avrebbe percepito senza l'applicazione di detta norma, fino alla pensione e produceva due tabelle: nella prima indicava la somma offerta (il 40%) in favore, rispettivamente, di € 1.202,88; : € 752,48; Parte_1 Parte_2
: € 752,48 e nella seconda indicava l'importo, che, in forza dei calcoli pervenuti dalle Parte_3 locali amministrazioni, avrebbero percepito i lavoratori se non vi fosse stata la legge di interpretazione autentica, fino alla pensione: € 3.007,21; € 1.881,21 e Parte_1 Parte_2
€ 1.881,21; Parte_3
-a corredo della proposta, lo Stato Italiano allegava i conteggi pervenuti dalle locali amministrazioni per ogni ricorrente, specificando che per ogni lavoratore era stata effettuata la ricostruzione simulata della carriera, considerando l'anzianità effettiva maturata negli enti locali e la data di cessazione dal servizio;
-con note dell'11.03.2023 i ricorrenti contestavano la correttezza di tali conteggi, facendo presente che lo Stato Italiano - con riferimento ai ricorrenti e era Parte_1 Parte_2 Parte_3 incorso in un grave errore, perché per i medesimi era stata ricostruita la carriera sulla scorta di conteggi pervenuti dalle locali amministrazioni non aggiornati, in quanto fermi al 31 agosto 2008 e che le stesse somme che i ricorrenti avevano dovuto restituire a seguito dei citati provvedimenti della Ragioneria di Stato erano maggiori rispetto a quelle indicate dallo Stato Italiano nella proposta unilaterale;
-in data 04.05.2023 la Corte decideva di accogliere la proposta dello Stato Italiano, utilizzando i conteggi errati dallo stesso prodotti;
-in data 20.06.2023 i ricorrenti formulavano alla Corte istanza di correzione di errore materiale della pronuncia evidenziando che i conteggi utilizzati dallo Stato Italiano erano evidentemente errati, rispetto alle somme restituite in forza dei provvedimenti amministrativi della Ragioneria, chiedendo, quantomeno, di tenere conto delle somme ivi riportate e restituite, maggiori di quelle indicate dallo Stato Italiano;
-in data 31.07.2023 i legali dei ricorrenti inoltravano una nota a mezzo pec all'Istituto Comprensivo
“Mario Bosco” di Lanciano (scuola di servizio fino al pensionamento), con la quale evidenziavano che la Corte dei Diritti dell'Uomo con decisione del 25.05.2023 aveva riconosciuto una “equa soddisfazione” ai ricorrenti, pari al 40% della differenza tra quello che il lavoratore aveva percepito prima della legge di interpretazione autentica e quello che avrebbe percepito senza l'applicazione di detta norma fino alla pensione. Rappresentavano tuttavia che i conteggi trasmessi dalla scuola non erano corretti e ne chiedevano la revisione, in quanto il Ministero dell'Economia e della Finanze aveva già comunicato di aver attivato le procedure per la liquidazione delle somme riconosciute nella richiamata sentenza CEDU, invitando l'Istituto a far pervenire all'Avvocatura di Stato, con ogni sollecitudine, i conteggi aggiornati sui quali operare la corretta liquidazione;
Contr
-il procedeva con le liquidazioni secondo i conteggi errati prodotti nel giudizio dinanzi la
Corte EDU, liquidando ad la somma di € 1.202.88, a la somma di € 752,48 e Parte_1 Parte_2
a la somma di € 752,48; Parte_3
-in data 31.08.2023 gli avvocati dei ricorrenti chiedevano formalmente con nota pec all'
[...]
quali conteggi erano stati trasmessi all'Avvocatura di Stato. In risposta a tale Controparte_5 nota, L Controparte_6
con pec del 21.09.2023 confermava di aver trasmesso le vecchie tabelle a suo tempo inviate
[...] dalla scuola interessata, tabelle che riportavano ancora i conteggi errati;
-nel frattempo, la Corte, con pronuncia del 31.08.2023 comunicata il 18.09.2023, rigettava l'istanza di correzione dei ricorrenti;
-in data 11.10.2023, l'Istituto “Mario Bosco” trasmetteva all'avv. Merlino le tabelle corrette ed aggiornate;
-in data 24.10.2023 i legali provvedevano ad inoltrare a mezzo pec all' Controparte_5 le tabelle corrette, evidenziando l'erroneità di quelle precedenti ed invitando l'Ufficio a trasmetterle all'Avvocatura di Stato;
-l' comunicava all'avv. CO EC di aver Controparte_6 inoltrato all'Avvocatura, con messaggio pec prot. 4632/24 del 26.02.2024 i conteggi corretti e aggiornati relativi ai signori e , per gli adempimenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali di competenza;
-i legali dei ricorrenti, con pec del 28.06.2024 chiedevano all'Avvocatura- in ossequio al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. - di provvedere ad inviare i conteggi esatti presso la Corte
EDU e di formulare una nuova richiesta congiunta di rettifica della decisione del 25.05.2023, evidenziando che, diversamente, poteva configurarsi un'evidente ipotesi di frode processuale.
Nel dettaglio, i ricorrenti hanno lamentato che la condotta di parte resistente configurerebbe un Cont illecito civile, fonte di responsabilità extracontrattuale, laddove il , oggi , omettendo di CP_7 depositare o, comunque, di prendere in considerazione i conteggi effettivi degli attuali ricorrenti, di fatto, ha tratto in inganno il Giudice della Corte dei Diritti dell'Uomo in sede di valutazione del quantum debeatur, relativamente all'indennizzo riconosciuto in favore dei ricorrenti dalla Corte europea, determinando l'attribuzione, nella decisone della Corte europea, di una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta. In particolare hanno sostenuto i ricorrenti che si sarebbe configurata la violazione dell'art. 88 c.p.c., primo comma, secondo cui “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”, in modo da consentire il regolare svolgimento del processo, che impone alle parti e ai loro difensori una condotta corretta nel contesto processuale, ed escludendo dalla conduzione del processo ogni atto che possa recare danno all'avversario, che non sia strettamente necessario alla difesa in giudizio, o che consista nell'utilizzare in modo distorto gli strumenti messi a loro disposizione. Inoltre, proseguono i ricorrenti, la condotta del resistente si è perpetrata anche dopo l'emissione della pronuncia da parte della , non avendo l'Avvocatura aderito, nonostante le sollecitazioni dei ricorrenti, ad una Pt_4 richiesta congiunta di correzione di errore materiale della pronuncia.
In via subordinata i ricorrenti hanno sostenuto che la parte resistente sia quantomeno tenuta alla restituzione nei loro confronti della differenza tra la somma recuperata dal e i conteggi CP_3 inoltrati all'Avvocatura di Stato per il procedimento dinanzi alla CEDU invocando l'art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata l'art. 2041 cc, atteso che parte resistente ha tratto un oggettivo vantaggio economico recuperando somme non dovute dai ricorrenti, per i quali si è verificato un depauperamento della propria sfera economica.
Con memoria si è costituita in giudizio la negando l'esistenza Controparte_1 di qualsivoglia frode processuale o scorrettezza deontologica imputabile all'Amministrazione resistente dal momento che l'Avvocatura Generale, in qualità di Agente del Governo, si è limitata a proporre un accordo agli odierni ricorrenti prendendo a riferimento i conteggi che gli erano stati trasmessi dal , in totale buona fede, confidando nella correttezza dei Controparte_3 conteggi ricevuti e nella ragionevolezza ed equità delle proposte unilaterali presentate dinanzi alla
Corte EDU. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottolineato il ritardo con cui i difensori dei ricorrenti si sono attivati per chiedere formalmente all'Istituzione scolastica una revisione dei conteggi e ha evidenziato che allorquando i difensori di controparte lamentano la mancata adesione dell'Avvocatura dello Stato all'istanza congiunta di correzione di errore materiale le imputano una condotta che, non solo non era dovuta in forza di alcun dovere o obbligo di legge, ma che addirittura entrava in conflitto con i doveri di difesa e rappresentanza della parte assistita.
Si è costituito in giudizio altresì il evidenziando che Controparte_3
l'Amministrazione scolastica non appena è stata sollecitata dai difensori delle parti a revisionare i conteggi ha provveduto a farlo e che ciononostante tale richiesta sia giunta tardivamente, ossia quanto la Corte Edu aveva già approvato l'accordo e quando già era stata presentata l'istanza di correzione dell'errore materiale, anch'essa rigettata.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, nelle more del giudizio, il Controparte_3
, riconoscendo l'erroneità dei conteggi all'epoca prodotti in fase di definizione delle
[...] controversie sottese all'odierna vicenda, ha disposto la liquidazione delle somme richieste in via subordinata dai ricorrenti (€ 5.735,88 in favore del Sig. € 6.605,05 in favore Parte_1 del Sig. ; € 8.603,46 in favore del Sig. ), ossia delle Parte_2 Parte_3 maggiori somme prelevate rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU e ha trasmetto la richiesta di pagamento alla RTS competente
Le parti hanno, dunque, concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La difesa della parte ricorrente ha però insistito per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
L'Avvocatura dello Stato ha invece chiesto la compensazione delle spese di lite, tanto nell'interesse del , quanto della Controparte_3 Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Come già esposto, nelle more del giudizio, il , riconoscendo Controparte_3
l'erroneità dei conteggi all'epoca prodotti in fase di definizione delle controversie sottese all'odierna vicenda, ha disposto la liquidazione delle somme richieste dai ricorrenti e ha trasmetto la richiesta di pagamento alla RTS competente (cfr. allegati 1, 2 e 3 alla nota di deposito del
30.06.2025: decreto del Dirigente Scolastico dell' M. Bosco” di Lanciano, prot. 5729 del CP_9
13/06/2025, con il quale l'Istituto riconosce la spettanza ai ricorrenti delle somme differenziali;
lettera di trasmissione prot. 15884 del 25.06.25; richiesta di rimborso delle somme inoltrata alla per i seguenti importi: € 5.735,88 in favore del Sig. € Controparte_10 Parte_1
6.605,05 in favore del Sig. ; € 8.603,46 in favore del Sig. Parte_2 Parte_3
).
[...]
Occorre, dunque, prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. In caso di cessazione della materia del contendere in assenza di una concorde richiesta di compensazione delle spese la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
La pretesa dei ricorrenti si fonda in via principale sull'affermazione della responsabilità aquiliana delle amministrazioni convenute, declinata sub specie di violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.
Anzitutto si conviene con l'Avvocatura nel ritenere che la violazione dei doveri di lealtà e probità vada apprezzata unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento poco commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale (cfr. Cass. 15353/2000). Ciò non impedisce in ogni caso di valutare la domanda dei ricorrenti, in relazione a denunciati comportamenti avvenuti al di fuori del processo, alla luce del generale disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Inoltre, occorre rammentare il principio generale secondo cui la buona fede si presume, mentre per l'affermazione dello stato soggettivo della mala fede occorre uno specifico accertamento, nell'osservanza dei rispettivi oneri di deduzione e di prova gravanti sulle parti.
Infine, occorre evidenziare che il concetto di colposa inerzia allude ad un'omissione giuridicamente rilevante, la quale a sua volta presuppone un obbligo di attivarsi.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, è da escludere la possibilità di affermare una responsabilità aquiliana della ai sensi dell'art. 2043 c.c. o sub specie di Controparte_1 violazione del dovere di correttezza e buona fede processuale ex art. 88 c.p.c.
Invero, in mancanza di più specifiche deduzioni o elementi probatori addotti dalla difesa di parte ricorrente in merito alla manifesta erroneità dei conteggi prodotti, riconoscibile ictu oculi, non è possibile affermare l'uso consapevole da parte dell'Avvocatura di conteggi errati al fine di svantaggiare la controparte. Né è possibile pretendere che il dovere di collaborazione nel processo o al di fuori di esso si estenda a tal punto da richiedere al difensore di attivarsi nell'interesse della controparte o addirittura al posto di essa.
Ne discende che nei rapporti tra i ricorrenti e la le spese del Controparte_1 giudizio potranno certamente essere compensate.
Quanto invece alla posizione del , risultando pacifica, in Controparte_3 quanto ammessa, la trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato di conteggi errati ed essendo pacifico che tale errore si sia poi riverberato sulla quantificazione contenuta nell'accordo approvato dalla Corte, comportando che i ricorrenti abbiano dovuto restituire alla Ragioneria somme maggiori rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU, è possibile affermare che la condotta del abbia dato causa all'odierno procedimento, con conseguente obbligo Controparte_3 per lo stesso di rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti.
Difatti, la cronologia degli eventi descritta nell'atto introduttivo del giudizio e non contestata dall'Avvocatura dello Stato dimostra che la difesa degli odierni ricorrenti in data 31.07.2023 ha inoltrato una nota a mezzo pec all'Istituto Comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano (scuola di servizio fino al pensionamento), invitandolo a far pervenire all'Avvocatura di Stato i conteggi aggiornati sui quali operare la corretta liquidazione e che in data 11.10.2023, l'Istituto “Mario
Bosco” ha trasmesso le tabelle corrette ed aggiornate, che i legali dei ricorrenti in data 24.10.2023 provvedevano ad inoltrare a mezzo pec all' , evidenziando l'erroneità di Controparte_5 quelle precedenti ed invitando l' a trasmetterle all'Avvocatura di Stato. CP_5
Dopo aver ricevuto riscontro da parte dell' dell'inoltro Controparte_6 all'Avvocatura dei conteggi corretti e aggiornati i difensori dei ricorrenti con pec del 28.06.2024 chiedevano all'Avvocatura dello Stato di provvedere ad inviare i conteggi esatti presso la Corte
EDU e di formulare una nuova richiesta congiunta di rettifica della decisione del 25.05.2023, senza ricevere riscontro.
Ciò dimostra che i ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria solo dopo aver ripetutamente sollecitato in via stragiudiziale una soluzione bonaria della vicenda, mentre il
[...]
ha adottato il provvedimento che ha determinato la cessazione della materia del Controparte_3 contendere solo dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle more dello stesso.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio possono essere compensate nei rapporti tra i ricorrenti e la
[...]
mentre nei rapporti con il le spese (liquidate in Controparte_1 Controparte_3 relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi dello scaglione terzo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022) seguono la soccombenza di quest'ultimo.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti e la Controparte_1
-condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_3 di giudizio, liquidate in € 2.108,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa pendente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elisabetta Merlino
[...]
e CO EC, in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
e
in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo
s.n.c., L'Aquila;
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso gli istanti indicati in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale per vedere accertata e dichiarata la responsabilità aquiliana della e del Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti, in Controparte_3 via solidale, al risarcimento dei danni subiti, così liquidati: “€ 4.469,11 in favore del sig.
€ 4.123,00 in favore del sig. , € 4.922,16 in favore del sig. Parte_1 Parte_2
, oltre interessi dal giorno della maturazione del credito al soddisfo” Parte_3 ovvero, ottenere la condanna delle resistenti, sempre in via solidale, “alla restituzione ex art. 2033 cc, o in via ulteriormente gradata ex art. 2041 cc, […] della maggior somma prelevata indebitamente rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU e precisamente: €
5.735,88 in favore del sig. € 6.605,05 in favore del sig. , € 8.603,46 Parte_1 Parte_2 in favore del sig. , oltre agli interessi dal giorno della maturazione del Parte_3 credito fino al soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese deducevano che:
- nel 2002 avevano presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano per vedersi riconosciuta, in qualità di ex dipendenti degli Enti Locali, transitati nel ruolo del , Controparte_3
l'anzianità maturata presso l'Amministrazione locale di provenienza;
-il Tribunale di Lanciano accoglieva i loro ricorsi e la sentenza veniva impugnata dal
[...]
dinnanzi alla Corte d'Appello; Controparte_3
-nelle more interveniva la legge 266/2005 (finanziaria 2006) che dettava, all'art.1 comma 218, una norma di interpretazione autentica dell'art. 8 comma 2 L. 124/99, che, sposando l'interpretazione del , determinava la riforma integrale delle pronunce di primo grado;
CP_3
- i ricorrenti presentavano ricorso per Cassazione, che cassava le decisioni della Corte d'Appello di
L'Aquila, rinviando ai giudici di merito l'accertamento di un eventuale peggioramento retributivo ai sensi della pronuncia della CGUE (C-108/10);
- la Corte di Appello di L'Aquila, quale Giudice del rinvio, accoglieva l'appello del , CP_3 ritenendo che non fosse stato provato tale peggioramento retributivo sostanziale e confermando la correttezza dell'inquadramento dei lavoratori operato dall'Amministrazione scolastica;
- la sentenza veniva nuovamente impugnata dinanzi alla Suprema Corte che, con pronunce conformi, rigettava i ricorsi dei dipendenti ministeriali, confermando quanto statuito dalla Corte
d'Appello di L'Aquila;
- nelle more, i ricorrenti, in forza dei provvedimenti della Ragioneria di Stato, erano stati chiamati a restituire quanto percepito in più fino alla decisione della Corte d'Appello (nello specifico, il sig. doveva restituire la somma di € 8.743,09; il sig. la somma Parte_1 Parte_2 di € 8.486,26; il sig. la somma di € 10.484,67); Parte_3
- i ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, per violazione dell'art. 6 della CEDU, ritenendo che l'intervento legislativo avesse leso il loro diritto ad un equo processo;
-si apriva, dunque, la fase “pre-contenziosa”, volta al tentativo di addivenire ad un accordo tra i ricorrenti e lo Stato Italiano;
-che lo Stato Italiano si offriva di restituire il 40% della differenza tra quello che il lavoratore aveva percepito prima della legge di interpretazione autentica e quello che avrebbe percepito senza l'applicazione di detta norma, fino alla pensione e produceva due tabelle: nella prima indicava la somma offerta (il 40%) in favore, rispettivamente, di € 1.202,88; : € 752,48; Parte_1 Parte_2
: € 752,48 e nella seconda indicava l'importo, che, in forza dei calcoli pervenuti dalle Parte_3 locali amministrazioni, avrebbero percepito i lavoratori se non vi fosse stata la legge di interpretazione autentica, fino alla pensione: € 3.007,21; € 1.881,21 e Parte_1 Parte_2
€ 1.881,21; Parte_3
-a corredo della proposta, lo Stato Italiano allegava i conteggi pervenuti dalle locali amministrazioni per ogni ricorrente, specificando che per ogni lavoratore era stata effettuata la ricostruzione simulata della carriera, considerando l'anzianità effettiva maturata negli enti locali e la data di cessazione dal servizio;
-con note dell'11.03.2023 i ricorrenti contestavano la correttezza di tali conteggi, facendo presente che lo Stato Italiano - con riferimento ai ricorrenti e era Parte_1 Parte_2 Parte_3 incorso in un grave errore, perché per i medesimi era stata ricostruita la carriera sulla scorta di conteggi pervenuti dalle locali amministrazioni non aggiornati, in quanto fermi al 31 agosto 2008 e che le stesse somme che i ricorrenti avevano dovuto restituire a seguito dei citati provvedimenti della Ragioneria di Stato erano maggiori rispetto a quelle indicate dallo Stato Italiano nella proposta unilaterale;
-in data 04.05.2023 la Corte decideva di accogliere la proposta dello Stato Italiano, utilizzando i conteggi errati dallo stesso prodotti;
-in data 20.06.2023 i ricorrenti formulavano alla Corte istanza di correzione di errore materiale della pronuncia evidenziando che i conteggi utilizzati dallo Stato Italiano erano evidentemente errati, rispetto alle somme restituite in forza dei provvedimenti amministrativi della Ragioneria, chiedendo, quantomeno, di tenere conto delle somme ivi riportate e restituite, maggiori di quelle indicate dallo Stato Italiano;
-in data 31.07.2023 i legali dei ricorrenti inoltravano una nota a mezzo pec all'Istituto Comprensivo
“Mario Bosco” di Lanciano (scuola di servizio fino al pensionamento), con la quale evidenziavano che la Corte dei Diritti dell'Uomo con decisione del 25.05.2023 aveva riconosciuto una “equa soddisfazione” ai ricorrenti, pari al 40% della differenza tra quello che il lavoratore aveva percepito prima della legge di interpretazione autentica e quello che avrebbe percepito senza l'applicazione di detta norma fino alla pensione. Rappresentavano tuttavia che i conteggi trasmessi dalla scuola non erano corretti e ne chiedevano la revisione, in quanto il Ministero dell'Economia e della Finanze aveva già comunicato di aver attivato le procedure per la liquidazione delle somme riconosciute nella richiamata sentenza CEDU, invitando l'Istituto a far pervenire all'Avvocatura di Stato, con ogni sollecitudine, i conteggi aggiornati sui quali operare la corretta liquidazione;
Contr
-il procedeva con le liquidazioni secondo i conteggi errati prodotti nel giudizio dinanzi la
Corte EDU, liquidando ad la somma di € 1.202.88, a la somma di € 752,48 e Parte_1 Parte_2
a la somma di € 752,48; Parte_3
-in data 31.08.2023 gli avvocati dei ricorrenti chiedevano formalmente con nota pec all'
[...]
quali conteggi erano stati trasmessi all'Avvocatura di Stato. In risposta a tale Controparte_5 nota, L Controparte_6
con pec del 21.09.2023 confermava di aver trasmesso le vecchie tabelle a suo tempo inviate
[...] dalla scuola interessata, tabelle che riportavano ancora i conteggi errati;
-nel frattempo, la Corte, con pronuncia del 31.08.2023 comunicata il 18.09.2023, rigettava l'istanza di correzione dei ricorrenti;
-in data 11.10.2023, l'Istituto “Mario Bosco” trasmetteva all'avv. Merlino le tabelle corrette ed aggiornate;
-in data 24.10.2023 i legali provvedevano ad inoltrare a mezzo pec all' Controparte_5 le tabelle corrette, evidenziando l'erroneità di quelle precedenti ed invitando l'Ufficio a trasmetterle all'Avvocatura di Stato;
-l' comunicava all'avv. CO EC di aver Controparte_6 inoltrato all'Avvocatura, con messaggio pec prot. 4632/24 del 26.02.2024 i conteggi corretti e aggiornati relativi ai signori e , per gli adempimenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali di competenza;
-i legali dei ricorrenti, con pec del 28.06.2024 chiedevano all'Avvocatura- in ossequio al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. - di provvedere ad inviare i conteggi esatti presso la Corte
EDU e di formulare una nuova richiesta congiunta di rettifica della decisione del 25.05.2023, evidenziando che, diversamente, poteva configurarsi un'evidente ipotesi di frode processuale.
Nel dettaglio, i ricorrenti hanno lamentato che la condotta di parte resistente configurerebbe un Cont illecito civile, fonte di responsabilità extracontrattuale, laddove il , oggi , omettendo di CP_7 depositare o, comunque, di prendere in considerazione i conteggi effettivi degli attuali ricorrenti, di fatto, ha tratto in inganno il Giudice della Corte dei Diritti dell'Uomo in sede di valutazione del quantum debeatur, relativamente all'indennizzo riconosciuto in favore dei ricorrenti dalla Corte europea, determinando l'attribuzione, nella decisone della Corte europea, di una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta. In particolare hanno sostenuto i ricorrenti che si sarebbe configurata la violazione dell'art. 88 c.p.c., primo comma, secondo cui “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”, in modo da consentire il regolare svolgimento del processo, che impone alle parti e ai loro difensori una condotta corretta nel contesto processuale, ed escludendo dalla conduzione del processo ogni atto che possa recare danno all'avversario, che non sia strettamente necessario alla difesa in giudizio, o che consista nell'utilizzare in modo distorto gli strumenti messi a loro disposizione. Inoltre, proseguono i ricorrenti, la condotta del resistente si è perpetrata anche dopo l'emissione della pronuncia da parte della , non avendo l'Avvocatura aderito, nonostante le sollecitazioni dei ricorrenti, ad una Pt_4 richiesta congiunta di correzione di errore materiale della pronuncia.
In via subordinata i ricorrenti hanno sostenuto che la parte resistente sia quantomeno tenuta alla restituzione nei loro confronti della differenza tra la somma recuperata dal e i conteggi CP_3 inoltrati all'Avvocatura di Stato per il procedimento dinanzi alla CEDU invocando l'art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata l'art. 2041 cc, atteso che parte resistente ha tratto un oggettivo vantaggio economico recuperando somme non dovute dai ricorrenti, per i quali si è verificato un depauperamento della propria sfera economica.
Con memoria si è costituita in giudizio la negando l'esistenza Controparte_1 di qualsivoglia frode processuale o scorrettezza deontologica imputabile all'Amministrazione resistente dal momento che l'Avvocatura Generale, in qualità di Agente del Governo, si è limitata a proporre un accordo agli odierni ricorrenti prendendo a riferimento i conteggi che gli erano stati trasmessi dal , in totale buona fede, confidando nella correttezza dei Controparte_3 conteggi ricevuti e nella ragionevolezza ed equità delle proposte unilaterali presentate dinanzi alla
Corte EDU. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottolineato il ritardo con cui i difensori dei ricorrenti si sono attivati per chiedere formalmente all'Istituzione scolastica una revisione dei conteggi e ha evidenziato che allorquando i difensori di controparte lamentano la mancata adesione dell'Avvocatura dello Stato all'istanza congiunta di correzione di errore materiale le imputano una condotta che, non solo non era dovuta in forza di alcun dovere o obbligo di legge, ma che addirittura entrava in conflitto con i doveri di difesa e rappresentanza della parte assistita.
Si è costituito in giudizio altresì il evidenziando che Controparte_3
l'Amministrazione scolastica non appena è stata sollecitata dai difensori delle parti a revisionare i conteggi ha provveduto a farlo e che ciononostante tale richiesta sia giunta tardivamente, ossia quanto la Corte Edu aveva già approvato l'accordo e quando già era stata presentata l'istanza di correzione dell'errore materiale, anch'essa rigettata.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, nelle more del giudizio, il Controparte_3
, riconoscendo l'erroneità dei conteggi all'epoca prodotti in fase di definizione delle
[...] controversie sottese all'odierna vicenda, ha disposto la liquidazione delle somme richieste in via subordinata dai ricorrenti (€ 5.735,88 in favore del Sig. € 6.605,05 in favore Parte_1 del Sig. ; € 8.603,46 in favore del Sig. ), ossia delle Parte_2 Parte_3 maggiori somme prelevate rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU e ha trasmetto la richiesta di pagamento alla RTS competente
Le parti hanno, dunque, concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La difesa della parte ricorrente ha però insistito per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
L'Avvocatura dello Stato ha invece chiesto la compensazione delle spese di lite, tanto nell'interesse del , quanto della Controparte_3 Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Come già esposto, nelle more del giudizio, il , riconoscendo Controparte_3
l'erroneità dei conteggi all'epoca prodotti in fase di definizione delle controversie sottese all'odierna vicenda, ha disposto la liquidazione delle somme richieste dai ricorrenti e ha trasmetto la richiesta di pagamento alla RTS competente (cfr. allegati 1, 2 e 3 alla nota di deposito del
30.06.2025: decreto del Dirigente Scolastico dell' M. Bosco” di Lanciano, prot. 5729 del CP_9
13/06/2025, con il quale l'Istituto riconosce la spettanza ai ricorrenti delle somme differenziali;
lettera di trasmissione prot. 15884 del 25.06.25; richiesta di rimborso delle somme inoltrata alla per i seguenti importi: € 5.735,88 in favore del Sig. € Controparte_10 Parte_1
6.605,05 in favore del Sig. ; € 8.603,46 in favore del Sig. Parte_2 Parte_3
).
[...]
Occorre, dunque, prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. In caso di cessazione della materia del contendere in assenza di una concorde richiesta di compensazione delle spese la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
La pretesa dei ricorrenti si fonda in via principale sull'affermazione della responsabilità aquiliana delle amministrazioni convenute, declinata sub specie di violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.
Anzitutto si conviene con l'Avvocatura nel ritenere che la violazione dei doveri di lealtà e probità vada apprezzata unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento poco commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale (cfr. Cass. 15353/2000). Ciò non impedisce in ogni caso di valutare la domanda dei ricorrenti, in relazione a denunciati comportamenti avvenuti al di fuori del processo, alla luce del generale disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Inoltre, occorre rammentare il principio generale secondo cui la buona fede si presume, mentre per l'affermazione dello stato soggettivo della mala fede occorre uno specifico accertamento, nell'osservanza dei rispettivi oneri di deduzione e di prova gravanti sulle parti.
Infine, occorre evidenziare che il concetto di colposa inerzia allude ad un'omissione giuridicamente rilevante, la quale a sua volta presuppone un obbligo di attivarsi.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, è da escludere la possibilità di affermare una responsabilità aquiliana della ai sensi dell'art. 2043 c.c. o sub specie di Controparte_1 violazione del dovere di correttezza e buona fede processuale ex art. 88 c.p.c.
Invero, in mancanza di più specifiche deduzioni o elementi probatori addotti dalla difesa di parte ricorrente in merito alla manifesta erroneità dei conteggi prodotti, riconoscibile ictu oculi, non è possibile affermare l'uso consapevole da parte dell'Avvocatura di conteggi errati al fine di svantaggiare la controparte. Né è possibile pretendere che il dovere di collaborazione nel processo o al di fuori di esso si estenda a tal punto da richiedere al difensore di attivarsi nell'interesse della controparte o addirittura al posto di essa.
Ne discende che nei rapporti tra i ricorrenti e la le spese del Controparte_1 giudizio potranno certamente essere compensate.
Quanto invece alla posizione del , risultando pacifica, in Controparte_3 quanto ammessa, la trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato di conteggi errati ed essendo pacifico che tale errore si sia poi riverberato sulla quantificazione contenuta nell'accordo approvato dalla Corte, comportando che i ricorrenti abbiano dovuto restituire alla Ragioneria somme maggiori rispetto ai conteggi trasmessi dallo Stato italiano alla CEDU, è possibile affermare che la condotta del abbia dato causa all'odierno procedimento, con conseguente obbligo Controparte_3 per lo stesso di rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti.
Difatti, la cronologia degli eventi descritta nell'atto introduttivo del giudizio e non contestata dall'Avvocatura dello Stato dimostra che la difesa degli odierni ricorrenti in data 31.07.2023 ha inoltrato una nota a mezzo pec all'Istituto Comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano (scuola di servizio fino al pensionamento), invitandolo a far pervenire all'Avvocatura di Stato i conteggi aggiornati sui quali operare la corretta liquidazione e che in data 11.10.2023, l'Istituto “Mario
Bosco” ha trasmesso le tabelle corrette ed aggiornate, che i legali dei ricorrenti in data 24.10.2023 provvedevano ad inoltrare a mezzo pec all' , evidenziando l'erroneità di Controparte_5 quelle precedenti ed invitando l' a trasmetterle all'Avvocatura di Stato. CP_5
Dopo aver ricevuto riscontro da parte dell' dell'inoltro Controparte_6 all'Avvocatura dei conteggi corretti e aggiornati i difensori dei ricorrenti con pec del 28.06.2024 chiedevano all'Avvocatura dello Stato di provvedere ad inviare i conteggi esatti presso la Corte
EDU e di formulare una nuova richiesta congiunta di rettifica della decisione del 25.05.2023, senza ricevere riscontro.
Ciò dimostra che i ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria solo dopo aver ripetutamente sollecitato in via stragiudiziale una soluzione bonaria della vicenda, mentre il
[...]
ha adottato il provvedimento che ha determinato la cessazione della materia del Controparte_3 contendere solo dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle more dello stesso.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio possono essere compensate nei rapporti tra i ricorrenti e la
[...]
mentre nei rapporti con il le spese (liquidate in Controparte_1 Controparte_3 relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi dello scaglione terzo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022) seguono la soccombenza di quest'ultimo.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti e la Controparte_1
-condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_3 di giudizio, liquidate in € 2.108,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-