Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5896/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5519/2023
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Cardito, alla Via Nuova Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv.
Angela D'Agostino, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 08/05/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica
1
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza, mentre il convenuto si è riportato alla propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La ricorrente , Parte_2 di anni 73, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “POLIARTROSI ED ESITI DI FRATTURA POLSO DESTRO IN
2 OBESA A MEDIO IMPEGNO FUNZIONALE. NOTE DI VASCULOPATIA CEREBRALE IN
SOGGETTO ORIENTATO NEI PARAMETRI SPAZIO TEMPORALI E SINDROME
DEPRESSIVA. MIOCARDIOPATIA DA STRESS. IPERTENSIONE ARTERIOSA. IV ARTI
INFERIORI. BRONCOPATIA ” Tenuto conto delle suddette affezioni, si può CP_3
affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100%
(cento per cento) dal 05.05.2023. Inoltre, per i motivi sopra esposti, NON è da riconoscersi l'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92.
Si riconosce una poliartrosi diffusa a maggiore impegno delle grosse articolazioni degli arti inferiori in paziente obesa e con esiti di frattura polso destro. La paziente che si è presentato su sedia a rotelle, invitata ad alzarsi, ha mostrato di essere in grado di deambulare in maniera autonoma anche se lentamente a piccoli passi e riferito dolore. Nel corso della visita obiettiva abbiamo apprezzato un indice di massa corporea di 35.63 e clinicamente, nonostante quanto sia certificato in atti, la paziente ha facoltà di deambulare in maniera autonoma e valida anche se con accreditabile dolore riferito. Il tono ed il trofismo muscolare degli arti inferiori e superiori è apparso sufficiente. Pertanto, tale condizione si valuta con criterio analogico con il codice 7001 in misura del 75%. La paziente presenta delle note di vasculopatia cerebrale cronica. Tuttavia, abbiamo apprezzato che è ancora ben orientata nel tempo e nello spazio ma solo con lieve rallentamento ideomotorio evidentemente da addurre allo stato depressivo e quindi con sfumata compromissione delle capacità di critica e di giudizio. Si valuta, con criterio analogico e minorazione con il codice 1002 in misura del 50%. La sig. risulta affetta da miocardiopatia Pt_2
da stress (sindrome di Tako-Tsubo) . Tale sindrome agli atti è documentata dal 2017 in occasione della quale subiva un ricovero ospedaliero. Questa sindrome si correla a stress psichici intensi: forti emozioni, paura, panico, spaventi, da questo nasce il suggestivo soprannome di “sindrome da crepacuore”. All' esame ecocardiografico le anomalie del movimento della parete cardiaca si risolvono nel giro di alcuni mesi . Nel caso specifico non sono presenti agli atti documenti che raccontano segni di scompenso cardiaco ne' tantomeno dal punto di vista clinico alla visita la
3 ricorrente ha mostrato segni e o sintomi di insufficienza cardiaca in assenza di edemi declivi, di dispnea a riposo e assenza di cianosi periferica. Si associa un' ipertensione arteriosa così come indicato in atti ed un'insufficienza venosa agli arti inferiori. Attualmente, vista la scarsa documentazione sanitaria nonché il nostro esame obiettivo si può ritenere che sia in discreto compenso emodinamico con la terapia farmacologica adottata. Inquadrata in una II classe funzionale NYHA, si valuta dunque come da codice 6442 in misura del 50%. Altra patologia riconosciuta è una broncopatia cronica ostruttiva di moderata entità. Segnalata in atti certificata una bronchite cronica ostruttiva di grado moderato, quadrante B GOLD, è confermata all'esame peritale con segni clinici patognomonici. In assenza di deficit disventilatori, si valuta come da codice 6455, per minorazione in In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.ra in applicazione del calcolo Parte_2
riduzionistico a scalare di AZ di cui all'articolo 5 del DL 509/88, di una invalità pari al
100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa. Tuttavia, nonostante il quadro clinico patologico sopra descritto, considerato che la paziente è orientata nel tempo e nello spazio con conservate capacità di critica e di giudizio, considerato che è in grado di deambulare ed effettuare i passaggi posturali in maniera del tutto autonoma nonostante quanto riportato in atti, si ritiene sia ancora in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e pertanto non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello
4 specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dell'indennità Parte_1
di accompagnamento.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 27/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5