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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3152-2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA DI INCOMPETENZA
nella causa civile iscritta al n. 3152 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Mangiatordi;
Parte_1
CONTRO
– rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Palmieri;
Controparte_1
OGGETTO: "Appalto di opere pubbliche ".
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA
La (d'ora in poi , con ricorso monitorio del 19-04-2023, Controparte_1 CP_1
affermava di essere socia del Organizzazione_1
(d'ora in poi , avendovi aderito con verbale del n. 1053 del
[...] Org_1 Org_1
14.10.2015.
Aggiungeva che con scrittura privata autenticata dal Notaio di Noci Persona_1
l'11.6.2021 si costituiva il ( d'ora in avanti, Controparte_2 [...]
la (mandataria) – Controparte_3 Org_1 Parte_2
pagina 1 di 6 servizi (mandanti), per partecipare Controparte_4 Controparte_5 CP_6 alla gara di appalto indetta dall' Org_2
Cont A seguito della gara il si è aggiudicato il lotto n. 5 – CIG 8726099CAF della procedura relativa
Orga all'esecuzione dei lavori per conto dell' nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato,
Giovinazzo e Molfetta;
importo a base d'asta: € 10.483.582,15.
La , in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto Sociale e dal regolamento approvato Org_1
dalle cooperative associate, con delibera n. 1040 del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022 e
4.8.2022, regolarmente comunicate alla stazione appaltante (AQP) con note del 7.7.2022 (doc. 7) e del
5.8.2022 (doc. 8), assegnava l'esecuzione dei lavori n. 4891/Ass alle seguenti cooperative associate:
qui ricorrente;
con sede in UR (LE) Via SS Crocifisso 12; CP_1 Controparte_7
con sede in DI (BR) a Via Mecenate n. 22. Controparte_4
Per la migliore esecuzione dell'appalto, con atto redatto dal Notaio , di Taranto, del Persona_2
5.7.2022 rep. 13476/ racc. 10699 (doc. 9) si costituiva la con le Parte_1
seguenti quote: 37,314%; 24,866%; Controparte_1 Organizzazione_3
Par 15,360%; 9,74%; 9,35%; Organizzazione_4 Parte_2 Controparte_8 [...]
3,37%. Controparte_9
La ricorrente aggiungeva che la Società consortile 5 riceveva dalla i pagamenti relativi ai Org_1
lavori effettuati dalle singole imprese associate per poi ripartirli alle medesime, in relazione ai lavori effettuati da ciascuna impresa, come risultanti dalle fatture emesse dalle singole imprese associate alla Orga Società consortile, vistate dalla stazione appaltante
In questo contesto di rapporti economici la Società consortile 5, dopo aver ricevuto dalla e Org_1
pagato regolarmente alla ed alle altre imprese associate le fatture relative ai certificati dei CP_1
lavori n. 1-2-3, si rifiutava invece, con motivazioni pretestuose, di pagare le successive fatture della di cui alla allegata documentazione per un totale di complessivi € 909.909,65 iva compresa, Org_1
oltre gli interessi moratori sulle transazioni commerciali.
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 696/2023 (R. G. n.2310/2023), con il quale s'ingiungeva il pagamento della suddetta somma oltre gli interessi.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE
La proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo ne eccepiva Parte_1 Pt_1
la nullità perché si radicava la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata per le imprese, traendo origine la pretesa creditoria avanzata dalla da un contratto d'appalto ad evidenza CP_1
pagina 2 di 6 pubblica di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dalla L.
n. 27/2012.
In via subordinata eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, applicando l'art. 19 c.p.c. e cioè il foro della sede della Società consortile ambito 5 a r.l. che finiva per il radicare la competenza territoriale del Tribunale di DI.
Risultava competente questa autorità anche avendo riguardo al foro convenzionale stabilito dalle parti ex art. 20 c.p.c.; infatti l'art. 33 dell'atto costitutivo della così statuisce: Parte_1
“qualunque controversia sorga tra i soci e la Società, l'organo amministrativo (…) in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro del luogo in cui ha sede la società, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo”.
Prendeva poi in considerazione altri fori per escludere comunque la competenza dell'autorità adita.
Negava – in via subordinata - poi nel merito la propria legittimazione passiva e contestava il fondamento della domanda giungendo a spiegare riconvenzionale per un proprio credito nei confronti della ricorrente.
LA DIFESA OPPOSTA
L'opposta costituendosi contestava la competenza per materia del Tribunale delle imprese, posto che il credito fatto valere in via monitoria non concerneva affatto il contratto di appalto tra e Org_1
Orga
ma soltanto la mancata retrocessione alla da parte della CP_1 Controparte_10
Orga del corrispettivo dei lavori svolti dalla in virtù del contratto di appalto, per il quale l' CP_1
pacificamente pagava al e che la Società consortile ricevuto dal Org_1 CP_10 Org_1
tramite le socie e Parte_3 Organizzazione_5
Non a caso questi lavori sono stati fatturati, come da accordi interni tra le società facenti parte della dalla alla Controparte_10 Controparte_11 Controparte_10
Anche l'eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi destituita di fondamento;
in particolare non si considerava che la ha avuto sede legale nel Comune di Controparte_10
Palagiano (TA), in contrada Conca d'oro, sede che ha mantenuto fino all'1.3.2023 (cfr. visura storica doc. 10 fascicolo monitorio) e cioè Controparte_10
durante tutta la partecipazione della alla , cessata il 22.2.2023 (doc. CP_1 Parte_1
5).
pagina 3 di 6 Tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione sono state emesse tra il 22.12.2022 e il 7.2.2023, quando la
Società Consortile aveva sede in Palagiano e pertanto l'obbligazione per cui è causa è sorta nella circoscrizione di Taranto.
Con la conseguenza che l'art. 33 dell'atto costitutivo della , qualora fosse stato applicabile CP_10
alla fattispecie in esame, non poteva che riferirsi alla sede sociale esistente nel momento in cui la era ancora socia della società e cioè fino al 22.2.2023 (sede Palagiano- CP_1 Controparte_10
Tribunale Taranto).
Nel merito ribadiva che il proprio credito fosse supportato da idonea prova scritta e chiedeva che fosse concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Contestava il fondamento della riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter.
Alla prima udienza del 10-01-2024 potendo le eccezioni in rito definire il procedimento, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
quindi veniva fissata ex art. 281 sexies per la discussione e decisione l'udienza del 21-02-2024, sostituita però dal deposito di note scritte di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE DI BARI
Non considera la difesa opponente che il credito fatto azionato in via monitoria trova di certo il suo presupposto di fatto nel contratto di appalto pubblico, ma la causa petendi posta a fondamento della domanda monitoria affonda invece le sue radici nei due diversi contratti sociali evocati nel ricorso monitorio.
Rilevava in primo luogo la delibera n. 1040 del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022 e 4.8.2022 Orga della regolarmente comunicate alla stazione appaltante ( con note del 7.7.2022 (doc. Org_1
7) e del 5.8.2022 (doc. 8), con la quale assegnava l'esecuzione dei lavori n. 4891/Ass alle seguenti cooperative associate: qui ricorrente;
con sede in UR (LE) Via CP_1 Controparte_7
SS Crocifisso 12; con sede in DI (BR) a Via Mecenate n. 22. Controparte_4
In secondo luogo, per la migliore esecuzione dell'appalto, nell'atto redatto dal Notaio , Persona_2
di Taranto, del 5.7.2022 rep. 13476/ racc. 10699 (doc. 9) con la quale si costituiva la Società consortile
5 a r.l. con le seguenti quote: 37,314%; CP_10 Controparte_1 Org_3
24,866%; Cooperativa 15,360%; 9,74%;
[...] Org_4 Parte_2 Org_5
9,35%; 3,37%.
[...] Controparte_9
pagina 4 di 6 Cont Non si tratta quindi di controversia tra la in persona della mandataria e la stazione Org_1
appaltante, che non a caso non venivano chiamate in giudizio.
Ulteriore indizio risiede nella circostanza che la pretesa creditoria qui fatta valere proviene da una
Cont società che non figura neanche tra le mandanti della
Anche la riconvenzionale spiegata dalla opponente, che per definizione trae fondamento dallo stesso rapporto, finisce con il trovare giustificazione causale pur sempre nei rapporti sociali derivanti dai due contratti sopra evocati: il contratto costitutivo della di cui la ricorrente è socia e la Org_1
Pt costituzione della Società consortile ambito 5 a
Infine, depone per l'esito probatorio preferito il rilievo che, in tempi non sospetti, le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto venivano indirizzate alla società opponente, del tutto estranea al contratto di appalto pubblico.
Va quindi esclusa la competenza del Tribunale delle Imprese.
L'APPLICAZIONE DEL FORO ESCLUSIVO FISSATO NELL'ART. 33 DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA
SOCIETÀ OPPONENTE
L'art. 33 dell'atto costitutivo della così statuisce: “qualunque controversia Parte_1 sorga tra i soci e la Società, l'organo amministrativo (…) in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice
Ordinario del Foro del luogo in cui ha sede la società, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo”.
Proprio perché la pretesa creditoria trova il suo fondamento nella costituzione della Società consortile ambito 5, trova applicazione il foro convenzionale ex art. 28-29 c.p.c. sopra riportato.
E' vero che fin quando la società opposta era socia della società opponente la sede della Società
ambito 5 era in Palagiano e quindi Taranto, per poi essere trasferita a DI, ma è pur vero CP_10
che la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria trovava pur sempre il suo fondamento giuridico nel rapporto sociale seguito alla costituzione di quest'ultima società.
E siccome si tratta di un foro posto a favore della società, preferendosi appunto quello in cui è ubicata la sede, per individuare il foro esclusivo si deve aver riguardo necessariamente a quella che è la sede della società al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 29, II co., poi nessun dubbio che la clausola ex art. 33 dell'atto costitutivo escludesse qualunque altro foro alternativo, ivi compreso quello che la difesa opposta individuava nel luogo di insorgenza dell'obbligazione, non certo quello in cui veniva stipulato l'appalto, bensì quello in cui si pagina 5 di 6 costituiva la , allora in Palagiano, foro che in questo caso sarebbe stato Parte_1
immutabile a differenza di quanto osservato avuto riguardo al foro convenzionale esclusivo.
Le spese del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza sulle pregiudiziali esaminate è giusto che siano compensate totalmente.
P.T.M.
Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 696/2023 (R. G. n.2310/2023, proposta con atto di citazione notificato in data 10-06-2023 dalla nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1
Rigetta l'eccezione di incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese di Bari;
Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale - ex art. 33 dell'atto costitutivo della società opponente e articoli 28 e 29 c.p.c. - e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto adito in favore del Tribunale di DI;
Revoca quindi il decreto ingiuntivo opposto;
Spese compensate.
Termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente.
TARANTO, 25-03-2024
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA DI INCOMPETENZA
nella causa civile iscritta al n. 3152 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Mangiatordi;
Parte_1
CONTRO
– rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Palmieri;
Controparte_1
OGGETTO: "Appalto di opere pubbliche ".
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA
La (d'ora in poi , con ricorso monitorio del 19-04-2023, Controparte_1 CP_1
affermava di essere socia del Organizzazione_1
(d'ora in poi , avendovi aderito con verbale del n. 1053 del
[...] Org_1 Org_1
14.10.2015.
Aggiungeva che con scrittura privata autenticata dal Notaio di Noci Persona_1
l'11.6.2021 si costituiva il ( d'ora in avanti, Controparte_2 [...]
la (mandataria) – Controparte_3 Org_1 Parte_2
pagina 1 di 6 servizi (mandanti), per partecipare Controparte_4 Controparte_5 CP_6 alla gara di appalto indetta dall' Org_2
Cont A seguito della gara il si è aggiudicato il lotto n. 5 – CIG 8726099CAF della procedura relativa
Orga all'esecuzione dei lavori per conto dell' nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato,
Giovinazzo e Molfetta;
importo a base d'asta: € 10.483.582,15.
La , in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto Sociale e dal regolamento approvato Org_1
dalle cooperative associate, con delibera n. 1040 del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022 e
4.8.2022, regolarmente comunicate alla stazione appaltante (AQP) con note del 7.7.2022 (doc. 7) e del
5.8.2022 (doc. 8), assegnava l'esecuzione dei lavori n. 4891/Ass alle seguenti cooperative associate:
qui ricorrente;
con sede in UR (LE) Via SS Crocifisso 12; CP_1 Controparte_7
con sede in DI (BR) a Via Mecenate n. 22. Controparte_4
Per la migliore esecuzione dell'appalto, con atto redatto dal Notaio , di Taranto, del Persona_2
5.7.2022 rep. 13476/ racc. 10699 (doc. 9) si costituiva la con le Parte_1
seguenti quote: 37,314%; 24,866%; Controparte_1 Organizzazione_3
Par 15,360%; 9,74%; 9,35%; Organizzazione_4 Parte_2 Controparte_8 [...]
3,37%. Controparte_9
La ricorrente aggiungeva che la Società consortile 5 riceveva dalla i pagamenti relativi ai Org_1
lavori effettuati dalle singole imprese associate per poi ripartirli alle medesime, in relazione ai lavori effettuati da ciascuna impresa, come risultanti dalle fatture emesse dalle singole imprese associate alla Orga Società consortile, vistate dalla stazione appaltante
In questo contesto di rapporti economici la Società consortile 5, dopo aver ricevuto dalla e Org_1
pagato regolarmente alla ed alle altre imprese associate le fatture relative ai certificati dei CP_1
lavori n. 1-2-3, si rifiutava invece, con motivazioni pretestuose, di pagare le successive fatture della di cui alla allegata documentazione per un totale di complessivi € 909.909,65 iva compresa, Org_1
oltre gli interessi moratori sulle transazioni commerciali.
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 696/2023 (R. G. n.2310/2023), con il quale s'ingiungeva il pagamento della suddetta somma oltre gli interessi.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE
La proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo ne eccepiva Parte_1 Pt_1
la nullità perché si radicava la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata per le imprese, traendo origine la pretesa creditoria avanzata dalla da un contratto d'appalto ad evidenza CP_1
pagina 2 di 6 pubblica di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dalla L.
n. 27/2012.
In via subordinata eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, applicando l'art. 19 c.p.c. e cioè il foro della sede della Società consortile ambito 5 a r.l. che finiva per il radicare la competenza territoriale del Tribunale di DI.
Risultava competente questa autorità anche avendo riguardo al foro convenzionale stabilito dalle parti ex art. 20 c.p.c.; infatti l'art. 33 dell'atto costitutivo della così statuisce: Parte_1
“qualunque controversia sorga tra i soci e la Società, l'organo amministrativo (…) in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro del luogo in cui ha sede la società, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo”.
Prendeva poi in considerazione altri fori per escludere comunque la competenza dell'autorità adita.
Negava – in via subordinata - poi nel merito la propria legittimazione passiva e contestava il fondamento della domanda giungendo a spiegare riconvenzionale per un proprio credito nei confronti della ricorrente.
LA DIFESA OPPOSTA
L'opposta costituendosi contestava la competenza per materia del Tribunale delle imprese, posto che il credito fatto valere in via monitoria non concerneva affatto il contratto di appalto tra e Org_1
Orga
ma soltanto la mancata retrocessione alla da parte della CP_1 Controparte_10
Orga del corrispettivo dei lavori svolti dalla in virtù del contratto di appalto, per il quale l' CP_1
pacificamente pagava al e che la Società consortile ricevuto dal Org_1 CP_10 Org_1
tramite le socie e Parte_3 Organizzazione_5
Non a caso questi lavori sono stati fatturati, come da accordi interni tra le società facenti parte della dalla alla Controparte_10 Controparte_11 Controparte_10
Anche l'eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi destituita di fondamento;
in particolare non si considerava che la ha avuto sede legale nel Comune di Controparte_10
Palagiano (TA), in contrada Conca d'oro, sede che ha mantenuto fino all'1.3.2023 (cfr. visura storica doc. 10 fascicolo monitorio) e cioè Controparte_10
durante tutta la partecipazione della alla , cessata il 22.2.2023 (doc. CP_1 Parte_1
5).
pagina 3 di 6 Tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione sono state emesse tra il 22.12.2022 e il 7.2.2023, quando la
Società Consortile aveva sede in Palagiano e pertanto l'obbligazione per cui è causa è sorta nella circoscrizione di Taranto.
Con la conseguenza che l'art. 33 dell'atto costitutivo della , qualora fosse stato applicabile CP_10
alla fattispecie in esame, non poteva che riferirsi alla sede sociale esistente nel momento in cui la era ancora socia della società e cioè fino al 22.2.2023 (sede Palagiano- CP_1 Controparte_10
Tribunale Taranto).
Nel merito ribadiva che il proprio credito fosse supportato da idonea prova scritta e chiedeva che fosse concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Contestava il fondamento della riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter.
Alla prima udienza del 10-01-2024 potendo le eccezioni in rito definire il procedimento, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
quindi veniva fissata ex art. 281 sexies per la discussione e decisione l'udienza del 21-02-2024, sostituita però dal deposito di note scritte di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE DI BARI
Non considera la difesa opponente che il credito fatto azionato in via monitoria trova di certo il suo presupposto di fatto nel contratto di appalto pubblico, ma la causa petendi posta a fondamento della domanda monitoria affonda invece le sue radici nei due diversi contratti sociali evocati nel ricorso monitorio.
Rilevava in primo luogo la delibera n. 1040 del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022 e 4.8.2022 Orga della regolarmente comunicate alla stazione appaltante ( con note del 7.7.2022 (doc. Org_1
7) e del 5.8.2022 (doc. 8), con la quale assegnava l'esecuzione dei lavori n. 4891/Ass alle seguenti cooperative associate: qui ricorrente;
con sede in UR (LE) Via CP_1 Controparte_7
SS Crocifisso 12; con sede in DI (BR) a Via Mecenate n. 22. Controparte_4
In secondo luogo, per la migliore esecuzione dell'appalto, nell'atto redatto dal Notaio , Persona_2
di Taranto, del 5.7.2022 rep. 13476/ racc. 10699 (doc. 9) con la quale si costituiva la Società consortile
5 a r.l. con le seguenti quote: 37,314%; CP_10 Controparte_1 Org_3
24,866%; Cooperativa 15,360%; 9,74%;
[...] Org_4 Parte_2 Org_5
9,35%; 3,37%.
[...] Controparte_9
pagina 4 di 6 Cont Non si tratta quindi di controversia tra la in persona della mandataria e la stazione Org_1
appaltante, che non a caso non venivano chiamate in giudizio.
Ulteriore indizio risiede nella circostanza che la pretesa creditoria qui fatta valere proviene da una
Cont società che non figura neanche tra le mandanti della
Anche la riconvenzionale spiegata dalla opponente, che per definizione trae fondamento dallo stesso rapporto, finisce con il trovare giustificazione causale pur sempre nei rapporti sociali derivanti dai due contratti sopra evocati: il contratto costitutivo della di cui la ricorrente è socia e la Org_1
Pt costituzione della Società consortile ambito 5 a
Infine, depone per l'esito probatorio preferito il rilievo che, in tempi non sospetti, le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto venivano indirizzate alla società opponente, del tutto estranea al contratto di appalto pubblico.
Va quindi esclusa la competenza del Tribunale delle Imprese.
L'APPLICAZIONE DEL FORO ESCLUSIVO FISSATO NELL'ART. 33 DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA
SOCIETÀ OPPONENTE
L'art. 33 dell'atto costitutivo della così statuisce: “qualunque controversia Parte_1 sorga tra i soci e la Società, l'organo amministrativo (…) in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice
Ordinario del Foro del luogo in cui ha sede la società, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo”.
Proprio perché la pretesa creditoria trova il suo fondamento nella costituzione della Società consortile ambito 5, trova applicazione il foro convenzionale ex art. 28-29 c.p.c. sopra riportato.
E' vero che fin quando la società opposta era socia della società opponente la sede della Società
ambito 5 era in Palagiano e quindi Taranto, per poi essere trasferita a DI, ma è pur vero CP_10
che la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria trovava pur sempre il suo fondamento giuridico nel rapporto sociale seguito alla costituzione di quest'ultima società.
E siccome si tratta di un foro posto a favore della società, preferendosi appunto quello in cui è ubicata la sede, per individuare il foro esclusivo si deve aver riguardo necessariamente a quella che è la sede della società al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 29, II co., poi nessun dubbio che la clausola ex art. 33 dell'atto costitutivo escludesse qualunque altro foro alternativo, ivi compreso quello che la difesa opposta individuava nel luogo di insorgenza dell'obbligazione, non certo quello in cui veniva stipulato l'appalto, bensì quello in cui si pagina 5 di 6 costituiva la , allora in Palagiano, foro che in questo caso sarebbe stato Parte_1
immutabile a differenza di quanto osservato avuto riguardo al foro convenzionale esclusivo.
Le spese del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza sulle pregiudiziali esaminate è giusto che siano compensate totalmente.
P.T.M.
Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 696/2023 (R. G. n.2310/2023, proposta con atto di citazione notificato in data 10-06-2023 dalla nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1
Rigetta l'eccezione di incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese di Bari;
Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale - ex art. 33 dell'atto costitutivo della società opponente e articoli 28 e 29 c.p.c. - e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto adito in favore del Tribunale di DI;
Revoca quindi il decreto ingiuntivo opposto;
Spese compensate.
Termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente.
TARANTO, 25-03-2024
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6